Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16673-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e
Oggetto
CARTELLA ESATTORIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/11/2025 CC
difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1909/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 2679/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, adivano il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, e impugnavano la cartella esattoriale n. 04320070015605188 RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 28.252,31 relativa a contributi non versati per gli anni 2003, 2005 e 2006. Le opponenti sollevavano numerose eccezioni formali e, tra l’altro, deducevano che la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella era stata effettuata a nome del loro dante causa quando questi era già deceduto, e non agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio , e che tanto determinava la nullità assoluta e insanabile RAGIONE_SOCIALEa notifica e del ruolo opposto. Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, accoglieva il ricorso rilevando la nullità insanabile RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Si costituivano COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva, invece, aderendo all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza n. 1909/2021 depositata in data 23/12/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, respingeva l’appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e COGNOME NOME si sono costituite con controricorso chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitata al deposito RAGIONE_SOCIALEa procura. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio
del 14/11/2025.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello valutato come nullità assoluta e insanabile il vizio di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato mentre era applicabile il principio RAGIONE_SOCIALEa sanatoria RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, anche sulla scorta di Cass. Sez. Un. n.19704 del 2015.
Va premesso che, come rilevato dalla sentenza impugnata, nella motivazione alla fine di pagina 4 e di seguito all’inizio di pagina 5, la cartella in questione è stata intestata al de cuius e di seguito notificata al de cuius COGNOME NOME e, per esso, all’erede COGNOME NOME, nel domicilio RAGIONE_SOCIALEa stessa erede, la moglie del de cuius , che era anche l’ultimo domicilio di COGNOME NOME.
La formazione del ruolo, per tributi maturati in capo al soggetto deceduto, può avvenire a nome del de cuius : in tal senso si consideri Cass . 9/01/2014, n. 228 secondo la quale «in tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l’ufficio RAGIONE_SOCIALE entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale deve essere
effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo».
La notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, assume la Corte di Appello, non è stata effettuata personalmente agli eredi e a ciascuno nel proprio domicilio ma, appunto, è stata effettuata al de cuius COGNOME NOME e, per esso, all’erede COGNOME NOME, nel domicilio RAGIONE_SOCIALEa stessa erede, la moglie del de cuius , che era anche l’ultimo domicilio di COGNOME NOME, come riferisce la stessa sentenza impugnata e come innanzi rilevato.
Tale vizio RAGIONE_SOCIALEa notifica vale a determinarne una nullità sanabile e non la nullità insanabile ovvero l’inesistenza , come invece affermato dalla Corte di Appello.
Il più risalente orientamento di questa Corte che ravvisava l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica è stato successivamente superato.
Si consideri in proposito quanto affermato da Cass. 5/07/2022, n. 21184: «alla luce del più recente orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n.1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/2013 e Cass. n.17198/2017), che questo collegio condivide, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità RAGIONE_SOCIALEa relativa notificazione, per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALE‘atto, ex art. 156 cod.proc.civ., pur non determinando il venir meno RAGIONE_SOCIALEa decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria; in primo luogo
deve rilevarsi l’evoluzione, in generale, in senso restrittivo, del concetto di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, come affermato, in tema di notificazione del ricorso per cassazione, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.14916/2016; inoltre, la sanatoria RAGIONE_SOCIALE‘eventuale vizio di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, riguardo anche ad un atto sostanziale e non processuale, come l’avviso di accertamento, costituisce un approdo consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854, che ha affermato che «la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria»; tali principi operano anche in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, per le quali si è detto che << la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento è sanata se la consegna RAGIONE_SOCIALEa stessa ha comunque prodotto il risultato RAGIONE_SOCIALEa conoscenza RAGIONE_SOCIALE'atto e determinato così il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo legale RAGIONE_SOCIALEo stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3;cod. proc. civ. (v.Cass. n. 11051 del 2018), sicché è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza illustrare un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. n. 3805 del 2018; Cass., Sez.U. n. 7665 del 2016), come nella specie parte ricorrente ha omesso di prospettare» (Cass. n. 13760/2019)» (Cass. n. 21184/2022 cit.).
8. Si consideri, ancora, quanto affermato da Cass. 17/01/2019, n. 1156: «La notifica del ruolo intestato al de cuíus presso l'ultimo domicilio del medesimo, senza indicazione dei nominativi degli eredi, sebbene all'Ufficio fossero noti da tempo le generalità ed il domicilio degli stessi, è causa di nullità RAGIONE_SOCIALE'atto, nel quale non risultano individuate le controparti del rapporto tributario, dovendosi considerare superata la facoltà RAGIONE_SOCIALE'Ufficio di notificare l'atto in questione agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, proprio a causa RAGIONE_SOCIALEa piena conoscenza che l'Ufficio aveva RAGIONE_SOCIALE loro generalità e del domicilio fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 8272 del 07/04/2006). Secondo un più risalente orientamento, se la comunicazione viene effettuata dagli eredi, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli stessi nel domicilio fiscale da loro indicato, con la conseguenza che l'inosservanza di tale procedimento di notificazione comporta la nullità assoluta ed insanabile RAGIONE_SOCIALEa notifica e RAGIONE_SOCIALE'avviso (Sez. 5, Sentenza n. 12886 del 01/06/2007). L'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio RAGIONE_SOCIALEo stesso, nonché la stessa notificazione RAGIONE_SOCIALE'avviso, sarebbero, secondo questo indirizzo, affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma RAGIONE_SOCIALE'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti
di soggetti inesistenti (Sez. 5, Sentenza n. 11447 del 01/08/2002; conf. Sez. 5, Sentenza n. 10659 del 07/07/2003, Sez. 5, Sentenza n. 3225 del 14/02/2007 e Sez. 5, Sentenza n. 18729 del 05/09/2014). Tuttavia, alla luce di un più recente orientamento, che va condiviso, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento (evenienza realizzatasi nel caso di specie) produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità RAGIONE_SOCIALEa relativa notificazione, per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALE'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venir meno RAGIONE_SOCIALEa decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale di accertamento RAGIONE_SOCIALE'Amministrazione finanziaria (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 17251 del 12/07/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17198 del 12/07/2017). La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) RAGIONE_SOCIALE'avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù RAGIONE_SOCIALE'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, RAGIONE_SOCIALE norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE nullità e RAGIONE_SOCIALE sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE'avviso di accertamento per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALE'atto, ex art. 156 c.p.c. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento RAGIONE_SOCIALEo scopo avvenga prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi
d'imposta – per l'esercizio del potere di accertamento (Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004; Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011). La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza RAGIONE_SOCIALEa stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo (Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014). Questo secondo indirizzo si lascia preferire anche alla luce del principio di recente enunciato sia in termini generali che in ambito tributario secondo cui, in tema di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale RAGIONE_SOCIALE'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALEo legale nella categoria RAGIONE_SOCIALEa nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016)» (Cass. n. 1156 del 2019 cit.).
Il Collegio intende dare continuità al più recente orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte nei termini appena descritti e, per questa via, merita di essere cassata la sentenza impugnata che non si è attenuta ai medesimi principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME