Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31457 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31457 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23352/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente – contro
SENZIO COGNOME NOME COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 277/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 18 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RISARCIMENTO DANNI DA ILLEGITTIMA AZIONE ESECUTIVA
Rilevato che
NOME COGNOME promosse azione risarcitoria nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (cui lite pendente è succeduta per legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un’esecuzione forzata immobiliare promossa in suo danno nell’anno 2006, nelle forme del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dalla RAGIONE_SOCIALE, illo tempore concessionario per la riscossione dei tributi;
a suffragio della domanda, dedusse di aver subito l’espropriazione di un immobile in Trani (aggiudicato a NOME COGNOME) all’esito di una procedura inficiata dalla nullità della notificazione dell’avviso di vendita (nonché, per propagazione, di tutti gli atti successivi, ivi incluso il decreto di trasferimento), vizio accertato in sede di opposizione agli etti esecutivi dallo stesso attore proposta, e rappresentò pregiudizi patrimoniali per il mancato godimento del cespite;
nel giudizio così intentato spiegarono intervento NOME COGNOME, aggiudicatario del bene, NOME COGNOME e NOME COGNOME, aventi causa del COGNOME quali acquirenti dell’immobile aggiudicato, lamentando danni (e chiedendone il ristoro) derivanti dalla illegittima condotta dell’agente della riscossione;
all’esito del primo grado di giudizio, l’adito Tribunale di Trani accolse le domande dell’attore e dell’interventore COGNOME, condannando RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni in loro favore, mentre rigettò le istanze degli altri due interventori;
la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE;
avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di un motivo;
non hanno svolto difese in grado di legittimità i soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati;
a ll’esito dell’adunanza camerale del 4 aprile 2023, questa Corte, con ordinanza n. 17699/2023, pubblicata il 20 giugno 2023 ed in pari data comunicata, ha ordinato a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso -siccome originariamente invalida o non documentata nel suo perfezionamento -nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
la trattazione del ricorso è stata fissata per la adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
va ribadita la precedente ordinanza interlocutoria, non evincendosi l’esito della notificazione a NOME COGNOME (residente in Inghilterra) dell’originario ricorso introduttivo, effettuata con spedizione con plico raccomandato ai sensi dell’art. 142 cod. proc. civ.: nulla aggiunge l’attestazione rilasciata dal Consolato generale d’Italia a Londra;
non risulta, allo stato, documentato l’esito della rinnovazione della notifica del ricorso sempre nei confronti di NOME COGNOME, ancora una volta esperita con le modalità di cui all’art. 142 cod. proc. civ.: è provato soltanto l’avvio del procedimento di rinotifica ma non già lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE stesso, benché la difesa erariale abbia sollecitato il Consolato generale d’Italia a Lon dra a rendere informazioni;
alla data di trattazione dell’odierna adunanza camerale non è peraltro interamente decorso il termine assegnato al ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notifica (sessanta giorni, maggiorati della sospensione feriale, dal 20 giugno 2023, data di comunicazione dell’ordinanza interlocutoria);
occorre pertanto ulteriormente differire la trattazione della causa, onde verificare l’ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità;
p. q. m.
Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo, onde verificare l’ottemperanza all’ordinanza di rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione