Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 36507/2018 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
COGNOME NOME; COGNOME NOME.
-intimati –
avverso la sentenza, n. cron. 6275/2018, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il giorno 08/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
09/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, accolse parzialmente la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2476 cod. civ., nei confronti di NOME COGNOME, quale suo amministratore dal 23 luglio 2003 fino alle dimissioni del 15 marzo 2013, e rigettò l’analoga istanza formulata da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali soci della medesima RAGIONE_SOCIALE. Condannò, pertanto, il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, di € 140.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento cagionato a quest’ultima da esborsi privi di giustificazione in favore delle RAGIONE_SOCIALE ungheresi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Il gravame promosso dal COGNOME avverso quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Roma con sentenza dell’8 ottobre 2018, n. 6275, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia di NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i ) ritenne che gli argomenti addotti dall’appellante per negare la sussistenza dei presupposti fattuali della propria responsabilità risarcitoria erano connotati da genericità. In particolare, osservò che, rispetto alle affermazioni del tribunale, il quale non aveva rinvenuto riscontri probatori idonei a giustificare il rilevante esborso in favore delle RAGIONE_SOCIALE ungheresi suddette ed il conseguente impoverimento del patrimonio sociale, il COGNOME si era limitato a fornire, in quella sede, una mera elencazione di una serie di opere cinematografiche, i cui diritti sarebbero stati oggetto di contratto di acquisto; ii ) rimarcò, oltre alla novità del tema di indagine introdotto nella fase di gravame, l’irrilevanza dell’argomentazione utilizzata per giustificare le suddette operazioni, non avendo l’appellante allegato di aver ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE venditrici la
documentazione relativa alla titolarità, in capo a queste ultime, dei diritti oggetto di quelle operazioni; iii ) evidenziò, infine, la genericità della censura volta a contestare la mancata applicazione della compensatio lucri cum damno tra l’esborso effettuato ed il beneficio fiscale conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE, mentre sono rimasti solo intimati NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
3.1. La Prima Sezione civile, assegnataria del procedimento, con ordinanza interlocutoria del 2/16 febbraio 2023, n. 4903, rilevato che « i motivi di ricorso involgono la questione delle conseguenze della mancanza, nel giudizio d’appello, dei documenti già prodotti in giudizio innanzi al giudice di primo grado, mancanza determinata dall’omesso rideposito in appello del fascicolo di primo grado, o di parte di esso, ad opera della parte che inizialmente li aveva invece prodotti » e che « La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 14534/2022 », ha rinviato la causa a nuovo ruolo ritenendo opportuno attendere il deposito della decisione delle Sezioni Unite, « stante il rilievo che riveste nel presente giudizio ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., all’art. 2697 c.c., all’art. 111, primo, secondo e sesto comma della Cost. ed agli artt. 83 e 103 T.U.I.R. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ». Si ascrive alla corte territoriale di avere errato nel valorizzare: i ) il mancato deposito, da parte del COGNOME, delle fatture relative all’acquisto dei film dalle RAGIONE_SOCIALE ungheresi; ii ) la tardività delle difese, asseritamente mai svolte in primo grado, in riferimento ai bilanci 2012, 2013 e 2014, come prova dell’investimento e del debito residuo derivanti dagli acquisti da dette RAGIONE_SOCIALE; iii ) la mancata indicazione degli atti e dei documenti, acquisiti nel giudizio di primo grado, dai quali emergeva l’ottenimento dei benefici fiscali da parte di
RAGIONE_SOCIALE. Precisa il ricorrente che le fatture erano state prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE attrice come allegati all’atto di citazione in primo grado, trasmesso poi, alla corte distrettuale insieme al fascicolo d’ufficio, nonché acclusi alla propria comparsa conclusionale in appello. Evidenzia, poi, che, in nessuno dei suoi scritti difensivi depositati in primo grado, la medesima RAGIONE_SOCIALE attrice aveva contestato l’oggetto di quei contratti o manifestato di non conoscerne il contenuto, al contrario restando pacificamente noto trattarsi di film, come emerge dagli atti pure parzialmente riportati in ricorso. La sentenza impugnata, inoltre, aveva ritenuto che i bilanci del 2012, 2013 e 2014, pur recando chiaramente la posta dell’investimento in question e all’attivo dello stato patrimoniale, ed al passivo il debito residuato, non potessero integrare, in appello, la prova dell’esistenza effettiva di quelle operazioni, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.: tuttavia, quei bilanci erano già agli atti del primo grado di giudizio, dove erano stati prodotti non appena la RAGIONE_SOCIALE li aveva approvati nel mese di novembre 2015 (ad istruttoria chiusa), e, pertanto, erano stati depositati dal convenuto previa autorizzazione del tribunale. Una più attenta analisi del fascicolo da parte della corte capitolina, dunque, avrebbe consentito di esaminare i documenti in esso contenuti, ivi comprese le fatture ed i bilanci (2012, 2013 e 2014), che erano agli atti del giudizio, e di apprezzare le prove in merito alle ragioni de ll’esborso, altresì sottolineandosi che RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato l’oggetto delle transazioni, ma solo la logicità e l’effettività dell’acquisto, affermando che da tale operazione era derivato un esborso e non un ricavo. La decisione impugnata viene contestata anche laddove ha ritenuto inoperante la compensatio lucri cum damno tra l’esborso e l’ottenimento del beneficio fiscale da parte della menzionata RAGIONE_SOCIALE, così incorrendo nella violazione dell’art. 83 T.U.I.R., atteso che il redd ito fiscale si determina apportando al risultato economico risultante dal bilancio le variazioni, in aumento o in diminuzione, conseguenti all’applicazione a ricavi e costi dei criteri di imputazione fiscali ex art. 103 T.U.I.R.: e dai bilanci dal 2006 al 2008 risultava l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, con conseguente risparmio fiscale di € 118.688; mentre la stessa controparte
si era limitata a negare che un risparmio di imposta potesse compensare un’erronea scelta di investimento, dunque ammettendo il risparmio, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. Si deduce, infine, che la sentenza della corte territoriale è viziata da omessa pronuncia: i ) relativamente alla denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il tribunale, laddove aveva ritenuto che si trattasse di ‘ operazioni fantasma ‘, pur in assenza di una precisa doglianza da parte dell’attrice la quale si era lamentata soltanto che vi fossero stati in esse solo costi e non ricavi; ii ) con riguardo al mancato esame di documenti in atti, vale a dire le fatture ed i bilanci: e ciò, per espressa ammissione della corte d’appello;
II) « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 111, primo, secondo e sesto comma, della Cost, degli artt. 83 e 103 T.U.I.R. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. », proponendosi le stesse questioni di cui al primo motivo, sub specie del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ..
La prima di tali doglianze è fondata nei limiti di cui appresso.
2.1. Invero, osserva il Collegio che, dirimendo la questione ad esse sottoposta con l’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 14534 del 2022 (decisione che l’ordinanza interlocutoria n. 4903 del 2023 di questa Sezione ha ritenuto ‘ rilevante ‘ nel presente giudizio), le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4835 del 2023 hanno puntualizzato, tra l’altro, che:
« l’acquisizione della prova documentale ‘precostituita’ come fonte di informazione del giudizio avviene per il tramite delle regole sulla produzione e sull’inserimento nei fascicoli processuali, le quali sono essenzialmente finalizzate a garantire il diritto di difesa ed il contraddittorio in favore della controparte. Il diritto al giusto processo impone di verificare che il procedimento di acquisizione delle prove sia stato complessivamente equo (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo Elsholz c. Germ ania , 2000, § 66; COGNOME c. Slovenia, 2018, § 45; COGNOME c. Repubblica ceca, 2005, § 65). Il documento ritualmente prodotto fornisce, così, una rappresentazione immediata e permanente del fatto di causa, in quanto il diritto delle parti al
procedimento istruttorio di fissazione dei fatti controversi non implica poi una loro volontà costitutiva dell’effetto probatorio del materiale raccolto.
La teorizzazione del descritto principio di ‘non dispersione (o di acquisizione) della prova’ porta, dunque, a considerare che, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento, lo stesso, in quanto ‘conosciuto’ e perciò de finitivamente acquisito alla causa, se sia successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che se ne fosse originariamente avvalsa o da altra parte, non può considerarsi ‘nuovo’, né in primo grado, agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., né nel giudizio in cassazione, con riguardo al divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ..
Se l’acquisizione della valenza probatoria del documento esibito (ovvero la sua natura di fonte di conoscenza per il giudice e di fissazione formale della verità legale circa l’esistenza o l’inesistenza dei fatti controversi) non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, essa neppure può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto.
Il fatto storico rappresentato dal documento prodotto si ha per dimostrato, essendo stato ultimato il procedimento strumentale che assicura l’acquisizione processuale della fonte di conoscenza, e ciò pone fuori causa l’art. 2697 c.c.: questa norma onera la parte di dimostrare gli accadimenti che concretizzano la fattispecie astratta di legge dalla cui applicazione essa voglia ricavare effetti per sé favorevoli ed offre al giudice una via d’uscita ove di tali accadimenti da assumere in sentenza sia mancata la prova.
La definitività dell’acquisizione processuale del documento prodotto, inteso come fonte di conoscenza del fatto, nel passaggio dal giudizio di primo grado al giudizio d’appello, perché possa poi influire altresì sull’attività logica del giudice dell’impugn azione e sul risultato decisionale che discende da questa attività, deve trovare un coordinamento con la regola della formazione progressiva della cosa giudicata. Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell ‘attività logica del giudice
dell’appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente ‘provato’ dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all’interno di un atto difensivo ».
2.1.1. La medesima pronuncia delle Sezioni Unite rimarca pure che « Affinché, poi, il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ., semmai, come sosteneva la sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, sulla base dell’ordine in tal senso imposto dal giudice all’atto del ritiro effettuato avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 169 cod. proc. civ. e 77 disp. att. cod. proc. civ.. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.
Dovendosi negare, inoltre, che la permanente portata dimostrativa nel giudizio di appello di uno o di determinati documenti acquisiti in primo grado discenda dalla scelta delle parti di volersi avvalere del relativo effetto probatorio, può ritenersi consentito al giudice di secondo grado, eventualmente aperto un preventivo contraddittorio, di ordinare la produzione dei medesimi documenti, in copia o in originale, se lo ritiene necessario, a modello di quanto del resto stabilito dall’art. 123 bis disp. att. c.p.c. per l’impugnazione di sentenza non definitiva, valutando la mancata esibizione, senza giustificato motivo, come comportamento contrario al dovere di lealtà e probità.
Allorché, poi, la parte interessata abbia ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del documento cartaceo prodotto in primo grado (e
dunque del relativo fatto secondario dedotto in funzione di prova), del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire l e conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo ».
2.1.2. Essa, infine, enuncia, i seguenti princìpi: i ) « Il principio di ‘non dispersione (o di acquisizione) della prova’, operante anche per i documenti, prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costitu endo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione »; ii ) « Il giudice d’appello ha il potere -dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni »; iii ) « Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasci ata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella
decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado»; iv) «Allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo ».
2.2. Alla stregua delle argomentazioni e dei princìpi suddetti (sostanzialmente richiamati pure dalle successive Cass. n. 7719 del 2023, Cass. n. 7923 del 2024 e Cass. n. 11270 del 2024), che il Collegio condivide, va rilevato che, nel caso di specie, all’interno dell’odierno ricorso, si afferma ( cfr . pag. 6-7) che le fatture della cui produzione in appello la corte distrettuale aveva ritenuto gravato il COGNOME (« non avendo a ciò provveduto la RAGIONE_SOCIALE appellata » che li aveva depositati, tuttavia, in primo grado) -e dalle quali, a dire di quest’ultimo, si sarebbe potuta apprezzare la prova in merito alla ragione dell’esborso contestatogli, al relativo rapporto negoziale ed ai titoli delle opere cinematografiche con esso acquistate -« erano agli atti del giudizio sia come allegati 5, 6, 7 e 8 dell’atto di citazione di primo grado, trasmesso in Corte d’Appello insieme al fascicolo di ufficio di primo grado, sia come documenti acclusi alla conclusionale depositata in appello dal COGNOME alle pagine 26-31 (doc. L) ».
2.2.1. Sulla base di tale premessa, avendo il ricorrente adeguatamente attestato l’avvenuta produzione delle fatture predette, la decisione impugnata deve ritenersi erronea ed illegittima nella parte in cui, una volta non rinvenute quelle fatture nella documentazione del fascicolo di secondo grado, ha ritenuto, perciò solo, non comprovata la circostanza dedotta (potenzialmente
decisiva ai fini della soluzione dell’odierna controversia, tenuto conto della specifica condotta per cui era stata ritenuta la responsabilità del COGNOME da parte del tribunale) in merito alle ragioni dell’esborso contestato all’appellante, senza disporr e la ricerca o la ricostruzione dei documenti predetti benché precedentemente prodotti nel corso del giudizio.
2.3. A tanto deve aggiungersi che nemmeno persuade l’assunto della corte territoriale secondo cui l’odierno ricorrente, solo con l’atto d’appello aveva elencato una serie di opere cinematografiche, senza neppure indicare l’originario titolare dei diritti d i sfruttamento, i cui diritti sarebbero stati oggetto dei contratti d’acquisto, così inammissibilmente introducendo, tra l’altro, un nuovo tema di indagine.
2.3.1. Infatti, come emerge dagli stralci degli scritti difensivi della RAGIONE_SOCIALE attrice oggi riprodotti in ricorso, quest’ultima, lungi dall’aver contestato ‘ l’oggetto delle transazioni commerciali ‘ di cui quelle fatture fornivano la rappresentazione, o dall’avere specificamente dedotto di non conoscerne l’oggetto, aveva argomentato in modo tale da far desumere che la stessa, in realtà, era sicuramente a conoscenza che si era trattato di film ( cfr . lo stralcio della pagina 6 della sua comparsa conclusionale di primo grado riprodotta alle pag. 7-8 del ricorso). Di qui la non condivisibilità della conclusione della corte distrettuale circa la (da essa ritenuta) novità dell’argomento relativo ai film, come del resto, testimoniato anche dal fatto che, fin dalla sua costituzione innanzi al tribunale ( cfr . pag. 8 della sua comparsa di costituzione), il COGNOME aveva riferito che le contestategli ‘… operazioni cd. estere (consistenti nell’acquisto di diritti per lo sfruttamento delle opere cinematografiche) …’ riguardavano, per l’appunto, film ( id est , opere cinematografiche), ampiamente argomentando al riguardo, poi, nella successiva sua comparsa conclusionale.
Il secondo motivo di ricorso può considerarsi assorbito.
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da NOME COGNOME deve essere accolto, nei limiti di cui si è detto, relativamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va
rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il