Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5807 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5807 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19199/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1515/2023 depositata il 11/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La presente controversia trae origine dall’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di somministrazione di energia elettrica, comprensivo di una fattura di conguaglio (n. 41800809739), riferita a maggiori consumi asseritamente derivanti da un’anomalia del contatore causata dalla presenza di un magnete.
Con sentenza n. 124/2022, il Tribunale di Verona accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo: che incombeva su RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare la fonte negoziale dell’obbligazione e il quantum dell’energia effettivamente erogata, mentre tale prova non risultava offerta con riguardo ai kWh indicati nelle fatture; che le fatture prodotte da parte opposta avrebbero potuto valere come prova dei consumi solo in assenza di contestazioni, che nella specie invece vi erano state; che, con riferimento alla fattura n. 41800809739, emessa per conguaglio, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto non solo depositare il verbale di intervento attestante la presenza del magnete, ma anche ricostruire con criteri oggettivi e trasparenti i consumi effettivi, indicando il periodo di alterazione del contatore e le modalità di calcolo; che il solo verbale redatto dagli operatori di RAGIONE_SOCIALE–
Distribuzione, ancorché sottoscritto dal rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, non poteva ritenersi sufficiente a fondare il ricalcolo e la successiva pretesa per maggiori consumi.
2. Con la sentenza n. 1515/2023 del 3.7.2023, la Corte d’appello di Venezia accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’opposizione, confermava la legittimità del credito azionato da RAGIONE_SOCIALE con il decreto ingiuntivo.
La Corte rilevava che: nei termini fissati per la delimitazione del thema decidendum (atto di citazione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), NOME non aveva articolato alcuna specifica contestazione in ordine all’importo fatturato da RAGIONE_SOCIALE; non era stata contestata, in particolare, l’attendibilità e l’efficacia probatoria del verbale di verifica tecnica, nel quale si accertava l’apposizione di un magnete sul contatore, con conseguente alterazione in difetto dei consumi registrati; non era stato dedotto che la manomissione del contatore fosse riferibile a terzi, sicché, in assenza di specifiche allegazioni, tale condotta doveva ritenersi riferibile alla stessa RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; i maggiori consumi fatturati dovevano ritenersi, di conseguenza, incontestati, non avendo l’opponente formulato rilievi puntuali e motivati al riguardo.
La Corte precisava, inoltre, che le allegazioni difensive successivamente svolte da NOME nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tese a prospettare l’estraneità della società rispetto alla manomissione del contatore, costituivano deduzioni nuove e, in quanto tali, tardive e inammissibili, non idonee a superare la preclusione ormai maturata.
In ragione di quanto esposto, la Corte d’appello riformava integralmente la sentenza di primo grado e confermava la legittimità del credito azionato da RAGIONE_SOCIALE con il decreto ingiuntivo.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Ha depositato memoria.
3.1. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia <> dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente posto a fondamento della decisione elementi non provati in giudizio. In particolare, si censura la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto dimostrato il credito azionato da RAGIONE_SOCIALE in base alla ricostruzione dei consumi e del relativo corrispettivo, nonostante tali circostanze fossero state oggetto di specifica contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE La ricorrente sostiene che, in assenza di una prova positiva dell’effettiva entità dei consumi e del loro collegamento causale con la pretesa creditoria, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente invertito l’onere probatorio e attribuito valore confessorio al silenzio serbato da NOME su circostanze che non potevano considerarsi pacifiche, né incontestate.
Il motivo è inammissibile.
Va anzitutto osservato che la ricorrente, nel tentativo di dimostrare che le circostanze poste a fondamento della decisione impugnata sarebbero state oggetto di specifica contestazione, sollecita inammissibilmente una rivalutazione di fatti e un’interpretazione degli atti processuali -segnatamente della domanda e delle difese svolte -attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, salvo il profilo del vizio motivazionale nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Deve porsi ulteriormente in rilievo che la ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza
impugnata, la quale ha rilevato che il difetto di specifica contestazione da parte di NOME riguardava non solo l’atto introduttivo dell’opposizione, ma anche la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., individuata come termine ultimo per la formazione del thema decidendum . In tale memoria, infatti, non risultava alcuna censura motivata circa l’attribuzione alla società appellante dell’alterazione del contatore né alcuna contestazione in merito all’entità dei consumi fatturati.
Nel processo civile di cognizione, l’attore può introdurre in giudizio, oltre il limite preclusivo dell’udienza ex art. 183 c.p.c., un diritto diverso da quello originariamente fatto valere solo se tra i due diritti sussiste una relazione di ‘complanarità teleologica’. Ciò richiede che il nuovo diritto si ricolleghi alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, intercorrendo tra le stesse parti, e persegua -almeno in parte -la medesima utilità finale dell’originaria domanda (pur se con diverso petitum mediato). Inoltre, deve sussistere incompatibilità tra i due diritti, tale da escludere una modifica meramente cumulativa o aggiuntiva della domanda originaria (Cass. n. 28873/2024; Cass. 18546/2020.
La c orte d’appello ha pertanto correttamente ritenuto che le deduzioni introdotte successivamente, con la seconda memoria, volte a ricondurre la manomissione a soggetti terzi, dovessero qualificarsi come tardive e, dunque, inidonee a revocare in dubbio il perfezionamento della non contestazione già intervenuta.
4.1. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nonché travisamento delle prove acquisite in relazione all’art. 116 c.p.c., con particolare riguardo alla ritenuta riferibilità a RAGIONE_SOCIALE dell’apposizione del magnete sul contatore.
Si duole che che la Corte d’appello abbia completamente omesso di pronunciarsi sulla questione della prescrizione del credito azionato, pur essendo stata ritualmente sollevata sin dall’atto introduttivo
dell’opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente ribadita anche in grado d’appello. Tale omissione, secondo la ricorrente, si tradurrebbe in un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevante ai fini della definizione della pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE
4.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la c orte d’appello erroneamente escluso l’applicabilità, alla fattispecie in esame, del termine di prescrizione biennale previsto per i crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica.
Lamenta che il credito azionato da RAGIONE_SOCIALE, in quanto relativo a corrispettivi per consumi di energia elettrica, sarebbe soggetto alla prescrizione breve introdotta dalla norma sopra richiamata, che la Corte territoriale ha invece disatteso senza adeguata motivazione.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
La c orte territoriale ha escluso l’applicabilità della prescrizione biennale prevista dall’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, facendo espresso riferimento al comma 5 del medesimo articolo, che ne limita l’operatività nei casi come quello in esame -in cui l’omessa o errata rilevazione dei consumi sia imputabile a responsabilità accertata dell’utente. Tale esclusione è stata ritenuta coerente con quanto accertato in giudizio, ossia l’avvenuta alterazione del contatore mediante l’apposizione di un magnete, circostanza che la Corte ha reputato pacifica, in quanto non contestata in modo specifico dalla parte, né attribuita ad opera di soggetti terzi.
I motivi di ricorso si fondano, dunque, su una lettura parziale ed errata della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi
nell’ inammissibile richiesta di nuova valutazione del fatto, riservata al giudice di merito.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somma ex art. 96, 3° comma, c.p.c., liquidate come in dispositivo, ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cui 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 11 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME