Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28082 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28082 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10147/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALE n. 1437/2020 depositata il 06/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, rispettivamente proprietaria e conducente del motoscafo targato TARGA_VEICOLO, proponevano opposizione innanzi al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE avverso due ordinanze-ingiunzioni elevate dal Comune di RAGIONE_SOCIALE. La prima (n.16740 del 2011 sanzionava la violazione dell’art. 4 del regolamento comunale in quanto sottoposto a controllo il suddetto motoscafo in servizio pubblico non di linea con 5 passeggeri a bordo conducente non era in grado di esibire i documenti richiesti copia del modello di comunicazione preventiva di cui all’ allegato A) della disposizione dirigenziale numero 2011/178016.
La seconda (n.7867/2011) sanzionava NOME COGNOME in qualità di trasgressore e conducente e la società in qualità di obbligata insolito e proprietaria del mezzo per la violazione di cui all’articolo 43, comma 1, lettera C), della legge regionale n. 637 del 1993 mancando il previsto contrassegno per i natanti a motore in servizio da noleggio con conducente come riportato all’articolo 31 del regolamento del Comune di Jesolo in attuazione della citata legge regionale.
Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1435/2017, disapplicata l’Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006, accoglieva il ricorso e annullava le due ordinanze-ingiunzione con compensazione delle spese di lite.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE appellava la pronuncia dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proponevano appello incidentale.
Per quel che ancora rileva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello principale con diversa motivazione ritenendo di dover disapplicare i l Regolamento per l’accesso al territorio comunale de i natanti a motore con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altro comune.
In Sostanza il Tribunale riteneva che la comunicazione prevista dal regolamento comunale fosse sostanzialmente subordinata al pagamento dell’importo previsto per l’accesso.
Secondo il Tribunale subordinare la preventiva comunicazione al pagamento doveva ritenersi illegittimo anche tenuto conto della disparità di trattamento con gli altri operatori esentati o esclusi.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato controricorso.
Con ordinanza interlocutoria il designato Collegio di questa Sezione ha ritenuto opportuno rinviare la decisione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’ordinanza di rimessione avente ad oggetto la seguente questione di massima di particolare importanza: « se l’articolo 9, comma 3, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 – là dove prevede (nel secondo periodo) che “la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31
dicembre 2017” – vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione – dal 1° Marzo al 31 dicembre del 2017 – dell’efficacia delle disposizioni modificative della legge n. 21 del 1992 introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008; o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l’intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall’ articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010; così creando un continu um di sospensione dall’11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2009, al 31 dicembre 2017. – con la stessa ordinanza interlocutoria, è stato evidenziato che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge n. 21/1992 (artt. 3 e 11), nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29 del decreto-legge n. 207/2008 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti ;
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17541 del 20/06/2023 hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di
interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia – posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) delle fattispecie introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione»
In prossimità de ll’odierna udienza camerale il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alla controparte.
Sussistono, dunque, le condizioni di cui agli art. 390, comma secondo, c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, vista l’incertezza interpretativa determinata dal sovrapporsi di interventi legislativi fino alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, con la quale il legislatore ha sospeso l’efficacia posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) – delle fattispecie introdotte dall’art. 29, comma 1quater , d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), modificative della legge n. 21 del 1992 tanto da rendere necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte (v. SSUU. sentenza n.. 17541/2023 cit.).
Il tenore della pronuncia, che è di estinzione, esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560)
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione