Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15143/2021 R.G. proposto da:
NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME ;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO IN INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente –
nonché contro
EREDITÀ GIACENTE COGNOME NOME;
– intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 3089/2020, depositata il 30/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il condominio di INDIRIZZO sito in Bologna (il ‘Condominio’) con azione di accertamento di servitù di passaggio, pedonale e carraio, a favore RAGIONE_SOCIALE aree scoperte di sua proprietà con accesso alla INDIRIZZO, e che fosse dichiarato che la predetta servitù non era «limitata dal diritto altrui di posizionare cicli e motocicli ovvero altre cose ovvero opere insistenti (stabilmente o provvisoriamente) nelle porzioni immobiliari suddette».
A sostegno RAGIONE_SOCIALE sue ragioni, esponeva l’attrice che la servitù era stata costituita a favore dei suoi danti causa con atto notarile del 18.12.1925. Con tale atto le originarie venditrici avevano alienato sia un fabbricato con una piccola striscia di terreno ai signori COGNOME e COGNOME; sia una casetta a due piani con annesso terreno, contigua al fabbricato acquist ato dai signori COGNOME e COGNOME, venduta ai signori COGNOME e COGNOME, anch’essi danti causa di COGNOME. Con il suddetto rogito le originarie venditrici costituivano, in favore dei fondi di proprietà di tutti gli acquirenti, servitù di accesso e passaggio con qualsiasi mezzo dal portone di accesso alla loro proprietà (oggi INDIRIZZO), per tutto lo spazio tra gli immobili venduti e gli altri fabbricati rimasti di loro proprietà; analogo diritto di passaggio veniva concesso dai compratori su tutte le strisce di terreno poste di fronte ai fabbricati acquistati. Alla luce della reciproca costituzione di servitù, parte attrice rivendicava il diritto di passaggio su tutte le aree scoperte sino a raggiungere la INDIRIZZO.
1.1. Si costituiva il Condominio negando che sull’area identificata oggi con il sub 19 fosse stata costituita una servitù di passaggio.
Intervenivano NOME COGNOME e NOME COGNOME, qualificando la propria iniziativa come intervento adesivo rispetto alle ragioni di parte attrice. I terzi intervenuti erano, infatti, proprietari di immobili a favore dei quali era stata costituita servitù di passaggio con rogito notarile che faceva espresso richiamo al diritto di servitù costituto
con rogito notarile del 18.01.1925 a favore degli aventi causa dell’attrice.
1.2. Il Tribunale di Bologna riconosceva una servitù perpetua di passaggio pedonale e carraio sulle aree urbane di cui al foglio 196, mappale 373 parte loggia, mappale 373 sub 18; con riferimento, invece, al sub 19, riconosceva la servitù di passo (pedonale e carraio) limitatamente alla porzione definita nella planimetria predisposta dal CTU, a suo tempo sottratta al sub 18 a seguito di variazione catastale, mentre negava la servitù di passo per la restante area del sub 19.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano la pronuncia di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza impugnata, con sentenza n. 3089/2020, condannava il Condominio alla rimozione dei cartelli che consentivano il parcheggio di cicli e motocicli nell’aree soggette a servitù di passaggio, nonché RAGIONE_SOCIALE opere permanenti o temporanee che ostacolano l’esercizio della servitù medesima; liquidava nuovamente le spese di lite alla luce della parziale soccombenza del Condominio; confermava, per il resto, la sentenza impugnata.
Più precisamente, per quanto ancora qui di interesse, la Corte territoriale rigettava la richiesta di parte attrice di vederle riconosciuto il diritto di passo su tutta l’area definita dal sub 19, in quanto a lei opponibile la riserva a suo tempo costituita a favore di parte venditrice con rogito del 18.01.1925 relativamente alla porzione immobiliare di cui è causa.
Il giudice di seconde cure, quindi, condivideva la decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice aveva considerato decisiva la circostanza che il rogito del 1925 prevedesse una riserva, in favore RAGIONE_SOCIALE originarie proprietarie del complesso immobiliare, di costruire un muretto alto un metro sull’area di cui oggi si controverte (sub 19) , per un’altezza non superiore a 1 mt; tale manufatto,
osserva il secondo giudice, avrebbe impedito l’esercizio del diritto di passo, sicché la previsione contrattuale costituiva manifestazione della volontà dei contraenti di non assoggettare a servitù di passo quella porzione immobiliare.
Né, secondo la Corte territoriale, riveste rilevanza decisiva la nota di trascrizione, dalla quale risulterebbe che la servitus altius non tollendi (edificazione di un muretto non più alto di un metro) era stata concessa a favore dei soli acquirenti COGNOME e COGNOME: l’omessa disamina RAGIONE_SOCIALE note di trascrizione da parte del CTU non era , infatti, ascrivibile all’ausiliario del primo giudice, bensì a parte appellante che aveva tardivamente prodotto tali documenti. Né il consulente avrebbe potuto acquisirli autonomamente, essendo tale facoltà esclusa dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale quando la prova è nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, alla sua carenza non può sopperire il CTU.
Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria.
Resiste il condominio di INDIRIZZO.
A seguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, i ricorrenti hanno chiesto la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
È opportuno precisare che, alla luce della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione – quale componente del Collegio che definisce il giudizio -del Consigliere Delegato proponente, ex art. 380bis cod. proc. civ., non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3) cod. proc. civ., violazione ovvero falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE seguenti
norme di diritto: art. 2644 cod. civ. (effetti della trascrizione), portante le condizioni di opponibilità ai terzi di atti trascritti e art. 2650 cod. civ. (continuità RAGIONE_SOCIALE trascrizioni). A giudizio dei ricorrenti, la Corte d’Appello ha errato nel ritenere attendibile una CTU che non ha svolto alcuna verifica nei registri immobiliari su ll’osservanza degli oneri di pubblicità.
1.1. Il motivo si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27.03.2024; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 – 01).
Come si dirà più diffusamente infra (punto 5.1), la nota di trascrizione rileva unicamente ai fini dell’opponibilità a terzi del diritto reale costituito: in tal senso, dunque, la Corte territoriale ne ha escluso la rilevanza (v. sentenza p. 14, righi 5-6), sì da ritenere da un lato compiutamente determinata l’estensione della servitù prospettata dal CTU, a prescindere dalla nota di trascrizione (v. sentenza p. 14, 2 o -4 o capoverso); dall’altro , sostenendo la tardività della produzione di un documento (comunque non rilevante), pure nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, alla cui carenza non avrebbe potuto supplire il CTU con un suo intervento (per tutte, Cass. n. 31886/2019 richiamata in sentenza, p. 14 primi due righi).
Ne deriva che correttamente la Corte d’ Appello -a valle dell’esame RAGIONE_SOCIALE pattuizioni contenute nel rogito del 1925 ha confermato la conclusione cui era pervenuto il primo giudice, ossia che la riserva a favore dei venditori nel contesto della costituzione di servitus altius non tollendi (edificazione di un muretto non più alto di 1 mt) concessa a favore degli acquirenti COGNOME, da un lato penalizza parte venditrice a favore del fondo confinante, limitando la facoltà di innalzare muri divisori, dall’altro integra anche l’ espressione della volontà di tutti i contraenti di definire il contenuto della servitù di passaggio, limitandola a favore dei confinanti degli
acquirenti COGNOME–COGNOME (v. sentenza p. 11, ultimo capoverso; p. 12, 1° capoverso).
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., nullità del procedimento di formazione e valutazione della prova, per violazione del combinato disposto degli artt. 115 -116 cod. proc. civ. Parte ricorrente si duole per il fatto che la Corte d ‘ Appello avrebbe disatteso la normativa sulla pubblicità immobiliare, negando l’assunzione RAGIONE_SOCIALE prove legali che impongono al CTU di acquisire il certificato ipotecario attestante la certezza, l’opponibilità e la continuità RAGIONE_SOCIALE note di trascrizione dei subalterni oggetto di causa. Evidenzia sul punto che la prova legale della pubblicità immobiliare è ineludibile, non surrogabile con altri mezzi.
2.1. Il motivo non merita accoglimento.
Come ricordato anche nella proposta del Consigliere Delegato: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01).
Nella specie, per le ragioni sopra illustrate, non si configura alcuna esclusione di prova legale, per cui il vizio denunziato dagli odierni ricorrenti non sussiste.
Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., omesso esame della nota di trascrizione decisiva per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Sostengono i ricorrenti
che la Corte di Appello avrebbe errato nell’aver esteso la riserva di servitù altius non tolledi (che escluderebbe la servitù di passaggio), formulata dalle venditrici nei confronti degli acquirenti COGNOME , anche agli acquirenti COGNOME, senza tenere conto della nota di trascrizione che, invece, di tale riserva non recava menzione.
Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., la nullità del procedimento e della sentenza, pervenuta alla decisione sul punto a mezzo di presunzione, del tutto apodittica e congetturale, sottratta al controllo sull’ iter logicomotivazionale, rendendo perciò una motivazione del tutto apparente. A giudizio dei ricorrenti, che egual riserva formulata dalle venditrici originarie di costruire un muretto sui beni pervenuti all’attrice da COGNOME sussista anche sui beni pervenuti da COGNOME, non è ricavabile aliunde , in particolare non è ricavabile « a prescindere dall’esame RAGIONE_SOCIALE note di trascrizione », come si legge nella sentenza confermata in appello.
Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto complementari nella censura riguardante la pretesa estensione della riserva di servitù altius non tolledi a tutti gli acquirenti, danti causa della ricorrente COGNOME. Essi sono infondati per le ragioni che seguono.
Come anticipato supra (punto 1.1.) la nota di trascrizione non rileva ai fini della costituzione di un diritto reale, bensì ai soli fini della sua opponibilità a terzi.
Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo di precisare che il terzo rimasto estraneo all’atto trascritto, per individuare l’oggetto cui l’atto si riferisce attraverso la notizia che ne dà la pubblicità immobiliare, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto della nota di trascrizione dettagliatamente specificato dall’art. 2659 cod. civ., come sostituito dalla stessa legge n. 52 del 1985 (art. 1), nota che va redatta su modello a stampa conforme a quelli del
decreto ministeriale (del Ministro RAGIONE_SOCIALE Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, poi emanato il 10 marzo 1995). La misura della pubblicità e dell’opponibilità del titolo è data, dunque, dalla rappresentazione per riassunto dell’atto che reca la nota di trascrizione (Sez. 2, Sentenza n. 28694 del 16/10/2023, Rv. 669191 -01; Cass. n. 5002 del 2005; n. 13137 del 2006; n. 5028 del 2007; n. 18892 del 2009; n. 8000 del 2018; n. 4726 del 2019).
Pertanto, qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un ‘ ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, secondo quanto prescritto dall’art. 2659 cod. civ., non potendo tale conoscibilità legale essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde , e, allo stesso tempo, sopperendo a tale esigenza la trascrizione indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto.
5.1. Tanto ricordato, ai ricorrenti -terzi rispetto agli originari atti di acquisto riconducibili al rogito del 18.01.1925 -era opponibile la limitazione della servitù di passo desumibile dalla possibilità di erezione del muro (non oltre il metro di altezza) sul mappale oggi identificato come sub 19.
Ciò si desume, invero, proprio dalla nota di trascrizione riportata in ricorso (p. 6, 3° capoverso) relativa all’acquisto COGNOME, che contiene la riserva apposta a loro favore dalle originarie venditrici di innalzare un muretto di cinta nel restante cortiletto rimasto di loro proprietà (sebbene non più alto di un metro), così implicitamente escludendo la servitù di passo a favore dei menzionati acquirenti « …a settentrione del prolungamento della linea di fronte della tettoia venduta… »; riserva, invece, non riportata
nella seconda nota di trascrizione riferita all’acquisto COGNOME, ove veniva costituita, di contro, la servitù di passo «con qualsiasi mezzo Dal portone della loro casa nella stessa INDIRIZZO e per tutto lo spazio fra gli immobili loro venduti e gli altri fabbricati di loro proprietà nella località medesima… ».
Tanto più che, nel caso di specie, la ricorrente COGNOME aveva acquistato da entrambi i proprietari RAGIONE_SOCIALE due unità immobiliari, con ciò avendo conoscenza (o avendo dovuto avere conoscenza) legale -tramite le due note di trascrizione – RAGIONE_SOCIALE diverse disposizioni convenzionali stabilite nel 1925 tra le venditrici e le due coppie di acquirenti riguardo l’ampiezza della servitù di passo, costituita a favore del solo fondo identificato al sub 18 acquistato dai COGNOME, successivamente in parte sottratto in favore del sub 19 sul quale, invece, gravava una servitù altius non tollendi a favore degli acquirenti RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, documentata dalla menzionata nota di trascrizione, tale però da escludere la servitù di passo.
Dunque, il giudice del merito non ha operato alcuna «estensione» della nota di trascrizione contenente la riserva di costruzione di un muro (di altezza non superiore al metro).
6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4,
cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 2.1 00,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di € . 2.000,00 e, ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ., al pagamento della somma di €. 1.500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME