Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
Oggetto: Contratto di noleggio ‘a caldo’
di
RAGIONE_SOCIALE
–
Responsabilità
per
inadempimento
–
Insussistenza
–
Fattispecie.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18221/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ( EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura su foglio separato da considerare parte integrante del controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 3466 /2020 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 23 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio
A.C. 13/02/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 23 dicembre 2020, n. 3466, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del Tribunale della stessa città n. 9479 del 2018, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da essa formulata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; domanda fondata sul presunto inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dal contratto di ‘noleggio a caldo’ concluso il 5 febbraio 2013, avente ad oggetto una RAGIONE_SOCIALE con operatore, utilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE in un cantiere in Congo, la quale, dapprima, in data 15 luglio 2013, mentre era azionata dall’operatore messo a disposizione dalla RAGIONE_SOCIALE, si era incendiata (con conseguente blocco del macchinario e solidificazione del cemento contenuto nel serbatoio, non tempestivamente svuotato) e, successivamente, nel mese di settembre, dopo essere stata rispedita Italia, era stata bloccata nel porto di Genova dalle autorità doganali per le verifiche rese necessarie dall’aumento di peso ed ivi era stata trattenuta per cinque anni, sino al settembre 2018, allorché era stata rottamata sul rilievo della società depositaria che i diritti di custodia erano superiori al valore residuo del mezzo.
2. La Corte territoriale ha deciso sulla duplice premessa, che, da un lato, al contratto atipico di ‘noleggio a caldo’ stipulato inter partes non si applicava la disciplina della locazione (posto che la messa a disposizione di un operaio specializzato, dipendente della società fornitrice, implicava che il bene rimanesse nella gestione di quest’ultima che vi provvedeva mediante l’attività dell’operatore) e, dall’altro lato, che, alla stregua del contenuto concreto dell’accordo contrattuale, spettava alla stessa fornitrice l’ obbligo di mantenere il mezzo in stato di efficienza, provvedendo, attraverso il personale tecnico messo a disposizione e in grado di garantirne l’utilizzo, alle operazioni di « manutenzione ordinaria e straordinaria », residuando, a carico
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
dell ‘utilizzatrice, unicamente l’obbligo di provvedere agli interventi di « piccola manutenzione ».
Posta questa duplice premessa, nel merito la Corte territoriale ha accertato: che la RAGIONE_SOCIALE oggetto del noleggio si era incendiata a causa dello scoppio di un « flessibile difettoso o danneggiato », per modo che il guasto non era imputabile ad RAGIONE_SOCIALE, cui non risultava che il fornitore avesse segnalato la necessità di interventi di piccola manutenzione sul macchinario; che, a seguito del blocco, resasi necessaria l’operazione di immediato svuotamento del serbatoio, essa, rientrando tra le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, avrebbe dovuto essere compiuta dal fornitore mediante il proprio dipendente ed operatore, non essendo la stessa esigibile dall’ utilizzatrice, a cui dunque non poteva imputarsi la solidificazione del calcestruzzo rimasto nel serbatoio; che la RAGIONE_SOCIALE, in adempimento del proprio obbligo di eseguire le operazioni di piccola manutenzione, aveva nondimeno provveduto alla sostituzione del flessibile due giorni dopo il sinistro, consentendo il riavvio del mezzo in vista del trasporto in Italia; che nessuna responsabilità era ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE nella gestione del mezzo nel lasso temporale successivo all’incendio , atteso che l’operatore messo a disposizione dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché dipendente di quest’ultima , era « l’unico soggetto che poteva e sapeva manovrare la betoniera »; che non era contestato che l’ utilizzatrice avesse peraltro adempiuto agli oneri organizzativi del trasporto e a sostenerne i relativi costi, mentre, una volta che il mezzo era rientrato in Italia, l’ ulteriore obbligo di sostenere i costi successivi a tale rientro, con particolare riferimento agli oneri doganali, gravava sulla RAGIONE_SOCIALE; che pertanto l’ ingiustificata inerzia da questa manifestata dall’arrivo della betoniera al porto di Genova non poteva essere fatta pagare alla RAGIONE_SOCIALE, riversando su di essa i costi del deposito e gli oneri doganali, pacificamente a carico della noleggiante per previsione contrattuale.
Avverso la sentenza della Corte meneghina, propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Risponde con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata, a i sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362-1371 cod. civ., in relazione all’art. 116 cod. proc. civ..
La società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso la « sussunzione » del contratto di ‘ nolo a caldo ‘ , nel contratto di locazione di cose mobili.
Sostiene che, sebbene con l’attribuzione del godimento della cosa il locatore avesse messo a disposizione del conduttore l’attività d el suo dipendente per l’utilizzazione del bene, tuttavia costui avrebbe agito come « preposto del conduttore », senza che tale circostanza facesse venir meno la natura di locatio rei propria del rapporto.
Osserva che, ove il contratto fosse stato correttamente qualificato come contratto di locazione, ne sarebbe discesa l’applicabilità della relativa disciplina, ed in particolare degli artt. 1587 e 1588 cod. civ., che attribuiscono al conduttore, oltre all’obbligo di prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto, la responsabilità per la perdita e il deterioramento della cosa medesima durante la locazione, salva la prova della causa non imputabile.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art.
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Pres. COGNOME
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360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass. 22/06/2005, n. 13399).
Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può peraltro risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 02/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha proceduto alla qualificazione del contratto stipulato inter partes e all’individuazione delle obbligazioni che ne derivavano a carico delle parti, da un lato avendo riguardo alla circostanza che la fornitrice aveva messo a disposizione dell’utilizzatrice il proprio personale tecnico dipendente in grado di garantire l’utilizzo del mezzo , che rimaneva quindi nella gestione della proprietaria, al di fuori di ingerenze da parte della noleggiatrice; dall’altro lato , prendendo in considerazione, dal punto di vista testuale, le singole previsioni contrattuali, che avevano attribuito alla utilizzatrice il solo obbligo di provvedere alle opere di « piccola manutenzione », restando invece a carico della fornitrice quello di mantenere il mezzo « in perfetto stato di efficienza provvedendo alle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria ».
La prima circostanza -che costituisce un elemento differenziale tradizionalmente evidenziato anche da questa Corte ai fini della distinzione tra il tipo legale della locazione e il tipo sociale del noleggio (cfr. ad es., già Cass. 19/0/71985, n. 4294) -ha correttamente indotto la Corte d’ appello ad evidenziare, in negativo, la non applicabilità della disciplina della locazione in
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NOMECOGNOME ordine ai rischi connessi all ‘attività compiuta mediante l’utilizzo della cosa, i quali ricadevano sulla fornitrice, nella cui sfera di disponibilità era rimasto il bene oggetto del contratto; l’es ame delle singole previsioni contrattuali, ha, poi, altrettanto correttamente, indotto il giudice del merito ad escludere che l ‘ utilizzatrice fosse tenuta, oltre che al riparo del flessibile danneggiato (prontamente effettuato nei giorni successivi all’in cendio), altresì allo svuotamento del mezzo, nonché allo sdoganamento dello stesso, una volta rientrato in Italia.
Il giudice d ‘appello ha dunque fornito una plausibile interpretazione sia del contratto sia delle obbligazioni corrispettive sorte in capo alle parti, del loro contenuto e dei loro limiti, traendone le conseguenti implicazioni in ordine all’apprezzamento di merito della condotta di ciascuna di esse (ed in particolare dell ‘ impresa utilizzatrice ) in ordine all’adempimento o inadempimento delle stesse.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo viene denunciata, in via principale, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, nonché, in via subordinata , ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc., omesso esame di fatto decisivo e discusso.
La sentenza impugnata è censurata per non avere pronunciato in ordine alla doglianza con cui era stato contestato alla RAGIONE_SOCIALE lo specifico profilo di responsabilità per inadempimento derivante dalla omessa sostituzione del flessibile difettoso o danneggiato.
Il motivo è inammissibile sia se lo li consideri diretto a denunciare il vizio di omessa pronuncia, sia se lo si consideri diretto a denunciare il vizio di omesso esame.
Il vizio di omessa pronuncia, quale correlativo inverso del vizio di ultrapetizione, può profilarsi solo sulla domanda o su una eccezione (art.112 cod. proc. civ.), evenienza che non sussiste nel caso in esame, ove il giudice del
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merito ha pronunciato su tutta la domanda risarcitoria e su tutti i motivi di gravame ad essa afferenti.
Quanto al vizio di omesso esame, va invece osservato che, in applicazione della regola di cui all’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis (ma la previsione ha trovato continuità normativa nel ‘nuovo’ quar t o comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dello stesso art . 360, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale confer ma della decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. ‘doppia conforme’ in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c od. proc. civ. , ha l’onere -nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).
In ogni caso, la denunciata omissione non sussiste, poiché la Corte di merito ha espressamente ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE avesse adempiuto il proprio obbligo di riparare il flessibile dopo l ‘ incendio, mentre non era tenuta a provvedervi prima dell’ incendio.
Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1326, 1362-1371, 1576 e 1577 cod. civ..
anche con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione falsa applicazione degli artt. 1326, 1362-1371, 1576 e 1577 cod. civ..
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5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c od. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 1223 cod. civ..
Con questi motivi -che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione -la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità d ell’ RAGIONE_SOCIALE in ordine: a) alla mancata esecuzione dell’attività manutentiva preventiva; b) alla mancata esecuzione della tempestiva riparazione del flessibile danneggiato; c) all’omesso svuotamento del cemento dalla betoniera, in violazione degli obblighi e dei principi in tema di locazione ; la sentenza d’appello è, inoltre censurata: d) per non avere « accertato la grave negligenza della RAGIONE_SOCIALE » in relazione agli obblighi di controllo e vigilanza su tutta l’attività ed organizzazione di cantiere, nonché di custodia del bene noleggiato; e) per non avere riconosciuto « la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per i danni conseguenti al sinistro » e, in particolare, per quelli derivanti dall’omesso avviso alla fornitrice dell’aumento di peso del mezzo e dei problemi che si sarebbero verificati al momento dell’arrivo dello stesso in Italia.
5.1. I motivi in esame sono inammissibili.
Deve richiamarsi quanto si è sopra evidenziato in ordine alla plausibile interpretazione del contratto e delle obbligazioni da esso derivanti, condotta dal giudice del merito con apprezzamento insindacabile, alla luce della quale è stato motivatamente escluso che la RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta a riparare preventivamente il flessibile difettoso e a svuotare successivamente il serbatoio della betoniera, mentre l’obbligo, rientrante negli interventi di « piccola manutenzione », di sostituire il flessibile dopo l’incendio era stato debitamente adempiuto.
Inoltre, con apprezzamento di merito insindacabile, la Corte territoriale ha anche accertato che l’ RAGIONE_SOCIALE era bensì tenuta contrattualmente ad adempiere agli oneri organizzatovi e a sostenere i costi del trasporto del mezzo ai fini del rientro in Italia, ma non anche a sopportare i costi successivi a tale rientro, ivi compreso lo sdoganamento del mezzo, cui avrebbe dovuto
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provvedere la RAGIONE_SOCIALE; pertanto se, per un verso, non era giustificata l ‘ inerzia manifestata da quest’ultima per un intero quinquennio successivo all ‘ arrivo in porto della betoniera, per altro verso, del pari ingiustificata risultava l’ emissione della fattura del marzo 2014, diretta a porre a carico d ell’ RAGIONE_SOCIALE i costi di deposito e gli oneri doganali, pacificamente gravanti sulla impresa fornitrice per previsione contrattuale.
In definitiva, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la società ricorrente a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile,