Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9634 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9634 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21324/2021 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in LECCO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 28/2021 depositata il 20/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 15 luglio 2021 COGNOME NOME e COGNOME NOME instano per la cassazione della sentenza n. 28/2021, pronunciata in data 07.01.2021 dalla Corte d’Appello di Cagliari e depositata in data 20.01.202 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che, su domanda di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, incorporata dalla società RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. Parte intimata ha notificato controricorso. Parte ricorrente ha depositato una ‘nota’ di precisazione delle conclusioni priva di contenuto illustrativo.
Per quanto ancora di interesse, l’appellante qui ricorrente, rimasto contumace nel primo grado, ha impugnato la sentenza di primo grado per eccepire la nullità della notifica dell’atto di citazione per violazione delle disposizioni riguardanti la persona alla quale deve essere consegnato l’atto e più precisamente: i) rilevava la nullità della notifica per mancata dichiarazione nella relata di notifica dell’assenza del destinatario e dei soggetti abilitati a ricevere ai sensi dell’art. 139 cpc e art. 7 L. 890/1982 ; ii) cccepiva la nullità della notifica per consegna del plico a
soggetto non abilitato: nonostante l’indirizzo del convenuto risultasse essere pacificamente ‘INDIRIZZO, Woolwich, Londra,’ così come indicato anche nell’atto di citazione in primo grado e nella documentazione proveniente dal Consolato Italiano, la citazione sarebbe stata notificata ad un soggetto qualificatosi come come ‘portiere di RAGIONE_SOCIALE‘ (RAGIONE_SOCIALE). Ognuno degli immobili sopra indicati sarebbe dotato di un proprio indirizzo e numero civico tanto è vero che l’immobile in cui ha residenza il Sig. COGNOME è sito al INDIRIZZO, Woolwich; iii) infine rilevava, quale ulteriore vizio della notifica della citazione, il fatto che alcuna comunicazione di avvenuta notifica sarebbe stata a lui inoltrata.
La Corte d’appello riteneva infondata l e suddette eccezioni e, pertanto, confermava la sentenza impugnata, assumendo che, ‘ ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Comunità Europea n. 1393/2007, l’organo ricevente, designato ai sensi dell’art. 2, comma 2, procede o fa procedere alla notificazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto. Non risultano, quindi, applicabili, nella fattispecie, le norme dello Stato italiano invocate dall’appellante, cioè, l’art. 139 c.p.c. e l’art. 7, comma 6 della l. n. 890/1982 sulla successione preferenziale dei soggetti abilitati a ricevere l’atto – con obbligo di menzionare l’assenza di quelli indicati al comma 2 e sull’obbligo di effettuare, dopo la consegna del piego al portiere, una nuova raccomandata al destinatario. È altresì infondato il secondo motivo. Invero, non emerge, dalla documentazione depositata dall’appellante, che l’edificio in cui egli risiede ( ‘INDIRIZZO ‘, civico INDIRIZZO) costituisca un condominio dotato di un proprio servizio di portierato diverso e autonomo da quello del complesso immobiliare di ‘RAGIONE_SOCIALE presso il quale il piego è stato recapitato, dovendosi, quindi, ritenere che la certificazione consolare prot. n. 40957 del 21 agosto 2015 trasmessa, ai sensi
dell’art. 10 del citato Regolamento, all’Unep della Corte di Appello di Cagliari (che aveva richiesto la notifica ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 4), alla quale è allegato il documento postale attestante la consegna dell’atto al portiere del complesso immobiliare RAGIONE_SOCIALE ‘ (RAGIONE_SOCIALE ‘ ), faccia piena prova della avvenuta, regolare notificazione ‘.
Motivi della decisione
Con un unico e articolato motivo il ricorrente deduce ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 7, 10, 14 e 19 Regolamento CE n. 1393/2007 e normativa inglese in materia di notifica degli atti giudiziari ( Rules and Practice Direction, part. 6 Service of Documents, artt. 6.5. 6.22 ). Denuncia la parte ricorrente che la Corte territoriale, pur avendo inizialmente inquadrato correttamente la disciplina di diritto internazionale privato applicabile in materia di notifica all’estero (il Regolamento CE n. 1393/2007, il quale prevede l’applicazione della c.d. lex loci ), tuttavia non avrebbe applicato correttamente né la normativa comunitaria né quella inglese prevista in materia. Infatti, il Giudice d’appello nella sentenza si è limitato a rilevare il fatto che la normativa italiana non trovasse applicazione nel caso di specie, senza tuttavia applicare in concreto la normativa anglosassone vigente e precisando unicamente che ‘ dovendosi, quindi ritenere che la certificazione consolare prot. N. 40957 del 21 agosto 2015 trasmessa, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, all’Unep della Corte di Appello di Cagliari, alla quale è allegato il documento postale attestante la consegna dell’atto al portiere del complesso immobiliare RAGIONE_SOCIALE‘ (‘RAGIONE_SOCIALE‘) faccia piena prova della avvenuta, regolare notificazione ‘ . Da tale motivazione emerge in primo luogo un’errata e/o omessa applicazione dell’art. 10 del regolamento CE 1393/2007.
Il Giudice di prime cure, prima, e il Giudice di seconde cure, poi, hanno ritenuto sussistere la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di citazione dell’azione revocatoria esercitata dalla banca nei confronti di NOME COGNOME sulla base della certificazione consolare e della prova di consegna a mezzo posta inglese, in quanto complete in ogni loro parte.
In via pregiudiziale va dato rilievo al fatto che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni ” de iure tertii “, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata (Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013; Sez. 3 – , Sentenza n. 27607 del 29/10/2019). Pertanto da parte della moglie del ricorrente COGNOME –NOME COGNOME– la deduzione di nullità della citazione è inammissibile, posto che, risultando avere ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione, non è legittimata a dedurre un’ eccezione non afferente alla propria posizione processuale.
Quanto alla deduzione di nullità sollevata dal COGNOME va in via preliminare rilevato che il motivo deduce la violazione dell’art.10 del citato Regolamento CE in quanto la presunta certificazione del Consolato non sarebbe stata redatta utilizzando il modulo ‘allegato I’ e non certificherebbe lo svolgimento di tutte le formalità previste dalla normativa europea e locale’, senza alcuna precisazione circa le formalità non adempiute .
Tale censura tuttavia risulta del tutto aspecifica ex art. 366. n. 4 e 6 c.p.c. con riferimento alla ratio decidendi che, quanto al primo motivo di appello, si è limitata a rilevare, in ciò rispondendo a una specifica eccezione di nullità della notifica per mancata applicazione della legge italiana, che le norme dello Stato italiano invocate dall’appellante, cioè, l’art. 139 c.p.c. e
l’art. 7, comma 6 della l. n. 890/1982 sulla successione preferenziale dei soggetti abilitati a ricevere l’atto – con obbligo di menzionare l’assenza di quelli indicati al comma 2 e sull’obbligo di effettuare, dopo la consegna del piego al portiere, una nuova raccomandata al destinatario. Difatti, in sede di ricorso per cassazione, il Battiato non ha reiterato l’eccezione di nullità per violazione degli art.139 c.p.c e dell’ art.7 Legge 890/1982 sollevata nella fase di merito, ma adduce ex novo la violazione dell’art.10 del Regolamento CE in quanto la presunta certificazione del Consolato non sarebbe stata redatta utilizzando il modulo ‘allegato I’ e non certificherebbe lo svolgimento di tutte le formalità previste dalla normativa europea e locale’, senza indicare le formalità in tesi non adempiute in riferimento agli atti acquisiti. Trattasi pertanto, con riguardo a questa eccezione, di una prospettazione di nullità del tutto nuova e priva del requisito di autosufficienza, oltre che non incentrata sul motivo di appello respinto, e dunque sulla ratio decidendi in esame.
Con riferimento al secondo motivo di appello, si denuncia la violazione dell’art. 14 del Regolamento CE 1393/2007, sull’assunto che ognuno degli immobili sopra indicati sia dotato di un proprio indirizzo e numero civico , sicché l’immobile in cui ha residenza il Sig. COGNOME sarebbe sito al INDIRIZZO, Woolwich. L’art. 14 , tuttavia, si riferisce alla diversa ipotesi in cui l’atto non sia trasmesso per via consolare, bensì utilizzando la facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
La notificazione secondo l’art.13 del Regolamento CE 1393/2007 per il tramite degli agenti diplomatici o consolari dello Stato membro chiamato a notificare un atto giudiziario a
persona residente in altro Stato membro non evoca in alcun modo il successivo art.14 e non si esplica secondo le modalità ivi previste, né la lex loci richiamata nel motivo si riferisce all’ipotesi in cui il soggetto destinatario dell’atto risulti ivi residente.
Per il medesimo rilievo di inconferenza, altrettanto estraneo alla fattispecie in esame si dimostra la deduzione circa gli oneri incombenti sullo Stato membro ‘mittente’ secondo la sentenza della Corte di giustizia europea emessa nella causa C-354/2015 del 2 marzo 2017 (NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, attinente alla lingua e alle formalità da usarsi nell’invio diretto mediante servizio postale), essendo relativo a una ipotesi in cui la domanda giudiziale era stata eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e non per via consolare ex art. 13 come nel caso in esame.
Pertanto la censura si dimostra inammissibile in quanto non è incentrata sulla diversa fattispecie considerata dalla Corte di merito, che ha ritenuto costituire piena prova dell’ avvenuta regolare notificazione l’ allegato al documento postale attestante la consegna dell’atto al portiere del complesso immobiliare RAGIONE_SOCIALE‘ (‘RAGIONE_SOCIALE‘). Si tratta di un accertamento in fatto in questa sede incensurabile, collegato al certificato di residenza e all’avvenuta consegna al portiere che ha ricevuto l’atto in consegna.
Parimenti il ricorrente non ha neanche dedotto di non aver ricevuto l’atto dal portier ato del complesso immobiliare in cui risiede abitualmente e che per tabulas risulta avere ritirato il plico notificato, accettandolo. Inoltre, il ricorrente non ha neppure indicato la eventuale assenza di persone adulte conviventi presso la sua residenza ovvero suoi familiari o dipendenti che vivono allo stesso indirizzo, cui l’ agente postale inglese avrebbe potuto/dovuto consegnare l’atto di citazione in
base alla normativa inglese, posto che la normativa inglese richiamata dal ricorrente non appare essere differente da quella presente nel nostro ordinamento ove sia presente una portineria in grado di ricevere gli atti giudiziari o i plichi postali, fatta salva ogni diversa disposizione eventualmente rinvenibile nel regolamento condominiale.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente procedimento , che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (non tenendosi conto della memoria difensiva perché priva di contenuto illustrativo) in favore della controricorrente.
Va altresì disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, co. 3 c.p.c., ricorrendone le condizioni di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 7.000,00 ex art 96, co. 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 14/2/2025