Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25797 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6056/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrenti-
NOME COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
e nei confronti di
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 194/2023 depositata il 04/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con citazione del 12 luglio 2000, convenivano in giudizio NOME COGNOME sostenendo di aver subito danni a séguito di un taglio di piante sulla loro proprietà eseguito dal convenuto che, in esecuzione di un incarico per taglio erboreo su attigua proprietà, aveva proceduto all’esbosco con illecita estensione;
il convenuto resisteva ottenendo, altresì, la chiamata in causa delle proprietarie contigue, sul cui terreno indicava essere avvenuto il lecito taglio boschivo, ovvero NOME COGNOME e NOME COGNOME che pure si costituivano resistendo;
il Tribunale accoglieva la domanda con condanna in via solidale al risarcimento del danno;
la Corte di appello dichiarava estinto il giudizio per mancata riassunzione tempestiva nei confronti di NOME COGNOME ovvero
una delle eredi di NOME COGNOME la quale ultima era deceduta come da dichiarazione del suo procuratore, con conseguente interruzione processuale;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla base di quattro motivi, articolati a loro volta in distinte censure;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso incidentale adesivo sulla base di quattro motivi sovrapponibili a quelli del ricorso principale;
i ricorrenti hanno depositato memorie;
hanno resistito con controricorso NOME COGNOME uno degli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Rilevato che
con il primo motivo, sia del ricorso principale che incidentale, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 153, 360, n. 5, cod. proc. civ., 1147, cod. civ., 111, Cost., 6, par. 1, CEDU, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
-la prima notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di NOME COGNOME era stata fatta nei termini assegnati con esito di ‘irreperibilità’, nonostante previa richiesta di informazioni al Comune italiano dell’ultimo indirizzo conosciuto;
-ricevute successivamente informazioni dal Comune in parola, nel senso di migrazione ad altro Comune, e richieste informazioni all’ente locale d’immigrazione, era stata ricevuta notizia di trasferimento in Francia, a Parigi, INDIRIZZO
-era stata tentata notifica, sempre prima dell’udienza di rinvio originariamente fissata anche se ormai necessariamente dopo il termine inizialmente assegnato, sia via UNEP che INDIRIZZO;
-all’udienza fissata la Corte distrettuale aveva constatato che non era possibile la verifica dell’utile notifica rinviando per l’acquisizione della compiuta documentazione;
-successivamente era stato ricevuto l’esito della notifica nel senso negativo, con indicazione di ‘ default d’access ou d’adressage ‘, ossia errore d’indirizzo o indirizzo inaccessibile;
-la Corte di appello allora aveva disposto notifica ex art. 143, cod. proc. civ., che era stata eseguita, per poi revocare l’ordinanza ritenendo non potesse dirsi constatata l’irreperibilità;
-nel nuovo termine fissato per eseguire l’ulteriore notifica non più nelle forme degli assolutamente irreperibili, la stessa era effettuata con medesimo riscontro negativo giunto dal Consolato italiano in Francia, con l’aggiuntiva indicazione, però, del rinvenuto indirizzo di effettiva residenza della destinataria, dove la notifica era stata richiesta nei nuovi termini fissati e si era perfezionata poco dopo;
-ne derivava, pertanto, che la parte notificante aveva fatto affidamento nei provvedimenti giudiziali tempo per tempo succedutisi, e non vi era stata alcuna negligenza imputabile alla stessa;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 360, n. 5, cod. proc. civ., 1147, cod. civ., 6, legge n. 470 del 1988, 27, 101, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la parte notificante aveva diligente ogni volta ripreso il procedimento notificatorio seppur senza attendere ordini giudiziali di rinnovo della notificazione in discussione, in buona fede facendo affidamento sull’indirizzo evincibile dal registro AIRE dei residenti all’estero, al contempo essendo quindi stata correttamente interpretata la
dicitura negativa della notifica a Parigi al primo indirizzo nei termini di una conclusiva irreperibilità;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 291, cod. proc. civ., 1147, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, in tesi, avrebbe al più potuto ipotizzarsi una nullità della notifica concernete il luogo della medesima, con necessità di disporre giudizialmente il rinnovo, non essendo imputabile alcunché al notificante, insuscettibile di essere destinatario di statuizioni di decadenza come invece avvenuto;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato indicando in motivazione la sussistenza di gravi ragioni per compensare le spese del doppio grado di merito, e statuendo in dispositivo, diversamente, la compensazione degli oneri inerenti al solo grado di appello.
Considerato che
i primi tre motivi di entrambi i ricorsi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione, con assorbimento logico del quarto;
preliminarmente deve osservarsi che:
il ricorso principale, contrariamente a quanto eccepito dai controricorrenti NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME (pag. 28 del controricorso), risulta tempestivo, essendovi prova delle notifiche andata a buon fine nel termine cosiddetto lungo di cui all’art. 327, cod. proc. civ., annuale (e non semestrale), essendo il giudizio iniziato nel 2000, anteriormente alla correlata riduzione di cui alla legge n. 69 del 2009, secondo il disposto transitorio contenuto nell’art. 58, comma 1, della stessa legge (cfr., ad esempio, Cass., 01/12/2021, n. 37750);
il ricorso incidentale adesivo, tardivo, è ammissibile posto che l’impugnazione di uno dei condebitori solidali ha rimesso in discussione l’assetto degli interessi della sentenza gravata anche con riguardo agli altri, nella prospettiva della possibile azione di regresso (Cass., Sez. U., 28/03/2024, n. 8486, Cass., 26/07/2024, n. 20935, specie pagg. 5 e seguenti);
ciò posto, nel merito cassatorio, i ricorrenti tutti hanno dimostrato, anche documentandolo, che, come anticipato in parte narrativa:
l’iniziale notifica del ricorso in riassunzione avvenne nei termini, integrati, quanto al notificante, per il principio di scissione, dalla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale notificatore (cfr., per un’applicazione recente del principio, Cass., Sez. U., 20/11/2023, n. 32091);
ii) l’esito negativo per irreperibilità, associato alle risultanze di migrazione, poteva, in tesi, determinare una nullità e non inesistenza, con necessario ordine di rinnovo giudiziale (Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ. conf., tra cui, ad esempio, Cass., 11/10/2024, n. 26544 in cui è ribadito che «il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata -anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità- o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla
parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.);
iii) ferma, quindi, l’esclusione dell’assunta violazione ostativa dell’iniziale termine perentorio, nell’ipotesi il collegamento con il destinatario era pienamente confermato prima dalla migrazione comunale in Italia, poi dalle risultanze AIRE che avrebbero dovuto essere aggiornate dal soggetto trasferito stesso, superate solo dalle informazioni infine ricevute dal Consolato, con conseguente legittimità degli adempimenti spontanei e correttezza e tempestività degli stessi, tempo per tempo, a nulla rilevando l’interpretazione in senso stretto in termini d’irreperibilità del primo indirizzo di notifica in Francia;
iv)
non incide neanche il principio secondo cui la parte deve diligentemente richiedere ricerche al Consolato stesso, proprio perché tale richiesta deve ritenersi implicita quando vi sia esito negativo presso l’indirizzo risultante nel registro AIRE: Cass., Sez. U., 10/05/2002, n. 6737, evocata dai controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME (pag. 21 del controricorso), non è pertinente, poiché esclude la correttezza della notificazione ex art. 143, cod. proc. civ., nel caso di difetto d’indicazioni nel registro AIRE, imponendo l’attivazione di verifiche consolari, e nella fattispecie qui in scrutinio ciò è avvenuto, sia pure dopo un doppio tentativo e dopo un’inidonea ordinanza che aveva legittimato la notifica ex art. 143, cod. proc. civ., effettuata dalla parte non di propria iniziativa ma in esecuzione di un provvedimento giudiziale -pertanto senza colpa imputabile- poi correttamente revocato, proprio per queste ragioni, dal Collegio di merito che
avrebbe sin dal principio dovuto disporre ulteriore rinnovazione, fino alla risultanza consolare non immaginabile previamente dalla parte istante, la cui condotta dev’essere letta alla luce dei principî del giusto processo e, dunque, della ragionevole esigibilità della condotta processuale posta in essere;
la rinnovazione disposta in corretta revoca dell’ordinanza che aveva imposto effettuarsi la notificazione secondo le modalità per gli assolutamente irreperibili, risulta peraltro infine richiesta, da parte istante, il 7 settembre 2022, prima della scadenza del relativo termine il 10 settembre 2022, e dunque tempestivamente a prescindere dal successivo perfezionamento, per la destinataria, della medesima notificazione, per il sopra rammentato principio di scissione;
la Corte di appello non avrebbe dunque potuto statuire con sentenza, come ha invece fatto, l’estinzione del giudizio;
si rimarca che la Corte di appello ha scrutinato la fattispecie prendendo in esame la condotta processuale del solo appellante NOME COGNOME che ha posto in essere le attività di notifica esaminate, implicitamente quanto univocamente escludendo avesse rilevanza l’assunto dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME (pag. 13 del controricorso) secondo cui l’attività in parola non sarebbe stata svolta anche nell’interesse degli altri appellanti, senza che su tale punto risulti censura, in tesi incidentale condizionata, con preclusione di ogni ulteriore scrutinio al riguardo;
spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso principale e incidentale, assorbito il quarto, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Potenza perché, in diversa composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/06/2025. Il Presidente NOME COGNOME