Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26984 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26984 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13657-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 397/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 568/2019;
Oggetto
DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 12 novembre 2020, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE predetto quale dirigente di ricerca inquadrato nel ruolo apicale ed in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE, alla nomina a Direttore di tale struttura in luogo del prescelto, AVV_NOTAIO.
Il COGNOME aveva dedotto che l’RAGIONE_SOCIALE, con decreto n. 55 del 7/7/2017, aveva indetto una procedura di selezione pubblica per la nomina dei direttori di alcune strutture di ricerca, tra cui l’RAGIONE_SOCIALE e che egli aveva presentato la propria domanda di partecipazione; che aveva presentato domanda anche il AVV_NOTAIO COGNOME, inquadrato come astronomo associato di secondo livello, e quindi di qualifica inferiore alla propria, con minore anzianità e con un curriculum meno rilevante rispetto al proprio; che nel decreto di nomina della commissione esaminatrice erano stati illegittimamente introdotti criteri ulteriori rispetto a quelli indicati nell’avviso di selezione.
Il Tribunale aveva accolto la domanda evidenziando che l’Amministrazione pubblica che ritenga idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale un candidato privo dei requisiti che essa stessa aveva individuato come indispensabili per l’attribuzione dell’incarico realizza una condotta palesemente irragionevole e contraria ai principi di buona fede e correttezza; per l’effetto aveva dichiarato l’illegittimità del decreto n. 92/2017 del
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Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva nominato il AVV_NOTAIO COGNOME direttore dell’RAGIONE_SOCIALE dall’1/01/2018, per la durata di tre anni e condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare al ricorrente euro 51.000 a titolo di risarcimento per perdita di chance .
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa rilevato che la procedura delineata dall’art. 18 del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE per la nomina dei direttori di struttura prevedeva che la commissione -in esito alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, ai colloqui con gli stessi e alla consultazione del personale della struttura interessata -redigesse una relazione con indicazione di una rosa di candidati idonei a ricoprire l’incarico, senza alcuna graduatoria di merito ovvero preferenza per questo o quel candidato. Questo era esattamente quello che aveva fatto la commissione istituita per la nomina del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE, che, nella sua relazione aveva individuato due candidati entrambi idonei a ricoprire l’incarico, il AVV_NOTAIO COGNOME e il AVV_NOTAIO COGNOME ed aveva fornito al Consiglio di Amministrazione determinati elementi sintetici, per ciascuno individuati, per consentire una scelta discrezionale e non arbitraria.
Ad avviso della Corte territoriale, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale, in realtà, dalla relazione della commissione non emergeva in alcun modo che il AVV_NOTAIO COGNOME non fosse idoneo a ricoprire l’incarico, in quanto gli aggettivi utilizzati -al di là del bisticcio di parole, peraltro frequente nei pareri di professionalità -stavano a significare, senza incertezze, che tale candidato era in possesso di un profilo scientifico ‘adeguato’ all’incarico da attribuire e di una ‘discreta’ esperien za manageriale (cioè non insufficiente, non
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inadeguata), e che pertanto era un candidato ‘idoneo’, sotto entrambi gli aspetti, a ricoprire l’incarico dirigenziale.
Anche se, sulla base di tali soli elementi sintetici, il profilo professionale del AVV_NOTAIO COGNOME risultava più elevato (‘alto profilo scientifico e manageriale’) la valutazione comparativa dei curricula dei candidati non era l’unico elemento di valutazione che la commissione doveva fornire, essendo previsto che nella sua relazione al Consiglio di Amministrazione la commissione riferisse anche degli esiti dei colloqui con i candidati e della consultazione del personale della struttura. Sulla base di tali ulteriori elementi la scelta era caduta sul COGNOME. Né, del resto, si trattava di un incarico di ricerca scientifica pura, ma un incarico di gestione amministrativa di una struttura di ricerca dovendo il candidato prescelto (in conformità all’art. 18 del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE) essere responsabile del funzionamento scientifico e organizzativo della struttura e coordinare, oltre che le attività di ricerca, anche le attività amministrative della struttura.
A fronte di dette imprescindibili caratteristiche, era stato correttamente individuato il candidato migliore in relazione all’insieme delle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere la struttura di ricerca, rispetto alle quali avevano certamente pesato, da un lato il ‘rischio di … conflittualità … con il personale tecnico e amministrativo, sia all’interno della struttura che nelle relazioni con l’amministrazione centrale’ evidenziato dalla commissione a carico del AVV_NOTAIO COGNOME e, dall’altr o, le garanzie di ‘continuità nella gestione dell’RAGIONE_SOCIALE nel segno del dialogo e della mediazione’ assicurate, secondo la commissione, dal AVV_NOTAIO COGNOME.
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Per la cassazione di tale decisione ricorre NOME COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il ricorrente ha poi depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio unitamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., al vizio della motivazione, alla violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, all’uso aberrante della discrezionalità, imputa alla Corte territoriale il contrasto della pronunzia resa con il rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esercizio del proprio potere discrezionale di nomina.
Si deduce, altresì, l’erroneità dell’apprezzamento del materiale istruttorio per essersi la Corte territoriale discostata dalle risultanze degli atti curriculari, i soli, a dire del ricorrente, rilevanti ai fini in questione, che lasciavano desumere la sua maggiore qualificazione sul piano tanto scientifico che disciplinare, così imponendo secondo correttezza e buona fede l’assegnazione dell’incarico , per dare rilievo a caratteristiche emerse da indagini istruttorie quali la consultazione del personale il cui rilievo meramente ausiliario unito alla mancata verbalizzazione delle relative dichiarazione non possono fare aggio sui dati curriculari ai fini della valutazione comparativa.
Il motivo si rivela inammissibile, non cogliendo la censura sollevata dal ricorrente la ratio decidendi posta a base della pronunzia della Corte territoriale che del tutto plausibilmente ha
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tratto dalla normativa regolamentare lo scindersi della procedura selettiva in sue fasi di cui la prima prescinde da un giudizio comparativo volto a sancire una graduatoria tra i candidati per essere viceversa volta esclusivamente a registrare di ciascuno le caratteristiche positive e negative utili in termini complessivi ad orientare la scelta totalmente differita alla seconda fase affidata la Consiglio di Amministrazione legittimato nell’esercizio della sua discrezionalità a valorizzare ciascuna delle caratteristiche dei candidati ammessi alla valutazione sulla base di ragioni di opportunità rispondenti all’esigenza di realizzazione dell’interesse pubblico .
La valutazione operata dalla Corte territoriale nell’ottica dell’adempimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE degli obblighi di correttezza e buona fede risulta immune da vizi logici e giuridici, essendo stato dato rilievo ad un dato quale la gestione del personale nel segno del dialogo e della mediazione incontestabilmente rientrante tra le qualità manageriali, qui logicamente considerate prioritarie, trattandosi di un incarico di gestione amministrativa della struttura di ricerca.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, non si era trattato di una procedura concorsuale ma di una scelta comparativa nell’ambito di una rosa di idonei e, in rapporto all’incarico da conferire, gli elementi da valutare erano stati molteplici (non la sola statura scientifica).
Non vi è stata, allora, alcuna arbitrarietà ma, in relazione alla indispensabile attitudine al coordinamento delle attività amministrative della struttura da dirigere (precipuamente caratterizzante la figura del Direttore – cfr. art. 18 Disciplinare, doc. 3 appellante -), solo valorizzate le capacità gestionale e di leadership del prescelto.
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Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24.9.2025
La Presidente
(NOME COGNOME)