SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 142 2025 – N. R.G. 00000068 2025 DEPOSITO MINUTA 27 01 2026 PUBBLICAZIONE 28 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d’Appello di Perugia
Sezione lavoro in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliera
AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME Consigliera
Sentenza n.142/2025
Giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c.; riliquidazione pensione anzianità; neutralizzazione contributi.
alla pubblica udienza del giorno 08.10.2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d’ udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.68 del Ruolo Generale Lavoro dell’anno 2025, promossa con ricorso in riassunzione in appello depositato in data 20.05.2025 da:
con gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME,
parte RICORRENTE
contro
,
corrente in Roma, con gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, parte RESISTENTE
quale giudice del rinvio in seguito alla cassazione, con ordinanza della Suprema Corte di cassazione n.5102/2025 del 27/02/2025, della sentenza n.141/2021 del 01/06/2021, della Corte d’Appello di Perugia, Sezione lavoro, pronunciata avverso la sentenza n.342/2018 del 25/10/2018 del Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
1. ha riassunto il giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Terni onde vedere accolta la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità (NUMERO_DOCUMENTO n.NUMERO_DOCUMENTO) in godimento dal 01.01.2005, mediante valorizzazione di tutta la contribuzione effettiva e figurativa maturata, con neutralizzazione opzionale delle ultime 158 settimane di contribuzione figurativa accreditate prima del collocamento in quiescenza, maturate dal 01.10.2001, inutili per maturazione dell’anzianità contributiva di legge, pari a 2080 sett imane, anzi, dannose avendo comportato un decremento della retribuzione pensionabile.
A sostegno della propria domanda l’ ha invocato i principi enunciati dalla Corte costituzionale che, in particolare con la sentenza n.264 del 1994, aveva sancito il principio in virtù del quale a maggiore contribuzione non sarebbe dovuta conseguire una prestazione meno favorevole. Il ricorrente ha, poi, allegato al ricorso i prospetti contabili relativi alla pensione rideterminata operando la predetta sterilizzazione, in tal modo quantificando una differenza a credito pari a €.204 ,62 alla decorrenza del 01.01.200 5, chiedendo la condanna dell’ al relativo pagamento a far data dal 01.07.2007.
L’ , costituendosi dinanzi al Tribunale, ha resistito alla domanda avversaria eccependo, preliminarmente, la decadenza triennale di cui all ‘ art.47 del d.P.R. n.639 del 1970 e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei crediti maturati. Nel merito, l’ente ha, invece, eccepito l’infondatezza della domanda in considerazione anche degli accrediti contributivi ottenuti per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto .
Il Tribunale di Terni, respinte le eccezioni preliminari, ha accolto la domanda attorea e condannato l’ al pagamento dei ratei maturati conformemente alla richiesta.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l’ rinnovando l’eccezione di decadenza e contestando nel merito la pretesa possibilità di accreditare la contribuzione figurativa per esposizione ad amianto oltre il numero di settimane necessarie al raggiungimento del limite ordinamentale di 2080 settimane.
Nel contraddittorio con l’appellato, l a Corte d’ Appello ha accolto la preliminare eccezione sollevata dall’ , dichiarando la domanda giudiziale inammissibile per maturata decadenza.
In seguito alla proposizione del ricorso dell’ per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello per errata applicazione delle norme riguardanti l’istituto della decadenza , la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione di merito e mandato a questa stessa Corte, in diversa composizione, per provvedere sulla domanda attorea.
Con il ricorso in riassunzione l’ ha riproposto la stessa domanda già avanzata al Tribunale di Terni, con richiesta di condanna al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori.
Fissata l’udienza di discussione si è costituito tempestivamente , già appellante, che, preso atto della pronuncia rescindente, ripercorrendo letteralmente le argomentazioni di merito svolte nell ‘atto di appello, insiste nella contestazione del diritto rivendicato dal pensionato al ricalcolo pensionistico, rappresentando, in ogni caso, di aver già proceduto alla nuova liquidazione del trattamento pensionistico così come disposta dal Tribunale, chiedendo, quindi, la restituzione di quanto corrisposto e risultante non dovuto.
All’esito della discussione , la Corte ha definito il giudizio con la lettura del dispositivo riportato in calce.
8. Così ricostruiti i fatti, questa Corte, quale giudice del rinvio operato dalla Cassazione, ai sensi dell’art. 392 c.p.c. è tenuta a definire la domanda introdotta originariamente da ll’ e riproposta nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, tenendo conto, in ogni caso, del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte che, cassando la precedente sentenza di merito, ha affermato che ‘ anche alle fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell’art.38, comma 1 , lett.d), n.1), del d.l. n.98/2011, convertito in legge n.111/2011, che ha aggiunto un ultimo comma all’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, va applicato il termine decadenziale introdotto da tale disposizione con riguardo ‘alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito’ e decorrente ‘dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte’, ma tale applicazione avviene solo a decorrere dall’entrata in vigore della medesima disposizione ‘, pertanto, nel caso concreto ‘ in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale ‘.
Nella memoria di costituzione, nel presente giudizio, , come sopra già ricordato, reitera la contestazione della sussistenza del diritto alla maggiore sorte pensionistica rivendicato dal pensionato, così come aveva fatto in entrambi i precedenti gradi di merito, contestando, peraltro, in termini del tutto generici, la quantificazione delle differenze pensionistiche.
La sentenza n.141/2021 di questa Corte d’ Appello, annullata dalla Cassazione, in accoglimento della preliminare eccezione di decadenza, nulla ha statuito sul merito del contendere. Compete, allora, a questo diverso collegio della
stessa Corte territoriale, a cui l’ordinanz a della Cassazione ha rinviato, verificare la fondatezza del diritto vantato dall’ dinanzi al Tribunale.
8.1. Dinanzi al primo giudice, il ricorrente, titolare di pensione di anzianità erogata dall’ categoria V O n.NUMERO_DOCUMENTO, con decorrenza 01.01.2005, ha allegato che l’anzianità complessivamente maturata, comprensiva della maggiorazione per riconosciuta esposizione ad amianto per il periodo dal 01.05.1970 al 31.12.1992, è pari a 1816 settimane fino al 31.12.1992 (quota A) e 613 settimane fino alla data del pensionamento (quota B), quindi, complessivamente, pari a 2429 contributi settimanali. In ragione di ciò, ha sostenuto di vol ersi avvalere della ‘neutralizzazione’ opzionale dal computo della retribuzione pensionabile della contribuzione ulteriore rispetto al raggiungimento del requisito previsto per il trattamento di anzianità (40 anni, corrispondenti a 2080 contributi settimanali), atto a ridurre l’importo della prestazione già maturata: infatti, nel corso delle ultime 260 settimane precedenti la data della decorrenza della pensione, aveva percepito redditi da lavoro dipendente in misura crescente fino al settembre 2001, mentre dal l’otto bre 2001 era stato collocato in mobilità, beneficiando di un accredito figurativo sensibilmente inferiore, che aveva prodotto effetti negativi anche sull’ammontare della prestazione pensionistica. Ha chiesto, in particolare, la neutralizzazione della contribuzione ulteriore al raggiungimento del requisito dei 2080 contributi e, dunque, delle ultime 158 settimane non utili al raggiungimento della prescritta anzianità contributiva (2080 contributi): tanto comporterebbe, secondo il conteggio allegato al ricorso, un aumento mensile di €.204 ,62 sul trattamento pensionistico già a partire dal 01.01.2005.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito lo stato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul diritto controverso, ha verificato che nel caso di specie il ricorrente aveva maturato, in costanza del rapporto di lavoro, il requisito contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità (pari a 2080 settimane) ed aveva, successivamente, maturato ulteriore contribuzione che, tuttavia, aveva comportato una riduzione della prestazione pensionistica. Ha, poi, precisato che i contributi figurativi per mobilità non potevano essere neutralizzati, ai fini della liquidazione della pensione di anzianità, laddove concorrevano con i contributi obbligatori, ad integrare il requisito per il perfezionamento del diritto alla pensione medesima, bensì potevano essere neutralizzati ove, raggiunto il limite delle 2080 settimane contributive, la relativa base retributiva avesse condotto ad una riduzione
della misura della pensione. Ha, quindi, accolto la domanda, evidenziando come il prospetto di ricalcolo offerto dal pensionato sulle conseguenze della rivendicata ‘ neutralizzazione ‘ della contribuzione figurativa corrispondente alle ultime 158 settimane di mobilità non era stato contestato, se non genericamente, dall’ .
L’ , costituendosi in questo grado, sottolinea, richiamando la difesa svolta in primo grado, che l’ ha ottenuto la pensione di anzianità in forza del numero massimo dei contributi settimanali (2080), raggiunti grazie alla maggiorazione applicata (equivalente a 250 settimane) per esposizione ad amianto ex art.13, comma 8, della legge n.257/19 92 con riguardo alla cosiddetta quota ‘A’, cioè, con riguardo al monte contributivo afferente il periodo anteriore al 01.01.1992: la contribuzione relativa a tale periodo ammontava a 1495 settimane, cui erano state aggiunte, per il periodo successivo, ulteriori 585 settimane, così da raggiungere i 2080 contributi settimanali.
Secondo l’ , in buona sostanza, il pens ionato non potrebbe pretendere di calcolare il trattamento pensionistico considerando ulteriore contribuzione rispetto al massimo consentito, tanto meno ciò potrebbe essere consentito in riferimento alla cosiddetta quota ‘B’, afferente la contribuzione relativa a p eriodi successivi al 31.12.1991; inoltre, secondo l’ , trattandosi di pensione di anzianità e non invece di pensione di vecchiaia la neutralizzazione non sarebbe ammissibile.
8.2. Il ragionamento de ll’ non è condivisibile.
In primo luogo occorre considerare che Corte costituzionale, con la sentenza n.264/1994, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 8, della legge n. 297/1982 nella parte in cui non prevede che, in caso di esercizio nell’ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa retribuita in misura minore da parte di lavoratore che abbia già maturato il requisito contributivo, la pensione non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo i periodi di minore contribuzione.
Tale pronuncia riguarda, effettivamente, le pensioni di vecchiaia, però, la Corte costituzionale, con la sentenza n.388/1995, è giunta alla medesima conclusione con riferimento specifico al pensionamento anticipato, ambito nel quale rientra anche la pensione di anzianità oggetto dell’odierno processo .
In tal senso, del resto, si è pronunciata ripetutamente la Suprema Corte affermando che solo quando abbia maturato, in costanza di rapporto di lavoro,
l ‘ anzianità assicurativa e contributiva per l ‘ accesso alla pensione di anzianità l ‘ assicurato può pretenderne la liquidazione sulla base, soltanto, della stessa contribuzione obbligatoria e senza tenere conto della contribuzione sopravvenuta qualunque ne sia la natura (obbligatoria, figurativa o volontaria) – ove conduca ad un risultato meno favorevole per l’ assicurato (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.11801 del 05.08.2003, Sez. L, Sentenza n.27879 del 24.11.2008 e Sez. L, Sentenza n.4868 del 28.02.2014).
8.3. In punto di fatto, nel prospetto allegato al n.7 delle produzioni dell’originario ricorrente, che l’ non ha in alcun modo contestato, ricostruito sulla base dell’estratto contribuivo prodotto dallo stesso , risulta che l’ aveva già accumulato 1226 contributi effettivi in quota A (maturati sino al 31 dicembre 1992) e 613 contributivi maturati successivamente (di cui è pacifico che 158 fossero costituiti dalla contribuzione figurativa accreditata nel periodo di collocazione in mobilità negli ultimi tre anni e mezzo anteriori al pensionamento.
Risulta, poi, pacifico che l’ ha fruito della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto (coefficiente moltiplicativo di 1,50 per il periodo 1970 – 1992) che il ricorrente quantifica in 590, anche qui, senza alcuna contestazione da parte .
Il lavoratore avrebbe, allora, potuto cumulare ai 1226 contributi effettivi, in quota ‘A’ anche l’ intera maggiorazione contributiva derivante da amianto, così pervenendo a 1816 contributi settimanali, mentre è, per contro, altrettanto pacifico che l’ ha calcolato il numero dei contributi settimanali in quota ‘A’ solo nella misura di 1495, comprensiva, dunque, di una solo parziale valorizzazione della maggiorazione di cui all’art. 13 della legge n.257/1992 spettante al lavoratore, computando, poi, per intero le ultime 158 settimane di contribuzione (esclusivamente figurativa) conseguenti alla collocazione in mobilità del lavoratore.
Ora, secondo questo Collegio, se non è in discussione che il riconoscimento della maggiorazione per amianto non possa comunque mai comportare la liquidazione di una pensione che superi dal punto di vista quantitativo le 2080 settimane, occorre allora verificare se, nel caso concreto, il requisito contributivo massimo sarebbe stato raggiunto anche senza considerare le 158 ultime settimane di contribuzione figurativa, accumulate dal lavoratore negli anni dal 2001 al 2004.
L chiede, infatti, di valorizzare tutta la contribuzione già acquisita alla data del 31.12.1992 ( in quota A) comprensiva per intero della precitata
maggiorazione figurativa imputabile ad esposizione ad amianto e relativa, pacificamente, a tale fase della vita lavorativa del pensionato (così da raggiungere il numero di 1816 contributi settimanali), aggiungendo, poi, tutta la successiva contribuzione necessaria al raggiungimento del requisito contributivo massimo, così da eliminare quella – ulteriore – che si sia rivelata meno favorevole.
8.4. La risposta è affermativa.
Cumulando la quota ‘A’ e la quota ‘B’ , il numero delle settimane contributive ammonta a 2429, superiore di ben 349 settimane rispetto a 2080, corrispondente alla massima anzianità contributiva.
A fronte delle 613 settimane accumulate in quota ‘B’, allora, le ultime 1 58 settimane risultano all’evidenza non necessarie per raggiungere il requisito massimo dei 2080 contributi e, dunque, avrebbero dovuto essere ‘neutralizzate’, avendo comportato per il pensionato, dopo il raggiungimento dell’ anzianità contributiva massima, un detrimento nel computo della pensione, per essere in quel periodo ridotta la retribuzione base.
9. Tanto precisato sull”an’ della domanda del pensionato, in o ssequio al principio di diritto riaffermato dal giudice di legittimità, piuttosto, il diritto alla riliquidazione va limitato, quanto al periodo antecedente la domanda giudiziale, proposta con ricorso del 29.01.2018, al solo triennio ad essa anteriore.
9.1. In ordine alla quantificazione delle differenze pensionistiche, i conteggi analitici elaborati dal ricorrente ed allegati all’originario ricorso erano stati contestati solo genericamente dall’ . Ne consegue, in definitiva, l’accoglimento della domanda d ell’ con l’affermazione del diritto al rical colo da questi rivendicato, ma limitandone il credito esigibile, per il pregresso, ai ratei arretrati maturati nel solo triennio precedente il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Terni e, pertanto, con effetto riliquidatorio limitato ai ratei mensili pensionistici decorrenti dal gennaio 2015 e da quantificare, in sede di pagamento, tenendo conto del maggior trattamento già virtualmente spettante, per €. 204,62 mensili, come calcolate dal ricorrente, senza contestazione di calcolo da pare , con decorrenza iniziale del gennaio 2005.
9.2. La circostanza, affermata in memoria di costituzione dall’ , circa l’avvenuto pagamento in favore dell’ delle maggiori differenze pensionistiche ricalcolate dall’ in esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni dalla data della decorrenza iniziale della pensione non è sorretta da alcuna
documentazione, per cui la formulata richiesta di restituzione, pur ammissibile nel presente giudizio di rinvio, non può trovare accoglimento.
10. Per ciò che concerne la regolazione delle spese processuali, che specificamene la Suprema Corte ha rimesso a questo giudice anche per il grado di legittimità, occorre tener conto di tutti i gradi del giudizio, stante l’avvenuto annullamento della sentenza del grado di appello che, a sua volta, aveva riformato anche in punto di spese la sentenza del Tribunale.
Il parziale accoglimento della domanda di riliquidazione proposta da per effetto dell’applicazione corretta dell’istituto della decadenza triennale, giustifica la compensazione parziale delle spese tra le parti, nella misura che si stima equa di un terzo dell’intero, come liquidato in dispositivo per ciascun grado alla luce dei criteri di quantificazione di cui al D.M. n. 147/2022; la residua parte, preva lendo la soccombenza dell’ , resta a carico di questo che ne rifonderà l’importo alla c ontroparte, con distrazione in favore dei suoi difensori che se ne sono dichiarati anticipatari.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo in sede di rinvio, così provvede:
dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione di anzianità categoria VO n.NUMERO_DOCUMENTO mediante l’esclusione della contribuzione relativa alle ultime 158 settimane di contribuzione figurativa e, per l’effetto, dichiara tenuto e condanna l’ a procedere alla riliquidazione del maggior trattamento spettante ed al pagamento delle differenze di trattamento in tal modo maturate dal pensionato sui ratei arretrati, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere dal gennaio 2015, da maggiorarsi con interessi legali sino al soddisfo nei limiti di cui all’art.16, comma 6, della legge n.412 del 1991;
Liquida le spese processuali dell’intero giudizio in complessivi €.8.000,00 per compenso professionale (di cui € .2.200,00 per il primo grado ed €2.000,00 per l’appello, €.1.800,00 per il grado di legittimità ed €.2.000,00 per il presente giudizio di rinvio), da maggiorarsi con rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Compensa tra le parti per un terzo le spese processuali di tutti i gradi come appena liquidate e dichiara tenuto l’ a rifonderne la residua parte in
favore della controparte con distrazione in favore degli AVV_NOTAIOti NOME e NOME COGNOME.
Il Presidente est. AVV_NOTAIO NOME COGNOME