Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32272 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20896/2019 R.G. proposto da: proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 951/2019 depositata il 2 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE appellava la sentenza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto l’opposizione avanzata da RAGIONE_SOCIALE, ed NOME COGNOME avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1220912011 del 20.04.2012 con la quale veniva contestata la violazione delle seguenti norme:
violazione dell’art. 5, comma 3, Ordinanza Dirigenziale n. 310/2006 cosi come sanzionato dall’art 7 bis) del d. lgs. n. 267/2000 […l in quanto la nave tipo motoscafo targata TARGA_VEICOLO con autorizzazione noleggio RAGIONE_SOCIALE, transitava (con persone a bordo) nonostante il divieto previsto per le navi adibite al noleggio con conducente e dotate di autorizzazione ex L.R. 63/93 rilasciata da comune diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE“;
“la violazione del combinato disposto art 5 bis) L. 21/92 e art. 1, comma 1, del Regolamento comunale accesso nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, così come sanzionato dall’art. 43, comma 1, lettera C) della L. R. 63/93 navigava in acque comprese nell’ambito comunale di RAGIONE_SOCIALE, senza che per essa sia stato ottemperato (come risulta dal competente ufficio comunale) all’obbligo (sancito dall’art. I, comma l, lett. A), regolamento succitato) di preventiva comunicazione autocertificata all’ufficio “gestione amministrativa traffico acqueo” inerente l’accesso nel territorio comunale ovvero (ai sensi del p. 2 delibera di Giunta 65/11) inerente la presenza nel territorio medesimo
all’entrata in vigore del ridetto regolamento”. Fatto accertato l’ 8 settembre 2011 20 in RAGIONE_SOCIALE località INDIRIZZO Grande, INDIRIZZO del Giglio.
2. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello .
Per quel che ancora rileva il Tribunale evidenziava che tutte le fonti normative secondarie poste alla base delle ordinanze ingiunzione opposte, realizzavano una disparità di trattamento tra operatori NCC autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed operatori autorizzati da altri comuni, non giustificata da altre superiori esigenze.
Il Regolamento per l’accesso nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dell’art. 5 bis L. n. 21 del 1992, subordinava, all’art. 1 , condiziona l’ingresso di questi ultimi natanti nelle acque lagunari del territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ad una preventiva comunicazione e al pagamento di un importo di accesso. Dunque, solo agli operatori NCC autorizzati da un comune diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE era accollato l’obbligo di preventiva comunicazione del loro transito e di pagamento di un importo di accesso per entrare nelle acque lagunari del RAGIONE_SOCIALE (a loro non interdette).
L’irragionevolezza di tale disparità di trattamento era già stata evidenziata dall’RAGIONE_SOCIALE con la segnalazione effettuata al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, anche se con specifico riferimento all’ordinanza n. 310/2006, in base ad argomentazioni applicabili anche al Regolamento in questione.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato, in particolare, “distorsioni concorrenziali” che creavano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e operatori autorizzati da altri comuni, non funzionale né proporzionale rispetto alle esigenze
Ric. 2019 n. 20896 sez. S2 – ud. 26/10/2023
rappresentate dall’Amministrazione (finalità di contenimento del moto ondoso, limitazioni di velocità).
La disparità non era giustificabile, in base all’esigenza di garantire la tutela di interessi superiori rispetto alla libera concorrenza tra imprese, quali la protezione dell’ecosistema lagunare e della sicurezza dei trasporti, potenzialmente esposti a pregiudizio a causa dell’incontrollato il traffico dei natanti all’interno dei canali del centro storico.
