Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13093 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13652/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – ricorrente contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) CONDOMINIO DI INDIRIZZO AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA (ATER) AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 8316 del 21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ esecuzione immobiliare promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c.;
-sospesa l ‘ esecuzione, la RAGIONE_SOCIALE instaurava il giudizio di merito dell ‘ opposizione, alla quale resisteva la RAGIONE_SOCIALE
-la causa si svolgeva anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, Condominio di INDIRIZZO Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate Riscossione, NOME COGNOME, rimasti contumaci;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4812 del 28/3/2022, accoglieva l ‘ opposizione;
-la soccombente RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, notificando l ‘ impugnazione alla Allu.Fer presso il difensore che aveva assistito e rappresentato la società nel primo grado, ad RAGIONE_SOCIALE (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, al Condominio di INDIRIZZO (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad RAGIONE_SOCIALE del Comune di Roma – ATER (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad Agenzia delle Entrate -Riscossione al suo indirizzo p.e.c., a NOME COGNOME a mezzo del servizio postale;
-si costituiva NOME COGNOME nella qualità di «assuntore dei debiti e crediti della RAGIONE_SOCIALE»;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l ‘ impugnazione con la seguente motivazione: «… la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione – unico soggetto nei cui confronti
viene proposto l ‘ appello – è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del procedimento di primo grado; … la circostanza della cancellazione della società dal Registro delle Imprese è fatto pacifico tra le parti tanto che la stessa società appellante ne fa menzione nell ‘ atto di impugnazione; … l ‘ impugnazione è rivolta esclusivamente nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE benché la stessa sia estinta; … in effetti, secondo la Suprema Corte la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l ‘ estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l ‘ estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l ‘ impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d ‘ inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l ‘ evento estintivo è occorso (Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, n. 5605); … pertanto, l’ appello è inammissibile»;
-avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l ‘ atto d ‘ impugnazione veniva notificato a RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, presso lo studio del difensore che l ‘ aveva assistita nel primo grado dell ‘ opposizione (avv. NOME COGNOME), e a NOME COGNOME «quale assuntore di tutti i crediti e debiti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese il 30/1/18, nel suo domicilio eletto per il giudizio di appello … pr esso l ‘ avv. NOME COGNOME», nonché, presso le rispettive sedi/residenze, a Donext RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE), Condominio di INDIRIZZO Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate – Riscossione ed NOME COGNOME;
-resisteva con controricorso il solo NOME COGNOME dichiarando la propria «qualità di assuntore dei debiti e crediti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione cancellata dal Registro delle imprese»;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/3/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato;
-la società RAGIONE_SOCIALE -colpita da evento interruttivo in primo grado (estinzione per cancellazione dal registro delle imprese) -è rimasta contumace nel grado d ‘ appello;
-secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l ‘ atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori delle previsioni dell ‘ art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributario, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02);
-contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente NOME COGNOME, la predetta notificazione è affetta da nullità (v. Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603-01) e, oltre che sanabile a norma dell ‘ art. 291 c.p.c., può essere sanata anche per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.;
-la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, non potendosi avvalere del domicilio eletto in primo grado per la notificazione dell ‘ impugnazione, avrebbe dovuto eseguire la notifica presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, quale risultante dal registro delle imprese, la cui consultazione avrebbe fatto emergere l ‘ estinzione della società destinataria (sin dal 2018) e determinato, così, l ‘ insorgenza dell ‘ obbligo di notificare l ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità ai suoi successori
-al riguardo, è pacifico, in giurisprudenza, che l ‘ estinzione della società dà luogo ad un fenomeno successorio; autorevolmente, Cass. Sez. U, sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01: «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all ‘ estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l ‘ obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, ‘ pendente societate ‘ , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un ‘ attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»;
-secondo la giurisprudenza sono successori della società estinta i soci, i quali subentrano all ‘ ente per effetto di una successione assimilabile a quella universale;
-perciò, non assume rilievo che nel verbale dell ‘ assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE, svoltasi in data 5/1/2018 al fine di esaminare il bilancio finale di liquidazione, si trovi scritto: «si rileva che l ‘ annullamento dell ‘ attivo e del passivo è dovuto all ‘ assunzione di tutti i debiti e di tutti i crediti da parte del … liquidatore NOME COGNOME. Apertasi la discussione, dopo aver letto i documenti i soci all ‘ unanimità approvano espressamente e senza riserve il bilancio finale di liquidazione e la relazio ne ad esso allegata, … autorizzando il liquidatore a richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.»; infatti, NOME COGNOME, in qualità di assuntore dei debiti e dei crediti della società, assume le vesti di successore a titolo particolare della Allu.Fer, senza che ciò incida sulla ‘ successione universale ‘ dei soci, regolata da norme che vanno qualificate indisponibili dalle parti;
-l ‘ impugnazione della società ricorrente non è stata notificata ai soci della estinta Allu.Fer, sicché, ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c., nei loro confronti deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -l ‘ integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell ‘ ottemperanza al relativo ordine;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE società estinta, in persona dei soci entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,