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Nomina organo di controllo: coesistenza di due organi

Una società, dopo aver superato i limiti di legge, effettua una nomina organo di controllo in ritardo. Il Tribunale procede comunque con una nomina d’ufficio. La Corte d’Appello conferma la decisione, stabilendo che l’organo nominato dalla società (revisore contabile) e quello nominato dal Tribunale (collegio sindacale con funzioni di vigilanza) hanno ruoli diversi e possono coesistere, poiché la nomina della società non copriva l’obbligo di vigilanza sulla gestione.

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Nomina Organo di Controllo: Può Coesistere con Quello Nominato dal Tribunale?

L’obbligo di nomina organo di controllo per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) che superano determinati parametri dimensionali è un presidio fondamentale per la trasparenza e la corretta gestione aziendale. Ma cosa succede se una società provvede a nominare il proprio organo di controllo in ritardo, quando il meccanismo di nomina d’ufficio da parte del Tribunale è già stato attivato? Un recente decreto della Corte d’Appello di Bari fa luce su un aspetto cruciale: la possibile coesistenza di due organi di controllo, uno nominato dalla società e uno dal giudice, quando le loro funzioni sono distinte.

I Fatti del Caso

Una S.r.l., avendo superato per due esercizi consecutivi i limiti patrimoniali previsti dall’art. 2477 del codice civile, ometteva di nominare l’organo di controllo o il revisore. A seguito della segnalazione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, il Tribunale di Bari avviava il procedimento per la nomina d’ufficio.

Nel frattempo, ma tardivamente, l’assemblea della società nominava un proprio Collegio Sindacale, composto da revisori legali, con l’incarico di revisione legale dei conti. Pochi giorni dopo, tuttavia, interveniva il decreto del Tribunale che, a sua volta, nominava un diverso collegio sindacale, specificando che il suo compito era limitato all’attività di vigilanza sulla gestione ai sensi dell’art. 2403 c.c., e non alla revisione legale.

La società proponeva reclamo, sostenendo di aver già adempiuto al proprio obbligo. La questione giungeva così dinanzi alla Corte d’Appello.

La Distinzione tra Vigilanza e Revisione nella Nomina Organo di Controllo

Il cuore della controversia risiede nella distinzione tra le due principali funzioni di controllo previste dal nostro ordinamento societario:

1. La Vigilanza sulla Gestione (art. 2403 c.c.): Attività tipica del Collegio Sindacale, consiste nel controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. È un controllo di legalità e di corretta amministrazione.
2. La Revisione Legale dei Conti (D.Lgs. 39/2010): Attività specifica del revisore legale o della società di revisione, finalizzata a esprimere un giudizio professionale sul bilancio d’esercizio, verificando che esso sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel caso in esame, la società aveva nominato un organo con compiti riconducibili essenzialmente alla revisione legale. Il Tribunale, invece, ha colmato una diversa lacuna: quella relativa alla vigilanza sulla gestione.

Le Motivazioni della Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo della società, fornendo una motivazione chiara e lineare. Secondo i giudici, i due organi di controllo, quello nominato dalla società e quello nominato d’ufficio, non si sovrappongono ma hanno finalità diverse e, pertanto, possono coesistere. L’incarico conferito dalla società al proprio collegio era, di fatto, un incarico di revisione contabile. Non erano stati invece conferiti i compiti di controllo gestionale e di vigilanza sulla legalità dell’amministrazione, che sono propri del collegio sindacale secondo l’art. 2403 c.c. Il Tribunale, intervenendo a causa dell’inerzia della società, ha correttamente affidato al collegio sindacale nominato d’ufficio proprio questa funzione di vigilanza, escludendo esplicitamente quella di revisione legale dei conti. La tardiva nomina da parte della società, peraltro focalizzata su un solo aspetto del controllo, non poteva quindi paralizzare l’intervento del giudice, volto a garantire la piena attuazione della norma e la tutela dei terzi attraverso un controllo completo sulla gestione societaria.

Le Conclusioni

La decisione sottolinea un principio fondamentale: l’adempimento dell’obbligo di nomina organo di controllo deve essere non solo tempestivo, ma anche completo. Le società che superano i limiti di legge non possono limitarsi a nominare un revisore contabile se la situazione richiede anche un’attività di vigilanza sulla gestione. L’inerzia o un adempimento parziale legittimano l’intervento del Tribunale, che può portare alla coesistenza di due organi di controllo, con un inevitabile aggravio di costi per la società. Questa pronuncia serve da monito per gli amministratori, richiamandoli a una scrupolosa e puntuale osservanza degli obblighi di governance societaria.

Se una società nomina in ritardo l’organo di controllo, può evitare la nomina d’ufficio da parte del Tribunale?
No. Secondo la decisione analizzata, una nomina tardiva non impedisce l’intervento del Tribunale, specialmente quando l’inerzia della società ha già attivato il procedimento d’ufficio e la nomina effettuata dalla società non copre tutte le funzioni di controllo richieste dalla legge.

L’organo di controllo nominato dalla società e quello nominato dal Tribunale possono coesistere?
Sì, possono coesistere se hanno funzioni distinte e non sovrapponibili. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la coesistenza tra il revisore nominato dalla società (per il controllo contabile) e il collegio sindacale nominato dal Tribunale (per la vigilanza sulla gestione).

Qual è la differenza fondamentale tra l’attività di revisione legale e quella di vigilanza del collegio sindacale?
La revisione legale si concentra sulla correttezza formale e sostanziale della contabilità e del bilancio. La vigilanza del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403 c.c., ha un ambito più ampio: controlla la legalità e la correttezza dell’intera amministrazione societaria, vigilando sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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