Tali superiori esigenze di tutela, invero, ben potevano essere ugualmente garantite da una disciplina che regolamentasse il traffico senza diversificare gli operatori a seconda della “provenienza”, non potendosi ritenere che la sicurezza della circolazione, il contenimento del moto ondoso e la tutela dell’ecosistema lagunare fossero maggiormente protetti e salvaguardati da una presenza preponderante all’interno del centro storico lagunare di operatori autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, come anche stabilito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5150/17, dal quadro normativo disciplinante l’attività di noleggio con conducente si evince che “l’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata al l’ interno del territorio del RAGIONE_SOCIALE che rilascia l’autorizzazione, è finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale”. Se ne deduce che dal principio di territorialità non derivi logicamente alcuna necessità di restringere la facoltà di accesso nell’area lagunare del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE degli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.
Il fatto che il suddetto regolamento per l’accesso nel territorio comunale si fondasse su di una norma di legge (l’art. 5 bis L. n.21/1992), inoltre, era irrilevante ai fini della valutazione della sua illegittimità per contrasto con le superiori norme comunitarie poste a tutela della concorrenza e del mercato, di cui agli artt. 49,56 e 96 TFUE e, in ogni caso, con gli artt. 11 e 3 Cost.
In base all’art. 267 TFUE, d’altro canto, le discrasie tra la normativa interna e quella comunitaria dovevano essere risolte in base al principio di competenza, determinando la possibilità dei giudici degli Stati membri di disapplicare la prima ove confliggente con la seconda; salvo l’obbligo dei soli giudici di ultima istanza di rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea (cfr. Corte Cost. sent. 269/2017).
Di conseguenza, i provvedimenti amministrativi su cui si fondavano tutte le ordinanze impugnate dovevano essere disapplicati, in quanto illegittimi, per contrasto con le citate norme anticoncorrenziali di matrice comunitaria.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 7 luglio 2022 la Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite sulle questioni di cui all’ordinanza n. 6781/2022 .
Il RAGIONE_SOCIALE, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 depositata il 20 giugno 2023, ha rinunciato parzialmente al ricorso nella parte in cui si discute della violazione del regolamento comunale del 2010, emesso in attuazione dell’art.
Ric. 2019 n. 20896 sez. S2 – ud. 26/10/2023
5 bis della l.n. 21 del 1992, articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-quater dell’art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell’art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, mentre insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi nella parte in cui lamentano l’erronea disapplicazione dell’ordinanza dirigenziale n.310 del 2006.
La parte controricorrente ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.E. e della legge n. 130/2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Il Giudice dell’appello avrebbe fatto riferimento a profili di diritto euro-unitario che non colgono nel segno, essendosi in presenza di una fattispecie esclusivamente regolata dal diritto nazionale. Nel caso di specie, infatti, non si ricade in alcuna delle competenze demandate dagli stati agli organismi Europei. Secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, per l’applicabilità del diritto dell’unione, vi devono essere dei collegamenti con l’ordinamento “comunitario”, in assenza dei quali le fattispecie restano regolate dal diritto nazionale. Per tali ragioni, la sentenza violerebbe l’art. 5 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea, e della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ratifica il Trattato di Lisbona
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: In via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. e
degli articoli n. 49, 51, 52, 101, 102 TFUE, violazione della l. n. 278/1990 e della I. n. 2111992, in relazione all’art. 360, comma 1, comma 1, n. 3) C.P.C.
Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) e violazione dell’art. 118 disp. att. C.P.C.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha disapplicato il regolamento comunale in attuazione dell’articolo 5-bis della legge n. 21 del 1992 e l’ordinanza dirigenziale n. 310/2006 (della quale viene citato il comma 2, non il comma 3, realmente applicato) in violazione degli articoli 132, comma 2, n. 4), c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., dal momento che non consentono all’Amministrazione di individuare le norme che sono state ritenute violate.
Risulterebbe, comunque, insussistente alcuna violazione delle norme sulla concorrenza, e nel caso di specie della legge n. 287 del 1990, così come alcuna violazione delle disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE),
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 dell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n.310 del 2006, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c.
La norma violata non riguarderebbe la mancanza di autorizzazione o licenza (prevista dal comma 2 dell’art. 5 ord. n.310/2006), bensì il transito nel Canal Grande al di fuori dell’orario consentito per i titolari di licenza NCC rilasciata da altro comune.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, allegato E, della legge 20 marzo 1865 n.2248, dell’art. 11 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, dell’articolo 12 della legge regionale veneta 30 dicembre 1993 n.63, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3, c.p.c.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento (la sussistenza di una distorsione della concorrenza) sull’erroneo presupposto dell’applicazione di una disposizione regolamentare (il comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza 310/2006, che reca un divieto assoluto e si applica ai natanti privi di qualsiasi autorizzazione di qualsiasi comune), che non trova applicazione nella fattispecie in esame (disciplinata invece dal comma 3 del medesimo articolo 5, che reca un divieto soltanto parziale e che si applica ai natanti dotati di autorizzazioni rilasciate da comuni della gronda lagunare diversi dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
Inoltre, non vi sarebbe alcuna lesione della concorrenza, che deve essere bilanciata con altri valori di pari rango, che l’ Amministrazione intende tutelare.
Il Tribunale avrebbe motivato la propria decisione entrando nel merito delle scelte dell’Amministrazione comunale per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 21 del 1992 e dell’art. 12 della legge regionale veneta n.63 del 1993, per non avere considerato che la diversità di disciplina della circolazione fra operatori in possesso di autorizzazione al noleggio con conducente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e operatori in possesso di titoli autorizzatori di altri comuni (che la sentenza qualifica come discriminatoria) trova un fondamento normativo nel carattere della territorialità e nel sistema del contingente di licenze e autorizzazioni. D’altra parte, già il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittima l’ordinanza in esame.
4.1 con il quarto motivo è formulata anche la censura di violazione e falsa applicazione dell’articolo 5. lettera E, della legge 20 marzo 1865 n.2248, avendo il Tribunale motivato la propria decisione, entrando nel merito delle scelte dell’Amministrazione comunale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n.
Ric. 2019 n. 20896 sez. S2 – ud. 26/10/2023
21/1992 e art. 12 della legge regionale veneta n.63 del 1993, non avendo considerato che la diversità di disciplina della circolazione fra operatori in possesso di autorizzazione al noleggio con conducente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e operatori in possesso di titoli autorizzatori di altri comuni (che la sentenza qualifica come discriminatoria) trova un fondamento normativo nel carattere della territorialità e nel sistema del contingente di licenze e autorizzazioni.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, comma 1, n. 3) c.p.c., per erroneità e difetto di motivazione.
Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 134 della Costituzione e dell’art. 23 legge n. 87/1953, violazione dell’art. 5, comma 3, dell’ordinanza dirigenziale n. 310/2006.
Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 5-bis della l. n. 21/1992 e del regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in applicazione dell’art. 5-bis; violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e dell’art. 267 TFUE in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione del regolamento comunale in attuazione dell’articolo 5bis della legge n. 21 del 1992 e dello stesso articolo 5-bis della legge, dell’art. 12 legge Regione Veneto n. 63/1993, degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, ha preso atto che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 17541/2023 -decidendo sulla questione
relativa alla sospensione fino al dicembre 2017 dell’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1 -quater, d.l. n. 207 del 2008, che ha inserito l’art. 5 -bis, nella legge n. 21 del 1992, in attuazione del quale è stato emesso il regolamento comunale per l’access o al territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, hanno stabilito che l’art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, ha posticipato l’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-quater, del D.L. 207/2008 alla data del 31 dicembre 2016, successivamente ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2017.
9.1 Il ricorrente ha, di conseguenza, rinunciato parzialmente al ricorso a seguito della pronuncia predetta pronuncia delle Sezioni Unite, con riferimento alla violazione del regolamento comunale del 2010, emesso in attuazione dell’art. 5 bis della l.n. 21 del 1992 , articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-quater dell’art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell’art. 7- bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, mentre insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi nella parte in cui lamentano l’erronea disapplicazione dell’ordinanza dirigenziale n.310 del 2006.
9.2 Tale rinuncia parziale costituisce, avente natura sui generis , senza eliderlo interamente, riduce il tema del decidere alla dedotta contestazione per violazione della determina dirigenziale n. 310/2006 e del regolamento del regolamento per la circolazione acquea nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la
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disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (Sez. 1 – , Sentenza n. 22269 del 03/11/2016, Rv. 642643 – 01). Peraltro, nella specie, il difensore era anche munito di procura speciale a rinunciare al giudizio.
Il Collegio, pertanto, procede allo scrutinio dei motivi solo in relazione alla parte non rinunciata.
I suddetti motivi, esaminati unitariamente stante la stretta connessione e nei limiti di cui si è detto, sono inammissibili sotto plurimi profili e comunque infondati per le ragioni di seguito esposte.
Le sanzioni di cui si discute sono state irrogate per la violazione, da parte di titolari di licenza NCC, delle disposizioni comunali sull’istituzione della zona a traffico limitato, di cui le disposizioni della legge quadro 21/1992 prevedevano l’emanazion e già nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008, che nella fattispecie erano state emanate già nel 2006 ed erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma del 2008.
La medesima questione è identica ad altre già decise da questa Corte ( ex plurimis ord. n.29275 del 2023). Si tratta, infatti, di un contenzioso che ha visto contrapposti il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e i titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciati da altri comuni della gronda lagunare.
Nell’ordinanza sopra citata si legge che, sul piano normativo, la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (‘Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea’), attribuisce rispettivamente alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5) competenze in materia di servizio di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e, in particolare, prevede che i Comuni, nel redigere i relativi regolamenti, si attengano ai principî stabiliti dalle Regioni. La
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conseguente legge reg. Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, in accordo con la legge n. 21 del 1992, disciplina gli aspetti essenziali e le modalità di esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e fissa la disciplina delle necessarie licenze. La potestà normativa comunale -che si colloca entro i binari delle disposizioni statali e regionali -non deve oltrepassare il limite della mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente. In altri termini, la potestà normativa comunale, che ha natura residuale, deve svolgersi in consonanza con quella regionale che, a sua volta, si armonizza con la potestà normativa di cui è titolare in via esclusiva lo Stato.
Così tracciate le coordinate delle competenze comunali, venendo al caso di specie, sono viziate le disposizioni (come la determina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), prevedono una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ZTL istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE o di operatori autorizzati da altri comuni della c.d. gronda lagunare. Infatti, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della ZTL cittadina.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente evidenzia che l’ordinanza dirigenziale che ha posto i limiti all’ingresso nella zona ZTL sia stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, con sentenza 824/2008, che ha sottolineato come i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati siano ‘espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti sul valori costituzionali spesso
contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza’.
In linea generale l’affermazione deve essere sicuramente recepita, ma non è decisiva al fine di ritenere la legittimità dell’ordinanza 310/2006 di cui si discute, la quale, per il numero di ore assai ristretto (5 su 24) nelle quali consente l’accesso al Ca nal Grande di RAGIONE_SOCIALE, si risolve in un divieto di transito, limitato ai soggetti titolari di licenze NCC rilasciate da altri comuni.
Sotto questo profilo, la previsione non costituisce attuazione dell’art.11 co.1 legge 21/1992, che consente di condizionare l’esercizio della facoltà di transito ai titolari di licenza NCC, ma non di escluderla. Peraltro, la tesi del RAGIONE_SOCIALE circa il fatto che il divieto riguardava anche le imbarcazioni con licenza rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è priva di fondamento. Infatti, dalla stessa contestazione risultante dalle ordinanze ingiunzione in esame risulta che la condotta contestata è quella relativa alla violazione del divieto previsto per le unità dotate di autorizzazione ex l. r. n. 63 del 1993 rilasciate da comune diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE.
L a previsione non trova giustificazione neppure nell’art. 12 legge Regione Veneto 63/1993, che in nessuna delle sue disposizioni consente di distinguere la circolazione all’interno delle acque del comune di RAGIONE_SOCIALE dei servizi di trasporto non di linea in relazione al c omune di rilascio dell’autorizzazione. Infatti, l’art. 12 co.5 legge Regione Veneto 63/1993 dispone ‘ il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di RAGIONE_SOCIALE e l’intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla
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circolazione dei natanti a motore’ . In questo modo la disposizione indica in quali termini il RAGIONE_SOCIALE debba considerare gli effetti del moto ondoso nella regolamentazione del trasporto non di linea, e cioè in fase di valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di trasporto non in linea e in fase di disciplina del traffico, ma non al fine di distinguere il transito dei soggetti già autorizzati sulla base della loro provenienza.
Secondo il suo stesso preambolo, l’ordinanza 310/20026 ha inteso perseguire sia la finalità di salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale di RAGIONE_SOCIALE, sia la finalità di limitare il traffico acqueo ai titolari di licenze NCC rilasciate da altro comune per attuare la finalità di cui all’art. 12 co. 5 , legge regionale n. 63/1993, che, per contro, non consentivano tale limitazione.
Ne consegue che la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE introduce limitazioni all’accesso alla ZTL per i natanti titolati da altri comuni in vista della tutela di un distinto e autonomo interesse, non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea, quale l’esigenza di ridurre il moto ondoso nella città, in funzione della salvaguardia dell’assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumentale della laguna di RAGIONE_SOCIALE e realizzando il suddetto fine limitando le restrizioni all’ingresso solo ai titolari di licenza NCC rilasciata da comuni diversi da quello di RAGIONE_SOCIALE.
In tal modo l’Amministrazione ha posto una limitazione non consentita dalla legge attributiva del relativo potere. Quindi, si deve concludere che l’art. 5 co. 3 dell’ordinanza dirigenziale 310/2006 è viziato quantomeno da eccesso di potere e che, ricorrendo per
questo i presupposti per disapplicare tale disposizione, esattamente il giudice di merito ha escluso l’integrazione degli illeciti contestati.
Nella ordinanza sopra citata si è anche posto in evidenza, da una diversa angolazione giuridica, che è persuasiva l’allegazione dei controricorrenti circa l’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha segnalato (ai sensi dell’art. 21, legge n. 287 del 1990) ‘distorsioni concorrenziali’ indotte dall’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, che creano una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e operatori autorizzati da altri comuni. Al riguardo è sufficiente richiamare Cass. Sez. U., n. 17541/2023 (pagg. 24 e 25) che, a proposito della normativa statale, alla quale le disposizioni (regionali e) comunali debbono attenersi, constata che «l’esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 – in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente (va ricordato che in origine gli obblighi di servizio pubblico discendevano solo per il servizio di taxi, i quali risultano disciplinati dalle leggi regionali, ai cui criteri devono at tenersi i Comuni nel regolamentarne l’esercizio, enti ai quali sono delegate le funzioni amministrative), sia per l’esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, anche al fine di superare i dubbi riguardanti la loro legittimità – ha caratterizzato le ultime legislature, a ciò stimolate anche dagli interventi delle RAGIONE_SOCIALE indipendenti di settore, quali l’RAGIONE_SOCIALE di Regolazione dei Trasporti (ch e ha inviato al Governo ed al Parlamento il 21 maggio 2015 un atto di segnalazione sulla rilevanza economico-regolatoria dell’autotrasporto di persone non di linea) e l’RAGIONE_SOCIALE), intervenuta più volte proprio
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sul tema della riforma della disciplina del settore RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (da ultimo, il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo in cui si sottolinea che il settore dalla mobilità non di linea – taxi e NCC – richiede una riforma complessiva, in quanto è ancora regolato dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, oramai non più al passo con l’evoluzione del mercato)».
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, in considerazione della novità delle questioni e della pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta nel corso del predetto giudizio.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda