Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3307/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ex lege .
-resistente-
Contro
Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto p.t.
-intimato-
avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di COSENZA n. 3655/2022 depositata il 29/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Con ordinanza depositata il 29/12/2022, il Giudice di pace di Cosenza ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d. Lgs. 150/2011 da NOME COGNOME, cittadino del Pakistan, avverso il decreto emesso il 27 luglio 2022, con cui il Prefetto di Cosenza aveva disposto l’espulsione RAGIONE_SOCIALE‘opponente dal territorio nazionale.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro mezzi, illustrati con memoria; il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno e la Prefettura di Cosenza hanno resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla discussione orale.
É stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al Prefetto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13 bis, comma 2, del d.lgs. n.286/1998, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Cass. n. 16178 del 30/07/2015; Cass. n. 825 del 19/01/2010).
Nel caso in esame non risulta provata la regolare notificazione del ricorso, atteso che la notificazione del ricorso al Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno e alla Prefettura presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, pur essendo stata eseguita, non risulta decisiva perché il Ministero non è legittimato sostanziale nel procedimento di cui all’art.13 del d.lgs. n.286/1998 .
Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, con assegnazione al ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza per il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio.
P.Q.M.
-Rinvia a Nuovo Ruolo per il rinnovo, a cura del ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso al Prefetto di Cosenza nel suo Ufficio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria.
–
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.