Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22346/2023 proposto da:
NOME COGNOME elett.te domic. presso l’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. ,
-intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del 25.10.23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 25.10.23 il Tribunale di Potenza respingeva l’istanza di riesame, ex artt. 9 par. 5 direttiva 2013/33/UE, e 737 c.p.c., presentata da NOME COGNOME rilevando che: premesso che l’istante era
destinatario del decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, dlgs. 142/15, presso il CPR, emesso dalla Questura di Potenza il 28.8.23, convalidato per gg. 30 dallo stesso Tribunale, poi prorogato per gg. 60 con provvedimento del 27.9.23; la Cassazione, con sentenza n. 22932/17, aveva affermato, con riferimento all’art. 15 della direttiva UE n. 115/2008, che tale norma, seppure non recepita nel nostro ordinamento, costituisse disposizione self executing , e che pertanto era consentita la domanda di riesame del trattenimento dello straniero presso il CPR, applicandosi, in mancanza di apposita disciplina al riguardo, le norme sul procedimento camerale di cui agli artt. 737 ss., c.p.c., al fine di ottenere un diverso esame dei presupposti dello stesso trattenimento alla luce delle circostanze di fatto nuove e non considerate nella sede di convalida o delle proroghe; nella specie, non emergevano ulteriori circostanze sopravvenute da ritenersi decisive in tal senso; erano applicabili le norme di cui all’art. 6, c. 7 e 8, dlgs n. 142/15, con i relativi termini del trattenimento, e non l’art. 14 dlgs. n. 286/98.
NOME ricorre in cassazione avverso la suddetta ordinanza con unico motivo. L’Avvocatura G enerale dello Stato, per il Ministero dell’Interno, si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 16.09.2024, la Cassazione rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire la comunicazione relativa alla fissazione de ll’udienza del 24.10.2023 .
RITENUTO CHE
L’unico motivo del ricorso denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 13 dlgs. n. 286/98, in quanto, benché la richiesta di riesame di NOME COGNOME fosse stata avanzata dal nuovo difensore munito di mandato, avv. NOME COGNOME il decreto di fissazione dell’udienza era stato
comunicato al precedente procuratore, e l’udienza si era dunque svolta in assenza del difensore (la cui necessità era desumibile dal comma 9 dell’art. 13 dlgs. n. 286, dato l’indubbio carattere contenzioso del procedimento).
Il motivo è fondato. Dagli atti si desume che: il ricorrente aveva nominato suo difensore l’avv. NOME COGNOME con verbale in data 29.9.2023, revocando ogni precedente nomina; lo stesso avv. COGNOME aveva poi presentato istanza di riesame del provvedimento di proroga del trattenimento del suo assistito; la comunicazione relativa all’udienza del giudizio avente ad oggetto la predetta istanza di riesame, fissata per il 24.10.2023, era stata comunicata al solo precedente difensore, mentre avrebbe dovuto essere comunicata all’avv. COGNOME
Pertanto, il provvedimento impugnato va cassato, e la causa va rinviata al Tribunale di Potenza, perché si proceda alla fissazione di una nuova udienza, anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, rinviando la causa al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.