Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23831-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
CC
INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 137/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/04/2021 R.G.N. 244/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso cinque cartelle esattoriali e sei avvisi di addebito, tutti atti impositivi relativi a contributi dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; allegava di essere venuta a conoscenza RAGIONE_SOCIALE esistenza dei suddetti atti solo dopo avere preso contatto con il concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Novara, per la richiesta di rateizzazione relativa ad altre cartelle esattoriali e che tali atti risultavano notificati tramite posta all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE società, con avviso di ricevimento sottoscritto da persona qualificatasi come ‘portiere’; evidenziava che nel periodo in cui erano avvenute le notifiche (aprile 2010/ottobre 2013) presso lo stabile ove aveva sede la società non esisteva il servizio di portineria; deduceva, in conseguenza, l’invalidità RAGIONE_SOCIALE notifiche chiedendo l’annullamento degli atti impositivi;
il giudice di primo grado respingeva il ricorso in opposizione;
la Corte di appello di Torino ha confermato la statuizione. Premesso che i profili di doglianza articolati concernevano esclusivamente la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e non anche degli avvisi di addebito, ha ritenuto smentito dalla documentazione acquisita in seconde cure l’assunto RAGIONE_SOCIALE società circa l’inesistenza all’epoca, presso la
sede RAGIONE_SOCIALE società, di un servizio di portineria. Ha in particolare osservato che la produzione documentale relativa all’approvazione dei consuntivi da parte dell’assemblea condominiale dello stabile in cui aveva sede la società, deponeva per la esistenza all’epoca di un regolare servizio di portineria, pienamente operante come dalla specifica voce riportata in relazione al consuntivo annuo;
4. per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione ha proposto ricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi; ha resisisto con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, spiegando ricorso incidentale affidato a un motivo; l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura; parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso principale la società ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c. e dell’art. 160 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto accertata, all’epoca dei fatti, la esistenza di un regolare servizio di portineria presso lo stabile dove aveva sede la società; sostiene che la Corte era incorsa in errore nel valutare la dichiarazione scritta dell’amministratore del Condominio, il quale aveva chiarito che nel periodo di interesse non risultava attivo presso lo stabile un servizio di portineria comprensivo RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza;
2. con il secondo motivo di ricorso principale deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla mancata escussione del teste inizialmente ammesso, destinata in tesi a dimostrare la insussistenza all’epoca RAGIONE_SOCIALE presunte notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, di un servizio di portineria
comprensivo RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE società;
con l’unico motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617, comma 2 come richiamato dall’art. 29 d. lgs n. 46 del 1999 , censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per l’omesso rilievo RAGIONE_SOCIALE tardività RAGIONE_SOCIALE contestazione formulata da controparte rispetto alla data di acquisita conoscenza RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, come non consentito (Cass. n. 34476/2019). Le censure articolate non concernono, infatti, l’interpretazione e la portata applicativa RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui si denunzia violazione e falsa applicazione, come richiesto dall’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ( Cass. Sez. Un. n. 23745/2020, Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 6038/2013, Cass. n. 3010/2012, Cass. n. 24756/2007, Cass. n. 12984/2006), ma investono in realtà la valutazione da parte del giudice di appello degli elementi istruttori in punto di ricostruzione fattuale circa la esistenza o meno di un servizio di portineria, con gestione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza, presso la sede legale RAGIONE_SOCIALE società, all’epoca RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, unica questione ancora in controversia; in tal modo parte ricorrente dimostra di voler denunziare un vizio di motivazione, la cui deduzione risulta tuttavia in concreto preclusa ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. stante l’esistenza di ‘doppia conforme’, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e quelle poste a base
RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto pena di inammissibilità (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);
quanto ora osservato comporta la inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso nella parte intesa alla denunzia di vizio di motivazione, preclusa, come sopra rilevato, ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c.; quanto alla denunzia di violazione dell’art. 115 c.p.c., anch’essa risulta inammissibile. Come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione RAGIONE_SOCIALE norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre);
l’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale;
all’inammissibilità del ricorso principale consegue il regolamento secondo soccombenza RAGIONE_SOCIALE spese di lite e la condanna RAGIONE_SOCIALE società ricorrente principale al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r.
n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo