Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27457/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO – Ricorrente-
contro
DEUTSCHE BANK SPA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente, ricorrente incidentale –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
COGNOME DOMENICO
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 621/2018 depositata l’ 08/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- l’AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione, notificato il 21 ottobre 2020, articolato in tre motivi, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 621 del 2018 della Corte d’appello di Napoli, depositata l’8.2.2018, notificata il 2.3.2018, i cui termini di impugnazione venivano sospesi a seguito di proposizione dell’azione di revocazione.
– Resistono i COGNOME con controricorso illustrato da memoria.
Anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste, con separato controricorso contenente anche un motivo di ricorso incidentale ed uno di ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.
Il COGNOME, regolarmente intimato, non ha svolto attività difensive in questa sede.
– Questa la vicenda giudiziaria, per quanto ancora di interesse:
AVV_NOTAIO citava in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannata al risarcimento di tutti i danni da lui subiti per essere stato indagato per ricettazione, ex articolo 648 del codice penale, per la negoziazione di quattro assegni non trasferibili ‘emessi a sua insaputa e a sua insaputa a lui intestati’, incassati da terzi presso una filiale del predetto istituto di
credito dopo essere stati accreditati sui conti intestati a NOME e NOME COGNOME, correntisti;
la banca nel costituirsi precisava che l’imputazione del COGNOME era derivata non dalla negoziazione di quei quattro assegni ma dal suo incarico di ‘mandatario elettorale’ di NOME COGNOME per la campagna elettorale relativa alle elezioni del Presidente della Regione Campania del 2005, nell’ambito della quale vari funzionari pubblici erano stati accusati di avere abusato dei loro pubblici poteri per aver imposto alle imprese operanti nel porto di Napoli di versare contribuzioni economiche a favore del PDS;
l’istituto di credito chiamava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, titolari dei conti correnti accesi presso la filiale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sui quali erano stati negoziati gli assegni, e COGNOME NOME, che apposto le firme di girata del COGNOME e chiesto ai COGNOME di far accreditare quei quattro titoli per poi farsene consegnare gli importi.
– Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda dell’attore, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la denunciata condotta illegittima della banca convenuta e i danni lamentati dei quali si chiedeva il risarcimento.
– Il COGNOME proponeva appello, sostenendo che la sua imputazione derivava esclusivamente dalla illegittima negoziazione di quei quattro titoli di credito non trasferibili.
– La Corte d’appello di Napoli confermava il rigetto della domanda.
6.1. -Pur riconoscendo che la condotta della banca fosse stata irregolare rispetto alle regole del diritto bancario, che non consente il pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal suo prenditore e non permette la girata se non al banchiere per l’incasso, la Corte d’appello ricostruiva le ragioni del coinvolgimento del COGNOME nella indagine penale attribuendole al fatto che fosse risultato formalmente beneficiario di tredici assegni emessi dalle società
operanti nel porto di Napoli, ritenute vittime dell’abuso e della concussione da parte dei funzionari pubblici, elencati in un prospetto sequestrato presso gli uffici dell’autorità portuale, nell’ambito della campagna elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Campania nel 2005.
6.2. – La Corte d’appello riteneva pacifico che i quattro assegni fossero stati negoziati dai COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sui conti correnti accesi da costoro anche se muniti di clausola di non trasferibilità sulla base di firme di girata apparentemente riferibili al COGNOME, da questi disconosciute e delle quali si era accertato che fossero state apposte dal COGNOME, munito anche di fotocopie di un documento d’identità del COGNOME, ma riteneva che la ragione del coinvolgimento del COGNOME nella indagine penale non fosse quello dell’illegittimo incasso di quei quattro assegni da parte di un soggetto terzo ma il fatto che il COGNOME, quale mandatario elettorale di COGNOME, risultasse beneficiario di tredici assegni dei quali il PM aveva ipotizzato fossero frutto della concussione effettuata da alcuni pubblici ufficiali nei confronti delle società operanti nel porto di Napoli.
– Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli il COGNOME proponeva ricorso per revocazione. La domanda di revocazione era dichiarata inammissibile perché la Corte d’appello riteneva si trattasse eventualmente di errore di diritto e non di un errore nella percezione dei documenti offerti.
– La causa è stata avviata alla discussione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’errata interpretazione e falsa applicazione della legge n. 515 del 1993,
regolante l’attività del mandatario elettorale e l’errata valutazione in diritto delle risultanze processuali nonché la violazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e per l’esistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa obiettivamente incomprensibile.
Critica la sentenza impugnata laddove ha affermato che l’incriminazione del COGNOME derivava dalla ritenuta ricettazione dei tredici assegni ricevuti quale mandatario elettorale, emessi quali contributo in favore del RAGIONE_SOCIALE dalle imprese operanti nel porto di Napoli.
Sostiene invece, richiamando le indagini penali, che l’interesse del PM si fosse concentrato sull’indebito incasso di quei soli quattro assegni.
Precisa che comunque all’epoca lui era risultato beneficiario dei titoli perché mandatario elettorale del candidato COGNOME, come tale abilitato dalla legge n. 515 del 1993 alla ricezione di contributi in relazione ai quali doveva compiere una serie di attività per garantire la trasparenza di questi passaggi di denaro e quindi tenerne una contabilità, versarli su un conto corrente dedicato, rilasciare dichiarazioni a tutti i vari contributori, predisporre un rendiconto.
– Con il secondo motivo deduce l’errata interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 648 del codice penale nonché il vizio motivazionale contenuto nella sentenza d’appello per la ‘ignoranza del fatto conseguente all’omessa valutazione di tali prove sul punto’.
Con questa non chiara formulazione il ricorrente intende censurare la ricostruzione della Corte d’appello che ha legato l’imputazione per ricettazione alla sua condizione di beneficiario prenditore di tutti e tredici gli assegni frutto della manovra criminosa e, anche in questo caso, propone una rilettura non della sentenza d’appello ma
direttamente della inchiesta penale – attività non compatibile con il giudizio di legittimitàsostenendo che solamente con la negoziazione dei quattro titoli con falsa firma di girata poteva integrarsi un comportamento astrattamente riconducibile all’ipotesi di ricettazione perché solo per quei quattro titoli non fu seguito – per ragioni estranee alla sua sfera di controllo – l’iter regolare previsto per il mandatario elettorale. Il nesso di causalità tra il comportamento della banca e il danno subito per l’incriminazione penale esisterebbe perché se tutti i titoli fossero stati versati dal COGNOME sul conto dedicato per legge, per la funzione rivestita di mandatario elettorale, acceso presso il Monte dei Paschi, egli non avrebbe subito alcuna incriminazione. Ugualmente se i quattro assegni recanti una clausola di non trasferibilità fossero stati respinti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ci sarebbe stata nessuna incriminazione. Soltanto con l’incasso dei titoli non trasferibili da parte di persona diversa dal COGNOME con firma poi accertata per falsa sarebbe scattata l’incriminazione del COGNOME per ricettazione configurandosi solo in questo momento il dolo specifico, il profitto ed il movente, elementi fondanti della fattispecie giuridica.
-Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la errata interpretazione e falsa applicazione del nesso di causalità esistente tra il comportamento della banca, che permetteva la negoziazione dei titoli recanti la clausola di non trasferibilità ai terzi, e la incriminazione successiva di ricettazione in capo al ricorrente intestatario degli assegni.
– Il ricorso principale è complessivamente inammissibile, perché non sviluppa le censure in diritto, solo astrattamente ipotizzate, in relazione a specifiche affermazioni contenute nella sentenza, ma contesta l’esito valutativo di essa, proponendo una lettura alternativa neppure dei fatti di causa, attività comunque non consentita in sede di legittimità, ma della stessa inchiesta penale e delle valutazioni interne del Pubblico Ministero, che lo hanno portato
ad indagarlo, motivazioni peraltro che possono risultare solo da atti formali e non certo dalla rilettura ed interpretazione delle indagini penali al fine di farne scaturire una responsabilità alla banca.
A questo singolare modo di argomentare si accompagna una assoluta genericità delle censure, che fa riferimento a documenti non adeguatamente richiamati dei quali non si indica neppure che siano stati depositati in questa sede, sui quali non si fornisce cioè alcuna possibilità di riscontro.
– Quanto al terzo motivo di ricorso, esso incorre in un ulteriore ipotesi di inammissibilità in quanto denuncia l’errata interpretazione e falsa applicazione del nesso di causalità tra la condotta della banca e l’incriminazione del COGNOME e in tal modo sollecita una revisione dell’accertamento in fatto sulla esistenza del nesso causale, laddove, per consolidato orientamento di legittimità, l’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della Suprema Corte, la quale è legittimata solo al controllo sulla motivazione nei ristretti limiti oggi consentiti dall’articolo 360 numero 5 c.p.c.
6. – Inoltre, la sentenza della Corte d’appello ha confermato, seppur aggiungendo proprie argomentazioni la sentenza di primo grado.
Si è quindi in presenza di una doppia conforme sulla base di una medesima e concordante ricostruzione e valutazione dei fatti, con la conseguenza che è esclusa l’ammissibilità in questa sede della censura sulla motivazione.
Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023; Cass. 7724/2022). Ricorre l’ipotesi di
«doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.
– La RAGIONE_SOCIALE propone un motivo di ricorso incidentale contro la sentenza d’appello nella parte in cui essa compensa tra le parti le spese di giudizio sia del primo che del secondo grado, denunciandone la illogicità e la contrarietà a norme imperative nonché il difetto di motivazione sul punto.
Allega di aver proposto appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese di lite già effettuata da parte del tribunale e che nulla avrebbe detto la Corte d’appello sul punto e denuncia però non l’omessa pronuncia ma l’omessa motivazione. Contesta poi la fondatezza della motivazione con la quale la Corte d’appello avrebbe scelto di compensare anche le spese dell’impugnazione.
8. – Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile .
La sentenza di appello non ritorna sulle spese di primo grado, si limita a compensare le spese del giudizio di appello.
Quanto alle spese del primo grado di giudizio, la ricorrente non formula adeguatamente una censura di omessa pronuncia. Questo aspetto sarebbe eventualmente superabile, ove fosse possibile ricostruire in termini di sostanziale omessa pronuncia il contenuto della censura. Ma la ricorrente incidentale non riproduce né richiama in maniera chiara e verificabile il motivo di appello incidentale da essa proposto dinanzi alla Corte d’appello e quindi non consente di
verificare se effettivamente vi fu uno specifico motivo di appello sul punto ed una omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sul punto della liquidazione delle spese di primo grado.
8.1. – Quanto alla scelta di compensare le spese di giudizio anche in appello, il motivo di ricorso è inammissibile, a fronte di una compiuta motivazione da parte della corte d’appello. Va ricordato che in tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495 del 2022).
9. – La banca propone poi un secondo motivo di ricorso incidentale solamente condizionato all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale: segnala che in appello nulla è stato detto riguardo la propria reiterazione, con appello incidentale, delle domande avanzate nei confronti dei chiamati in causa, in quanto la Corte d’appello le ha evidentemente ritenute assorbite dal rigetto della domanda di parte appellante. L’istituto le reitera anche in via di ricorso incidentale solo per il caso che la Corte decidesse di accogliere il ricorso principale.
Stante l’inammissibilità del ricorso principale, non rileva prendere in questa sede in considerazione l’avvenuta reiterazione in appello delle
domande di manleva avanzate dall’istituto di credito nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME nonché di COGNOME NOME per il caso di accoglimento del ricorso e quindi di riapertura dell’accertamento in sede di rinvio in merito alla responsabilità dell’istituto.
Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale sono inammissibili.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese tra ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono compensate. Le spese sostenute dai controricorrenti COGNOME seguono invece la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e sia la parte ricorrente che la ricorrente incidentale risultano soccombenti, pertanto sono gravate dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite tra ricorrente principale e incidentale. Pone a carico del ricorrente le spese sostenute dai controricorrenti COGNOME, e le liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre 200,00 per compensi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 3