Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5435 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32240/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (anche denominato RAGIONE_SOCIALE), con sede in Sondrio, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente – avverso la sentenza, n. cron. 1040/2020, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE pubblicata in data 29/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citò RAGIONE_SOCIALE (poi divenuto RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE) davanti al Tribunale di Firenze per ottenerne la condanna a ricostituire il conto corrente n. 1502/47, al primo intestato, con un saldo attivo di € 54.300,00, salvo il più o il meno di giustizia, ed al risarcimento, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., dei danni subiti a seguito della ingiusta segnalazione del proprio nominativo alla RAGIONE_SOCIALE Rischi della Banca d’Italia, per effetto ed a causa della quale egli era stato improvvisamente privato della possibilità di disporre ed usufruire della somma presente a credito sul conto corrente, né aveva potuto accedere a qualsiasi altro tipo di finanziamento, subendo altresì il blocco delle carte di credito; danni indicati nella ulteriore somma di € 50.000,00 o di quella diversa di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dalla domanda giudiziale al saldo.
1.1. Costituitosi l’istituto convenuto, l’adito tribunale, con sentenza del 22 giugno 2016, n. 2365, accolse parzialmente la domanda attorea e condannò RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a ricostruire il conto corrente intestato al COGNOME con il saldo attivo di € 5.76 4,11, nonché al risarcimento del danno subito da quest’ultimo, quantificato in € 5.764,11, oltre interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.
Pronunciandosi sul gravame promosso, contro questa decisione, dal COGNOME, l’adita Corte di appello di Firenze lo accolse parzialmente (in relazione al solo capo concernente la liquidazione delle spese effettuato dal tribunale), con sentenza del 29 maggio 2020, n. 1040, pronunciata nella contumacia della banca appellata.
2.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i ) nel respingere il primo motivo di impugnazione, con cui l’appellante aveva dedotto l’erronea decurtazione di movimentazioni ulteriori rispetto a quelle da lui lamentate nella citazione introduttiva), osservò, innanzitutto, che « In
realtà, il Tribunale non ha operato alcuna parziale compensazione (peraltro nemmeno formulata dalla Banca a titolo di eccezione), ma si è soltanto limitato a prendere atto di quali elementi fossero pacifici e quali contestati, partendo proprio dalla ricostruzione dell’attore. Si tratta, quindi, di verificare se sia stato correttamente applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., il che non ha nulla a che vedere con l’ulteriore questione – che pure era stata sollevata dalla Banca e disattesa dal primo Giudice – della mancata impugnazione degli estratti conto nel termine di legge ». Rimarcò, poi, « che non c’è discussione sul fatto che lo stesso COGNOME riferisca (fin dall’atto di citazione di primo grado a f. 2) di aver verificato che il saldo debitore di cui al doc. 6 dallo stesso prodotto derivava esclusivamente dalle tre operazioni di prelievo d el 28.09.2006 (€ 54.000,00) del 02.02.2007 (€ 9.500,00) e del 28.02.2007 (€ 9.500,00). Con riferimento ai due giroconti di € 1.835,89 (24.01.2007 -3 1.12.2006) e di € 41.000,00 (30.03.2007) -rispetto ai quali la Banca ha rappresentato in comparsa di risposta che non vi era contestazione (v. f. 8) – si è limitato a replicare nella memoria 183, VI comma, n. 1, c.p.c. di non sapere nulla ». Opinò, infine, che « Dovendo il Tribunale vagliare la domanda attrice, nella quale era stato espressamente richiesto di ‘ricostruire il conto corrente intestato a COGNOME con un saldo attivo di € 54.300 o quella diversa somma di giustizia’, il Tribunale non ha potuto fare altro che prendere atto di quanto era espressamente ammesso (in data 21.11.2006 € 3.000,00 ‘PRELEVAMENTO’, operazione ammessa dal COGNOME; in data 23.11.2006 € 2.700,00 ‘PRELEVAMENTO’, operazione ammessa dal COGNOME) e di quanto non era stato tempestivamente contestato come risulta necessario ai sensi dell’art. 115 c.p.c., considerando anche i due giroconti in data 24.01.2007 di € 1.835,89 e in data 30.03.2007 di € 41.000,00 per un totale di € 48,535,89. Il tutto è peraltro avvenuto nell’ambito di una attenta valutazione che aveva comunque visto l’accoglimento della prospettazione attorea in ordine a tre prelievi non riferibili al COGNOME del 28.09.2006 (€ 54.000,00); del 02.02.2007 (€ 9.500,00) e del 28.02.2007 (€ 9.500,00) subito allegati in cita zione come operazioni espressamente ripudiate dal COGNOME medesimo (per come accertato anche
a mezzo della c.t.u. grafologica della d.ssa COGNOME). In sostanza, non si può ascrivere al Tribunale di aver operato – in violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – una parziale compensazione, in difetto di espressa eccezione o di domanda riconvenzionale in tal senso, ma occorre rilevare che invece l’attore, qui appellante, ha solo parzialmente provato la propria domanda, non potendo il Tribunale prescindere da quelle circostanze rimaste non contestate »; ii ) rigettò la doglianza (« ai limiti dell’ammissibilità in quanto si limita a invocare genericamente la prova per testi dedotta nella memoria ex art. 183 c.p.c., senza tuttavia specificare quali fossero, non avendo l’appellante espressamente indicato i mezzi di prova dedotti in primo grado e non ammessi ») con cui il COGNOME aveva lamentato la insufficiente liquidazione del danno riconosciutogli dal tribunale, senza che, in contrario, potesse attribuirsi qualsivoglia significato alla contumacia in quella sede dell’appellato.
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso NOME COGNOME, affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE (anche denominato RAGIONE_SOCIALE). Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vanno rapidamente disattese le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, come prospettate dalla banca controricorrente, risultando chiaramente individuabile, nella concreta argomentazione dei primi, il tipo di vizio ivi rispettivamente e concretamente denunciato.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è rubricato « Violazione e/o non corretta applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. ». Si contesta alla corte distrettuale di aver disatteso: i ) la prescrizione dettata dall’art. 112 cod. proc. civ., avendo pronunciato su di una eccezione mai ritualmente proposta dalla convenuta/appellata, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, afferente i nn. 2 giroconti, rispettivamente, del 24 gennaio 2007/31 gennaio 2006, di € 1.835,89, e del 30 marzo 2007, di € 41 .000,00, pur avendo la stessa difesa di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) precisato, nelle
proprie difese, che ‘ le predette movimentazioni non sono oggetto della presente causa …’ ( cfr .. pag. 1 della sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.); ii ) quanto disposto dall’art. 115 cod. proc. civ., per aver fondato la propria decisione su fatti (i due giroconti predetti) asseritamente provati perché non contestati, mentre, invece, pacificamente, si trattava di fatti rispetto ai quali l’odierno ricorren te, già innanzi al tribunale, aveva tempestivamente dedotto, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la relativa mancanza di loro conoscenza.
2.1. La doglianza in esame si rivela parzialmente fondata nei soli limiti di cui appresso.
2.2. Invero, certamente non può condividersi l’assunto del COGNOME quanto alla pretesa avvenuta violazione, ad opera della corte territoriale, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato desumibile all’art. 112 cod. proc. civ..
2.2.1. È incontroverso, infatti, da un lato, che la convenuta, nella sua comparsa di costituzione e risposta, aveva rappresentato che, tra le operazioni contabilizzate sul conto corrente intestato all’attore, c’erano state, oltre a quelle da lui contestate nella citazione introduttiva del giudizio, due giroconti, rispettivamente di € 1.835,89 (in data 24 gennaio 2007 -31.dicembre 2006) e di € 41.000,00 (il 30 marzo 2007); dall’altro, che, rispetto a detti giroconti, il COGNOME aveva tempestivamente replicato, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., « di non sapere nulla ».
2.2.2. Affatto corretta, allora, si rivela la già riportata affermazione della sentenza impugnata (cfr. § 2.1. del ‘ Fatti di causa ‘) secondo cui, « In realtà, il Tribunale non ha operato alcuna parziale compensazione (peraltro nemmeno formulata dalla Banca a titolo di eccezione), ma si è soltanto limitato a prendere atto di quali elementi fossero pacifici e quali contestati, partendo proprio dalla ricostruzione dell’attore. Si tratta, quindi, di verificare se sia stato correttamente applicato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., il che non ha nulla a che vedere con l’ulteriore questione – che pure era stata sollevata dalla Banca e disattesa dal primo Giudice – della mancata impugnazione degli estratti conto nel termine di legge ». Quella così
formulata dalla banca, dunque, altro non era che una mera difesa volta a paralizzare l’originaria domanda attorea volta ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto corrente de quo nei sensi da lui auspicato.
2.3. Altrettanto non può dirsi, invece, circa la mancanza di specifica contestazione ad opera del COGNOME, come ritenuta dalla corte di merito (ed ancor prima dal tribunale), quanto ai giroconti suddetti.
2.3.1. Invero, posto che, sul punto, la doglianza rispetta gli oneri di allegazione sanciti da questa Corte per le ipotesi di motivo di ricorso volto a censurare l’applicazione corretta, o non, del principio cd. di ‘ non contestazione ‘, ritiene il Collegio, innanzitutto, che la stessa, per come concretamente argomentata, debba essere riqualificata alla stregua del principio di diritto per cui « L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato » ( cfr . Cass. nn. 26130 e 25557 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014. In senso sostanzialmente conforme, vedasi, anche in motivazione, Cass., SU, n. 17931 del 2013).
2.3.2. Il COGNOME, infatti, benché abbia sussunto formalmente la critica alla sentenza impugnata, in parte qua , nell’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (sotto il profilo di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.), l’ha poi sviluppata chiaramente, nella sostanza, in termini di omessa considerazione, ad opera della corte distrettuale, di circostanze fattuali, discusse tra le parti e decisive: quindi, secondo la previsione di cui al n. 5 della menzionata disposizione codicistica.
2.4. È doveroso ricordare, allora, che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito ed è sindacabile, in sede di legittimità, esclusivamente per vizio di motivazione ( cfr . Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005); spetta, infatti, solo a quel giudice apprezzare, nell’ambito
del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte ( cfr . Cass. nn. 27490 e 3680 del 2019).
2.4.1. È opportuno rimarcare, altresì, che, come ripetutamente sancito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte ( cfr., ex aliis , Cass. n. 12064 del 2023; Cass. n. 2174 del 2020; Cass. n. 87 del 2019; Cass. n. 14652 del 2016; Cass. n. 3576 del 2013): affermazione, quest’ultima, da intendersi riferita, ragionevolmente, ai fatti conosciuti o almeno conoscibili dalla parte stessa con l’uso della ordinaria diligenza. In altri termini, la circostanza non nota, per la quale è inoperante il principio di non contestazione, è quella che fuoriesce dalla sfera di controllo dell’interessato, non quella solo accidentalmente da lui non conosciuta.
2.4.2 . La operatività del principio cd. di ‘ non contestazione ‘, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, presuppone, poi, che costui abbia ottemperato all’onere processuale, a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione ( cfr ., da ultimo, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 12064 del 2023; Cass. n. 20525 del 2020).
2.5. Tanto premesso, nella specie risulta dalla sentenza impugnata ( cfr . pag. 2-3) che: i ) il COGNOME aveva dedotto: i-a ) ‘ di essere titolare presso il RAGIONE_SOCIALE del conto corrente n. 1502/47, con apertura di una linea di credito per € 60.000,00 ‘; i-b ) ‘ di non avere effettuato alcuna operazione bancaria, fino al 21.11.2006 e 23.11. 2006, date nelle quali aveva eseguito due prelevamenti di € 3.000,00 ed € 2.700,00, ribadendo che, prima e dopo tali date, nessuna movimentazione bancaria era intervenuta ‘; i-c ) che, ‘ nel maggio del 2007, era venuto a conoscenza di operazioni di versamento e prelievo fatte, a sua insaputa, sul conto corrente in parola e aveva richiesto all’Istituto i giustificativi di tutte le operazioni effettuate sul suo conto corrente, con i relativi estratti conto. Solo in data 18.7.2007, dall’esame degli estratti conto
finalmente trasmessi dal RAGIONE_SOCIALE, prendeva atto che la banca, in data 3.5.2007, aveva provveduto a chiudere il conto a lui intestato con il passaggio a sofferenza del saldo debitore pari ad € 65.087,93 ‘; i-d ) che tale saldo debitore ‘ derivava principalmente da tre operazioni di prelievo ‘, relativamente alle quali aveva ‘ disconosciuto come proprie le firme apposte nei giustificativi di cassa del 28.9.2006 per € 54.000,00, del 2.2.2007 per € 9.500,00 e del 28.2.2007 per € 9.500,00 ‘ e, per le ultime due operazioni, aveva ‘ disconosciuto anche il versamento in pari data degli stessi importi effettuati in entrata, non avendo mai l’esponente versato assegni a lui intestati e girati per l’incasso ‘; ii ) nel corso del procedimento innanzi al tribunale, ‘ era stata espletata c.t.u. per la verificazione (richiesta dalla convenuta) dei documenti disconosciuti dall’attore e il perito aveva confermato che le firme apposte sulle tre distinte bancarie disconosciute dall’attore non erano autentiche, siccome non di provenienza dalla mano di questi, e dovevano pertanto considerarsi apocrife ‘;
2.5.1. Ne consegue, pertanto , che, a fronte dell’ulteriore allegazione della banca, nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dell’avvenuta contabilizzazione, sul conto corrente predetto, anche delle due operazioni di giroconto, rispettivamente, del 24 gennaio 2007/31 gennaio 2006, di € 1.835,89, e del 30 marzo 2007, di € 41.000,00 (in tal modo avendo l’originaria convenuta puntualmente soddisfatto il proprio onere di allegazione sul punto), la tempestiva replica dell’attore (nella prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.) di ‘ nulla sapere ‘ delle stesse imponeva alla corte territoriale, -proprio considerata la particolare tipologia di fatti (operazioni contabilizzate su di un conto corrente su cui erano riportati anche ‘ prelievi ‘ avvenuti con distinte le cui sottoscrizioni, formalmente del COGNOME, si erano rivelate, invece, apocrife) cui la stessa si riferiva e che, come si è precedentemente riferito, l’attore, nella propria citazione notificata alla controparte innanzi al tribunale, aveva negato l’effettuazione, su quel conto, di qualsivoglia altra operazione diversa da quelle da lui stesso ivi indicate (i due prelievi, rispettivamente, di € 3.000, il 21 novembre 2006, e di € 2.700,00 il successivo 23 novembre dello stesso anno) , altresì
rimarcando che nemmeno gli erano stati recapitati gli estratti conto dei relativi periodi cui quei giroconti si riferivano -di tenere conto, al fine di stabilire se , nella specie, fosse configurabile, o non, una ‘ non contestazione ‘ circa i giroconti medesimi, del contesto generale in cui questi ultimi erano intervenuti e delle circostanze tutte, dedotte dal COGNOME, come in precedenza ricordate.
2.5.2. Una tale complessiva valutazione, tuttavia, non si rinviene, ad avviso del Collegio, nella motivazione della sentenza impugnata (secondo cui l’affermazione di ‘ nulla sapere ‘ del COGNOME non esprimeva una ‘ contestazione dettagliata e specifica, così esonerando la Banca -che aveva dedotto la circostanza -dall’onere di provarla espressamente ‘. Cfr . pag. 6), sicché a tanto dovrà provvedere il giudice di rinvio, cui spetterà, dunque, di stabilire se, alla luce del contesto descritto e delle circostanze suddette, la riportata dichiarazione de ll’attore/appellante di ‘ nulla sapere ‘ dei giroconti de quibus rappresentasse una contestazione specifica di questi ultimi oppure una loro non contestazione.
2.6. Esigenze di completezza impongono di aggiungere che è sicuramente vero che il menzionato principio cd. di ‘ non contestazione ‘ di cui all’art. 115 cod. proc. civ., se solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento ( cfr . Cass. n. 16028 del 2023), ma, nella vicenda in esame, come agevolmente si desume dalla sentenza oggi impugnata, la corte di appello (ed ancor prima il tribunale), al fine di tenere conto delle operazioni di giroconto dedotte dalla banca nella rideterminazione del saldo del conto corrente già intestato all’odierno ricorrente, non ha proceduto a propri accertamenti ma si è limitata ad invocare esclusivamente il principio suddetto.
Il secondo motivo di ricorso prospetta la « Violazione e/o non corretta applicazione degli art. 1226 c.c. ». Muovendo dal rilievo che « Trattasi di motivo strettamente connesso al primo », il COGNOME lamenta che l’importo
riconosciutogli, in via equitativa, dalla corte territoriale a titolo di risarcimento del danno « è molto inferiore a quello richiesto, siccome sostanzialmente analogo a quello riconosciuto per la ricostituzione del conto corrente. Anche ma non soltanto dalla sottovalutazione di quest’ultimo », di cui si sono esposte le ragioni al motivo che precede, « discende che tale voce di danno è stata liquidata in misura del tutto insufficiente ed inidonea ».
3.1. Questa doglianza può considerarsi assorbita, atteso che il tribunale ha parametrato il danno, ritenuto concretamente configurabile e liquidato, in via equitativa, in favore del COGNOME (« a seguito della ingiusta segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE Rischi della Banca d’Italia che aveva, in effetti, cagionato gli effetti pregiudizievoli lamentati dall’attore ». Cfr . pag. 4 della sentenza oggi impugnata, in cui è riportata la giustificazione della corrispondente pronuncia del giudice di prime cure), proprio all’im porto già riconosciutogli per la ricostruzione del saldo del conto e la corte distrettuale ha confermato la corrispondente statuizione. Detta ricostruzione, tuttavia, deve considerarsi venuta meno, allo stato, per effetto dell’avvenuto accoglimento del pre cedente motivo, sicché l’entità del danno suddetto dovrà essere oggetto di una necessaria nuova valutazione da parte del giudice del rinvio.
In conclusione, quindi , l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso di NOME COGNOME limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile