Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29170 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19649/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E PER ESSA RAGIONE_SOCIALE, CURETELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1228/2016 depositata il 25/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose istanza di insinuazione tardiva al fallimento di RAGIONE_SOCIALE sulla base di un atto di ricognizione di debito della RAGIONE_SOCIALE;
l ‘adito tribunale di Marsala respinse la domanda per inidoneità dell’atto medesimo, in quanto non era stata fornita alcuna prova a proposito del nesso tra la suddetta società RAGIONE_SOCIALE e la fallita;
l ‘appello della società RAGIONE_SOCIALE è stato a sua volta respinto dalla corte d’appello di Palermo e avverso la relativa decisione è ora proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati da memoria;
le parti intimate non hanno svolto difese.
Considerato che:
I. – il primo motivo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 74 e 87 att. cod. proc. civ., e conseguente omesso esame di fatti decisivi, per avere la corte d’appello errato nel ritenere non fosse possibile presumere la completezza della copia dell’atto pubblico di ricognizione di debito sol perché l’indice del fascicolo di parte del giudizio di primo grado non conteneva la sottoscrizione del cancelliere;
il secondo motivo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 345 cod. proc. civ., con riferimento all’affermato difetto di prova dell’identità soggettiva della società RAGIONE_SOCIALE e della fallita RAGIONE_SOCIALE, visto che la detta circostanza, dopo esser stata dedotta dall’istante , non era stata contestata dal curatore ‘comparso nel corso del primo grado di giudizio’ ; si sostiene inoltre che la medesima circostanza si sarebbe
dovuta considerare nota al tribunale fallimentare e agevolmente presumibile in base alla coincidenza di codice fiscale e P_IVA;
– è pregiudiziale il secondo motivo, il quale è manifestamente infondato nella prima parte ed è inammissibile nella seconda;
III. – è manifestamente infondato a proposito del l’invocato principio di non contestazione;
dalla sentenza risulta che il tribunale di Marsala aveva respinto la domanda tardiva sulla base di due rilievi: (i) perché l’at to ricognitivo di debito non era completo ‘in quanto privo di sottoscrizione’ e (ii) perché non vi era la prova ‘che l’autore della dichiarazione (..) fosse la RAGIONE_SOCIALE‘ ;
dopodiché il tribunale niente aveva disposto per le spese processuali;
da questa seconda statuizione è dato comprendere che la curatela non si era costituita nel giudizio di primo grado, e la sentenza qui impugnata afferma che la medesima curatela era stata contumace anche in appello;
ne segue che è inconferente discorrere di non contestazione, perché per giurisprudenza costante alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore ( ex aliis Cass. Sez. 3 n. 14372-23, Cass. Sez. L n. 461-15, Cass. Sez. 3 n. 14623-09);
III. – è invece inammissibile la pretesa della ricorrente di veder sindacato, in questa sede di legittimità, il ragionamento del giudice del merito sull’assunto di una non considerata coincidenza dei dati fiscali della società RAGIONE_SOCIALE e della fallita;
dal ricorso invero non emerge quando sia stata finanche solo dedotta, dinanzi alla corte d’appello, una simile coincidenza, né in qual modo la stessa fosse risultata;
il ricorso va quindi rigettato in rapporto al secondo motivo;
IV. – a tanto consegue l’inammissibilità del primo alla luce del consolidato principio per cui, ove la sentenza impugnata si fondi su più
ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure; sicché è per l’appunto sufficiente che anche per una sola delle dette ragioni il ricorso sia respinto perché ogni motivo di impugnazione proposto avverso le altre affermazioni divenga a sua volta inammissibile per difetto di interesse (v. Cass. Sez. U n. 16602-05, Cass. Sez. U n. 10374-07).
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione