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Notifica al professionista: valida se al lavoro?

Una professionista sanitaria, sospesa per tre mesi a seguito di un procedimento disciplinare, ha impugnato la decisione sostenendo la nullità della notifica dell’avviso di convocazione. La notifica, fallita presso la residenza anagrafica, era stata perfezionata presso il luogo di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica al professionista presso il luogo di lavoro quando la reperibilità presso la residenza è impossibile, chiarendo la distinzione tra le procedure di notifica agli irreperibili.

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Pubblicato il 12 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Notifica al professionista: è valida se eseguita al lavoro?

La corretta notifica al professionista di atti giudiziari o disciplinari è un pilastro fondamentale per la validità di qualsiasi procedimento. Ma cosa accade se il professionista risulta sconosciuto all’indirizzo di residenza comunicato al proprio Ordine? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la notifica può essere validamente effettuata presso il luogo di lavoro, senza dover ricorrere a procedure speciali per persone irreperibili. Analizziamo insieme questo importante caso.

I fatti di causa: un procedimento disciplinare e un problema di notifica

Una professionista sanitaria, a seguito di una condanna penale per omicidio colposo, è stata sottoposta a un procedimento disciplinare da parte del proprio Ordine Provinciale. L’esito del procedimento è stato una sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi.
Il problema è sorto con la convocazione per l’udienza disciplinare. L’Ordine ha tentato per due volte di notificare l’atto presso la residenza anagrafica della professionista, ma in entrambi i casi la destinataria è risultata “sconosciuta” a quell’indirizzo. A seguito di queste difficoltà, sono state assunte informazioni sul recapito lavorativo della dottoressa. La notifica è stata quindi effettuata presso tale indirizzo e si è perfezionata per compiuta giacenza.

L’argomento della difesa e la presunta nullità

La professionista ha impugnato la decisione disciplinare, sostenendo la nullità dell’intero procedimento a causa di un vizio di notifica. Secondo la sua tesi, una volta accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, l’Ordine avrebbe dovuto seguire la procedura speciale prevista dall’art. 143 del Codice di Procedura Civile, riservata ai soggetti di cui non si conosce né la residenza, né la dimora, né il domicilio. Invece, la notifica era stata eseguita secondo le forme ordinarie (ex art. 140 c.p.c.) presso un indirizzo diverso da quello di residenza, ovvero il luogo di lavoro.

Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla validità della notifica al professionista

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo la notifica perfettamente valida e la decisione della Commissione Centrale corretta in diritto. Il ragionamento dei giudici si basa su una chiara distinzione tra le diverse modalità di notificazione previste dal codice.

La Corte ha chiarito che la procedura per persone irreperibili (art. 143 c.p.c.) si applica solo in caso di irreperibilità assoluta, ovvero quando, nonostante l’ordinaria diligenza nelle ricerche, sia impossibile individuare uno qualsiasi dei luoghi di riferimento del destinatario (residenza, dimora, domicilio o, come in questo caso, luogo di lavoro).

Nel caso specifico, la situazione era diversa. Sebbene la professionista non fosse reperibile alla residenza anagrafica, è stato possibile individuare il suo luogo di lavoro. L’art. 139 c.p.c. prevede espressamente che, se la notifica non avviene a mani proprie, le ricerche del destinatario debbano essere fatte anche nel luogo in cui svolge la sua attività lavorativa. Di conseguenza, una volta fallito il tentativo presso l’abitazione, era non solo legittimo ma doveroso effettuare le ricerche e la successiva notifica presso l’indirizzo lavorativo. La notifica si è quindi correttamente perfezionata per compiuta giacenza in quel luogo.

Conclusioni: cosa insegna questa ordinanza sulla notifica al professionista

Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è un monito per tutti i professionisti iscritti a un albo: è fondamentale mantenere sempre aggiornati i propri dati di residenza presso l’Ordine di appartenenza. L’omessa comunicazione di una variazione può avere conseguenze significative, poiché l’ente non è tenuto a compiere indagini straordinarie per rintracciare l’iscritto.

La seconda lezione è di natura prettamente procedurale: la notifica al professionista è da considerarsi valida se, a seguito di irreperibilità presso la residenza, viene effettuata presso il luogo di lavoro noto. La procedura speciale per soggetti assolutamente irreperibili è una soluzione estrema, da applicare solo quando ogni altro tentativo di localizzare il destinatario, con l’uso della normale diligenza, sia fallito.

Se un professionista non è reperibile alla sua residenza anagrafica, la notifica di un atto disciplinare è valida se inviata al suo posto di lavoro?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il tentativo di notifica presso la residenza fallisce, è corretto e legittimo procedere con la notifica presso il luogo di lavoro conosciuto del professionista. La notifica si perfeziona regolarmente in tale luogo.

Quando si applica la procedura di notifica per persone irreperibili (art. 143 c.p.c.)?
Questa procedura speciale si applica solo nei casi di cosiddetta “irreperibilità assoluta”, ossia quando è impossibile individuare la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, nonostante le ricerche condotte con l’ordinaria diligenza. Non si applica se, come nel caso esaminato, viene individuato un luogo di lavoro attivo.

Il professionista ha l’obbligo di comunicare il cambio di residenza al proprio Ordine?
Sì, la decisione sottolinea implicitamente questo dovere. La Corte ha osservato che il professionista, una volta comunicata la propria residenza all’Ordine, ha l’onere di segnalare le successive variazioni. La mancata comunicazione può comportare che le notifiche effettuate ad altri indirizzi conosciuti (come quello lavorativo) siano considerate valide.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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