Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19403 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 19403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24147/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA , in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato
R.G.N. 24147/2019
Ud. 04/06/2024 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello Catanzaro n. 668/2015 depositata il 21/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 668/2015, pubblicata in data 21 luglio 2015, la quale, dichiaratolo contumace, ha accolto l’appello proposto dalla REGIONE CALABRIA avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1688/2012, pronunciata in data 3 luglio 2012 e, per l’effetto, ha respinto la domanda del medesimo NOME COGNOME, avente ad oggetto riconoscimento di importi richiesti dal lavoratore a titolo di spese ed indennità di missione.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la REGIONE appellante avesse dato prova della regolare estinzione, mediante pagamento, del credito azionato dallo stesso NOME COGNOME.
Al ricorso proposto da quest’ultimo resiste con controricorso REGIONE CALABRIA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 301 e 330 c.p.c.; 11, Legge n. 53/1994 e la ‘nullità dell’impugnata sentenza non definitiva
per nullità della notifica del ricorso in appello del 27 febbraio 2013, eseguita in violazione dell’art. 330 c.p.c.’ .
Il ricorrente premette in fatto che:
-la decisione di prime cure è stata pronunciata in data 3 luglio 2012;
-REGIONE CALABRIA ha depositato ricorso in appello in data 20 novembre 2012;
-in data 19 dicembre 2012, il precedente difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, si è cancellata dall’RAGIONE_SOCIALE;
-REGIONE CALABRIA ha proceduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza in data 27 febbraio 2013 presso il domiciliatario, AVV_NOTAIO.
Sulla base di questa ricostruzione, il ricorrente -che deduce di aver appreso della decisione dell’appello sono in data 21 maggio 2019, a seguito della ricezione di una diffida della stessa REGIONE CALABRIA -deduce la nullità della notifica dell’appello e la conseguente nullità della decisione impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di impugnazione di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c.
2.1. Il ricorrente , ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c., viene a dedurre la nullità -se non inesistenza -della notificazione dell’atto di appello, in quanto effettuata presso il domiciliatario, allorquando il procuratore costituito nel giudizio di primo grado si era già cancellato volontariamente dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso, in esame, infatti, l’odierno ricorrente era difeso da un legale iscritto all’RAGIONE_SOCIALE il quale, patrocinando la controversia di primo grado innanzi il Tribunale di Catanzaro, aveva provveduto all’elezione di domicilio nel circondario di detto Tribunale.
2.2. Così ricostruita la fattispecie, risultano non pertinenti i richiami operati dal ricorrente alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte Cass. Sez. U – Sentenza n. 3702 del 13/02/2017 (nonché alla più remota Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 16/03/1981), in quanto dette pronunce risultano riferite all’ipotesi della cancellazione del procuratore che sia anche domiciliatario, e non anche all’ipotesi della cancellazione del difensore che abbia eletto domicilio presso altro procuratore.
Parimenti non possono trovare applicazione i precedenti di questa Corte che riguardano l’ipotesi diametralmente opposta -della morte o cancellazione (non del difensore costituito bensì) del domiciliatario stesso, ipotesi nella quale questa Corte ritiene si determini l’ inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell’impugnazione sia eseguita, a norma dell’art. 330, terzo comma, c.p.c., alla parte personalmente, salvo che l’elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l’organizzazione di tale studio gli sopravviva (Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 12411 del 15/04/2022; Cass. Sez. L – Sentenza n. 14100 del 01/06/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8222 del 22/04/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6781 del 07/04/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13908 del 24/06/2011).
2.3. Ritiene, invece, questa Corte che, nell’ipotesi in cui la notifica venga regolarmente effettuata presso il domiciliatario (non deceduto né cancellato), la stessa debba comunque ritenersi valida e regolare, rilevando invece il profilo della cancellazione o morte del c.d. dominus
ai soli fini dell’integrarsi dell’automatico effetto di interruzione del giudizio.
A tale conclusione si ritiene di pervenire, considerata la autonoma riconducibilità alla parte patrocinata (e non al difensore costituito) dell’atto di elezione di domicilio , qualora detta elezione non sia invece operata direttamente dal procuratore costituito.
Si deve anzi rilevare che, nel caso in esame, la carenza che affligge -anche agli effetti di cui all’art. 366 c.p.c. il ricorso, nel momento in cui quest’ultimo non riproduce né localizza le originarie procure ed elezione di domicilio conferite ai fini del giudizio di primo grado, carenza che di per sé varrebbe a porre un concreto problema di ammissibilità del motivo medesimo.
In ogni caso l ‘ autonomia dell’elezione di domicilio comporta che l’eventuale venire meno dello ius postulandi del difensore costituito (venir meno che comporterebbe invece il vizio della notifica eseguita presso quest’ultimo, ove fosse anche domiciliatario) non viene ad incidere, invece, sulla domiciliazione, la quale conserva efficacia ex art. 141 c.p.c., avendo, anzi, questa Corte reiteratamente affermato la prevalenza nell’elezione di domicilio del criterio topografico sul criterio personale (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30835 del 28/11/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18663 del 30/10/2012).
2.4. Alla luce di tali considerazioni, poiché le non chiare allegazioni del ricorrente -ancora una volta carenti ex art. 366 c.p.c. -depongono nel senso dell’effettuazione della notifica dell’appello presso il domiciliatario, deve ritenersi che tale notifica sia regolare e valida, in quanto effettuata presso il soggetto che era stato indicato come domiciliatario e che doveva ritenersi avesse conservato tale veste.
2.5. Ritenuta la regolarità della notifica -con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 327, secondo comma, c.p.c. si deve invece constatare che la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE del difensore dell’odierno ricorrente, determinando l’effetto di interruzione automatica del giudizio ex art. 301 c.p.c. (Cass. Sez. U – Sentenza n. 3702 del 13/02/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020), ha comportato la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE atti processuali svolti successivamente all’interruzione e, qui ndi, anche della decisione finale della Corte d’appello.
A tale ipotesi, tuttavia, devono trovare applicazione il disposto di cui al l’art. 161 c.p.c. e l’orientamento di questa Corte, a mente del quale alla nullità della decisione assunta nonostante l’integrarsi di un fenomeno di interruzione automatica del giudizio trova comunque applicazione l’art. 161 c.p.c., con la conseguenza che tale nullità può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa e quindi non è più proponibile ove sia decorso il c.d. ‘ termine lungo” decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13244 del 11/06/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018).
2.6. A questo punto, constatato che la decisione della Corte d’appello è stata pubblicata in data 21 luglio 2015, m entre il ricorso ora in decisione è stato notificato in data 18 luglio 2019, si deve concludere nel senso della tardività ed inammissibilità del gravame.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione