Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9461 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9461 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15761/2020 R.G. proposto da:
MONTHE RAGIONE_SOCIALE LAURE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI FIRENZE, PROCURATORE REPUBBLICA FIRENZE, MINISTRO SALUTE
-intimati- avverso DECISIONE di RAGIONE_SOCIALE ROMA n. 55/2019 depositata il 23/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con decisione del 30.1.2019 -23.1.2020, rigettò il ricorso proposto
NOME NOME COGNOME avverso la delibera del 25 ottobre 2015 dell’RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per tre mesi.
Il procedimento disciplinare era stato avviato in data 27.4.2009 nei confronti di NOME COGNOME in seguito al rinvio a giudizio per omicidio colposo ai danni RAGIONE_SOCIALE piccola NOME COGNOME, deceduta il 30.4.2008 presso l’Ospedale Meyer di RAGIONE_SOCIALE, dove la dottoressa NOME COGNOME prestava servizio.
Il procedimento disciplinare era stato sospeso fino all’esito del giudizio penale, che si era concluso con la condanna, passata in giudicato, alla pena di otto mesi di reclusione.
Dopo la condanna in sede penale, con nota n.3650 del 21.9.2015, l’RAGIONE_SOCIALE disponeva il riavvio del procedimento disciplinare, fissando l’udienza del 26.10.2015, con concessione del termine di giorni venti alla parte per estrarre copia RAGIONE_SOCIALE atti e produrre documentazione.
La comunicazione ex art.39 del DPR 221/1950 non venne recapitato alla residenza anagrafica di NOME COGNOME, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO per due volte perché la destinataria risultava sconosciuta; vennero quindi assunte informazioni sul recapito lavorativo, INDIRIZZO, e, presso tale indirizzo la notifica si perfezionò per compiuta giacenza.
Con il ricorso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME chiese dichiararsi la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione per nullità e/o inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica ex art.39 DPR 221/1950 e, in subordine, la rimessione in termini per la presentazione del ricorso, ex art.53 del DPR 221/1950; la ricorrente sostenne che, essendo risultata sconosciuta
all’indirizzo di RAGIONE_SOCIALE ed irreperibile all’indirizzo di Arezzo, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme previste dall’art.143 c.p.c.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenne valida la notifica ex art.140 c.p.c. presso il luogo in cui NOME COGNOME esercitava l’attività lavorativa e non ritenne che la notifica andasse effettuata nel luogo di residenza anagrafica, ai sensi dell’art.143 c.p.c., perché era conosciuta la residenza del destinatario, come risultava dalla documentazione anagrafica. La RAGIONE_SOCIALE aggiunse che il professionista, una volta comunicata all’RAGIONE_SOCIALE la propria residenza, aveva l’onere di comunicare le successiva variazioni.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE, il Ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia ed il Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica di RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe fondato la propria decisione sulla circostanza non contestata dell’omessa notifica dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950 presso la propria residenza anagrafica. La ricorrente sostiene che la prima notifica, effettuata presso l’indirizzo di RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, non si era
perfezionata perché risultava che ‘di fatto’ non era ivi residente, sicché l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essere rinotificato ai sensi dell’art.143 c.p.c. Infatti, secondo la tesi difensiva, poiché dalla relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario risultava che la ricorrente possedeva alcuni appartamenti all’indirizzo di RAGIONE_SOCIALE, ma non li abitava, e che ella risiedeva a RAGIONE_SOCIALE ‘ma non si conosce(va) dove’, ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art.143 c.p.c. Ulteriore censura riguarda l’utilizzo del servizio postale, che non sarebbe consentito nel procedimento disciplinare, e la circostanza che non poteva farsi luogo alla notifica ex artt.140 c.p.c., perché non si trattava di soggetto irreperibile o che si fosse rifiutato di ricevere l’atto.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’assenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950, secondo le modalità prescritte dal codice di procedura civile, che prevederebbe il ricorso alla notifica ex art.143 c.p.c. e non ex art.140 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt.111, comma 6 Cost, 132, comma 4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per motivazione apparente e per affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto la decisione, dopo aver dato conto dell’esito negativo RAGIONE_SOCIALE notifica, ha concluso che si fosse perfezionata ai sensi dell’art.140 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si denuncia l’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione sotto il profilo dell’omesso esame dei dati fattuali relativi al difetto di notifica.
I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Inammissibile è la censura con cui si deduce la violazione dell’art.115 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa contestazione dell’invalidità RAGIONE_SOCIALE notifica.
Il principio di non contestazione, previsto dall’art.115 c.p.c., ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare l’attività valutativa del giudice, né gli errori di diritto, in iudicando ed in procedendo (tra le tante Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n.6172; Cassazione civile sez. VI, 21/12/2017, n.30744).
Nel caso di specie, il controllo sulla regolarità dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950 è riservato al giudice, che deve verificare d’ufficio la regolarità dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE fase procedimentale, indipendentemente dalle contestazioni delle parti.
Non è pertinente il denunciato vizio di apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, che supera la soglia del minimo costituzionale e consente di cogliere l’iter logico seguito dal giudicante; né è fondata la censura relativa all’omesso esame RAGIONE_SOCIALE relata di notifica, dal momento che il vizio di cui all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., ha ad oggetto i fatti storici, intesi in senso naturalistico, e non i vizi di natura processuale.
L’obbligo di motivazione è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha esaminato la relata di notifica effettuata nei confronti di NOME COGNOME presso l’indirizzo di RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO, e considerato che la notifica non era andata a buon fine per due volte, perché la destinataria risultava sconosciuta, ha assunte informazioni sul recapito lavorativo, in INDIRIZZO, dove la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
La decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è corretta in diritto.
Innanzitutto, la comunicazione dell’avvio del procedimento può avvenire con libertà di forme e quindi anche a mezzo del servizio postale.
Come più volte affermato da questa Corte, nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del sanitario, le comunicazioni dirette all’interessato costituiscono atti a forma libera, purché idonea a fare conoscere al destinatario le notizie rilevanti per il procedimento medesimo, indipendentemente dal termine “notificazione” usato dall’art. 39 del Regolamento (approvato con d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221) per la esecuzione del d.lg.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante le disposizioni sulla Ricostituzione RAGIONE_SOCIALE ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse sicché è valida la comunicazione avvenuta a mezzo del servizio postale (Cassazione civile sez. un., 04/05/2006, n.10215; Cassazione civile sez. III, 27/09/1999, n.10698).
Quanto al procedimento notificatorio, va rilevato che per ben due volte venne tentata la notifica dell’avviso di convocazione ex art.39 DPR 221/1950 presso la residenza anagrafica in INDIRIZZO, in RAGIONE_SOCIALE, dove NOME COGNOME risultava sconosciuta; vennero quindi assunte informazioni sul recapito lavorativo, INDIRIZZO
8, INDIRIZZO, e la notifica si perfezionò per compiuta giacenza.
Non vi è stata alcuna violazione delle norme relative al procedimento notificatorio, posto che l’art.139 c.p.c. prevede che se la notifica non avviene a mani proprie presso la casa di abitazione, devono essere fatte ricerche presso il luogo in cui il destinatario RAGIONE_SOCIALE notifica presta la sua attività lavorativa; nel caso di specie, attraverso ricerche via internet, la notifica è stata correttamente effettuata in INDIRIZZO, e si è perfezionata per compiuta giacenza.
Non era, pertanto, applicabile l’art.143 c.p.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE forma di notificazione disciplinata dall’art.143 c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l’impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l’espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione delle indagini necessarie secondo l’ordinaria diligenza. E’ stato anche chiarito che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell’art.143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza (Cass. 19012/2017; Cass. 20971/2012).
Occorre poi ricordare che, mentre la notificazione effettuata ai sensi dell’art.140 c.p.c. “postula che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati e che l’atto non sia stato consegnato per impossibilità materiale, irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. come abilitate a ricevere tale atto”, invece “la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti rientra nella previsione dell’art.143 c.p.c., per la cui applicabilità deve ricorrere tuttavia l’impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l’espletamento -a cura del soggetto che promuove la notificazione -delle indagini necessarie secondo l’ordinaria diligenza” (Cass. 13218/2013).
Nel caso di specie, l’avviso per due volte non venne recapitato alla destinataria presso la residenza anagrafica, perché ella risultava sconosciuta, mentre, assunte informazioni sul recapito lavorativo (INDIRIZZO), la notifica si perfezionò per compiuta giacenza.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e del D.M. 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE condannato la ricorrente alle spese di lite, nonostante l’RAGIONE_SOCIALE non avesse depositato alcun atto difensivo e non fosse comparso all’udienza pubblica del 25 giugno 2019.
Il motivo è inammissibile.
Risulta dalla decisione impugnata che l’adunanza del 25 luglio si era svolta nel contraddittorio con le parti (si legge nell’intestazione ‘udite le parti come da verbale d’udienza’ e , prima RAGIONE_SOCIALE parte in diritto si
ripete ‘sentite le parti’), sicché l’eventuale errore percettivo ha natura revocatoria e non integra il vizio di violazione di legge.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione