Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20141 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9305/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
COMUNE DI RICIGLIANO, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE di D’APPELLO di SALERNO n. 1653/2022 depositata il 6/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di Ricigliano per ottenerne la condanna a titolo risarcitorio, allegando che:
-su richiesta e incarico dell’ente locale, si apprestava a sfrondare alberi in una piazza della città, issato sulla benna di una macchina operatrice di proprietà dello stesso Comune, assicurata con la s.p.a Allianz;
-a causa di un’errata manovra del conducente NOME COGNOME impiegato del Comune, cadeva e riportava gravi lesioni;
si costituiva il Comune di Ricigliano controdeducendo, in particolare, che:
-non aveva conferito alcun incarico all’attore, dipendente della Comunità Montana Tenagro Alto e Medio Sele di Buccino con la qualifica di idraulico forestale;
-l’attore era salito volontariamente sul mezzo di proprietà dell’ente per aiutare il dipendente COGNOME alla guida, incaricato del taglio dei rami;
COGNOME nella memoria di precisazione assertiva, deduceva la responsabilità dell’amministrazione ai sensi dell’art. 28, Cost., e degli artt. 22, 23, d.P.R. n. 3 del 1957;
il Tribunale rigettava la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-la domanda quale precisata nella memoria di cui all’art. 183, cod. proc. civ., primo termine, non era inammissibile poiché lo stesso Tribunale si era posto la questione della diversa qualificazione a tale titolo della pretesa;
-per converso, avendo l’attore allegato di aver ricevuto egli stesso incarico da parte del Comune, la domanda andava ricondotta all’alveo dell’art. 2087, cod. civ., non potendo immaginarsi una responsabilità per fatto del dipendente COGNOME al contrario incaricato;
-non era stato però neppure allegato che il taglio dei rami fosse di competenza del Comune e che Pascente dovesse svolgerlo con la macchina operatrice;
-aderendo alla prospettazione attorea mancava comunque il nesso di occasionalità necessaria presupposto dalla responsabilità comunale per fatto del dipendente;
-correttamente, dunque, il Tribunale aveva conclusivamente disatteso la pretesa in mancanza di prova di qualunque rapporto tra ente convenuto e attore;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi;
resiste con controricorso il Comune di Ricigliano;
rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2049, cod. civ., 28, 113, Cost., 22, 23, d.P.R. n. 3 del 1957, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di considerare che i fatti accertati avrebbero dovuto essere sussunti nella prospettata fattispecie legale della responsabilità del Comune per fatto del dipendente, che stava pacificamente agendo per conto dell’ente per il taglio dei rami, a prescindere da un incarico lavorativo tra il Comune medesimo e il deducente originario attore;
con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 132, cod. proc. civ., e 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo incomprensibile, valorizzando la prospettazione indicata come attorea e qualificata ai sensi dell’art. 2087, cod. civ, dimenticando, al contempo, l’opzione qualificatoria
dei fatti risultati a titolo di responsabilità del Comune per fatto del dipendente, pur richiamata in ragione del principio d’imputazione per nesso di occasionalità necessaria tra gli accadimenti e lo svolgimento dei compiti pubblici;
considerato che:
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;
la Corte territoriale ha rilevato e accertato che:
-l’attore aveva allegato di aver avuto incarico dal Comune, essendo però dipendente della distinta Comunità montana;
-incaricato del taglio dei rami era stato invece il dipendente del Comune, COGNOME pur non potendo dirsi sussistente neppure l’allegazione che il compito fosse di competenza dell’ente e che fossero state date direttive di svolgerlo con la macchina;
-non vi era prova di un rapporto tra Comune e attore;
ciò posto, in difetto d’incarico dell’ente locale a COGNOME, l’inquadramento della domanda nel perimetro dell’art. 2087, cod. civ., non viene in rilievo neppure in tesi;
viene invece in rilievo la responsabilità dell’amministrazione per fatto del proprio dipendente, atteso che, al di là della competenza formale in ordine al taglio dei rami, è stato constatato che COGNOME, dipendente del Comune, doveva svolgerla -come ammesso dallo stesso ente locale anche in questa sede a pag. 2 del controricorso -per conto di quello, seppur in assenza di prova su direttive modali specifiche al riguardo;
sul punto deve rimarcarsi che la formulazione della domanda in parola, da qualificare correttamente alla luce dell’art. 2049, cod. civ., risulta essere stata oggetto di precisazione assertiva la cui inammissibilità per ipotizzata tardività è stata, come visto, esclusa
esplicitamente da parte del Collegio di seconde cure, senza censure e, quindi, con giudicato interno al riguardo;
ora, in questo quadro ricostruttivo, è stato chiarito che l’amministrazione pubblica risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni e agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa -e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi -non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o di quei poteri che, per quanto deviati o abusivi o illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass., Sez. U., 16/05/2019, n. 13246);
secondo indiscussi accertamenti della Corte distrettuale, nel caso neppure si trattava di finalità puramente personali del dipendente comunale e l’incidente non sarebbe potuto accadere senza l’esercizio delle funzioni pubbliche, mediante l’esecuzione dell’incarico dato proprio dal Comune di cui era dipendente, da parte di Pascente, sicché il danneggiato, COGNOME in questa chiave, riveste la qualifica di terzo;
la pronuncia deve quindi cassarsi perché la domanda venga scrutinata nel residuo merito alla luce del sopra riportato principio; spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3/06/2025.