Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 80 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 80 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20020/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI AVELLINO, nella persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AVELLINO n. 1084/2022 depositata il 10/06/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Avellino la Provincia di Avellino per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro occorso, in data 15 novembre 2016, ad ore 8.00 circa, allorquando, mentre percorreva il centro di San Michele di Serino alla guida del veicolo Fiat Punto targato TARGA_VEICOLO, finiva con la parte anteriore del veicolo in una grossa buca ricolma d’acqua posta sulla corsia di marcia destra.
Si costituiva la Provincia di Avellino per chiedere il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Avellino, con sent. n. 221/2021, accoglieva la domanda e condannava la Provincia di Avellino al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, proponeva appello la Provincia, la quale dopo aver premesso che, sebbene la sentenza fosse stata pronunciata secondo equità poiché la parte attrice aveva contenuto la propria domanda entro l’importo di euro 1100,00, l’appello era ammissibile essendovi stata violazione delle norme sul procedimento ovvero dei principi regolatori della materia – denunciava: l’omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; l’omessa motivazione nonché l’esistenza di una motivazione meramente apparente; il difetto di istruttoria; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 cod. civ.; la violazione dell’articolo 2697 cod. civ.
Si costituiva il COGNOME, deducendo: la tardività dell’appello (per via della notifica della sentenza impugnata ai fini del decorso del termine breve); l’inammissibilità per la formulazione generica e la congruità della motivazione resa nel merito.
Il Tribunale di Avellino, con sent. n. 1084/2022, dichiarava la tardività dell’appello e confermava la sentenza impugnata, condannando la Provincia di Avellino alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale ultima sentenza, la Provincia di Avellino ha proposto ricorso articolando in un unico motivo.
Il NOME ha resistito con controricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno dei rispettivi assunti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Provincia di Avellino ha articolato un unico motivo, con il quale denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c. in relazione alle disposizioni di cui all’art. 360 comma 1 n. 3.», nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato la tardività dell’impugnazione sul presupposto della notificazione della sentenza di primo grado in data 23 febbraio 2021. Deduce che ciò costituisca una violazione dell’art. 325 cod. proc. civ. in quanto la notifica è avvenuta in luogo che è al contempo sede dell’ente e sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, senza tuttavia indicare, quale destinatario, il suo difensore nel giudizio di primo grado. Invocando Cass. S.U. 20866 del 2020 sostiene che tale notificazione, in assenza di espressa menzione del procuratore destinatario, non è idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Osserva che, diversamente da quanto accaduto per la sentenza di primo grado, il difensore della Provincia ha poi correttamente notificato la sentenza resa in grado di appello al domicilio digitale (P.E.C.) dichiarato dai codifensori costituiti della Provincia di Avellino.
Il motivo – che sottende, quale questione di diritto, l’idoneità della notifica della sentenza di primo grado a far decorrere il termine breve per l’impugnazione – è fondato.
Invero, le Sezioni Unite, con sentenza 30 settembre 2020, n. 20866, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto:
«A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere in modo univoco rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario; sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata – del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio».
Dando applicazione al suddetto principio, occorre qui affermare che non è sufficiente la notifica presso la sede dell’ente, anche se coincidente con il domicilio eletto, quando manca la chiara indicazione del procuratore costituito.
Tanto si è verificato nel caso di specie nel quale la sentenza di primo grado (Giudice di Pace n. 221/2021) è stata notificata il 23/02/2021 alla Provincia di Avellino «in persona del Presidente p.t.» presso la sede dell’ente, senza menzione del procuratore, e dunque alla parte personalmente.
Tale notifica non è idonea a far decorrere il termine breve (30 giorni ex art. 325 cod. proc. civ.), poiché manca la direzione univoca al difensore.
Ne consegue che l’appello notificato il 27/08/2021 non può essere considerato tardivo, perché il termine breve non è mai iniziato. Nella specie si applica il termine lungo (sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ.), rispettato dalla Provincia.
3.L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Avellino, nella persona di diverso magistrato, perché, ritenuto tempestivo l’appello, ne proceda all’esame nel merito.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della provincia ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il motivo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, perché, ritenuto tempestivo l’appello, proceda ad esaminare lo stesso nel merito.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME