Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27471 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 27471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14036/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE REGIONE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Procedimento civile -Rito lavoro -Appello -Omessa notifica ricorso e decreto fissazione udienza -Improcedibilità -Precedente notifica istanza sospensione esecutività – Irrilevanza
R.G.N. 14036/2019
Ud. 09/10/2024 CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO MESSINA n. 772/2018 depositata il 05/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 772/2018, pubblicata in data 5 novembre 2018, la Corte d’appello di Messina, nella contumacia degli odierni controricorrenti -in quella sede appellati -ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE REGIONE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1066/2016.
Quest’ultimo aveva accolto la domanda degli appellati tutti lavoratori assunti con contratti individuali a tempo determinato di durata triennale -volta a conseguire l’accertamento del diritto all’equiparazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti regionali in servizio a tempo indeterminato inquadrati nell’8° livello, e quindi del diritto a percepire la retribuzione di posizione parte fissa prevista dal CCRL dell’Area della Dirigenza della Regione Siciliana a decorrete dal giorno 1° ottobre 2001, conseguentemente condannando
la RAGIONE_SOCIALE REGIONE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale ha dichiarato improcedibile il gravame, rilevando che l’appellante aveva omesso di procedere alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione.
La Corte ha invece ritenuto irrilevante il fatto che l’appellante avesse già in precedenza notificato autonomo ricorso contenente istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di prime cure unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discu ssione della sola sospensiva e che in quella sede gli appellati si fossero regolarmente costituiti.
Ha osservato la Corte territoriale che l’istanza di sospensione era priva di argomentazioni nel merito e che gli stessi appellati -in sede di discussione della medesima istanza -si erano riservati di replicare al gravame una volta ricevuta la notifica del medesimo, per contro non avvenuta.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre ora la RAGIONE_SOCIALE REGIONE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.
Resistono con controricorso NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 291, 435 e 436 c.p.c.
La ricorrente premette in fatto di avere depositato in data 25 novembre 2016 atto di appello con istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, procedendo successivamente in data 2 febbraio 2017 alla notifica del medesimo gravame e del decreto di fissazione dell’udienza di sospensiva agli odierni controricorrenti, regolarmente costituitisi nell’udienza in questione con comparsa di costituzione e risposta nella quale avevano preso posizione in ordine alla infondatezza sia dell’inibit oria sia del gravame.
Sulla base di tale ricostruzione impugna la decisione della Corte messinese, la quale avrebbe errato nel dichiarare improcedibile l’appello, in quanto:
-l’atto di appello era stato comunque notificato, consentendo agli appellati di assumere le proprie difese;
-la costituzione degli appellati era comunque avvenuta anche dopo l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza di merito, quando gli appellati potevano quindi averne contezza;
-l’omissione della notifica del solo decreto di fissazione dell’udienza di merito non avrebbe quindi impedito alla notifica di conseguire il raggiungimento dello scopo.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 421 e 435 c.p.c.
La ricorrente premette ulteriormente in fatto di avere formulato, all’udienza del 9 ottobre 2018, fissata per la discussione e la decisione del giudizio, istanza di concessione di un termine per rinnovare la notifica del ricorso in appello, che tuttavia non era accolta da parte della Corte d’appello.
Deduce, quindi, la violazione, da parte della Corte d’appello, del disposto di cui all’art. 291 c.p.c. in quanto, in presenza della precedente notifica dell’atto di appello pertanto non omessa – la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere un termine per rinnovare la notifica.
In ordine all’eccezione di inammissibilità del gravame per tardività della notifica nei confronti di alcuni dei controricorrenti, osserva questa Corte che la stessa è da ritenersi inammissibile.
L’eccezione, infatti, risulta formulata in modo del tutto generico, risultando pertanto non conforme alla regola di specificità di cui al combinato disposto degli artt. 370 e 366 c.p.c.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente -stante la loro connessione -e sono infondati.
Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello per cui per cui nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non venga radicalmente effettuata, non essendo consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008; Cass. Sez. L Ordinanza n. 19083 del 18/07/2018; Cass. Sez. L – Sentenza n. 24742
del 19/10/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9597 del 30/04/2011 e da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23159 del 2024).
All’applicazione di tale principio non ostano le peculiarità che caratterizzano il caso in esame, avendo la ricorrente dedotto di aver proceduto comunque alla notifica del gravame, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza per la discussione della s ola sospensiva, nonché ulteriormente argomentato che gli odierni controricorrenti ben avrebbero potuto in quella sede prendere cognizione del decreto di fissazione dell’udienza di merito, nelle more adottato dalla Corte territoriale.
Anche a non voler considerare la divaricazione che esiste tra tale ricostruzione e quella che invece emerge dalla decisione impugnata ( nella quale invece sembra darsi atto di una ‘totale omissione’ della notifica) nonché la carente ricostruzione del contenuto degli atti processuali operata in ricorso, è invero risolutiva la considerazione per cui la procedibilità dell’appello viene strettamente a dipendere dalla notificazione congiunta del gravame e del decreto di fissazione dell’udienza -non potendosi quindi affermare la procedibilità dell’appello nel caso di notificazione di uno solo di tali atti -e non può essere neppure surrogata dalla precedente regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., dal momento che quest’ultima costituisce attività esaurisce la propria valenza propulsiva nell’ambito della fase cautelare.
Come già reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 42003 del 2021; Cass. Sez. L, Sentenza n. 20613 del 09/09/2013), le due fasi – quella della sospensione dell’efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado e quella del giudizio di merito, la prima subprocedimentale avente natura latamente cautelare e provvisoria, la seconda attinente al giudizio a cognizione piena – vanno tenute distinte, perché per entrambe le fasi è prevista una apposita vocatio in ius , e l’appellante è onerato della notifica alla controparte tanto del decreto presidenziale reso in ordine all’istanza di inibitoria quanto del decreto di fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al Collegio, con la conseguenza che in entrambi i casi i provvedimenti del giudice di fissazione dell’udienza e le successive notificazioni, pur attenendo alla sola vocatio in ius , costituiscono elementi essenziali delle rispettive complesse fattispecie introduttive (istanza di inibitoria e gravame) delle suddette fasi, la cui materiale omissione e la cui nullità radicale (o inesistenza giuridica) sono impeditive delle richieste pronunce cautelare e di merito – e sono passibili di sanatoria soltanto nei casi e con gli effetti regolati dalla legge.
Improprio, allora, è anche il richiamo operato alla categoria sanatoria della nullità, atteso che nel caso di specie – senza alcuna contestazione sul punto – è indubbio che nessuna notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione è stata posta in essere prima dell’udienza fissata, sicché la fattispecie in esame va ascritta alla categoria dell’inesistenza, con conseguente impossibilità di applicare i richiamati artt. 156 e 162 c.p.c., che per converso si riferiscono alle ipotesi di nullità, da ciò conseguendo che del tutto correttamente la Corte d’appello ha negato alla odierna ricorrente la concessione del termine per rinnovare una notifica che in realtà non era stata eseguita e quindi non doveva essere ‘rinnovata’ ma concretamente effettuata per la prima volta, e come tale preclusa secondo i già richiamati principi di questa Corte.
Ragioni di completezza impongono in ogni caso di evidenziare che la mancata costituzione degli odierni controricorrenti nella fase di merito del giudizio di appello preclude in ogni caso la configurabilità di qualsivoglia meccanismo di sanatoria, pur ammesso da questa Corte, nell’ipotesi in cui la parte appellata, nonostante l’omessa notifica del decreto di fissazione udienza, venga comunque a costituirsi (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 20601 del 17/07/2023)
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile della controversia, non avendo le parti indicato uno specifico valore.
Per effetto del disposto dell’art. 1 della LR Sicilia 22.3.1952, n. 6 va dato atto della non applicabilità nei confronti della ricorrente (che usufruisce della prenotazione a debito) dell’art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/02, riguardante il contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione