Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9057 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 9057 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
SENTENZA
sul ricorso 15550/2024 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come da pec Registri giustizia;
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come da pec Registri giustizia;
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
BOZZO PASQUALE NOME
-intimato –
avverso la sentenza n. 126/2024 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata in data 26/03/2024 R.G.N. 1011/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME
udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Cosenza chiedendo in via principale l’accertamento della legittimità della sua nomina, intervenuta nel 2013, quale direttore del distretto sanitario di Cosenza/Savuto e dell’illegittimità degli atti con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito ASP) di Cosenza aveva indetto nel 2017 la nuova procedura per il conferimento dell’incarico di direttore del distretto Cosenza/Savuto, aveva revocato il suo incarico e lo aveva riassegnato alle funzioni di dirigente medico presso il CSM di Roggiano Gravina; sempre in via principale ha chiesto che venisse dichiarato l’inadempimento dell’obbligo di verifica dei risultati raggiunti da parte dell’Azienda convenuta, che venisse accertata la dequalificazione professionale da lui subita, che alla medesima venisse ordinata la sua riassegnazione alle funzioni di direttore del distretto sanitario di Cosenza/Savuto, che la stessa Azienda venisse condannata al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico di direttore di distretto sanitario e quello di dirigente medico presso il CSM di Roggiano Gravina, nonché al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale; in via subordinata ha chiesto che venissero dichiarati nulli,
nonché contro
– controricorrente –
illegittimi, ingiusti ed inefficaci ovvero revocati o annullati la deliberazione n. 2129 del 22.1.2017 del Direttore Generale della ASP di Cosenza, l’avviso interno per il conferimento dell’incarico di Direttore del Distretto di Cosenza/Savuto, la procedura di selezione per il conferimento del suddetto incarico ed i successivi atti.
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato tali domande.
La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale.
La Corte territoriale ha rilevato che il COGNOME era cessato dall’incarico di Direttore del Distretto sanitario Cosenza/Savuto dal 14.2.2018 (tre mesi prima della scadenza pattuita nel contratto individuale di lavoro relativo all’incarico di Direttore del Distretto, e fissata dal 16.5.2013), che era stato assegnato ad altro incarico di struttura complessa fino al maggio 2018, epoca della naturale scadenza dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario Cosenza/Savuto e che il trattamento economico del COGNOME nel periodo da febbraio a maggio 2018 era stato pari a quello percepito come Direttore Sanitario.
Considerato che il conferimento dell’incarico di Direttore del Distretto sanitario Cosenza/Savuto del 2013 non era stato preceduto dall’autorizzazione regionale prevista dall’art. 16 dalla legge regione Calabria n. 9/2007, norma imperativa, lo ha ritenuto illegittimo ed ha ritenuto nullo il conseguente contratto individuale; ha altresì evidenziato che tale conferimento era avvenuto sulla base di una riorganizzazione aziendale non preceduta dall’approvazione dell’atto aziendale.
Il giudice di appello ha affermato l’infondatezza sia della domanda di accertamento della legittimità dell’incarico conferito al Perri nel 2013, sia della domanda di accertamento dell’illegittimità della revoca del suddetto incarico nel 2018.
Ha osservato che l’unica unica conseguenza derivata dalla nullità del conferimento al COGNOME dell’incarico di Direttore del Distretto sanitario Cosenza/Savuto del 2013 e dalla stipulazione del relativo contratto individuale era costituita dall’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 2126 cod. civ., rispettata nel caso di specie, ed ha escluso che il contratto di lavoro nullo faccia
sorgere il diritto alla valutazione dei risultati raggiunti; ha comunque ritenuto cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di verifica dei risultati da parte della ASP di Cosenza, in quanto il COGNOME aveva prodotto documentazione sopravvenuta, tra cui la valutazione dei risultati effettuata dalla ASP di Cosenza nel gennaio 2020.
Ha ritenuto infondate le domande volte ad ottenere la riassegnazione al COGNOME della funzione di Direttore del Distretto Sanitario Cosenza-Savuto fino all’esito della procedura di valutazione e verifica ed il risarcimento dei danni ed ha ritenuto priva di interesse la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’intera procedura che aveva condotto alla nomina del nuovo Direttore del Distretto Sanitario.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 174, 176 e 180 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), del Piano di rientro (DGR n. 845/2009), dei provvedimenti attuativi del Commissario regionale ad acta (decreti nn. 7/2010, 18/2010 e 127/2011) e di quelli esecutivi aziendali (delibere nn. 3200/2012 e 1084/2013), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene che per il conferimento al COGNOME dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario Cosenza/Savuto non erano necessarie l’autorizzazione della Regione Calabria, né l’approvazione dell’Atto aziendale.
Evidenzia che il conferimento al COGNOME dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario era avvenuta in regime di commissariamento e che la Regione Calabria era soggetta al piano di rientro, al quale era conseguita la riorganizzazione aziendale con ricollocazione dei Direttori perdenti posto per soppressione di strutture.
Richiama l’Accordo di approvazione del Piano di rientro dal disavanzo per la Regione Calabria sottoscritto in data 17.12.2009 e recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 845/2009, la delibera del Presidente del Consiglio del 30.7.2010, con cui era stato nominato il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, individuato nel Presidente della Giunta regionale ed era stata attivata la procedura sanzionatoria automatica prevista dall’art. 1, comma 174, della legge n.311/2004.
Evidenzia che il decreto del Commissario ad acta n. 7 del 6.9.2010 aveva fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere o a chi ne esercitava le funzioni di provvedere all’attuazione di ogni idonea misura di riorganizzazione finalizzata a far conseguire senza ritardo la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il personale anche in deroga ai vigenti atti aziendali, mentre con la deliberazione della n. 3200/2012 la ASP di Cosenza aveva proceduto alla riorganizzazione aziendale riducendo il numero dei distretti da 15 a 6.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 16 della legge regionale Calabria n. 9/2007, dell’art. 16, comma 6, del CCNL del 8.6.2000 integrativo della dirigenza STPA, dell’art. 30, comma 1, del CCNL 5.12.1996 e dell’art. 40, comma 8 del CCNL del 8.6.2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene che l’autorizzazione regionale è richiesta solo per le tipologie contrattuali che prevedono l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l’assegnazione di un nuovo posto e una nuova spesa.
Richiama l’art. 3sexies, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, evidenziando che l’incarico di Direttore di Distretto non comporta l’istituzione di un nuovo posto, né una nuova spesa; precisa che il COGNOME era già titolare di una struttura complessa.
Evidenzia che le previsioni contenute nell’art. 30, comma 1, del CCNL 5.12.1996 e nell’art. 40, comma 8, del CCNL 8.6.2000, richiamati dall’art. 16, comma 6, del CCNL integrativo dirigenza STPA, rappresentano clausole di salvaguardia rispetto agli effetti della riorganizzazione aziendale, in quanto
prevedono la ricollocazione del dirigente titolare di incarico di struttura complessa.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 15 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 25 del CCNL del 3.11.2005, dell’art. 30 del CCNL 3.11.2005, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Evidenzia che l’incarico legittimamente conferito al COGNOME è stato revocato senza che in pendenza del medesimo e prima della cessazione fosse avviata la necessaria procedura di verifica e valutazione, in violazione di norme imperative.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 15, comma 5, e 15 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 9, comma 32 d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, dell’art. 1, comma 18 d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, dell’art. 11, comma 5, della legge regionale n. 11/2004, degli artt. 25, 29 e 30 del CCNL del 3.11.2005, degli artt. 20 e 21 del Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali adottato con deliberazione del DG ASP di Cosenza n. 2038 del 13.11.2017, dell’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992 in relazione all’Atto Aziendale dell’ASP di Cosenza adottato con delibera dell’ASP n. 1619 del 17.8.2017 ed approvato con il DCA n. 117 del 13.9.2017, degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 13, comma 3, del CCNL 8.6.2000 in relazione al contratto individuale sottoscritto in data 13.5.2013, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha pronunciato ultrapetita , avendo statuito che il COGNOME non aveva reclamato il rinnovo o la proroga dell’incarico.
Si duole dell’omessa e inesatta pronuncia sulla domanda del COGNOME volta all’accertamento dell’illegittimità della cessazione dell’incarico di Direttore del Distretto di Cosenza/Savuto.
Deduce che la ASP di Cosenza ha ideato una tipologia ultronea ed illegittima di cessazione dell’incarico dirigenziale.
Evidenzia che secondo la regola generale contenuta negli art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502/1992, la ASP era tenuta alla valutazione annuale e al termine
dell’incarico; sostiene che non sussistevano le condizioni per l’applicazione dell’art. 9, comma 32 d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, né i presupposti per l’applicazione dell’art. 15 ter d. lgs. n. 502/1992.
Aggiunge che ai sensi dell’art. 25 del CCNL 3.11.2005 la valutazione avviene annualmente e al termine dell’incarico, mentre ai sensi dell’art. 30 del CCNL del 3.11.2005 la revoca dell’incarico prima della sua scadenza è possibile solo con l’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione dell’art. 26.
Lamenta altresì la violazione del Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali adottato con deliberazione del DG ASP di Cosenza n. 2038 del 13.11.2017, dell’Atto Aziendale dell’ASP di Cosenza adottato con delibera dell’ASP n. 1619 del 17.8.2017 ed approvato con il DCA n. 117 del 13.9.2017, del contratto individuale, dei principi di correttezza e buona fede e di buon andamento ex art. 97 Cost.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, nonché degli art. 25 e 30 del CCNL del 3.11.2005, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,
Lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di verifica dei risultati da parte della ASP di Cosenza.
Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto cessata la materia del contendere sulla domanda riguardante la valutazione dei risultati raggiunti.
Evidenzia che l’ASP di Cosenza ha effettuato la verifica e la valutazione dei risultati raggiunti dal COGNOME in relazione all’incarico di Direttore del Distretto Sanitario Cosenza/Savuto solo molto tempo dopo la scadenza dell’incarico e che aveva pertanto violato norme imperative.
Lamenta che la mancanza di una tempestiva verifica dei risultati da parte dell’Azienda aveva precluso al COGNOME la conferma dell’incarico ed aveva comportato la percezione di una retribuzione minore da parte del COGNOME, atteso che il nuovo incarico di Direttore dell’UOC Assistenza Territoriale Psichiatrica gli
era stato tardivamente conferito nel 2022 ed aveva un valore economico inferiore rispetto a quello di Direttore del Distretto Sanitario.
Sostiene che a fronte dell’esito positivo della valutazione dei risultati, la tempestiva verifica dei medesimi da parte dell’Azienda avrebbe consentito la conferma dell’incarico.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che il giudice di appello ha eluso le domande proposte dal COGNOME in via subordinata, ravvisando una presunta carenza di interesse.
Evidenzia che il COGNOME ha interesse ad una sentenza di accertamento, sia per ottenere una valutazione della procedura di nomina e di conferimento dell’incarico ‘ora per allora’, con la possibilità di permanenza nel proprio incarico stante la valutazione e la verifica positiva, sia per l’eventuale successiva domanda risarcitoria.
Il primo ed il secondo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.
L’art. 16 della legge regionale Calabria n. 9/2007 ratione temporis vigente prevede: ‘ 1. Nelle aziende del servizio sanitario regionale l’indizione e l’espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione regionale.
1.bis L’immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione regionale, purché entro e non oltre un anno dall’autorizzazione dell’articolo 2126 del codice e, ferma restando la verifica della disponibilità finanziaria.
Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione del personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione regionale sono nulli di diritto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini della mancata conferma,
revoca o decadenza del Direttore Generale; il Dipartimento regionale della tutela della salute cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per la valutazione di competenza.
Per tutte le forme di copertura di posti della dotazione organica di cui al comma 1, l’autorizzazione regionale è concessa, tenuto conto della necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e della situazione economica finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l’autorizzazione regionale può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro ‘.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale disposizione non richiede l’autorizzazione regionale solo per le tipologie contrattuali che prevedono l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l’assegnazione di un nuovo posto e una nuova spesa, ma stabilisce testualmente la necessità dell’autorizzazione regionale per i trasferimenti, per la mobilità, per i comandi e per ‘ogni altra forma di copertura di posti della dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto’, oltre che per i concorsi e per le assunzioni.
A fronte della sanzione espressa della nullità di diritto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto nulli per violazione di norma imperativa il conferimento dell’incarico ed il conseguente contratto individuale risalenti al 2013.
Ciò premesso, l’art. 15quinquies , comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992 stabilisce: « Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla quale è prevista, dall’atto
aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie »; il successivo comma 6 dispone che: « Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8-quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale… ».
In forza delle disposizioni contenute negli artt. 3, comma 1 bis , 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni; ciò trova riscontro nella deroga contenuta nell’art. 58, comma 2, del CCNL del 1996, correlata all’art. 67, comma 2 (che rinvia all’allegato 6 punto 1, lett. d) del CCNL 1996, riguardante il responsabile del Dipartimento).
Questa Corte ha da tempo chiarito che la disciplina del d.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, nonché alla dirigenza non medica, impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative, provvedimento che costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (v. per tutte Cass. n. 91/2019).
Per le aziende sanitarie locali rilevano dunque l’atto aziendale di cui all’art. 3 d. lgs. n. 502/1992, nonché l’individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria,
già poste in rilievo dal d. lgs. n. 502/1992 (Cass. n. 5499/2025; Cass. n. 26821/2022; v. anche Cass. n. 91/2019 cit. e Cass. n. 27400/2018).
Nel caso di specie l’incarico di direttore del distretto sanitario Cosenza/Savuto è stato conferito al Perri nel 2013 all’esito di un procedimento iniziato sulla base di una riorganizzazione non preceduta dalla previa approvazione dell’atto aziendale.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le norme invocate dal medesimo non prevedono affatto la superfluità dell’atto aziendale.
L’art. 1, commi 174 della legge n. 311/2004 si limita infatti a prevedere che ai fini del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario la regione, ove sulla base del monitoraggio trimestrale si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari, con attribuzione di poteri di diffida al Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione del bilancio di esercizio consolidato al commissario ad acta in caso di inadempimento della regione e una serie di divieti e la nullità degli atti adottati in violazione dei medesimi qualora il commissario ad acta non adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo.
L’art. 1, comma 176 della legge n. 311/2004 si limita a stabilire che in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 173 è recluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate, mentre l’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 prevede che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 e in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione e di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; stabilisce inoltre che i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo (quale condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma) che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173.
E’ dunque corretta la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico di direttore del distretto del 2013 in quanto era iniziato sulla base di una riorganizzazione non preceduta dall’approvazione dell’atto aziendale.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono parimenti infondati.
In assenza della preventiva autorizzazione regionale e della preventiva adozione dell’atto aziendale, residuava solo la tutela di cui all’art. 2126 cod. civ., espressamente prevista dall’art. 16, comma 2, della legge regionale Calabria n. 9/2007.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che il COGNOME è stato assegnato ad altro incarico di struttura complessa fino al maggio 2018, epoca della naturale scadenza dell’incarico di Direttore del Distretto Sanitario Cosenza/Savuto e che il trattamento economico del medesimo nel periodo da febbraio a maggio 2018 è stato pari a quello percepito come Direttore Sanitario; nel caso di specie tale previsione è stata dunque rispettata.
Considerato che gli atti nulli non producono alcun effetto, difettavano a monte i presupposti per il riconoscimento del diritto alla valutazione dei risultati; anche la questione della legittimità o meno della revoca è dunque travolta dalla nullità del conferimento dell’incarico.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto infondata la domanda di accertamento dell’illegittimità della revoca del febbraio 2018 ed ha escluso che il contratto di lavoro nullo faccia sorgere il diritto alla valutazione dei risultati raggiunti, è dunque corretta, in difetto dei presupposti per la valutazione dei suddetti risultati.
Ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. va invece corretta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la produzione da parte del Perri di documentazione sopravvenuta, tra cui la valutazione dei risultati effettuata dalla ASP di Cosenza nel gennaio 2020, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’inadempimento da
parte della ASP all’obbligo di verifica dei risultati raggiunti nello svolgimento dell’incarico di Direttore di distretto.
Tale domanda appare piuttosto inammissibile perché priva di presupposti di fatto e diritto in conseguenza della dichiarata nullità del conferimento dell’incarico di direttore del distretto Cosenza/Savuto e del successivo contratto.
Il sesto motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha ritenuto il difetto di interesse del COGNOME, in quanto si è limitato a domandare l’accertamento della nullità della nomina del COGNOME, senza chiedere il rinnovo della procedura o il risarcimento del danno da perdita di chances qualora la procedura fosse stata legittimamente svolta, e tali statuizioni sono rimaste incensurate.
La Corte territoriale ha dunque rilevato che la domanda subordinata proposta dal COGNOME, volta ad ottenere il mero accertamento dell’illegittimità dell’intera procedura che aveva portato alla nomina di NOME COGNOME quale Direttore Sanitario del Distretto Cosenza/Savuto non poteva portare al ricorrente alcuna concreta utilità, in assenza di domande volte ad ottenere il rinnovo della procedura o il risarcimento del danno da perdita di chances.
Tali statuizioni sono conformi ai principi espressi da questa Corte, secondo cui l’accertamento dell’interesse ad agire deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito. (Cass. n. 34388/2022, la quale ha richiamato Cass. n. 13485/2014) ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo pur in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, in quanto la sussistenza del medesimo costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. n. 19268/2020; Cass. n. 19268/2016).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della