Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9057 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 9057 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
SENTENZA
sul ricorso 15550/2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come da pec Registri giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come da pec Registri giustizia;
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
BOZZO PASQUALE NOME
-intimato –
avverso la sentenza n. 126/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata in data 26/03/2024 R.G.N. 1011/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE chiedendo in via principale l’accertamento RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE sua nomina, intervenuta nel 2013, quale direttore del distretto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità degli atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva indetto nel 2017 la nuova procedura per il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore del distretto RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, aveva revocato il suo incarico e lo aveva riassegnato alle funzioni di dirigente medico presso il RAGIONE_SOCIALE di Roggiano Gravina; sempre in INDIRIZZO principale ha chiesto che venisse dichiarato l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di verifica dei risultati raggiunti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE convenuta, che venisse accertata la dequalificazione professionale da lui subita, che alla medesima venisse ordinata la sua riassegnazione alle funzioni di direttore del distretto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, che la stessa RAGIONE_SOCIALE venisse condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive tra il trattamento economico di direttore di distretto RAGIONE_SOCIALE e quello di dirigente medico presso il CSM di Roggiano Gravina, nonché al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale; in via subordinata ha chiesto che venissero dichiarati nulli,
nonché contro
– controricorrente –
illegittimi, ingiusti ed inefficaci ovvero revocati o annullati la deliberazione n. 2129 del 22.1.2017 del Direttore RAGIONE_SOCIALE, l’avviso interno per il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE, la procedura di selezione per il conferimento del suddetto incarico ed i successivi atti.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato tali domande.
La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del Tribunale.
La Corte territoriale ha rilevato che il COGNOME era cessato dall’incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE dal 14.2.2018 (tre mesi prima RAGIONE_SOCIALE scadenza pattuita nel contratto individuale di lavoro relativo all’incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE, e fissata dal 16.5.2013), che era stato assegnato ad altro incarico di struttura complessa fino al maggio 2018, epoca RAGIONE_SOCIALE naturale scadenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE e che il trattamento economico del NOME nel periodo da febbraio a maggio 2018 era stato pari a quello percepito come Direttore RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE del 2013 non era stato preceduto dall’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 16 dalla legge regione Calabria n. 9/2007, norma imperativa, lo ha ritenuto illegittimo ed ha ritenuto nullo il conseguente contratto individuale; ha altresì evidenziato che tale conferimento era avvenuto sulla base di una riorganizzazione aziendale non preceduta dall’approvazione RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale.
Il giudice di appello ha affermato l’infondatezza sia RAGIONE_SOCIALE domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito al COGNOME nel 2013, sia RAGIONE_SOCIALE domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca del suddetto incarico nel 2018.
Ha osservato che l’unica unica conseguenza derivata dalla nullità del conferimento al COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del 2013 e dalla stipulazione del relativo contratto individuale era costituita dall’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui all’art. 2126 cod. civ., rispettata nel caso di specie, ed ha escluso che il contratto di lavoro nullo faccia
sorgere il diritto alla valutazione dei risultati raggiunti; ha comunque ritenuto cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di verifica dei risultati da parte RAGIONE_SOCIALE ASP di RAGIONE_SOCIALE, in quanto il COGNOME aveva prodotto documentazione sopravvenuta, tra cui la valutazione dei risultati effettuata dalla ASP di RAGIONE_SOCIALE nel gennaio 2020.
Ha ritenuto infondate le domande volte ad ottenere la riassegnazione al COGNOME RAGIONE_SOCIALE funzione di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE fino all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura di valutazione e verifica ed il risarcimento dei danni ed ha ritenuto priva di interesse la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘intera procedura che aveva condotto alla nomina del nuovo Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 174, 176 e 180 RAGIONE_SOCIALE legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), del Piano di rientro (DGR n. 845/2009), dei provvedimenti attuativi del Commissario RAGIONE_SOCIALE ad acta (decreti nn. 7/2010, 18/2010 e 127/2011) e di quelli esecutivi aziendali (delibere nn. 3200/2012 e 1084/2013), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene che per il conferimento al COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE non erano necessarie l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria, né l’approvazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aziendale.
Evidenzia che il conferimento al COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era avvenuta in regime di commissariamento e che la Regione Calabria era soggetta al piano di rientro, al quale era conseguita la riorganizzazione aziendale con ricollocazione dei Direttori perdenti posto per soppressione di strutture.
Richiama l’Accordo di approvazione del Piano di rientro dal disavanzo per la Regione Calabria sottoscritto in data 17.12.2009 e recepito con deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale n. 845/2009, la delibera del AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO del 30.7.2010, con cui era stato nominato il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, individuato nel AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE ed era stata attivata la procedura sanzionatoria automatica prevista dall’art. 1, comma 174, RAGIONE_SOCIALE legge n.311/2004.
Evidenzia che il decreto del Commissario ad acta n. 7 del 6.9.2010 aveva fatto obbligo ai Direttori Generali RAGIONE_SOCIALEe Aziende RAGIONE_SOCIALE ed ospedaliere o a chi ne esercitava le funzioni di provvedere all’attuazione di ogni idonea misura di riorganizzazione finalizzata a far conseguire senza ritardo la razionalizzazione ed il contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale anche in deroga ai vigenti atti aziendali, mentre con la deliberazione RAGIONE_SOCIALE n. 3200/2012 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto alla riorganizzazione aziendale riducendo il numero dei distretti da 15 a 6.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 9/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 6, del CCNL del 8.6.2000 integrativo RAGIONE_SOCIALE dirigenza STPA, RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 1, del CCNL 5.12.1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 40, comma 8 del CCNL del 8.6.2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene che l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE è richiesta solo per le tipologie contrattuali che prevedono l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l’assegnazione di un nuovo posto e una nuova spesa.
Richiama l’art. 3sexies, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, evidenziando che l’incarico di Direttore di RAGIONE_SOCIALE non comporta l’istituzione di un nuovo posto, né una nuova spesa; precisa che il COGNOME era già titolare di una struttura complessa.
Evidenzia che le previsioni contenute nell’art. 30, comma 1, del CCNL 5.12.1996 e nell’art. 40, comma 8, del CCNL 8.6.2000, richiamati dall’art. 16, comma 6, del CCNL integrativo dirigenza STPA, rappresentano clausole di salvaguardia rispetto agli effetti RAGIONE_SOCIALE riorganizzazione aziendale, in quanto
prevedono la ricollocazione del dirigente titolare di incarico di struttura complessa.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del CCNL del 3.11.2005, RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del CCNL 3.11.2005, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Evidenzia che l’incarico legittimamente conferito al COGNOME è stato revocato senza che in pendenza del medesimo e prima RAGIONE_SOCIALE cessazione fosse avviata la necessaria procedura di verifica e valutazione, in violazione di norme imperative.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 5, e 15 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 32 d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 18 d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 5, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 11/2004, degli artt. 25, 29 e 30 del CCNL del 3.11.2005, degli artt. 20 e 21 del Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali adottato con deliberazione del DG ASP di RAGIONE_SOCIALE n. 2038 del 13.11.2017, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992 in relazione all’RAGIONE_SOCIALE adottato con delibera RAGIONE_SOCIALE‘ASP n. 1619 del 17.8.2017 ed approvato con il DCA n. 117 del 13.9.2017, degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 3, del CCNL 8.6.2000 in relazione al contratto individuale sottoscritto in data 13.5.2013, nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha pronunciato ultrapetita , avendo statuito che il COGNOME non aveva reclamato il rinnovo o la proroga RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
Si duole RAGIONE_SOCIALE‘omessa e inesatta pronuncia sulla domanda del COGNOME volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
Deduce che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ideato una tipologia ultronea ed illegittima di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale.
Evidenzia che secondo la regola generale contenuta negli art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502/1992, la RAGIONE_SOCIALE era tenuta alla valutazione annuale e al termine
RAGIONE_SOCIALE‘incarico; sostiene che non sussistevano le condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 32 d.l. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, né i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 ter d. lgs. n. 502/1992.
Aggiunge che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del CCNL 3.11.2005 la valutazione avviene annualmente e al termine RAGIONE_SOCIALE‘incarico, mentre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del CCNL del 3.11.2005 la revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico prima RAGIONE_SOCIALE sua scadenza è possibile solo con l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità dirigenziale a RAGIONE_SOCIALE dei distinti e specifici processi di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26.
Lamenta altresì la violazione del Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali adottato con deliberazione del DG ASP di RAGIONE_SOCIALE n. 2038 del 13.11.2017, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE adottato con delibera RAGIONE_SOCIALE‘ASP n. 1619 del 17.8.2017 ed approvato con il DCA n. 117 del 13.9.2017, del contratto individuale, dei principi di correttezza e buona fede e di buon andamento ex art. 97 Cost.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 e 116 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, nonché degli art. 25 e 30 del CCNL del 3.11.2005, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.,
Lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di verifica dei risultati da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto cessata la materia del contendere sulla domanda riguardante la valutazione dei risultati raggiunti.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha effettuato la verifica e la valutazione dei risultati raggiunti dal COGNOME in relazione all’incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo molto tempo dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico e che aveva pertanto violato norme imperative.
Lamenta che la mancanza di una tempestiva verifica dei risultati da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva precluso al COGNOME la conferma RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed aveva comportato la percezione di una retribuzione minore da parte del COGNOME, atteso che il nuovo incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE gli
era stato tardivamente conferito nel 2022 ed aveva un valore economico inferiore rispetto a quello di Direttore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esito positivo RAGIONE_SOCIALE valutazione dei risultati, la tempestiva verifica dei medesimi da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe consentito la conferma RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che il giudice di appello ha eluso le domande proposte dal COGNOME in via subordinata, ravvisando una presunta carenza di interesse.
Evidenzia che il COGNOME ha interesse ad una sentenza di accertamento, sia per ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE procedura di nomina e di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ‘ora per allora’, con la possibilità di permanenza nel proprio incarico stante la valutazione e la verifica positiva, sia per l’eventuale successiva domanda risarcitoria.
Il primo ed il secondo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati.
L’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 9/2007 ratione temporis vigente prevede: ‘ 1. Nelle aziende del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’indizione e l’espletamento di concorsi, le assunzioni, anche a tempo determinato, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e ogni altra forma di copertura di posti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono soggette a preventiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE.
1.bis L’immissione in servizio dei vincitori di procedure selettive previamente autorizzate, avviene senza ulteriore autorizzazione RAGIONE_SOCIALE, purché entro e non oltre un anno dall’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2126 del codice e, ferma restando la verifica RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziaria.
Le assunzioni, i trasferimenti, la mobilità, i comandi e tutte le altre forme di utilizzazione del personale previste dal comma 1, che vengano disposti in assenza di autorizzazione RAGIONE_SOCIALE sono nulli di diritto, fatta salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2126 del codice civile e sono valutati ai fini RAGIONE_SOCIALE mancata conferma,
revoca o decadenza del Direttore RAGIONE_SOCIALE; il RAGIONE_SOCIALE cura la trasmissione dei relativi atti e provvedimenti alla Procura RAGIONE_SOCIALE presso la Corte dei conti, per la valutazione di competenza.
Per tutte le forme di copertura di posti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica di cui al comma 1, l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE è concessa, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE necessità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e RAGIONE_SOCIALE situazione economica finanziaria di ciascuna azienda, dalla Giunta RAGIONE_SOCIALE in sede di approvazione dei piani attuativi o dei programmi annuali di attività. Qualora i trasferimenti, le mobilità, i comandi e le assunzioni a tempo determinato non siano stati previsti nei piani attuativi o nei programmi annuali, l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE può essere concessa, in relazione a comprovate necessità assistenziali, con determinazione non delegabile del Dirigente generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al conferimento o rinnovo di consulenze esterne, di qualsiasi tipologia, alle progressioni verticali disciplinate dai contratti collettivi ed agli incarichi dirigenziali di struttura complessa. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro ‘.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale disposizione non richiede l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE solo per le tipologie contrattuali che prevedono l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, l’assegnazione di un nuovo posto e una nuova spesa, ma stabilisce testualmente la necessità RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE per i trasferimenti, per la mobilità, per i comandi e per ‘ogni altra forma di copertura di posti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica anche mediante forme di lavoro flessibile, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto’, oltre che per i concorsi e per le assunzioni.
A fronte RAGIONE_SOCIALE sanzione espressa RAGIONE_SOCIALE nullità di diritto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto nulli per violazione di norma imperativa il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed il conseguente contratto individuale risalenti al 2013.
Ciò premesso, l’art. 15quinquies , comma 5, del d. lgs. n. 502 del 1992 stabilisce: « Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla quale è prevista, dall’atto
aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie »; il successivo comma 6 dispone che: « Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8-quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale… ».
In forza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. 3, comma 1 bis , 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento RAGIONE_SOCIALEe unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia RAGIONE_SOCIALE‘incarico stesso ed alla graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni; ciò trova riscontro nella deroga contenuta nell’art. 58, comma 2, del CCNL del 1996, correlata all’art. 67, comma 2 (che rinvia all’allegato 6 punto 1, lett. d) del CCNL 1996, riguardante il responsabile del RAGIONE_SOCIALE).
Questa Corte ha da tempo chiarito che la disciplina del d.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti RAGIONE_SOCIALEe aree medica, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, nonché alla dirigenza non medica, impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento RAGIONE_SOCIALEe unità operative, provvedimento che costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia RAGIONE_SOCIALE‘incarico stesso e alla graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni (v. per tutte Cass. n. 91/2019).
Per le aziende sanitarie locali rilevano dunque l’atto aziendale di cui all’art. 3 d. lgs. n. 502/1992, nonché l’individuazione e la graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto RAGIONE_SOCIALEe peculiarità proprie RAGIONE_SOCIALE dirigenza sanitaria,
già poste in rilievo dal d. lgs. n. 502/1992 (Cass. n. 5499/2025; Cass. n. 26821/2022; v. anche Cass. n. 91/2019 cit. e Cass. n. 27400/2018).
Nel caso di specie l’incarico di direttore del distretto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE è stato conferito al COGNOME nel 2013 all’esito di un procedimento iniziato sulla base di una riorganizzazione non preceduta dalla previa approvazione RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le norme invocate dal medesimo non prevedono affatto la superfluità RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale.
L’art. 1, commi 174 RAGIONE_SOCIALE legge n. 311/2004 si limita infatti a prevedere che ai fini del rispetto RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico-finanziario la regione, ove sulla base del monitoraggio trimestrale si prospetti una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari, con attribuzione di poteri di diffida al AVV_NOTAIO, di approvazione del bilancio di esercizio consolidato al commissario ad acta in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE regione e una serie di divieti e la nullità degli atti adottati in violazione dei medesimi qualora il commissario ad acta non adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo.
L’art. 1, comma 176 RAGIONE_SOCIALE legge n. 311/2004 si limita a stabilire che in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 173 è recluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero RAGIONE_SOCIALEe somme eventualmente erogate, mentre l’art. 1, comma 180, RAGIONE_SOCIALE legge n. 311/2004 prevede che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 e in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti procede ad una ricognizione RAGIONE_SOCIALEe cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione e di potenziamento del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di durata non superiore al triennio; stabilisce inoltre che i AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze e la singola regione stipulano apposito accordo (quale condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica RAGIONE_SOCIALE effettiva attuazione del programma) che individui gli interventi necessari per il perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio economico, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173.
E’ dunque corretta la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, che ha ritenuto l’illegittimità del procedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore del distretto del 2013 in quanto era iniziato sulla base di una riorganizzazione non preceduta dall’approvazione RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono parimenti infondati.
In assenza RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE preventiva adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto aziendale, residuava solo la RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2126 cod. civ., espressamente prevista dall’art. 16, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE Calabria n. 9/2007.
La Corte territoriale ha accertato in fatto che il COGNOME è stato assegnato ad altro incarico di struttura complessa fino al maggio 2018, epoca RAGIONE_SOCIALE naturale scadenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE e che il trattamento economico del medesimo nel periodo da febbraio a maggio 2018 è stato pari a quello percepito come Direttore RAGIONE_SOCIALE; nel caso di specie tale previsione è stata dunque rispettata.
Considerato che gli atti nulli non producono alcun effetto, difettavano a monte i presupposti per il riconoscimento del diritto alla valutazione dei risultati; anche la questione RAGIONE_SOCIALE legittimità o meno RAGIONE_SOCIALE revoca è dunque travolta dalla nullità del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto infondata la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca del febbraio 2018 ed ha escluso che il contratto di lavoro nullo faccia sorgere il diritto alla valutazione dei risultati raggiunti, è dunque corretta, in difetto dei presupposti per la valutazione dei suddetti risultati.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cod. proc. civ. va invece corretta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la produzione da parte del COGNOME di documentazione sopravvenuta, tra cui la valutazione dei risultati effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel gennaio 2020, avrebbe determinato la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere sulla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento da
parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di verifica dei risultati raggiunti nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore di distretto.
Tale domanda appare piuttosto inammissibile perché priva di presupposti di fatto e diritto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE dichiarata nullità del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore del distretto RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE e del successivo contratto.
Il sesto motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha ritenuto il difetto di interesse del COGNOME, in quanto si è limitato a domandare l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE nomina del COGNOME, senza chiedere il rinnovo RAGIONE_SOCIALE procedura o il risarcimento del danno da perdita di chances qualora la procedura fosse stata legittimamente svolta, e tali statuizioni sono rimaste incensurate.
La Corte territoriale ha dunque rilevato che la domanda subordinata proposta dal COGNOME, volta ad ottenere il mero accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘intera procedura che aveva portato alla nomina di NOME COGNOME quale Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non poteva portare al ricorrente alcuna concreta utilità, in assenza di domande volte ad ottenere il rinnovo RAGIONE_SOCIALE procedura o il risarcimento del danno da perdita di chances.
Tali statuizioni sono conformi ai principi espressi da questa Corte, secondo cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito RAGIONE_SOCIALE controversia e dal suo prevedibile esito. (Cass. n. 34388/2022, la quale ha richiamato Cass. n. 13485/2014) ed è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo pur in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, in quanto la sussistenza del medesimo costituisce un requisito per la trattazione nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda (Cass. n. 19268/2020; Cass. n. 19268/2016).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE