SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4751 2025 – N. R.G. 00001996 2025 DEPOSITO MINUTA 07 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
N. R.G. 1996NUMERO_DOCUMENTO2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato , ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME P.
RICORRENTE
contro
IN PERSONA DI (C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO P.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per
‘ – accertata la sussistenza della perdurante capacità di stare della per le ragioni di cui alla narrativa, voglia il Tribunale disporre la riunione del presente giudizio a quello R.G. 7938/2025, con conseguente ammissione RAGIONE_SOCIALE istanze tutte istruttorie formulate ai fini dell’accertamento della responsabilità della resistente e sua conseguente condanna, nei termini di cui all’atto introduttivo del giudizio, anche al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
-in subordine e nell’ipotesi di ritenuta perdita della capacità di stare in giudizio della
accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia responsabilità della ricorrente per l’incolpevole avvio del giudizio, condannare il signor ed il suo legale, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite sostenute dalla conchiudente, per le ragioni poc’anzi dedotte;
resta ferma la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in conseguenza dell’ammissione del signor , qui non formalmente costituito, al gratuito patrocinio, per i reati temutamente in ipotesi ravvisabili, così come rilevato in narrativa ‘.
Per
‘ Voglia l’Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis rejectis,
in via preliminare
dichiarare che la costituzione della È pienamente valida e legittima ed allo stesso modo la procura alle liti conferita dal sig.
respingere tutte le eccezioni avversarie rispetto all’inammissibilità della costituzione e della procura;
ci si rimette al Tribunale in ordine alla riunione del presente giudizio con quello promosso nei confronti di a titolo personale;
dichiarare la nullità del ricorso avverso per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE somme richieste, ai sensi dell’art. 164 c.p.c.;
dichiarare inammissibile ed espungere dagli atti processuali e dalla decisione il contenuto della memoria ‘NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA PER L’UDIENZA DEL 18.09.2025’ non concernente e non limitato alla discussione sulla produzione documentale richiesta dal AVV_NOTAIO con ordinanza del 17.06.25.
Nel merito
rigettare integralmente tutte le eccezioni e le domande attoree per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
rigettare la domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine all’ammissione al gratuito patrocinio del sig. personalmente in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
-dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE prove orali per testi eventualmente richieste dall’attore in relazione ai danni e alle spese di ripristino, disponendo, in subordine, un accertamento tecnico d’ufficio (CTU) per valutare lo stato dell’immobile, l’entità dei presunti danni e la loro imputabilità;
-si chiede l’ammissione dei mezzi istruttori dedotti e l’ammissione RAGIONE_SOCIALE produzioni documentali così come da comparsa di costituzione e risposta, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE avverse eccezioni sul punto. In punto spese
-con vittoria di spese e compensi di giudizio;
-si chiede in ogni caso, condannare parte ricorrente ex art. 92 al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88 cpc , e/o ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni per lite temeraria in ordine alle domande di inammissibilità / nullità della costituzione in giudizio della convenuta e della procura alle liti, ed alla domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, nella misura che apparirà equa e di giustizia ‘.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. nei confronti di chiedendone la condanna al pagamento di euro 32.521,22.
In particolare, ha esposto di aver stipulato con la controparte un contratto di locazione relativo a un compendio immobiliare di sua proprietà, poi risolto in esito al procedimento di sfratto per morosità, cui ha fatto seguito lo spontaneo rilascio dell’immobile locato da parte della resistente.
La parte ricorrente ha dedotto che, successivamente al rilascio dell’immobile, a seguito di alcune verifiche tecniche eseguite al fine di accertare lo stato dell’immobile, ha riscontrato la presenza di vizi occulti, abusi e anomalie, frutto di iniziative del conduttore mai autorizzate da parte del locatore e, in ogni caso, poste in essere in violazione RAGIONE_SOCIALE condizioni contrattuali.
Ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di euro 12.536,07 a titolo di canoni non pagati e di euro 19.985,15 a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per il ripristino dell’immobile in precedenza locato.
Si è costituita tardivamente in giudizio rilevando la nullità del ricorso per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE somme richieste, in violazione dell’art. 164 c.p.c. Ha dedotto di aver dovuto eseguire una serie di opere di ristrutturazione, tutte approvate da parte della società proprietaria, a causa
dei gravi problemi strutturali da cui era affetto l’immobile locato. Ha evidenziato che, nonostante le opere realizzate, nel corso del tempo si sono aggravati i problemi di infiltrazioni dell’immobile, fino a renderlo del tutto inutilizzabile per l’RAGIONE_SOCIALE sportiva dilettantistica svolta dalla resistente, che ha pertanto sospeso il pagamento dei canoni a partire da novembre 2023. Ha contestato, infine, i costi di ripristino allegati dalla parte ricorrente.
All’udienza del 27.05.2025 la parte resistente ha dato atto che l’associazione è cessata prima dell’attivazione del procedimento di mediazione e, dunque, prima della notifica del ricorso, rilevando la conseguente nullità di quest’ultimo. La ricorrente ha pertanto dedotto la nullità della costituzione avversaria, oltre che l’inammissibilità e la decadenza da ogni eccezione e difesa, attesa la tardività della costituzione in giudizio.
Con le note scritte del 9.09.2025 la ricorrente ha esposto di aver proposto nuovo ricorso nei confronti di in qualità di presidente dell’associazione, stante l’impossibilità di conoscere la sorte di chiedendo la riunione dei due giudizi. Inoltre, a fronte dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio da parte di relativamente al presente giudizio, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, atteso che ha chiesto il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la difesa di un soggetto estinto.
Con le note conclusive del 3.11.2025, la resistente ha rilevato l’irritualità e l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE note depositate dalla ricorrente in data 9.09.2025, in quanto non autorizzate da parte del AVV_NOTAIO, chiedendone l’espunzione dagli atti processuali o che non vengano considerate ai fini della decisione. Ha inoltre dedotto che controparte avrebbe potuto avere conoscenza dell’intervenuta cessazione dell’associazione tramite consultazione del RAGIONE_SOCIALE, ovvero attraverso un’istanza di accesso agli atti presso l’RAGIONE_SOCIALE. Ha infine evidenziato l’infondatezza dell’eccezione sollevata da controparte circa la nullità della procura alle liti e della comparsa di costituzione di atteso che in virtù del principio di ultrRAGIONE_SOCIALE le associazioni non riconosciute, anche se cessate, continuano a esistere come centro di imputazione di effetti giuridici per tutti i rapporti non ancora esauriti.
Rigettata l’istanza di riunione dei giudizi formulata dalla parte ricorrente, la causa è stata rinviata all’udienza del 6.11.2025 per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente con nota in data 28.07.25, a seguito dell’invito formulato da questo AVV_NOTAIO con ordinanza in data 17.06.25, risulta che è estinta dalla data del 31.12.24 (cfr. Comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 5.02.25) .
Ebbene, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato, unitamente a pedissequo decreto, in data 28.03.25 nei confronti di una associazione già estinta alla data del perfezionamento della notifica. Ne consegue l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio a
in quanto effettuata nei confronti di soggetto inesistente.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tale ipotesi non si è instaurato alcun rapporto processuale, essendo il destinatario dell’atto introduttivo privo della capacità giuridica , con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio. Non risultano pertinenti, invero, le pronunce richiamate dalle parti e, in particolare, il principio cd. di ultrRAGIONE_SOCIALE dell’associazione disciolta, in forza del quale l’ evento estintivo dell ‘ associazione, verificatosi nelle more del giudizio, non ne determina l ‘ automatica perdita della capacità di stare in giudizio (cfr. Cass. 27/11/2018, n. 30606), vertendosi per l’appunto in fattispecie differente, segnatamente quanto al momento di estinzione dell’associazione rispetto alla instaurazione del giudizio.
Le considerazioni sin qui svolte in punto di improcedibilità del presente giudizio sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso; devono ritenersi assorbite, in particolare -anche in ragione del c.d. principio della ragione più liquida -l’eccezione di nullità della procura e l’istanza di riunione del presente procedimento a quello successivamente proposto dalla ricorrente nei confronti di avente NUMERO_DOCUMENTO, già disattesa e reiterata nelle conclusioni precisate.
Si rileva l’inammissibilità dell’istanza di espunzione dagli atti processuali del contenuto RAGIONE_SOCIALE note di trattazione scritte per l’udienza del 18.09.25 depositate dalla ricorrente, non sussistendo un potere di espunzione di atti o di parte degli stessi nel vigente sistema processuale civile.
Premesso il rilievo del l’inammissibilità della domanda di condanna del procuratore della resistente in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite -non essendo il procuratore parte del giudizio -in punto di spese di lite si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., considerato che il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per inesistenza della relativa notifica e che la costituzione in giudizio della resistente è avvenuta nonostante la pregressa estinzione di
A ciò consegue anche l’assorbimento della domanda della resistente di condanna della ricorrente ex artt. 92 -88 c.p.c. nonché ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, difettandone i requisiti.
Né si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione al deposito dell’istanza di ammissione di al gratuito patrocinio, peraltro difettando, allo stato, un ‘ istanza di liquidazione del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
-accerta l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo alla resistente
e, per l’effetto, dichiara improcedibile il giudizio;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 127ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria. Così deciso in Brescia il 7 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO