Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 9056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9056 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
Dott. NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
Dott. IRENE TRICOMI
Dott. NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
Presidente –
Consigliere –
Consigliere –
Consigliere rel.-
Consigliere –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15295-2024 proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 684/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/5/2024 R.G.N. 1075/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RILEVATO CHE
Oggetto: Pubblico impiego – Annullamento nomina dirigenti Regione Puglia – atto transattivo stipulato per incentivo all’esodo
1. L ‘odierna intimata , ex dipendente della Regione, ha agito dinanzi al Tribunale di Bari esponendo che: – il suo rapporto era stato risolto consensualmente a far data dal 1.2.2003 con la qualifica dirigenziale; – di avere ricevuto il 31.1.2019 determina regionale con cui era stato comunicato il ripristino dell’inquadramento giuridico nell’ ex VIII q.f. in luogo della qualifica dirigenziale e tanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013; – era stata inquadrata nella I qualifica dirigenziale mediante determinazione n. 452 del 15 maggio 2002 a seguito del superamento del concorso interno ex art. 95 della l.r. Puglia n. 18 del 1974, al quale erano stata ammessa a partecipare dopo l’esito favorevole di un decennale contenzioso, giusta sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001; – era accaduto che, dopo la stipula degli atti di risoluzione consensuale dei rapporti il Consiglio di Stato con sentenza n. 4888/2013 aveva annullato la sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001 cui avevano fatto seguito le determine regionali intese al ripristino dell’inquadramento contrattuale precedente (giuridico ed economico) e della successiva rideterminazione delle posizioni economiche.
Deduceva che le risoluzioni dei rapporti con la qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 28 della L.R. Puglia n. 7/2002 avevano determinato la irretrattabilità degli inquadramenti a presupposto delle risoluzioni medesime (essendo l’art. 28 destinato proprio ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato) essendosi determinata la novazione dei rapporti con la qualifica dirigenziale, rapporti che erano poi cessati per effetto di tali risoluzioni consensuali.
Chiedeva, pertanto, l’accertamento del diritto a mantenere l’inquadramento nella suddetta qualifica denunciando l’illegittimità delle determine regionali in quanto i contratti individuali di risoluzione consensuale dei rapporti, stipulati in un contesto legislativo di incentivazione all’esodo, erano stati espressamente
qualificati come ‘non soggetti a revoca’ e costituivano sopravvenienze che avevano definitivamente cristallizzato la posizione dei lavoratori e deducendo altresì che il comportamento della Regione aveva violato il principio di buona fede e affidamento.
Costituitasi in giudizio la Regione Puglia chiedeva il rigetto dell’avverso ricorso sul presupposto che, per effetto della sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, gli ex dirigenti dovevano considerarsi esclusi dalla prova concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, erano nulli i contratti individuali di lavoro al tempo stipulati.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Bari, avverso la quale la Regione Puglia ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso per cassazione è stato notificato a NOME COGNOMEcontumace nel giudizio di appello) presso i difensori costituiti nel giudizio di primo grado e non alla parte personalmente e la stessa non ha svolto attività difensiva.
Vanno dunque richiamati, quanto alla notifica alla parte contumace in appello, i principi affermati da Cass., S.U., 29 aprile 2008, n. 10817; cfr. anche Cass. 25 luglio 2006, n. 16952 e Cass. 11 maggio 2018, n. 11485., sicché va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in quanto nulla, a cura della Regione Puglia.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a NOME COGNOME entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione