Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13093 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13652/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – ricorrente contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) CONDOMINIO DI INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE COMUNE DI ROMA (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 8316 del 21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALE parti;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ esecuzione immobiliare promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c.;
-sospesa l ‘ esecuzione, la RAGIONE_SOCIALE instaurava il giudizio di merito dell ‘ opposizione, alla quale resisteva la RAGIONE_SOCIALE;
-la causa si svolgeva anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, Condominio di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, rimasti contumaci;
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 4812 del 28/3/2022, accoglieva l ‘ opposizione;
-la soccombente RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, notificando l ‘ impugnazione alla RAGIONE_SOCIALE presso il difensore che aveva assistito e rappresentato la società nel primo grado, ad RAGIONE_SOCIALE (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, al INDIRIZZO INDIRIZZO (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE al suo indirizzo p.e.c., a NOME COGNOME a mezzo del servizio postale;
-si costituiva NOME COGNOME, nella qualità di «assuntore dei debiti e crediti della RAGIONE_SOCIALE»;
-la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l ‘ impugnazione con la seguente motivazione: «… la società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – unico soggetto nei cui confronti
viene proposto l ‘ appello – è stata cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese nel corso del procedimento di primo grado; … la circostanza della cancellazione della società dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese è fatto pacifico tra le parti tanto che la stessa società appellante ne fa menzione nell ‘ atto di impugnazione; … l ‘ impugnazione è rivolta esclusivamente nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, benché la stessa sia estinta; … in effetti, secondo la Suprema Corte la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a partire dal momento in cui si verifica l ‘ estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l ‘ estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l ‘ impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d ‘ inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l ‘ evento estintivo è occorso (Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, n. 5605); … pertanto, l’ appello è inammissibile»;
-avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l ‘ atto d ‘ impugnazione veniva notificato a RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio del difensore che l ‘ aveva assistita nel primo grado dell ‘ opposizione (AVV_NOTAIO), e a NOME COGNOME, «quale assuntore di tutti i crediti e debiti della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese il 30/1/18, nel suo domicilio eletto per il giudizio di appello … pr esso l ‘ AVV_NOTAIO», nonché, presso le rispettive sedi/residenze, a Donext RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), Condominio di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME;
-resisteva con controricorso il solo NOME COGNOME, dichiarando la propria «qualità di assuntore dei debiti e crediti della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese»;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/3/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato;
-la società RAGIONE_SOCIALE -colpita da evento interruttivo in primo grado (estinzione per cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese) -è rimasta contumace nel grado d ‘ appello;
-secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l ‘ atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori RAGIONE_SOCIALE previsioni dell ‘ art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria RAGIONE_SOCIALE notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributario, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02);
-contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente NOME COGNOME, la predetta notificazione è affetta da nullità (v. Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv. 640603-01) e, oltre che sanabile a norma dell ‘ art. 291 c.p.c., può essere sanata anche per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.;
-la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, non potendosi avvalere del domicilio eletto in primo grado per la notificazione dell ‘ impugnazione, avrebbe dovuto eseguire la notifica presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, quale risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, la cui consultazione avrebbe fatto emergere l ‘ estinzione della società destinataria (sin dal 2018) e determinato, così, l ‘ insorgenza dell ‘ obbligo di notificare l ‘ atto introduttivo del giudizio di legittimità ai suoi successori
-al riguardo, è pacifico, in giurisprudenza, che l ‘ estinzione della società dà luogo ad un fenomeno successorio; autorevolmente, Cass. Sez. U, sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323-01: «Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all ‘ estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l ‘ obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della RAGIONE_SOCIALE o illimitatamente, a seconda che, ‘ pendente societate ‘ , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di RAGIONE_SOCIALE della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione RAGIONE_SOCIALE mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un ‘ attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»;
-secondo la giurisprudenza sono successori della società estinta i soci, i quali subentrano all ‘ ente per effetto di una successione assimilabile a quella universale;
-perciò, non assume rilievo che nel verbale dell ‘ assemblea dei soci di RAGIONE_SOCIALE, svoltasi in data 5/1/2018 al fine di esaminare il bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE, si trovi scritto: «si rileva che l ‘ annullamento dell ‘ attivo e del passivo è dovuto all ‘ assunzione di tutti i debiti e di tutti i crediti da parte del … liquidatore NOME COGNOME. Apertasi la discussione, dopo aver letto i documenti i soci all ‘ unanimità approvano espressamente e senza riserve il bilancio finale di RAGIONE_SOCIALE e la relazio ne ad esso allegata, … autorizzando il liquidatore a richiedere la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.»; infatti, NOME COGNOME, in qualità di assuntore dei debiti e dei crediti della società, assume le vesti di successore a titolo particolare della RAGIONE_SOCIALE, senza che ciò incida sulla ‘ successione universale ‘ dei soci, regolata da norme che vanno qualificate indisponibili dalle parti;
-l ‘ impugnazione della società ricorrente non è stata notificata ai soci della estinta RAGIONE_SOCIALE, sicché, ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c., nei loro confronti deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -l ‘ integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell ‘ ottemperanza al relativo ordine;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società estinta, in persona dei soci entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,