Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27626 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27626 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23142-2018 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del
Oggetto
CTD altro
R.G.N. 23142/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2023
CC
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 391/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2018 R.G.N. 857/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. con sentenza del 6 febbraio 2018 la Corte di appello di Roma confermava, salvo che per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, la decisione del Tribunale di Frosinone, il quale, adito da NOME COGNOME, aveva rigettato la domanda volta all’accertamento della nullità del termine apposto, per il periodo dal 1.7.2008 al 31.12.2008, al contratto intercorso con RAGIONE_SOCIALE, con ogni conseguente statuizione in ordine alla conversione del rapporto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno;
2. osservava la Corte capitolina che la società, costituendosi in primo grado, aveva descritto puntualmente le ragioni dell’assunzione temporanea ( « a causa del riassetto societario in corso e in applicazione del piano industriale del RAGIONE_SOCIALE, che prevede una riorganizzazione su piano regionale, l’Azienda
avendo obiettivi di raggiungimento di particolari volumi di riscossione per il biennio 2008/2009, è chiamata a fronteggiare un eccezionale carico di lavoro legato alla gestione del prevedibile incremento del flusso degli incassi e del coordinamento della gestione RAGIONE_SOCIALE relazioni con il pubblico» ), producendo altresì documentazione di supporto, e che il difensore della lavoratrice, alla prima udienza del 14.10.2010, non aveva contestato, neppure genericamente, la documentazione ex adverso esibita, donde la tardività RAGIONE_SOCIALE argomentazioni sviluppate successivamente, con inammissibilità della deduzione, contenuta nell’ulteriore motivo di gravame, in ordine alla mancata concreta adibizione della lavoratrice all’unità operativa contabilità cui in concreto avrebbe dovuto, per contratto, essere assegnata;
di tale pronuncia NOME COGNOME ha chiesto la cassazione, affidando l’impugnazione a quattro motivi, ai quali ha opposto difese RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che:
1. nel primo motivo, formulato ex artt. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ., si denuncia «lo stravolgimento dei principi sul riparto dell’onere probatorio» e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; la Corte di merito non si era avveduta che RAGIONE_SOCIALE non avev a adempiuto all’onere probatorio su di essa incombente, non fornendo la prova della veridicità della causale specifica dedotta nel contratto individuale, la quale risultava smentita dalla documentazione in atti da cui si desumeva che nell’ufficio di concre ta assegnazione della lavoratrice (addetta all’ICI) non vi era affatto ‘un eccezionale carico di lavoro’; il giudice d’appello aveva altresì ignorato che la COGNOME era stata destinata a ufficio diverso da quello indicato in contratto;
con il secondo mezzo si deduce (art. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416, comma 2, cod.
proc. civ. nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; si lamenta l’erronea applicazione del principio di non contestazione in relaz ione alla documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE in allegato alla memoria difensiva di primo grado, che non era idonea a giustificare la validità del termine apposto al contratto individuale di lavoro; si evidenzia ancora come il principio di non contestazione non possa trovare applicazione per le allegazioni documentali; si reitera l’ affermazione secondo cui la Corte di merito aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla concreta adibizione della lavoratrice ad ufficio diverso da quello indicato nel contratto;
2.1 i primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché collegati sul piano logico e giuridico, sono inammissibili sotto vari concorrenti profili;
2.2 ferma la specificità della clausola di durata, il giudice d’appello ha ritenuto che i fatti in essa enunciati (comprovati dai documenti «a conferma della sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze poste a fondamento dell’assunzione a termine», v. pag. 5 sentenza impugnata) non fossero oggetto di contestazione;
sicché, non ha senso parlare in questa sede di mancato assolvimento di RAGIONE_SOCIALE all’onere probatorio sui di essa gravante in ordine all’effettività RAGIONE_SOCIALE esigenze poste a base del termine , posto che «la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente» (Cass., Sez. 2, n. 20556 del 19/07/2021);
2.3 quanto poi all’esistenza dei presupposti della non contestazione, questa Corte ha già affermato, ed il principio deve
essere qui ribadito, che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 2019);
2.4 sostiene, ancora, la COGNOME che i documenti ex adverso prodotti non potevano comunque «rivestire il ruolo determinante» sul piano probatorio «affibbiatogli dalla Corte d’appello» , e che quest’ultima avrebbe oltretutto ignorato l’assegnazione della lavoratrice a ufficio diverso da quello indicato nel contratto di assunzione;
se è evidente che la critica dell’accertamento fattuale operato dal giudice di merito non può attingere a un nuovo esame della prova documentale, ciò in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata), è d’uopo rimarcare in questa sede che sull’u lteriore allegazione della COGNOME, relativa alla sua adibizione a ufficio diverso da quello previsto in contratto, il giudice d’appello si è invero pronunciato, in termini appunto di inammissibilità della relativa deduzione, per sua tardività (« tratt andosi di motivo nuovo non contenuto nel ricorso di primo grado, nel quale, al contrario, era stato allegato l’effettivo inserimento della RAGIONE_SOCIALE proprio nell’unità operativa contabilità», così a pag. 5 sentenza impugnata), di talché nessuna violazione d ell’art. 112 cod. proc. civ. è qui (evidentemente) configurabile;
3. con il terzo motivo (artt. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ.) si censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 416, comma 2, cod. proc. civ.; la Corte di merito non si era avveduta che la concreta adibizione della COGNOME a ufficio (provvedimenti modificativi, flussi,
rendicontazione) diverso da quello previsto in contratto, ufficio nel quale non v’era in realtà alcun surplus di lavoro, era fatto incontroverso, la cui deduzione, quindi, non rappresentava motivo nuovo in appello (437 cod. proc. civ.); trattavasi di punto decisivo della controversia che il giudice d’appello non aveva considerato e su cui non aveva motivato;
3.1 la censura è inammissibile sotto diversi profili;
in primis , va evidenziato che in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (si v., Cass., n. 26790 del 2018, n. 24493 del 2018). Ciò non si rileva nella fattispecie in esame, ove si ravvisa la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., Sez. L, n. 9807/2020);
inoltre, la critica, ove anche la si volesse intendere come tesa a prospettare anche un vizio di natura processuale (art. 360 n. 4
cod. proc. civ.), si appalesa inammissibile, in quanto non è formulata nel rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto, quanto agli atti processuali, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.;
il requisito imposto dal richiamato art. 366 n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo , rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto RAGIONE_SOCIALE regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);
la parte, quindi, non è (evidentemente) dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass., Sez. 5, n. 0924/2019, Cass. Sez. L, n. 3418/2022);
la censura, nel denunciare l’asserita violazione del principio di non contestazione, non riporta, quanto meno nelle parti essenziali, le deduzioni contenute negli atti processuali che vengono in rilievo né fornisce indicazioni sulla localizzazione di detti atti e, pertanto, è per ciò solo inammissibile, anche a voler prescindere dall’orientamento, che si va affermando nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 2019 e negli stessi termini Cass., Sez. 2, n. 27490/2019);
con il quarto motivo la ricorrente si duole, (si noti) per la sola ipotesi di accoglimento dei motivi di ricorso, della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in luogo dell’applicazione della regola della soccombenza;
4.1 la doglianza, che entrerebbe in gioco laddove fossero accolti i precedenti motivi di ricorso, resta assorbita dalle superiori considerazioni;
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso e assorbito il quarto. Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio che liquida in euro 200,00, per esborsi, euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 settembre