Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20318/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato telematicamente allegato al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ; rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 493/2023 della CORTE d ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 9 marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME -premesso che aveva ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento relativi ad imposte non pagate per gli anni 2004 e 2005, per un importo complessivo di Euro 117.954,29; che, impugnati da lui tali avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, dopo che questa ne aveva sospeso l’esecutività, RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto ipoteca sui suoi beni immobili per l’importo di Euro 234.214,58, pari al doppio del vantato credito fiscale; e che il giudizio tributario si era concluso in secondo grado con sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva ridotto l’importo da lui dovuto a circa 18.000 Euro, con conseguente cancella zione dell’iscrizione ipotecaria -convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Pisa perché, previo accertamento dell’ illegittimità della predetta iscrizione, fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti in conseguenza di essa.
Costituitasi la convenuta, la causa fu istruita mediante l’ acquisizione di documenti e l’esperimento di una prova per testimoni avente ad oggetto l’escussione degli ex direttori RAGIONE_SOCIALE agenzie bancarie con le quali il sig. COGNOME aveva intrattenuto rapporti di conto corrente al tempo dell’iscrizione ipotecaria .
Esaurita l’istruttoria, il Tribunale di Pisa accolse il capo di domanda relativo al danno non patrimoniale, riconoscendo all’attore, in via equitativa, l’importo di Euro 21.000 per il pregiudizio all’ immagine e alla reputazione, applicando analogicamente la tabella milanese in
materia di diffamazione a mezzo stampa; rigettò, invece, il capo di domanda relativo al danno patrimoniale asseritamente derivante dal blocco degli affidamenti e dei conti bancari, conseguente all’ illegittima iscrizione ipotecaria, per mancata prova RAGIONE_SOCIALE stesso.
La pronuncia di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’ appello di Firenze, che ha rigettato sia il gravame proposto dall’attore che quello proposto da ll’ RAGIONE_SOCIALE, succeduta all’originaria convenuta .
La Corte territoriale, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, ha rilevato che dalle risultanze istruttorie -ed in particolare dalle dichiarazioni dei testimoni -era bensì emerso che il sig. COGNOME si era trovato in situazione di totale illiquidità e che le banche gli avevano bloccato i fidi, ma non era emerso altresì che tale situazione fosse stata causata dagli effetti dell’iscrizione ipotecaria, anche in ragione della circostanza che era rimasta ignota la consistenza della situazione bancaria dell’attore -appellante prima della detta iscrizione.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi. Risponde con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la « violazione e/o falsa applicazione
d ell’art. 2043 cod. civ., con riferimento, in particolare, all’individuazione e alla determinazione del danno risarcibile ».
In sintesi, il ricorrente sostiene che, nel reputare che non sarebbe stato dimostrato che i pregiudizi patrimoniali da lui subìti in seguito alla sospensione dei fidi e dei conti bancari erano derivati dall’ illegittima iscrizione ipotecaria, la Corte territoriale avrebbe violato la regola di funzione del ‘più probabile che non’, indebitamente subordinando la valutazione sulla sussistenza del nesso causale ad un giudizio di certezza , anziché ad un giudizio di probabilità.
1.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la « nullità della sentenza o del procedimento » e, in particolare, la « violazione dell’art.115 c.p.c. sot to il profilo del c.d. travisamento della prova ».
Il ricorrente sostiene che la Corte d’ appello sarebbe incorsa in un decisivo errore sulla ricognizione del contenuto obiettivo della prova testimoniale, poiché, diversamente da quanto da essa ritenuto, i testimoni avrebbero espressamente collegato il blocco dei conti correnti e la revoca degli affidamenti bancari all’ iscrizione ipotecaria.
Gli illustrati motivi -che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione -sono manifestamente inammissibili.
Essi, infatti, non ostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui
compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (in particolare, di quelle della prova testimoniale), era bensì emerso che il sig. COGNOME si era venuto a trovare in condizione di totale illiquidità a causa del blocco dei fidi, ma non era stato però anche provato che tale condizione fosse « anche solo in parte discendente dagli effetti dell’iscrizione ipotecaria » (pag.14 della sentenza impugnata).
Viene, dunque, in considerazione un perspicuo e motivato giudizio di fatto, conformemente espresso dai giudici di entrambi i gradi di merito, i quali -al di là dei rigorosi limiti in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno ammesso la censurabilità di questo vizio (Cass., Sez. Un., 05/03/2024, n. 5792) -non sono in alcun modo in corsi nel travisamento del contenuto obiettivo della prova testimoniale, ma ne hanno motivatamente (e doverosamente ) apprezzato l’ inferenza probatoria, evidenziando che da esso emergeva sibbene il dato obiettivo del blocco dei fidi ma non anche l’ulteriore dato che la condizione di illiquidità derivante da questo blocco costituisse, anche solo in parte, la conseguenza dell’ illegittima iscrizione ipotecaria; l’ apprezzamento di merito, inoltre, ha riguardato la dimostrazione del rapporto di conseguenzialità immediata e diretta dell’ allegato danno-
conseguenza rispetto all’accertato accertato evento lesivo, in piena conformità al disposto dell’art. 1223 cod. civ., ma la circostanza che tale apprezzamento di merito abbia dato esito negativo (per non essere stata reputata fornita la predetta dimostrazione) non implica in alcun modo la violazione del criterio probabilistico quale regola di funzione del nesso causale.
Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d ‘ appello, i motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Atteso il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.305,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione