Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22489-2023 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato – avverso la SENTENZA n. 2794/2023 della CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO del 3/10/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 28/5/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha proposto reclamo avverso la sentenza con la quale, in data 8/5/2023, il tribunale di Monza,
su ricorso del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha dichiarato l ‘ apertura, nei confronti dello stesso, della procedura di liquidazione controllata.
1.2. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il reclamo.
1.3. La corte, per quanto ancora importa, ha esaminato il motivo con il quale il reclamante ha dedotto la nullità della notifica del ricorso di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti dello stesso per inosservanza dell ‘ art. 40, comma 8, c.c.i.i.: e l ‘ ha ritenuto infondato.
1.4. La corte, sul punto, ha rilevato che: -‘ al medesimo indirizzo di Misinto INDIRIZZO si trova la residenza di NOME COGNOME nonché la sede della COGNOME e figlio srl di cui il reclamante è Amministratore ‘; -‘ come si evince dalla fotografia prodotta dalla procedura di liquidazione controllata l ‘ accesso all ‘ immobile è unico ‘; -‘ nella relata di notifica si legge che la notifica è avvenuta mediante ‘deposito nella Casa Comunale di Misinto, luogo di residenza del debitore, stante il rifiuto dell ‘ impiegata ivi rinvenuta, ai sensi dell ‘ art. 40 co 7 ccii Spedita raccomandata n 66858247828-4 ‘ ; ed, in forza di tali emergenze, ha ritenuto che l ‘ iter notificatorio delineato dall ‘ art. 40 cit. era stato osservato.
1.5. Tale norma, infatti, ha osservato la corte, lì dove stabilisce che, nel caso di deposito presso la casa comunale, l ‘avviso venga affisso ‘ alla porta dell ‘ abitazione o dell ‘ ufficio ‘, consente all ‘ ufficiale giudiziario l ‘ utilizzo delle modalità previste dall ‘ art. 139 c.p.c. e, dunque, di ricercare il destinatario ‘ nella casa di abitazione o dove ha l ‘ ufficio o esercita l ‘ industria o il commercio ‘.
1.6. L ‘ ufficiale giudiziario, tentando la notifica presso l ‘ indirizzo di INDIRIZZO dove il destinatario ha la propria
residenza e dove altresì svolge in modo continuativo la sua attività lavorativa, ha, pertanto, ‘ compiutamente osservato le modalità previste per la notifica ‘ del ricorso.
1.7. Le attestazioni contenute nella relata di notifica sono, d ‘ altra parte, munite di fede privilegiata, con la conseguenza che, qualora la parte alleghi circostanze contrarie a quelle ivi riportate, e cioè l ‘ asserita inosservanza da parte dell ‘ ufficiale giudiziario dell ‘ obbligo d’ affissione dell ‘ avviso e l ‘ inesatta indicazione della data di spedizione della raccomandata, deve proporre querela di falso.
1.8. La notifica, del resto, ha concluso la corte d ‘ appello, si perfeziona alla data di deposito dell ‘ atto nella casa comunale per cui gli ulteriori adempimenti valgono esclusivamente a notiziare il destinatario del deposito ma ciò non toglie che, una volta eseguiti, gli effetti della notifica retroagiscono alla data del deposito presso la casa comunale.
1.9. NOME COGNOME con ricorso notificato il 2/11/2023, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.10. La Liquidazione Controllata NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
1.11. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasto intimato.
1.12. Le parti costituite hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l ‘ unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40, comma 8, c.c.i.i. e 107, comma 1°, del d.P.R. n. 1229/1959, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che il ricorso
introduttivo era stato ritualmente notificato, omettendo, tuttavia, di considerare che: – il ricorso per l ‘ apertura della liquidazione controllata, come risulta dalla relazione di notificazione, è stato notificato, in data 21/4/2023, nei termini che seguono: ‘ ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP del tribunale di Monza, vista la richiesta dell ‘ avv. NOME COGNOME quale procuratore di Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la dichiarazione del medesimo, ho notificato copia dell ‘ antescritto atto a COGNOME NOME COGNOME , residente in Misinto (MB) INDIRIZZO mediante deposito nella casa comunale di Misinto, luogo di residenza del debitore, stante il rifiuto dell ‘ impiegata ivi rinvenuta, ai sensi dell ‘ art. 40 7 ccii. spedita raccomandata a/r n. 66858247828-4. misinto 21 apr. 2023 – timbro e sigla ufficiale giudiziario ‘ ; – tale notifica risulta palesemente e gravemente viziata, posto che: a) il reclamante non ha alcuna impiegata alle proprie dipendenze sicché l ‘ ufficiale giudiziario non si è recato nel luogo di residenza del Chieregati, ma, verosimilmente, presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, che si trova anch ‘ essa al civico INDIRIZZO di INDIRIZZO Misinto ma che è ben diversa e distinta dall ‘ abitazione di residenza; b) l ‘ ufficiale giudiziario, quindi, ha contravvenuto alla specifica indicazione dell ‘ art. 40 c.c.i.i. e del decreto di fissazione dell ‘ udienza, il quale prescriveva che la notifica era da effettuarsi presso la residenza del destinatario.
2.2. L ‘ ufficiale giudiziario, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, non ha proceduto, come emerge dalla relazione di notificazione, a tutti gli incombenti ulteriori di cui all ‘ art. 40, comma 8, c.c.i.i., in quanto: – non ha dato notizia al destinatario del deposito mediante affissione dell ‘ avviso in busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione, che è un ‘ operazione indispensabile per il valido completamento del processo
notificatorio; – il perfezionamento della notifica richiede, infatti, il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti dalla norma, con la conseguenza che l ‘ omissione di uno di essi (quale l ‘ avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell ‘ abitazione o dell ‘ ufficio o dell ‘ azienda del destinatario) determina la nullità della stessa; – tale nullità, del resto, non risulta neppure sanata ex art. 156 c.p.c., non avendo la notifica raggiunto lo scopo; la raccomandata informativa è stata, infatti, spedita soltanto in data 24/4/2023 ma, in assenza del destinatario, l ‘ agente postale, in data 27/4/2023, ha lasciato un avviso indicante, quale prima data utile per il ritiro dell ‘ avviso di deposito dell ‘ atto presso la casa comunale, il giorno 29/4/2023, a fronte di un ‘ udienza fissata per il 2/5/2023; – i giorni precedenti (1 maggio e 30 aprile) erano, tuttavia, festivi, mentre il 29/4/2023, essendo sabato, era, a sua volta, giorno di chiusura degli uffici comunali; – il reclamante, dunque, prima dell ‘ udienza del 2/5/2023, non ha potuto né avrebbe potuto prendere visione degli atti notificati mediante accesso alla casa comunale, né presentare memorie nel termine di sette giorni prima dell ‘ udienza, come disposto dal tribunale; – la mancata affissione dell ‘ avviso di deposito presso la casa comunale, che avrebbe potuto allertare il ricorrente, mettendolo nella oggettiva condizione di prendere visione di tale atto, ha creato, dunque, un effettivo e sostanziale ostacolo all ‘ esercizio del diritto di difesa.
2.3. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato.
2.4. La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto che il ricorso per l ‘ apertura della procedura di liquidazione controllata era stato correttamente notificato al debitore resistente sul rilievo che tale notificazione, dopo ‘il rifiuto dell’impiegata …
rinvenuta ‘ in Misinto, INDIRIZZO quale ‘ luogo di residenza del debitore ‘ ma anche del suo ufficio (trattandosi del luogo in cui lo stesso, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che vi ha la sede, svolge la propria attività lavorativa), era stata eseguita, in data 21/4/2023, ‘mediante deposito nella Casa Comunale di Misinto ‘.
2.5. Il ricorrente, a fronte di tale statuizione, ha, in sostanza, dedotto che l ‘ impiegata rinvenuta sul luogo della sua residenza dall ‘ ufficiale giudiziario non era una sua dipendente e, implicitamente ma inequivocamente, che il messo notificatore non aveva svolto sul punto, assumendo in loco le necessarie informazioni, le dovute ricerche.
2.6. Nella giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, si fa costante riferimento alla necessità di svolgere le ‘ indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l ‘ ordinaria diligenza ‘ (Cass. n. 18385 del 2003; Cass. n. 24107 del 2016; Cass. n. 40467 del 2021; Cass. n. 2530 del 2022, in motiv.), quale emerge a fronte del fatto (rimasto incontestato) che ‘ l ‘ accesso all ‘ immobile ‘ in cui si trova tanto alla residenza del destinatario, quanto alla sede della società di cui lo stesso era amministratore , ‘ è unico ‘: risultando, per contro, ‘ irrilevante che la relata non indichi le indagini effettuate dall ‘ ufficiale giudiziario, non essendo tale carenza sanzionata con la nullità dall ‘ art. 160 c.p.c. ‘, ed essendo, viceversa, solo ‘ necessario che tali ricerche siano state – con assoluta certezza – svolte ‘ (Cass. n. 32444 del 2021, Cass. n. 24107 del 2016).
2.7. La notificazione effettuata nel luogo in cui il destinatario ha l ” ufficio ‘ (come consentito dall’art. 40, comma 8, cit.) non postula, del resto, una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che
assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell ‘ atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all ‘ ufficio o all ‘ azienda (Cass. n. 6487 del 1995, il quale ha ritenuto regolare la notifica di un atto di precetto relativo ad un debito personale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata della quale il debitore era amministratore unico, mediante consegna di copia dell ‘ atto al fratello del destinatario).
2.8. Nel caso in esame, la corte d ‘ appello ha, in effetti, accertato (come, appunto, doveva fare) che le ricerche in loco sono state effettuate, mentre il reclamante si è limitato, implicitamente, a negarlo: sicché, lì dove ha ritenuto che l ‘ ufficiale giudiziario aveva compiuto, presso la residenza e l ‘ ufficio del destinatario, le necessarie ricerche e che, ivi rinvenuta un ‘ impiegata, lo stesso, a seguito del rifiuto opposto da quest ‘ ultima, aveva correttamente provveduto alla notifica del ricorso (per l ‘ apertura della liquidazione controllata nei suoi confronti) nel rispetto delle forme, previste dall ‘ art. 40, comma 8, c.c.i.i., del deposito presso la relativa casa comunale, si è, pertanto, attenuta ai principi esposti e si sottrae, in definitiva, alle censure svolte sul punto dal ricorrente.
2.9. D ‘ altra parte, in tema di notificazione, compresa quella del ricorso per l ‘ apertura della procedura di liquidazione controllata (artt. 40 e 268 ss. c.c.i.i.), la relazione di notifica fa fede fino a querela di falso (soltanto) delle operazioni che l ‘ ufficiale giudiziario abbia attestato di aver compiuto (come l ‘ affissione dell ‘ avviso) e dell ‘ avvenuta acquisizione delle informazioni che lo stesso abbia riferito di aver assunto, trattandosi di circostanze che costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. n. 21199 del 2021, in motiv., Cass. n. 2421 del 2014, in motiv.).
2.10. E se è vero che: – il contenuto intrinseco delle informazioni assunte dal pubblico ufficiale, come l ‘ effettiva qualità di persona incaricata di ricevere la notificazione in capo al consegnatario dell ‘ atto, non è assistito da fede pubblica privilegiata, trattandosi, in realtà, di attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale ma delle informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, la cui difformità dal vero, sebbene assistite da presunzione di veridicità, può essere dimostrata con ogni mezzo di prova (cfr. Cass. n. 21199 del 2021, in motiv., Cass. n. 2421 del 2014, in motiv.); – l ‘ erroneo accertamento svolto sul punto dal giudice di merito, integrando un vizio di carattere processuale, impone a questa Corte, quale giudice del relativo fatto processuale, l ‘ esame diretto degli atti del giudizio e di procedere autonomamente al riscontro dello stesso (Cass. n. 21199 del 2021, in motiv.; Cass., n. 20716 del 2018; Cass. n. 22952 del 2015; Cass. n. 13683 del 2012); resta, nondimeno, il fatto che il reclamante non risulta, a quanto emerge dal ricorso, aver dedotto, nel corso del giudizio, una prova contraria che sia idonea a superare la presunzione di veridicità che, come detto, assiste l ‘ informazione acquisita in loco dall ‘ ufficiale giudiziario, e che, di conseguenza, la censura in questione, per difetto della necessaria specificità, non è, in definitiva, ammissibile.
2.11. Quanto al resto, la Corte osserva che, a norma dell ‘ art. 40, comma 8, c.c.i.i., la notifica del ricorso, una volta eseguita nelle forme ivi previste, e cioè (come nel caso in esame) con il deposito dell ‘ atto nella casa comunale, si perfeziona ‘ nel momento del deposito stesso ‘, vale a dire, come accertato dalla corte, in data 21/4/2023, e ritiene, pertanto, infondate tutte le residue censure che il ricorrente ha sollevato quanto al momento in cui, a seguito della (effettiva) ricezione
della raccomandata informativa, ha (o avrebbe potuto) effettivamente accedere alla casa comunale e, dunque, all ‘ atto ivi depositato.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 6.700,00 , di cui €. 200,00 per esborsi; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima