Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7882/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
e
LLOYD’S OF COGNOME, RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L’ITALIA; – intimata –
avverso la sentenza n. 61/2022 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata l’11/1/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 11/1/2022, la Corte d’appello di Napoli, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 25413/2019), ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna del AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore in conseguenza della denunciata tardività con la quale il AVV_NOTAIO avrebbe provveduto alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria gravante su un immobile che lo stesso COGNOME aveva acquistato da terzi e che, secondo la prospettazione del COGNOME, sarebbe stata alla base del mancato conseguimento di un mutuo bancario richiesto dal medesimo COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, il giudice del rinvio ha evidenziato come, a prescindere dalla qualificazione giuridica della domanda risarcitoria originariamente proposta dal COGNOME (se d’indole aquiliana o, piuttosto, da inadempimento di obbligazione contratta a seguito di ‘contatto sociale’, atteso che l’incarico per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria era stato conferito allo COGNOME dal proprietario dell’immobile dante causa del COGNOME), quest’ultimo non avesse fornito alcuna prova adeguata del nesso di causalità tra il comportamento asseritamente inadempiente, o comunque illecito, del AVV_NOTAIO e le conseguenze dannose indicate dal COGNOME come derivate da detto comportamento del AVV_NOTAIO;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., ovvero, subordinatamente, nullità della sentenza ex art. 132 comma 2°, n. 4) c.p.c. per carenza di motivazione (motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria -motivazione perplessa o incomprensibile), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in riferimento alla lettera della Banca di Roma del 3.10.2005, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inidonea la lettera del 3.10.2005 inviata dalla Banca di Roma ad NOME COGNOME a costituire prova del nesso di causalità tra la tardiva cancellazione dell’ipoteca ad opera del AVV_NOTAIO ed i danni chiesti dal COGNOME; e tanto, sulla base di una lettura di tale documento travisata, una delibazione illogica ed incompiuta ed altresì contraddittoria, tale da configurare una violazione dell’art. 116 c.p.c. oltre che una motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria o comunque perplessa od obiettivamente incomprensibile;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 3) c.p.c., nonché per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., per avere la Corte territoriale
erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la tardiva cancellazione dell’ipoteca e la produzione di danni a carico di COGNOME NOME;
entrambi i motivi -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono nel loro complesso infondati;
osserva preliminarmente il Collegio come -al di là dell’inammissibilità della prospettazione del vizio di motivazione apparente attraverso il relativo confronto con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo motivazionale in sé considerato (unicamente rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.) -come, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica
conAVV_NOTAIOa sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili agli elementi di prova in questa sede evocati dal ricorrente e del grado della relativa attendibilità sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;
l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;
nel resto, osserva il Collegio come le censure illustrate dal ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma di cui all’art. 115 c.p.c., limitandosi a contestare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie: rilievo estensibile nei medesimi termini alla deAVV_NOTAIOa violazione dei restanti parametri normativi denunciati dal ricorrente, in realtà esauriti nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti di causa e delle prove rispetto a quella fatta proprio dal giudice di merito;
sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare
che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove deAVV_NOTAIOe dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introAVV_NOTAIOe dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 – 01);
sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del
novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02);
nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria aAVV_NOTAIOata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) -si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c. nonché 2043, 2056 e 2059 stesso codice, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., ovvero, in subordine, nullità della sentenza ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c. per carenza di motivazione (motivazione obiettivamente incomprensibile), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con riferimento al primo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenza impugnata;
il motivo è nel suo complesso infondato;
osserva il Collegio come, ancora una volta, attraverso la proposizione della censura in esame, il ricorrente si sia limitato a
prospettare un esame del tessuto argomentativo della sentenza impugnata al solo scopo di rileggere in chiave alternativa il ragionamento probatorio sviluppato dalla corte territoriale sulla base di una elaborazione logica del tutto congrua, sulla base di un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità;
in forza delle medesime considerazioni varrà rimarcare l’infondatezza dell’evocato vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dovendo ritenersi pienamente comprensibile e del tutto lineare l’ iter logico-giuridico seguito dalla corte territoriale al fine di giungere alla decisione assunta;
con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 132 comma 2, n. 4) c.p.c. per violazione: del principio della pronuncia secondo diritto (art. 113 c.p.c.); del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; nonché per violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, co. 2, e 1183 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c., degli artt. 1218 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.; si duole altresì della nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., con riferimento al secondo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il carattere colpevole della conAVV_NOTAIOa per la tardività nell’espletamento dell’incarico per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria di cui trattasi;
con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1372 e 2230 c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione del giudicato implicito interno (art. 2909 c.c.) ovvero, in subordine, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 1460 c.c., ovvero, in subordine, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 113, 101, 112 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, co. 2, e 1183 c.c., degli artt. 1218 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c., in ordine alle asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 6 della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso il carattere colpevole della conAVV_NOTAIOa per la tardività nell’espletamento dell’incarico per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria di cui trattasi;
il quarto e il sesto motivo -congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione -sono inammissibili;
osserva il Collegio come entrambe le censure in esame si sostanzino in una rilettura dei passaggi della sentenza impugnata che attengono all’esclusione di una rilevanza contrattuale (sotto il profilo dell’inadempimento) del tempo impiegato dal AVV_NOTAIO per la cancellazione dell’ipoteca o, in generale, del comportamento tenuto dal AVV_NOTAIO in vista di tale adempimento;
tali considerazioni, tuttavia, devono ritenersi del tutto irrilevanti ai fini della decisione impugnata, poiché, al di là degli eventuali profili di colpevolezza del comportamento del AVV_NOTAIO, la ratio decidendi determinante, ai fini del rigetto della domanda del COGNOME, è stata individuata, dal giudice a quo , nella mancata dimostrazione e prova del
nesso di causalità tra tale comportamento del AVV_NOTAIO (sia pur colpevole o inadempiente) e le conseguenze dannose denunciate dal COGNOME;
da qui la sostanziale irrilevanza (e la conseguente inammissibilità) delle censure critiche avanzate attraverso le due doglianze in esame;
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c., nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., in ordine al terzo gruppo di asserzioni estranee al ragionamento sul nesso di causalità contenute sub paragrafo 8 della sentenza impugnata;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente torni a censurare i termini dello sviluppo argomentativo contenuto nella sentenza impugnata attraverso un sostanziale tentativo di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (con particolare riguardo agli elementi di prova richiamati in ordine alla pretesa sussistenza di un asserito nesso di causalità tra il comportamento del AVV_NOTAIO e i danni denunciati dal COGNOME); e tanto, ancora una volta, sulla base di una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi la denuncia della pretesa violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., avendola il ricorrente evocata sulla base di un inammissibile confronto tra il testo della motivazione ed elementi tratte aliunde ;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro, 22.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione