Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34373 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25131/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA n. 173/2024 emessa dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE il 26.3.2024, pubblicata il 09.04.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
titoli di credito
Ud. 19.11.2025 CC
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 335 del 2012, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo il ricorso ex art. 633 c.p.c. proposto da NOME COGNOME, intimava ai sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 58.329,00, oltre interessi legali, in virtù di assegno bancario n.7000472546-02, datato 20.9.2009.
Gli intimati proponevano opposizione ex art.645 c.p.c. avverso detta intimazione, eccependo il difetto di legittimazione passiva, poiché il soggetto obbligato al pagamento della somma era la RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva NOME COGNOMECOGNOME COGNOME quale allegava che l’obblig o di restituzione della somma, oggetto di ingiunzione di pagamento, era stata assunta direttamente da COGNOME NOME, a cui la stessa COGNOME aveva in precedenza versato l’acconto per la prenotazione dell’alloggio in cooperativa .
Chiedeva, comunque, la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, che, costituendosi, contestava la pretesa azionata nei suoi confronti dalla sig.ra NOME COGNOMECOGNOME assumendo che quest’ultima ave va soltanto prenotato la propria quota di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE, ma non aveva versato nessuna somma alla società.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in composizione monocratica, con sentenza n.1436/2022, emessa il 20.12.2022 e pubblicata il 29.12.2022, rigettava l’opposizione ex art. 645 c.p.c. e confermava il decreto ingiuntivo n.335/2012, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello avverso la indicata sentenza, assumendo, quali motivi di impugnazione: che la sentenza era nulla perché pronunciata
nonostante l’intervenuta interruzione del processo dovuta alla cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del procuratore RAGIONE_SOCIALE opponenti; che la pronuncia di condanna resa dal primo giudice nei confronti RAGIONE_SOCIALE opponenti era errata poiché non aveva tenuto conto della accettazione con beneficio di inventario da essi operata con riferimento all’eredità del loro dante causa, NOME COGNOME, originario debitore; che la citazione dinanzi alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE riguardava esclusivamente la sig.ra NOME NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., e non anche il sig. NOME COGNOME, che risultava avere partecipato al giudizio di primo grado in qualità di opponente.
COGNOME NOME si costituiva nel giudizio di impugnazione e, in via preliminare, eccepiva la inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione ovvero per violazione dell’art.342 c.p.c. e la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art.343 c.p.c. ; contestava, altresì, nel merito, la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame, di cui invocava l’integrale rigetto con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello – dopo avere precisato che, risultando l’ appello manifestamente inammissibile, era superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME – affermava che la cancellazione (anche volontaria) dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvocati comportava la perdita dello ius postulandi del difensore anche dal lato passivo, con conseguente invalidità (nullità) delle comunicazioni e notificazioni a lui effettuate dopo tale cancellazione, per cui era da ritenersi rituale la notifica alla parte personalmente della sentenza di primo grado, che, in quanto tale, era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Di conseguenza, il Giudice di appello statuiva che, essendo stata la sentenza n.1436/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE validamente notificata personalmente a NOME COGNOME in data 8.3.2023, a NOME COGNOME in data 15.3.2023 ed a NOME COGNOME in data 14.3.2023, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello era tardivo, poiché notificato soltanto in data 29.6.2023, allorquando il termine perentorio ex art.325 c.p.c. era già scaduto.
I ricorrenti, pertanto, proponevano il ricorso in cassazione.
Si costituiva NOME COGNOME, depositando controricorso, con il quale ribadiva le argomentazioni già contenute nella sentenza impugnata e ne chiedeva la conferma.
COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE rimanevano intimati.
È intervenuta la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. rispetto alla quale i ricorrenti hanno depositato la istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380-bis.1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la sentenza impugnata viene censurata dai ricorrenti per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 326 e 479 c.p.c. e dell’ art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché per violazione del principio di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti, poiché la notificazione della sentenza ad essi effettuata non era idonea a determinare la decorrenza del termine ex art. 326 c.p.c., in quanto volta ad ottenere un pagamento risultando accompagnata dal precetto.
Collegato con il primo motivo, i ricorrenti sollevano una questione di legittimità costituzionale per violazione della
norma di cui agli articoli 3-4-111 Cost.; con tale motivo i ricorrenti evidenziano che, ove non fosse condivisa l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE artt. 326 e 479 c.c. prospettata con il primo motivo di ricorso, l’effetto estensivo che deriverebbe in termini di applicabilità dell’art. 326 c.p.c. anche ai casi di notificazione della sentenza per motivi diversi da quelli volti a stimolare l’impugnazione, sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio di difesa.
Con il secondo motivo, si censura, per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 102 c.p.c., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti di COGNOME NOME.
3. Con il terzo motivo, la sentenza impugnata è censurata per nullità della sentenza, a seguito della intervenuta cancellazione del procuratore costituito nell’intervallo di tempo che va dal termine per il deposito della comparsa conclusionale a quello per le memorie di replica e per violazione della norma di cui all’art. 301 c. 1 c.p.c. ; il motivo è collegato al primo, con cui si lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE atti processuali (e della sentenza stessa) compiuti dopo l’interruzione per cancellazione del difensore.
4. Con il quarto motivo, viene eccepito che gli opponenti non potevano essere condannati se non nei limiti dell’eredità beneficiaria.
E’ intervenuta la proposta di definizione ex art. 380-bis, depositata in data 26.5.2025, che ha affermato : ‘ Ritenuto che la prima e la terza censura (sub d) sono inammissibili ex art.360 bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte deciso in conformità a precedenti consolidati di questo giudice di legittimità: a) la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE del difensore (nella specie del pr ocuratore della parte opponente, cancellata dall’RAGIONE_SOCIALE, su sua domanda, con provvedimento del
29.11.2022, pendenti i termini ex art.190 c.p.c. di primo grado) determina l’interruzione automatica del processo (anche se siano intervenuti gli enti interruttivi dopo la chiusura della discussione, Cass. 10112/2009), con la conseguenza che la sentenza em essa all’esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità che però deve essere fatta valere come motivo di tempestiva impugnazione solo dalla parte colpita dall’evento (Cass. 21359/2020; Cass. 19403/2024), stante l’inapplicabilità dell’ar t.85 c.p.c. (operante nei casi revoca o rinuncia al mandato, Cass. 27308/2018); b) per effetto della cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE e della perdita dello ius postulandi, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione deve essere eseguita personalmente alla parte (Cass. SU 10284/1996; Cass. SU 3702/2017; Cass. 4764/2019); c) la notifica in forma esecutiva della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario sia per il notificante (Cass. 737/2025; Cass. SU 12898/2011); – ne consegue che correttamente il gravame è stato ritenuto tardivo dalla Corte territoriale; – le altre censure presuppongono l’accoglimento delle predette censure e sono di conseguenza assorbite dal loro rigetto ‘.
In seguito a detta proposta, i ricorrenti hanno proposto istanza ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. deducendo che ‘ Il tema, quindi, come balza di tutta evidenza anche dal contenuto del ricorso per Cassazione, era esattamente quello di stabilire i seguenti principi di diritto:
-‘la notifica della sentenza fatta alla parte personalmente ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 479 c.p.c. non è equivalente alla notifica fatta al procuratore costituito ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 326 c.p.c.’;
-‘nella ipotesi in cui il procuratore costituito ‘cessa’ dall’ufficio, per morte o cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE ex art. 301 c.p.c. ed in stato di interruzione del processo, la notifica ex art. 326 c.p.c. deve contenere formale avvertimento relativo all’onere di proposizione dell’impugnazione nel termine di 30 o 60 giorni decorrente dal ricevimento dell’atto, a seconda che si tratti di sentenza appellabile ovvero ricorribile per Cassazione ‘.
Con riferimento al primo ed al terzo motivo, il ricorso è infondato.
Infatti, come già affermato nella proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , secondo un indirizzo consolidato della Corte, ‘ La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvocati determina, ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.c., l’automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo ‘ (Cass. Sez. L., n. 30616 del 28.11.2024), in ragione della perdita dello ” status ” di avvocato e procuratore legalmente esercente.
Conseguentemente ‘ la sentenza emessa all’esito del giudizio, ciononostante proseguito, è affetta da nullità, fa var valere come motivo di impugnazione non più proponibile una volta decorso il termine “lungo” ex art. 327, comma 1, c.p.c. ‘ (Cass. Sez. L., n. 19403 del 15.7.2024)
Ciò premesso, i n assenza dell’avvocato cui notificare la sentenza di primo grado a seguito della cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE , la Corte, a partire dalla pronuncia di Cass. S.U., n. 10284 del 21.11.1996, ha stabilito che ‘ La cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE determina la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo “ius postulandi”, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali. Pertanto, la notificazione della sentenza di primo
grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art. 285 cod. proc. civ.), effettuato al procuratore cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE – qualunque sia la causa della cancellazione – è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione (artt. 85 e 301, terzo comma, cod. proc. civ.); con la ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del predetto termine breve ‘.
La statuizione suddetta è stata seguita da altre pronunce, quale quella di Cass. Sez. 1, n. 1180 del 20.1.2006 (‘ La volontaria cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE professionale del procuratore costituito determina la decadenza dall’ufficio e, facendo venir meno lo “ius postulandi”, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché il venir meno dell’elezione di domicilio presso il medesimo, sicché le notificazioni che si rendessero necessarie (e, in particolare, quelle delle impugnazioni) debbono essere effettuate alla parte personalmente ‘) e quella di Cass. Sez. L., n. 19225 del 21.9.2011 (‘ La cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE professionale dell’avvocato costituito determina la decadenza dall’ufficio e, facendo venir meno lo “ius postulandi”, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e ricevere atti processuali, nonché il venir meno dell’elezione di domicilio presso il medesimo, sicché le notificazioni necessarie e, in particolare, quelle delle impugnazioni, debbono essere effettuate alla parte personalmente ‘).
La Corte si è pronunciata nello stesso senso anche recentemente, affermando la validità della notificazione dell’impugnazione effettuata a mani della parte personalmente priva di difensore, ai fini della decorrenza del termine breve (Cass. Sez. 1, n. 27308 del 26.10.2018 ‘ La cessazione del rapporto di impiego RAGIONE_SOCIALE
avvocati dipendenti RAGIONE_SOCIALE enti pubblici, iscritti all’RAGIONE_SOCIALE speciale annesso a quello professionale, determina il totale venir meno dello “ius postulandi” e l’automatica interruzione del processo, ancorché il giudice e le parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta mediante l’impugnazione – in funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio – solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo, stante l’inapplicabilità dell’art. 85 c.p.c. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte personalmente, priva di difensore, poiché ancorché colpita dall’evento interruttivo non lo aveva dichiarato né in primo grado né in sede di impugnazione, limitandosi a formulare censure di merito, contestando, anzi, l’avvenuta interruzione del giudizio per effetto della perdita dello “jus postulandi” del procuratore cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE speciale) ‘ ).
Nella motivazione della stessa pronuncia la Corte ha specificato, altresì, che ‘ Tale nullità, secondo il generale principio di conversione, può esser dedotta solo con l’impugnazione -che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio- svolta dalla parte il cui procuratore è stato colpito dall’evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nel confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione ‘. Peraltro, non risulta che la parte ricorrente abbia sollevato l’eccezione di interruzione del procedimento in primo grado, nonostante la pendenza dei termini a difesa in sede decisionale (rispetto ai quali la controricorrente deduce il deposito delle repliche da parte dello stesso legale costituito nel presente giudizio, non contestato da parte ricorrente : ‘ Sul punto valga la
pena evidenziare che le comparse conclusionali depositate nel corso del giudizio di primo grado nell’interesse RAGIONE_SOCIALE odierni appellanti non venivano depositate e sottoscritte digitalmente dall’AVV_NOTAIO, ma, in data 15.11.2022 (prima della ca ncellazione dell’AVV_NOTAIO), venivano sottoscritte digitalmente e depositate dall’AVV_NOTAIO, ovvero da un soggetto estraneo al giudizio e privo di mandato alle liti (all. 3.h) ‘ ), attivandosi solo nel giudizio di appello per chiedere la nullità della sentenza impugnata in conseguenza del suo esito negativo.
La pronuncia della Corte di Appello ha correttamente applicato detto principio rilevando che, a seguito della notifica alla parte personalmente, non era stato rispettato il termine breve concesso alle parti per la impugnazione della sentenza di primo grado.
Non assume alcuna rilevanza la notificazione del titolo avvenuta unitamente all’atto di precetto, poiché la parte ha avuto comunque conoscenza legale del provvedimento e priva di ogni valenza è la contestazione relativa alla necessità di specifici avvisi alla parte personalmente per la impugnazione, richiamando, peraltro, norme relative al contenuto RAGIONE_SOCIALE atti di costituzione.
Va anche disattesa la questione di legittimità costituzionale per violazione della norma di cui agli articoli 111-24-3 Cost., atteso che la Corte già si è pronunciata sul punto, affermando che ‘ E ‘ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE articoli 295 e 301 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l’ipotesi della cancellazione volontaria del procuratore dal relativo RAGIONE_SOCIALE come causa di sospensione necessaria del processo da disporre d’ufficio da parte del giudice. Invero, diversamente dalla morte, dalla radiazione o dalla sospensione dall’RAGIONE_SOCIALE del procuratore, che, oltre ad essere indipendenti dalla volontà di quest’ultimo, hanno anche natura sanzionatoria, la cancellazione
volontaria trae origine da una scelta del professionista, cosicché la mancata previsione normativa è del tutto ragionevole e non impedisce il diritto di difesa della parte, la quale, tenuta ad agire secondo la diligenza dovuta “in rebus suis”, può agevolmente provvedere alla sua sostituzione ‘ (Cass. Sez. 1, n. 12758 del 19.6.2015).
In ultimo, appare, altresì, infondato anche il quarto motivo di impugnazione poiché sulla questione si è già pronunciata la Corte, stabilendo, anche recentemente, che ‘ In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all’efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell’eredità beneficiata ‘ (Cass. Sez. 2, n. 21213 del 24.7.2025, che richiama in senso conforme Cass. Sez. 3, n. 9350 del 12.4.2017).
Il residuo terzo motivo può ritenersi assorbito da quanto rappresentato ed in conseguenza della infondatezza delle contestazioni esaminate.
Il ricorso, alla luce di quanto sopra, deve essere respinto in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
I ricorrenti, pertanto, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, in virtù del principio di soccombenza, per come liquidate in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal comma 3, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., con
conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6.000,00, in favore della controricorrente costituita, oltre oneri di legge.
Condanna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di € 3,000,00 in favore della parte controricorrente.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 , comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 19 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME