SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1314 2025 – N. R.G. 00000700 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025  PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI  ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta:
dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME              Presidente
dott.ssa NOME COGNOME                  Consigliere  est.
dott.ssa NOME COGNOME            Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta al n. 700NUMERO_DOCUMENTO2023 R.G.
Promossa da
(C.F.  e  P .  IVA
),  in
proprio ed in qualità di mandataria della
rappresentata e difesa
dall’ AVV_NOTAIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.
e
(C.F.
) entrambi rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO C.F.
AVV_NOTAIO e
dall’ A
P.
C.F.
APPELLATI
CON L’INTERVENTO DI
(C.F. ),  e  per  essa,  quale  procuratrice  e servicer la rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO  P. 
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello  avverso  la  sentenza  del  Tribunale  di  Fermo  n.  570/2023, pubblicata il 14/07/2023
CONCLUSIONI
– p er l’appellante e per l’intervenuta: ‘….. riformare la sentenza n. 570/2023 del Tribunale di Fermo nei capi con cui: Accoglie l’opposizione per presunta omessa prova della titolarità del credito in capo alla – Condanna l’opposta al pagamento delle spese di lite e di CTU;- Liquida le spese legali integralmente -anziché in proporzione all’attività difensiva effettivamente prestata -in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario; – rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata. Con condanna dell’Appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese generali come da tariffa forense. Salvis iuribus.’
 per  gli  appellati: ‘ pronunciare,  l’inammissibilità  dell’intervento  della  società
per non aver dimostrato la legittimazione attiva e di essere divenuta titolare del credito; nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., l’inammissibilità dell’appello proposto dalla in  proprio  e  quale  procuratrice  di per  le  ragioni  esposte  nella comparsa  di  costituzione  e  risposta  e,  per  l’effetto,  confermare  la  sentenza appellata;    
-in ogni caso, rigettare l’appello proposto dalla in  proprio  e  quale  procuratrice  di siccome  inammissibile  e/o infondato  per  i  motivi  esposti  nella  comparsa  di  costituzione  e  risposta  e,per l’effetto, confermare la sentenza impugnata.   
Nella denegata  ipotesi di accoglimento dell’appello ex adverso proposto accogliere l’opposizione all’esecuzione e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso d’interesse, accertando e dichiarando che i signori 
e non  erano  debitori  dell’appellata  al  momento  della notificazione dell’atto di precetto. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario’.  
FATTI DI CAUSA
I.)  Con  la  sentenza  indicata  in  epigrafe  il  Tribunale  di  Fermo  accoglieva l’opposizione proposta da e avverso l’atto di precetto notificato dalla in data 20.6.2017 e poneva  a carico  della  parte  opposta  le  spese  di  lite,  ivi  comprese  quelle  relative  alla consulenza tecnica d’ufficio espletata.   
In particolare, il giudice di primo grado, rilevato che la aveva intimato l’atto suddetto in qualità di mandataria della cui aveva ceduto il credito azionato, fondato sul contratto di mutuo fondiario stipulato con gli opponenti (mediante atto a rogito del AVV_NOTAIO del 31.8.2009, rep. n.10975, racc.n. 4168), ne riteneva non dimostrata la titolarità in capo alla mandante, stante la carenza di prova della dedotta cessione; considerava altresì non provato il conferimento del mandato all’incasso da parte della in favore della attesa la mancata produzione della procura.
II.) Propone appello la per i motivi di seguito illustrati  chiedendo,  in  riforma  della  sentenza  impugnata,    la  reiezione  della opposizione al precetto. 
III.) Gli appellati, e si costituiscono, sollevando l’eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi de ll’art. 342 c.p.c., nonché, ex art. 345 c.p.c., della produzione dei nuovi documenti allegati all’atto di appell o; inoltre contestano i motivi di gravame chiedendo il rigetto nel merito dell’impugnazione e, in subordine, nel caso di accoglimento dell’appello, di accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse e, di conseguenza, l’ insussistenza del credito per cui è causa.
IV.) interviene  ai  sensi  dell’art.  111  c.p.c., in  qualità  di cessionaria del credito oggetto della controversia, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già articolate dall’appellante . 
V.)    In  data  14.9.2023  è  stata  sospesa  la  efficacia  esecutiva  della  sentenza impugnata; quindi, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il  deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo, l’appellante (nel prosieguo, per brevità, anche impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato carenza di prova dei poteri di rappresentanza in capo a attesa la mancata produzione della procura del 3.8.2012, rilasciata con atto a rogito del AVV_NOTAIO , rep. n. 211317: evidenzia in particolare la erroneità della pronuncia sia per la errata qualificazione della decisione come di ‘merito’ e non di ‘rito’, sia perché detto il difetto è stato contestato solo con l’ultimo scritto difensivo (e dunque tardivamente) sia perché il Tribunale ha valorizzato tale rilievo ai fini dell’accoglimento dell’opposizione, laddove, riscontrata la mancata produzione della procura, avrebbe dovuto sollecitare il deposito del documento in esame, non essendo soggetta detta produzione alle preclusioni processuali. Parte
1.2) Con il secondo motivo la la censura sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto carente la prova della titolarità del credito, fondato sul contratto di mutuo, in capo alla n ello specifico, l’appellante deduce che gli opponenti non avevano mai contestato tale circostanza, ma avevano svolto la relativa difesa sul punto soltanto con le note conclusive autorizzate, depositate per l’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.7.2023 in cui la aveva preso posizione sulla nuova contestazione eccependo tempestivamente la tardività della stessa e la sua infondatezza; inoltre sostiene che il Tribunale avrebbe potuto ricavare la prova in esame dal contegno
processuale della stessa che si  era    costituita  nel  giudizio  di  opposizione quale  mandataria  della  cessionaria e  aveva  così  confermato  di aver ceduto a quest’ultima il credito controverso.  
1.3)  Con  il  terzo  motivo, l’appellante contesta    la  statuizione  relativa  al pagamento delle spese processuali evidenziando  che il Tribunale ha pronunciato la  condanna  in  favore  dell’avvocato  della  controparte ,  in  quanto  antistatario, trascurando  di  considerare  che  quest’ultimo,  subentrato  in  corso  di causa  nella difesa  degli  opponenti,  si  era  limitato  a  depositare  le  note  conclusive  in  vista dell’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.7.2023.
Pertanto, l’appellante deduce che, nel liquidare le spese in favore del difensore, il Tribunale avrebbe dovuto commisurarle all’attività effettivamente espletata; rileva peraltro la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, atteso che, all’esito della seconda c.t.u. espletata, le doglianze avanzate dagli opponenti in ordine alla validità delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo (presunta pattuizione di un TEG e di un tasso moratorio usurario e indeterminatezza del contratto) si sono rivelate infondate.
2.1) Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa degli appellati in relazione alla carenza dei requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c.
2.2) Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ‘ gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità  rispetto  alle  impugnazioni  a  critica  vincolata ‘ (tra  le  altre,  Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.3) Nella specie l’atto di gravame contiene argomentazioni dirette a contestare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l’esame complessivo dell’atto, l’individuazione dell’oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell’evidenziato dissenso (in relazione alle questioni concernenti la mancata produzione della procura, la mancata prova della titolarità del credito e la condanna della alle spese di lite e di CTU) – tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente -per cui il requisito della specificità dei motivi dell’appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Prima di procedere all’esame dei motivi di impugnazione, occorre valutare l’ammissibilità dell’intervento spiegato da nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. , con atto del 25 ottobre 2024. 
Tale società ha allegato la propria qualità di cessionaria del credito controverso in virtù del contratto di cessione di crediti, ai sensi del combinato disposto degli artt.  1  e  4  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e  dell’art.  58  del  Testo  Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), stipulato in data 23 luglio 2024.
Con le note contenenti la precisazione delle conclusioni, la difesa degli appellati ha contestato sia l’esistenza della cessione , sia l’inclusione del credito controverso nell’oggetto della stessa.
In ordine alla prima questione, si osserva che la cessione del credito non prevede la forma scritta ad probationem , sicché la sussistenza dell’atto negoziale traslativo del credito può essere dimostrata anche tramite presunzioni. Nel caso di specie, la produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale da parte dell’intervenuta, valutata unitamente alla circostanza per cui l’appellante e cedente nulla obietta a fronte dell’intervento della cessionaria, con cui questa rivendica la titolarità del credito controverso, fondano il convincimento
della  sussistenza,  in  capo  a della  qualità  di  cessionaria  del credito. 
Circa la seconda contestazione, dalla consultazione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale allegato dall’intervenuta (cfr. doc. n. 6 allegato all’atto di intervento) è possibile, attraverso il link presente a p. 4 del documento, risalire all’elenco dei crediti ceduti da con avviso pubblicato nel mese di settembre 2024: tra questi figura il credito controverso, contrassegnato dal NUMERO_DOCUMENTO, coincidente con quello indicato nella lettera di messa in mora tempestivamente prodotta dall ‘odierna appellante in primo grado (cfr. doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Parte
Per  le  considerazioni  svolte  (sulla  base  della  documentazione,  sopra  indicata, ritualmente prodotta), l’intervento della società è ammissibile e l ‘ esame di ogni ulteriore deduzione, sul punto, risulta assorbito. 
4.)  Passando  ed  esaminare  i  motivi  di  gravame,  si  osserva  che  i  primi  due motivi  di  appello  –  suscettibili  di  trattazione  congiunta  alla  luce  della  stretta connessione tra le questioni prospettate – sono fondati.
4.1) Come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ‘ la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all’esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi – sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva ‘(cfr. Cass. n. 14711/2025; Cass., n. 31402 del 2/12/2019).
4.1.1)  Nella  fattispecie  in  esame,  gli  opponenti,  odierni  appellati,  hanno ricevuto l’atto di precetto notificato dalla in cui –  come si evince dal contenuto  dell’atto  stesso,    prodotto  nel  giudizio  di  primo  grado -quest’ultima aveva esplicitamente evidenziato: 
-di aver stipulato il contratto di mutuo ipotecario con i sigg.ri 
-di  aver ceduto il rapporto derivante da tale contratto, con una operazione di cartolarizzazione dei crediti del 9.7.2012, alla società 
che quest’ultima le aveva conferito la procura speciale in data 3.8.2012 con atto a rogito del notaio rep n. 211317; 
-di agire in qualità di mandataria della società in base a detta procura. 
4.1.2) Gli opponenti, a fronte di tale analitica prospettazione, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e nel corso del procedimento, non hanno posto in discussione le circostanze suddette, avendo svolto contestazioni esclusivamente in ordine alla asserita nullità parziale del titolo esecutivo per usurarietà del tasso di mora pattuito e alla nullità relativa per pubblicità ingannevole in ragione del fatto che la Banca avrebbe applicato un costo del finanziamento ) più alto di quello indicato nel contratto. Part
Soltanto  all ‘ esito  del  giudizio,  al  termine  della  attività  istruttoria  consistita nell ‘ espletamento di due CTU, gli opponenti hanno contestato la carenza di prova della  titolarità  del  credito  in  capo  a con  le  note  autorizzate  per l’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 14 luglio 2023, depositate il 4 luglio  2023,  senza  peraltro  lamentare,  neanche  in  questa  sede,  la  mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi in capo alla mandataria. 
4.1.3)  Alla luce del suesposto principio, tale rilievo è sufficiente a qualificare la condotta processuale  degli opponenti  in termini di non contestazione, tanto in ordine alla titolarità  dal lato attivo del rapporto obbligatorio controverso in capo alla quanto in punto di sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla si ritiene pertanto provata la qualità di cessionaria  di poiché non contestata anteriormente alla formazione delle preclusioni    
assertive e probatorie.
4.1.4)  Inoltre,  anche  sotto  tale  aspetto,  vengono  in  rilievo  le  considerazioni sopra  svolte sulla possibilità di dimostrare  la  cessione  del  credito  tramite presunzioni.
In particolare, deve valorizzarsi sul punto la circostanza che la 
proponendo appello (all ‘ epoca, anche in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso), ha dedotto di aver  riacquistato il credito in esame dalla in forza dell’operazione del 24.2.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il successivo 4.3.2023 (cfr. doc. n. 8 allegato all’atto d’appello).  
Ebbene, dall’esame di tale ultimo documento, la cui produzione è ammissibile , poiché formatosi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie, si ricava che quest’ultima, in virtù d ella cessione di crediti del 24 febbraio 2023, aveva acquistato a titolo oneroso e pro soluto ‘ un portafoglio di crediti prevalentemente classificati a ‘sofferenza’, individuabili in blocco di titolarità di (la ‘Cedente’) e individuati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati: a) crediti che derivano da mutui denominati in Euro; b) crediti originariamente acquistati da e ceduti da
c) crediti di cui il Cedente si è reso titolare nell’ambito dell’operazione di cessione di crediti ai sensi della Legge 130/1999, di cui alle notizie apparse sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n. 82 del 14 luglio 2012, n. 140 del 29 novembre 2012, n. 113 del 26 settembre 2013, n. 58 del 21 maggio 2015, n. 64 del 28 maggio 2016, n. 63 del 30 maggio 2017, n. 61 del 26 maggio 2018 (rettificata dalla pubblica notizia di cui alla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 77 del 5 luglio 2018), n. 61 del 25 maggio 2019, n. 63 del 28 maggio 2020, n. 138 del 24 novembre 2020, n. 63 del 29 maggio 2021; d) crediti regolati dalla legge italiana; e) crediti di cui il Cedente è titolare in ragione delle cessioni di cui al criterio alla lettera c) che precede, classificati a sofferenza alla Data di Riferimento ‘ . Da tale documento si evince altresì l’espressa esclusione dall’ambito oggettivo della cessione di un elenco di crediti, contrassegnati dai relativi ‘codici finanziamento’ .
Orbene,  il  credito  controverso  possiede  tutti  i  requisiti  indicati  nel  suddetto avviso  e  il  relativo  codice  finanziamento  (C.F. ,  desumibile  dalla  missiva P.
prodotta dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado – cfr. doc. n. 7 allegato all’atto  di  citazione)  non  è  annoverato tra quelli contrassegnanti i crediti esclusi dalla cessione.
Fermo  il  rilievo  sopra  svolto  in  ordine  all’applicazione  del  principio  di  non contestazione,  tale  circostanza  consente  di  ritenere  comunque  provata  in  via presuntiva la cessione del credito oggetto di controversia dalla a e, di conseguenza, fonda il convincimento dell’esistenza della cessione anteriore da quest’ultima alla prima.  
4.2) Quanto all ‘ ulteriore profilo concernente la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo alla oltre al suesposto rilievo circa la mancata contestazione degli stessi in primo grado, merita condivisione quanto affermato dall’appellante: infatti, in applicazione dell’art. 182 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile alla controversia, il rilievo officioso del difetto di prova della rappresentanza avrebbe dovuto condurre il primo giudice ad assegnare alla parte un termine per il deposito della procura.
Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità. ‘ l’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa ‘ (tra le altre, cfr. Cass. n. 23958/2020 del 29/10/2020).
Nondimeno,  poiché  la  sanatoria  in  esame  sfugge  alle  preclusioni  istruttorie, deve ritenersi ammissibile la produzione in appello della procura rilasciata dalla in favore della con atto a rogito del AVV_NOTAIO rep. n. 211317 in data 3.8.2012 ( cfr. doc. n. 1 allegato all’atto d’appello) , comprovante la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a quest’ultima.    
5.1) Tanto chiarito in ordine alla fondatezza dei primi due motivi di gravame, va anzitutto rilevato che, nel presente giudizio, non sono stati ribaditi i profili di nullità del contratto, ricollegabili, secondo gli opponenti, alla usurarietà dei tassi mora e alla errata indicazione dell ‘ : deve peraltro ritenersi che non sia ravvisabile la asserita nullità del contratto alla luce delle conclusioni – non contestate dagli appellati – del CTU (v. relazione 1.4.2021 del Dott. il quale ha accertato che:
‘ Non  è  stato  rilevato  alcuno  fenomeno  usurario  ad  opera  del  tasso  effettivo globale (TEG);
-Non è stato rilevato alcuno fenomeno usurario ad opera del tasso di mora;
-Il  TAEG ricalcolato … ..risulta pari al 5,89%, a fronte di un TAEG indicato in contratto pari al 5,88%;
Nel contratto di mutuo non si rileva alcuna clausola ‘FLOOR’, o comunque alcuna  clausola  che  possa  integrare  la  presenza  di  un  ‘derivato’,  ovvero  la presenza di un tasso alternativo o non chiaro da interpretare ‘ .
5.2)  Va    inoltre  esaminata  la  domanda  di  accertamento  della  nullità  della clausola  determinativa  del  tasso  di  interesse,  riproposta  dagli  appellati nel presente giudizio con la comparsa di costituzione, in ragione dell’indeterminatezza del tasso di interesse e della violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria, stante la mancata indicazione della tipologia di ammortamento per la costruzione della rata e il regime finanziario utilizzato. Tale domanda è infondata.
In relazione al contratto di mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, quale quello di specie, le Sezioni Unite hanno affermato il condivisibile principio in forza del quale ‘ in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e
dei  rapporti  tra  gli  istituti  di  credito  e  i  clienti ‘  (Cassazione  civile  sez.  un.,  n. 15130 del 29/05/2024).
In particolare, circa il primo profilo di nullità, le Sezioni Unite ne hanno escluso la ricorrenza quando il contratto di mutuo, come nella specie ‘ contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato ‘ . Inoltre, hanno precisato che ‘ l’indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto ‘. Pertanto la doglianza, articolata anche nel caso di specie dagli appellati, ‘ facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell’oggetto del contratto ‘ .
In ordine al secondo profilo di nullità, contestato anche nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno rilevato quanto segue: che la normativa primaria (art. 117 TUB) e secondaria di settore (Delibere CICR e Disposizione di Trasparenza di Banca d’Italia) non richiede l’esplicitazione del regime di ammortamento del contratto; che ‘ diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell’istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell’istituto di credito e non della validità del contratto ‘ ; che ‘ eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall’istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo ‘.
Per tali considerazioni -che per il loro carattere dirimente assorbono l ‘ esame di ogni  altra  argomentazione  sulla  questione  dedotta    –  le  contestazioni  formulate dagli appellati sono infondate, con la conseguenza che la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo va respinta.
6). In conclusione, l’appello è fondato e va, pertanto, accolto: ne consegue che, in  riforma della  sentenza  impugnata,  l’opposizione  proposta  da e 
avverso  l’atto  di  precetto  notificato  dalla 
in data 20.6.2017 va respinta. 
7.) L’accoglimento  del  gravame  impone  una  nuova  regolamentazione  delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all’esito  complessivo  della  lite:  pertanto,  l’esame  del  terzo  motivo  d’appello è assorbito.
La particolare complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle questioni dirimenti ai fini della definizione della controversia , quali l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori (vedi il contrasto risolto da Cass. sez. un., n. 19597/2020 del 18/09/2020, arresto in forza della quale il primo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u.) e la validità del contratto di mutuo nel caso di mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori (cfr. Cass. sez. un., n. 15130 del 29/05/2024 sopra esaminata) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ivi comprese quelle delle CTU. 
P.Q.M.
La Corte d ‘ Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull ‘ appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 570/2023, pubblicata il 14/07/2023, così provvede: 
accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l’opposizione proposta da e avverso l’atto di precetto notificato dalla in data 20.6.2017;   
 compensa integralmente  tra  le  parti  le  spese  di  lite  di  entrambi  i  gradi  di giudizio, comprese quelle sostenute per le CTU.
Ancona, così deciso lì 15/10/2025.
Il Consigliere estensore DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Presidente DottAVV_NOTAIO NOME