Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33828 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8011-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 1131/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/01/2023 R.G.N. 923/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda dell’odierno ricorrente intesa all’accertamento della illegittimità della revoca da parte di RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE), società a totale partecipazione pubblica operante nel settore dei servizi pubblici locali, degli incarichi di direttore generale e di responsabile della prevenzione e della trasparenza conferitigli dalla società e alla condanna di RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni conseguenti e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da RAGIONE_SOCIALE, dichiarata la nullità del provvedimento n. 21/2017 del 21.4.2017 con il quale al COGNOME era stata attribuita la qualifica di ‘Dirigente di funzioni con l’incarico di direzione operativa’ e, quali atti conseguenti al primo, delle delibere di conferimento degli incarichi di direttore generale e di responsabile della prevenzione e della trasparenza.
La statuizione di conferma, per quel che ancora rileva in questa sede, è stata fondata sulla considerazione che la nomina a dirigente del COGNOME era avvenuta in violazione del procedimento prefigurato dal Regolamento della società approvato in data 25.7.2012, al di fuori di qualsivoglia procedura selettiva e comparativa cui fosse stata attribuita pubblicità. Secondo la Corte distrettuale infatti, in base all’art. 19 d. lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), applicabile ratione temporis , stante la natura di RAGIONE_SOCIALE – società a (totale) a partecipazione pubblica- per il reclutamento del personale si richiedeva l’adozione di provvedimenti con indicazione di criteri e modalità, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3 d. lgs. n. 165/2001, la cui violazione era espressamente sanzionata con la nullità, salvi gli effetti dell’art. 2126 c.c.; né la circostanza che il COGNOME fosse stato già assunto nel ruolo impiegatizio escludeva l’applicabilità dell’art. 19 cit. in quanto la progressione verticale del funzionario con accesso all’area di inquadramento superiore si configurava quale novazione del rapporto di lavoro. Priva di pregio risultava la censura fondata sulla ‘ scindibilità’ della nomina a dirigente rispetto agli incarichi conferiti di direttore generale e di responsabile della prevenzione e della trasparenza posto che era stata la medesima società datrice a
considerare la qualifica dirigenziale condizione necessaria per l’attribuzione degli incarichi sopraindicati; infondata era poi la censura di ultrapetizione riferita alla declaratoria di invalidità della nomina a responsabile del servizio prevenzione alla luce della complessiva interpretazione delle difese spiegate da RAGIONE_SOCIALE nella memoria difensiva di primo grado; infine, venendo in rilievo questioni di mero diritto, appariva giustificata la valutazione di prime cure in ordine al difetto di rilevanza delle prove orali e documentali offerte dall’originario ricorrente destinate a consentire la ricostruzione dello specifico contesto nell’ambito del quale erano maturate le nomine in contestazione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha depositato in data 6 marzo 2025 <>.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di accertamento della nullità della nomina del ricorrente a dirigente; sostiene, in sintesi, che in relazione alla concreta fattispecie non era configurabile alcuna novazione, in assenza di animus novandi e di modifica sostanziale delle mansioni già svolte. Richiama l’art. 19 d. lgs n. 165/2001 che assume confermativo della natura non concorsuale degli incarichi dirigenziali; contesta inoltre il regolamento ASM applicato assumendo che quello vigente ratione temporis consentiva, in presenza di determinate condizioni, il reclutamento straordinario del personale.
Il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.
2.1. La denunzia di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. non è innanzitutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., il vizio in oggetto dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,
contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 20870/2024, Cass. n. 16038/203, Cass. n. 3010/2010). Parte ricorrente infatti non indica specificamente in rubrica le norme asseritamente violate o falsamente applicate e con riferimento all’art. 19 d. lgs. n. 175/2016 si limita a denunziare la omessa motivazione a riguardo della Corte di appello (ricorso, pag. 16). La deduzione intesa a contrastare l’assunto dell’effetto novativo del rapporto di lavoro connesso alla progressione verticale da impiegato a dirigente, assunto che si pone in continuità con la giurisprudenza di questa Corte maturata in tema di impiego pubblico privatizzato (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. n. 8592/2012) è affidato a mere valutazioni contrappositive a quelle della Corte di merito, intrinsecamente inidonee a dare contezza dell’errore in diritto in tesi ascritto al giudice di appello; tali valutazioni peraltro risultano fondate su elementi di fatto tratti da atti e documenti dei quali, in violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., parte ricorrente neppure specifica il luogo di produzione nell’ambito del giudizio di merito e dei quali è omessa la trascrizione in misura idonea a consentire la verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, come prescritto (Cass. n. 21346/2024, Cass. n. 5478/2018).
2.2. Non pertinente risulta infine il riferimento all’art. 19 d. lgs. n. 165/2001 in quanto la Corte di merito ha ritenuto la concreta fattispecie assoggettata ratione temporis all’art. 19 del d. lgs n. 175/2016 in tema di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica (sentenza, pag. 17), laddove l’art. 19 d. lgs. n. 165/2001 concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto censurando la statuizione di annullamento della nomina a Direttore Generale del COGNOME; si duole in particolare della esclusione della sussistenza dei presupposti per farsi luogo al cd. reclutamento straordinario del personale, che, viceversa, assume essere pienamente giustificato dal particolare contesto nel quale era nata l’esigenza di conferimento dell’incarico dirigenzi NOME.
Il secondo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto, sviluppa censure nella sostanza intese a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze in atti in punto di sussistenza dei presupposti giustificativi del reclutamento straordinario, e quindi un sindacato estraneo al perimetro del vizio denunziato, secondo quanto già sopra osservato ( v. in particolare paragrafo 2.1.).
Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce ‘violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ censurando la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di ultra petizione concernente l’annullamento del conferime nto dell’incarico di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza, annullamento che assume effettuato in difetto di specifica domanda. Premessa la non corretta modalità di deduzione del vizio in concreto denunziato, che in quanto riconducibile al difetto di attività del giudice di merito doveva essere fatto valere ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. ed implicava la necessità di adeguata trascrizione degli atti di riferimento, come non avvenuto, si rileva che parte ricorrente non si confronta con quella parte della sentenza con la quale il giudice di merito, all’esito dell’esame complessivo dell’atto introduttivo, ha mostrato di ritenere comunque proposta dalla società convenuta la domanda di annullamento ( pag. 14 e sgg.).
Con il quarto motivo parte ricorrente deduce ‘violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ censurando la sentenza impugnata per avere confermato la sentenza di primo grado in punto di annullamento della nomina a Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza; in particolare contesta l’affermazione della Corte di merito per avere ritenuto la qualifica dirigenziale quale presupposto imprescindibile per la validità della detta nomina.
Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto, sviluppa censure nella sostanza intese a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze in atti sulla base delle quali la Corte di merito ha ritenuto la qualifica dirigenziale presupposto indispensabile al fine del conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione e Trasparenza. Tale accertamento di fatto, sorretto da <>, ex art. 360 comma 4 c.p.c. poteva essere incrinato solo dalla denunzia di vizio di motivazione ove la parte avesse
allegato e dimostrato la diversità delle ragioni di fatto alla base del decisum di primo grado rispetto a quelle alla base della decisione di appello (Cass. n. 5947/2023 Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come viceversa non avvenuto.
8. Non si fa luogo alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE che ha depositato, solo in data 6 marzo 2025, e quindi tardivamente, atto denominato <>. Trova infatti applicazione il principio ripetutamente affermato dalla SC secondo la quale ‘ Nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l’adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c. (Cass. n. 17030/2021 , Cass. 10813/2019).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME