Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35776 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 33062/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima i Firenze, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del suo procuratore speciale dottAVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 2071/2019, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE depositata in data 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 15 marzo 2011, NOME COGNOME citò RAGIONE_SOCIALE (per il prosieguo, breviter , “CSI” o ‘Banca”) innanzi al Tribunale di Prato allegando: i ) di essere cliente di quest’ultima fin dal novembre 2006; ii ) di aver effettuato, nell’ottobre 2007, un investimento in obbligazioni denominate ‘ Lehman Brothers 4% 11 ‘ per l’importo complessivo di € 60.000,00; iii) che, a seguito del default dell’emittente di tali obbligazioni, aveva perduto l’intero capitale investito; iv ) che di tale perdita doveva ritenersi responsabile RAGIONE_SOCIALE, perché rimasta inadempiente agli obblighi di legge e contrattuali su di essa gravanti. Chiese, pertanto: dichiararsi ( a ) la nullità o ( b ) l’inefficacia del contratto per la prestazione dei servizi di investimento o ( c ) pronunciarsi l’annullamento di tale contratto, con la conseguente condanna della Banca alla restituzione dell’importo investito; in subordine, accertarsi gli inadempimenti contrattuali in cui era incorsa RAGIONE_SOCIALE, condannandola al risarcimento dei danni patiti dall’attrice.
1.1. Si costituì la convenuta, che contestò integralmente le avverse pretese, concludendo per il loro rigetto, e spiegò, in via gradata, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della COGNOME a restituirle ( i ) quanto percepito a titolo di cedole in ragione dell’investimento nei titoli suddetti, nonché ( ii ) i titoli medesimi, se ancora detenuti al momento della decisione della causa, o quanto avesse eventualmente già percepito come rimborso o la somma maggiore tra quanto incassato dalla loro eventuale vendita ed il valore degli stessi al momento della decisione della lite, oltre interessi.
1.2. L’adito tribunale, con sentenza del 25/26 novembre 2013, n. 1445, dichiarò inammissibili tutte le domande della COGNOME rimarcando l’insussistenza di un suo interesse ad agire , atteso che ella continuava a detenere i titoli oggetto di causa e che, pertanto, la sua pretesa creditoria era soggetta all’esito della procedura fallimentare dell’emittente dei titoli stessi,
nell’ambito della quale la Banca convenuta aveva avanzato richiesta di rimborso anche per conto della prima.
Il gravame promosso dalla COGNOME avverso quella decisione fu deciso dall’adita Corte di appello di Firenze con sentenza del 5 settembre 2019, n. 2071, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Quella corte, ritenuto sussistente l’interesse ad agire dell’appellante (così riformando, in parte qua , il contrario assunto del giudice di prime cure), ne rigettò tutte le domande, osservando, per quanto qui ancora di interesse, che: i ) « la banca ha prodotto il ‘modulo di apertura conto investimento ordinario’ (doc. 5) sottoscritto dalla COGNOME in data 6 novembre 2006, il quale richiama espressamente le ‘condizioni generali’ del “conto investimento’ (doc. 4), di cui la cliente dichia ra di avere preso visione, laddove al paragrafo V, denominato “norme per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari, sono ravvisabili tutti i requisiti previsti dall’art. 23 TUF. È appena il caso di aggiungere che ‘ il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano’ (massima da Cass. n. 8751/2018) »; ii ) « Non risulta che l’acquisto dei titoli Lehman Brothers sia avvenuto in contropartita diretta, con l’effetto di ‘scaricare’ sulla cliente dei titoli tossici preesistenti nel portafoglio della banca, la quale ha invece documentato (doc. 9) di avere eseguito l’ordine d’acquisto sul mercato secondario in contropartita con la Royal Bank of Canada , senza avervi alcun particolare interesse, se non in vista dell’incasso della normale commissione di negoziazione »; iii ) « bisogna escludere che violazioni di carattere informativo possano comportare la nullità del contratto, quale sanzione tipicamente ricollegabile a vizi genetici, mentre, configurandosi come inadempimento di un contratto valido, dette violazioni possono semmai incidere sulla sorte funzionale del rapporto cui afferiscono, integrando, se sufficientemente gravi, gli estremi per la risoluzione o, comunque, per il risarcimento del danno »; iv ) « è ben vero che l’efficienza causale dell’inadempimento è solitamente presumibile, ma si tratta di una
presunzione iuris tantum che può trovare smentita nelle risultanze processuali contingenti e, in effetti, un disincantato esame della vicenda litigiosa porta a scartare l’ordinaria valenza del sillogismo presuntivo di parte appellante secondo cui un esauriente informazione, ovviamente per come configurabile ex ante , avrebbe dissuaso la COGNOME dall’operare l’acquisto delle obbligazioni »; v ) « in primo luogo, l’investimento coinvolgeva al momento soltanto il 7% circa del portafoglio della COGNOME presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assumendo, quindi, un’importanza relativamente marginale e tale da non giustificare, di per sé, la risoluzione del contratto quadro secondo il parametro istituito dall’art. 1455 c.c. . In secondo luogo, bisogna ritenere che la scelta d’investimento sia stata spontanea in quanto nulla dimostra che sia stata suggerita o indotta dalla banca, il che fa logicamente presupporre un’autonoma informazione originaria della cliente sull’individuazione e sulla convenienza dello strumento finanziario richiesto nell’occasione controversa. . In terzo luogo, il rating delle obbligazioni Lehman Brothers era all’epoca rassicurante ( A+ per Standard & Poor’s, A1 per Moody’s e A+ per Fitch….) e rimase sostanzialmente invariato fino al giorno del default , notoriamente improvviso e inaspettato dai mercati, che, fino all’ultimo, come traspare dall’andamento storico delle quotazioni, confidarono nella solvibilità dell’emittente: ne segue che l’informativa specifica, se fosse stata resa, sarebbe stata largamente favo revole . In quarto luogo, la COGNOME aveva effettuato una miriade di operazioni d’investimento connotate ex ante da un livello di rischiosità equivalente se non addirittura maggiore (ad esempio in titoli azionari), mentre all’epoca non v’era alcuna notizia corrente a disposizione dell’intermediario che potesse far pensare all’insolvenza di una primaria banca d’affari a livello mondiale come Lehman Brothers e, conseguentemente, sconsigliare la scelta d’investimento controversa, del tutto omogenea alla profilatura emergente dalla pregressa operatività finanziaria della cliente . In sostanza, applicando la know your customer rule , nessun concreto elemento istruttorio può far realisticamente supporre che l’appellante sarebbe stata negativamente influenzata dell’informativa omessa ( rectius non provata), né, tanto meno, da uno stereotipato
ammonimento di carattere generale. Se le pregresse abitudini comportamentali della COGNOME non valgono insomma a rendere la banca adempiente in punto di informativa, valgono, però, ad interrompere l’efficienza causale dell’inadempimento. . Per concludere, quanto sopra osservato (…) non consente di assegnare alcuna seria efficacia dissuasiva all’assolvimento dell’obbligo rimasto indimostrato ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la COGNOME, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, promuovendo anche ricorso incidentale condizionato con due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale, rubricato « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 23 del T.U.F.. Errata e falsa applicazione di legge », muove dal presupposto che « Sin dal primo grado, la COGNOME aveva eccepito il mancato perfezionamento del contratto quadro nella forma scritta prevista dall’art. 23 del TUF. In particolare, sia in atto di appello, che nella successiva memoria conclusionale, si era dedotto che la Banca convenuta si era limitata ad affermare, senza provare, che il promotore aveva consegnato alla odierna attrice, documento contenente le condizioni generali di contratto ». La corte territoriale, piuttosto che limitarsi ad accertare la mera esistenza astratta delle clausole del contratto quadro, avrebbe dovuto verificare, invece, l’avvenuta consegna di copie di esse alla COGNOME, certamente non essendo sufficiente la semplice visione, da pare di quest’ultima, del corrispondente documento.
1.1. Questa doglianza si rivela inammissibile come pure eccepito dalla controricorrente.
1.2. Invero, giova premettere che la sentenza impugnata nulla riferisce circa l’avvenuta ‘ consegna ‘ alla COGNOME di copia del contratto predetto contestualmente alla sua sottoscrizione, ivi rimarcandosi soltanto l’esistenza della forma scritta del contratto quadro e la legittimità del rinvio, per
relationem , al contenuto di condizioni generali sottoposte in visione alla investitrice.
1.2.1. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, poi, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso stesso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5131 e 9434 del 2023; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. nn. 32804 e 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, dunque, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado ( cfr . Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000), proprio perché, nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito ( cfr . Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).
1.3. L’odierna censura della COGNOME , invece, non indica, né riproduce, anche sinteticamente, il contenuto della citazione di primo grado.
1.3.1. Invero, nelle note rinvenibili in calce alla pagina recante il n. 10 del ricorso sono trascritti solo stralci dell’atto di appello e della comparsa conclusionale depositata in quel grado. Tuttavia, per stabilire se alla corte d’appello era stata devoluta l’intera questione difetto di forma scritta del contratto quadro e mancata consegna di una copia dello stesso alla cliente -già sottoposta all’attenzione del tribunale (ma da questo non esaminata perché considerata preclusa dal ritenuto difetto di interesse ad agire
dell’attrice, assunto poi smentito della menzionata corte), sarebbe stato necessario trascrivere in ricorso il contenuto, sul punto, della citazione di primo grado.
1.4. Né a diverse conclusioni si giungerebbe ove si riqualificasse la doglianza in esame ( benché testualmente riferita all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) come volta a censurare, in realtà, un error in procedendo riconducibile al n. 4 della medesima disposizione.
1.4.1. Merita, infatti, di essere ricordato, che: i ) allorquando l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo , la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ( cfr . Cass. n. 28385 del 2023 Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 1738 del 1988; Cass., SU, n. 3195 del 1969); ii ) questa Corte ( cfr . anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28385 del 2023; Cass., SU, n. 20181 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017) ha già affermato, affatto condivisibilmente, che la stessa, qualora sia denunciato un error in procedendo , essendo anche giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio , è necessario una sollecitazione del potere di accertamento del vizio e cioè che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ” fatto processuale ” di cui richiede il riesame. Sicché il corrispondente motivo in tanto è ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli ( cfr . Cass. n. 28385 del 2023; Cass. n. 978 del 2007).
Il secondo motivo del ricorso principale è rubricato « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 23 del T.U.F., all’art. 28 del Regolamento Consob ed agli artt. 1218 e 2697 c.c., in tema di nesso causale. Errata e falsa applicazione di legge ». Esso contesta alla corte territoriale di avere negato la sussistenza del nesso di causalità tra la mancata dimostrazione, da parte della banca, dell’adempimento degli obblighi
informativi sulla stessa gravanti ed il danno lamentato dalla odierna ricorrente, valorizzando, sul punto, elementi irrilevanti (quali il patrimonio dell’investitore, la sua pregressa attività in strumenti finanziari) o apodittici (come la conoscenza, da p arte dell’attrice, delle caratteristiche dei titoli), trascurando, tuttavia, l’aspetto centrale della questione, ovvero la violazione (accertata) dell’obbligo di informazione in capo alla banca medesima. Così opinando, quella corte non aveva aver fatto buon uso dei princìpi sanciti dalla ivi richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4727 del 2018 e Cass. n. 15708 del 2019).
2.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.
2.2. Giova ricordare che questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni ( cfr . tra le più recenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10111 del 2018; Cass. n. 33353 del 2018; Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 19891 del 2022; Cass. n. 35789 del 2022; Cass. n. 7288 del 2023; Cass. n. 7932 del 2023; Cass. n. 12990 del 2023), sul tema degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario in applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, esaminando l’argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e consolidati, sotto due distinti aspetti che sono stati tenuti e che occorre mantenere attentamente separati: i ) quello dell’identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi; ii ) quello dell’atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l’investitore lamenti l’inadempimento di detti obblighi.
2.2.1. In relazione ad essi, dunque, può farsi rinvio, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., a quanto ampiamente esposto in quelle pronunce, così sintetizzabile, per quanto di specifico interesse in questa sede: i ) l’art. 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998, richiede che gli intermediari forniscano all’investitore ‘ informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento ‘; ii ) giusta l’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998,
grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, pertanto, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio; iii ) l’intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati; in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento; iv ) l’assolvimento dell’obbligo di informazione specifica impone, quindi, all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente; v ) con particolare riferimento, poi, all’obbligo di informazione passiva previsto dall’art. 28, primo comma, lett. a ), -consistente nella richiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) -esso è funzionale alla valutazione di adeguatezza de lle singole operazioni che l’investitore porrà in essere; infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un’operazione da parte d ell’intermediario come tale inidonea a far sorgere l’obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto -richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situaz ione finanziaria dell’investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari; pertanto, il suo
mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario; vi ) l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
2.2.2 . Quanto, poi, all’atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova, in sede giudiziale, nelle azioni come quella intrapresa da ll’attrice /appellante, occorre anzitutto richiamare la regola secondo cui, nei giudizi di risarcimento del danno, è onere dell’intermediario provare di avere agito con la diligenza richiestagli, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998: norma che, lungi dal comportare un’inversione dell’onere probatorio altrimenti discendente dall’art. 2697 cod. civ., si pone in perfetta armonia e continuità con la regola generale stabilita dall’art. 1218 cod. civ., che, in presenza dell’inadempimento, pone a carico del debitore la prova della sua non imputabilità ( cfr . Cass. n. 17138/2016; Cass. n. 12990 del 2023), non trovando applicazione tale norma solo al di fuori del campo della responsabilità contrattuale, ove il danneggiato intenda far valere la responsabilità extracontrattuale dell’intermediario per fatto altrui ( cfr . Cass. n. 16616/2016).
2.2.3. Soffermandosi, poi, sul significato dell’articolo 23 citato, questa Corte ha affermato ( cfr., amplius , in motivazione, Cass. n. 16127 del 2020, poi ribadita dalle più recenti Cass. n. 7932 del 2023 e Cass. n. 12990 del 2023) che, « in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità per danni subiti dall’investitore, va verificato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il
riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito ‘con la specifica diligenza richiesta’ (Cass. n. 37 73/2009) ».
2.2.4. Spetta, dunque, in primo luogo, all’investitore dedurre l’inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l’intermediario finanziario è tenuto, con conseguente collocazione a carico dello stesso intermediario finanziario dell’onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all’inadempimento così come dedotto. Dopo di che grava sul cliente investitore l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno: onere della prova la cui osservanza -come puntualizzato dalle già citate Cass. n. 16127 del 2020 e Cass. n. 12990 del 2023 -« versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del ‘più probabile che non’, attraverso l’impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell’informazione omessa (cfr. Cass. n. 12544 del 2017), riguardata attraverso la lente dell’ id quod plerumque accidit , se, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall’art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l’investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all’investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016) ».
2.2.5. Pronunciandosi proprio sul tema della sussistenza, o meno, del nesso di causalità tra l’inadempimento dell’obbligo informativo gravante sulla
banca ed il danno lamentato dall’investitore, Cass. n. 33596 del 2021 ha opportunamente puntualizzato che « questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull’investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità: “Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati” (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905); anche in quest’ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi ». Conclusioni, queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelle precedenti Cass. n. 24142 del 2018, Cass. n. 30532 e 31497 del 2021, nonché nelle successive Cass. n. 35789 del 2022, Cass. n. 7932 del 2023 e Cass. n. 12990 del 2023, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo, sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi.
2.3. Alla stregua di tutti i riportati, e qui condivisi, princìpi, quindi, la decisione della Corte di appello di Firenze, oggi impugnata, rivelandosi coerente con gli stessi, non risulta inficiata dai vizi ad essa ascritti dalla censura in esame.
2.3.1. In particolare, detta corte , dopo aver distinto l’obbligo di rendere edotto il cliente sulla rischiosità generalmente insita nell’operare sui mercati
finanziari (che ha considerato adempiuto dalla banca. Cfr . pag. 9 della sentenza impugnata) da quello di informarlo sulle caratteristiche e sulla rischiosità dello specifico titolo che egli intenda acquistare, ha ritenuto che dell’adempimento di questo secondo obbligo è rimasta la mera affermazione della banca, priva di riscontri istruttori idonei.
2.3.2. Ha dato atto, poi, della possibilità di ritenere presunta la sussistenza del nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno lamentato dall’attrice/appellante, ma, trattandosi di presunzione iuris tantum , è giunta alla conclusione di poterla superare dopo una complessiva valutazione di una serie di elementi puntualmente indicati e di cui si è già dato ampiamente conto nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, da intendersi qui riportato, per quanto di ragione, per intuibili ragioni di sintesi.
2.3.3. In particolare, ha presupposto (dunque ha accertato, ancorché in base a presunzioni) ‘ un’autonoma informazione originaria della cliente sull’individuazione e sulla convenienza dello strumento finanziario richiesto ‘. Pertanto, ha considerato esistente quella prova specifica che l’investitore, benché informato, avrebbe comunque proceduto all’investimento, come richiesta dalla ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità.
2.3.4. Questo specifico passaggio motivazionale della sentenza impugnata non è stato adeguatamente censurato. Né lo stesso può considerare apodittico, atteso che la corte fiorentina ha spiegato comunque le ragioni del suo argomentare presuntivo là dove ha osservato che ‘… bisogna ritenere che la scelta d’investimento sia stata spontanea in quanto nulla dimostra che sia stata suggerita o indotta dalla banca, il che fa logicamente presupporre …’.
2.3.5. Appare evidente, dunque, che, così argomentando, la corte territoriale, prendendo in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalla COGNOME ed indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, ha inteso opinare, sostanzialmente, che malgrado la banca intermediaria non avesse adempiuto gli obblighi informativi su di essa gravanti, sotto lo specifico profilo della mancata
avvertenza della rischiosità dello specifico titolo acquistato dall’attrice , era comunque da escludersi il nesso di causalità tra detto inadempimento ed il danno lamentato da ll’attrice . Si è al cospetto, dunque, di accertamenti chiaramente di natura fattuale, non ulteriormente sindacabili, in questa sede, se non per vizio motivazionale, peraltro nei ristretti limiti in cui l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., -nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 5 settembre 2019), -tuttora lo consente (vizio, tuttavia, in nessun modo specificamente dedotto dalla ricorrente).
2.3.6. La COGNOME insiste oggi nel sostenere l’esistenza del nesso di causalità tra l’accertato inadempimento della banca, nei termini suddetti, ed il danno da lei lamentato, mostrando, così, di mirare ad ottenere, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, sul punto, di quanto sancito dal giudice di merito, totalmente dimenticando, però, che: i ) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione ( cfr . Cass. n. 27522 del 2023; Cass. n. 16541 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023, Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022); ii ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più
consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 11299 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023; Cass. n. 14595 del 2023; Cass. n. 17578 del 2023; Cass. n. 27522 del 2023).
Circa, infine, il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, esso consta di due motivi che denunciano, rispettivamente:
« Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art.100 c.p.c., con riferimento alla carenza di interesse ad agire della SigNOME COGNOME », contestandosi le affermazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., della COGNOME;
II) « Nullità della sentenza , ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per vizio motivazionale radicale », censurandosi l’affermazione della corte distrettuale secondo cui « L’accento portato dalla difesa sull’esperienza finanziaria della cliente e sulla informativa fornita a livello generale sui rischi degli investimenti finanziari non vale dunque a far ritenere adempiuti gli obblighi informativi contestati ». Così opinando, quella corte, secondo la banca, « ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza un’approfondita disamina logica e giuridica degli stessi, così rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del proprio ragionamento » ( cfr . pag. 32 del controricorso), incorrendo, perciò, nel lamentato vizio motivazionale. Si insiste, inoltre, nell’affermare che RAGIONE_SOCIALE « ha fornito piena prova di avere correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni inerenti i servizi di investimento prestati a favore della Sig.ra COGNOME » ( cfr . pag. 32 del controricorso).
3.1. La dichiarata natura incidentale condizionata di detto ricorso, tuttavia, ne comporta il suo assorbimento stante il complessivo esito negativo di quello principale.
In conclusione, l’odierno ricorso principale di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi assorbito.
4.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla banca controricorrente restano a carico della COGNOME, in forza del principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente principale (non anche della controricorrente, il cui ricorso incidentale è stato ritenuto assorbito), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di NOME COGNOME ed assorbito il ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE.
Condanna la COGNOME al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla banca controricorrente, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile