Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30444 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30444 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
OGGETTO:
sanzioni amministrative disciplina noleggio con conducente
R.G. 10410/2021
C.C. 17-10-2023
sul ricorso n. 10410/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvAVV_NOTAIO COGNOME, nel suo studio i n INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvAVV_NOTAIO COGNOME in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1438/2020 del Tribunale di Venezia depositata il 6-10-2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1710-2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.La sentenza n. 1438 pubblicata il 6-10-2020 del Tribunale di Venezia, per quanto interessa per i motivi di ricorso svolti, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Venezia alla sentenza del giudice di pace di Venezia che, accogliendo l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di trasgressori e da RAGIONE_SOCIALE in qualità di armatore e obbligata in solido, aveva annullato le ordinanze-ingiunzione n. 5390/2012, 91/2012, 8768/2012, 5272/2012, 4781/2012, 3246/2012; le ordinanze-ingiunzione erano state emesse per violazioni commesse nel 2012 dell’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del Regolamento comunale per l’accesso al territorio comunale emesso in attuazione dell’art. 5 -bis legge 15-1-1992 n.21, in quanto i motoscafi venivano colti in navigazione con passeggeri a bordo in orario consentito dall’Ordinanza Dirigenzia le 30/2006, senza che fosse eseguita autocertificazione di comunicazione preventiva per l’accesso al territorio comunale come previsto dall’allegato A della Disposizione Dirigenziale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e senza il versamento preventivo previsto per l’accesso al te rritorio comunale.
La sentenza ha dichiarato che l’art. 5 -bis legge 21/1992 era in vigore al momento dei fatti, ha considerato che l’art. 5 -bis prevedeva la possibilità di regolamentazione dell’accesso al territorio comunale e alle zone a traffico limitato per i titolari di autorizzazione al noleggio con conducente rilasciate da altri comuni anche mediante preventiva comunicazione con autocertificazione; ha dichiarato che la relativa previsione dell’art. 1 co.1 lett.a) del regolamento attuativo dell’art. 5 -bis del Comune di Venezia era legittima e che invece era illegittima la previsione dell’art. 1 co.1 lett.b) che richiedeva pagamento d i importo
per l’accesso, in quanto disposizione che provocava disparità di trattamento irragionevole.
2.Con atto notificato il 6-4-2021 il Comune di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, sulla base di due motivi.
2.1.Con il primo motivo il Comune di Venezia ha dedotto ‘ violazione dell’art. 5 bis della legge n. 21/1992, violazione de gli articoli 3, 23, 97, 118 e 119 Cost., violazione dell’art. 5 della legge regionale Veneto n. 63/1993, violazione degli articoli 15 e 31 del Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. 63/1993, in relazione agli articoli 360, comma 1, n. 1, 3 e 5 c.p.c. Violazione degli articoli 1 e 2 del Regolamento per l’accesso al territorio del Comune di Venezia, adottato ai sensi dell’art. 5 -bis della legge n. 21/1992, e dell’art. 112, in relazione a gli articoli 360, comma 1. N. 3 e 5 c.p.c.’. Lamenta che la sentenz a impugnata abbia ritenuto irragionevole l’obbligo di pagamento di tariffa per l’accesso al territorio del Comune di Venezia per gli autorizzati al noleggio con conducente da altri Comuni; evidenzia che l’obbligo del pagamento del contributo funge da deter rente all’ingresso ingiustificato nel territorio comunale ed è stato previsto in attuazione alla previsione dell’art. 5 -bis legge 21/1992 che consente ai comuni di prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio; aggiunge che l’importo di ac cesso costituisce prestazione patrimoniale che, in conformità dell’art. 23 Cost., trova fondamento nell’art. 5 -bis legge 21/1992 e si giustifica per il fatto che il Comune RAGIONE_SOCIALE Venezia mette a disposizione pontili costruiti a proprie spese, per il cui uso i titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Venezia corrispondono importo annuale.
2.2.Con il secondo motivo il Comune ha dedotto ‘ violazione dell’art. 3 Cost., violazione dei principi di territorialità e di contingentamento delle licenze e autorizzazioni, di cui alla legge n.
21/1992, alla legge regionale n. 63/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’. Lamenta che la sentenza, pur ritenendo la legittimità dell’obbligo di comunicazione preventiva, abbia annullato integralmente le ordinanze-ingiunzione, perché la sanzione avrebbe dovuto eventualmente essere annullata solo nella parte relativa alla violazione dell’obbligo di pagamento del contributo per l’ingresso.
3.RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n.4537/2023 pronunciata all’esito della camera di consiglio del 30-1-2023 è stato disposto rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla sospensione dell’entrata in vigore dell’art. 29 co.1 -quater d.l. 207/2008 che aveva introdotto l’art. 5 -bis legge 21/1992.
Deposita la sentenza n. 17541/2023 delle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 5-10-2023 il Comune ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti e all’impugnazione ex art. 390 cod. proc. civ. ritualmente notificato alla controparte nella stessa data e lo stesso 5-10-2023 i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 17 -10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.
2.Poiché i controricorrenti non hanno aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 co. 2 e 4 cod. proc. civ. si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Ricorrono ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale i presupposti per l’integrale compensazione di tali spese, in considerazione della sopravvenienza solo nel corso del giudizio di legittimità della pronuncia delle Sezioni Unite con la sentenza n. 17541 del 20-6-2023, che ha risolto le questioni relative alla sospensione dell ‘efficacia dell’art. 5 -bis legge 21/1992 nel periodo in cui sono state commesse le violazioni oggetto del presente giudizio.
3 .La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e compensa le relative spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione