Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32705 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1305/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
contro
NOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
–
contro
ricorrente all’incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3111/2023 depositata il 06/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– NOME COGNOME NOME ricorre per due mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 6 novembre 2023, con cui la corte d’appello di Milano ha respinto il suo appello avverso sentenza del tribunale di Pavia che aveva respinto la sua opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 834.982,29 nonché la riconvenzionale di danni per l’importo di € 8.124.103,81.
– Ha osservato la corte distrettuale: « Accertata la violazione, da parte della banca, consistente nella prestazione del servizio di investimento in assenza di un profilo finanziario aggiornato, tuttavia, la domanda di condanna proposta dalla sig. NOME COGNOME deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso causale tra l’inadempimento contrattuale imputabile alla banca e l’evento dannoso. L’inadempimento allegato dall’attrice consiste nel mancato aggiornamento del questionario di profilatura, ossia in una violazione formale, mentre non sono in discussione il contenuto e l’adeguatezza degli ordini. Non opera, pertanto, alcuna presunzione di sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso. La signora NOME COGNOME, nella sua qualità di attrice, avrebbe dovuto allegare e provare non solo l’esistenza della violazione
formale, ma anche che, in caso di aggiornamento della profilatura, la medesima avrebbe modificato la propensione al rischio e i suoi obiettivi di investimento. L’appellante, invece, non ha mai allegato l’inadeguatezza delle operazioni effettuate al suo profilo di rischio e neppure che, caso di aggiornamento, il questionario sarebbe stato compilato in modo difforme, tale da non essere compatibile con l’operatività in strumenti derivati. In proposito, l’appellante ha, anzi, espressamente dichiarato di non avere ‘censurato l’operato della banca per il contenuto degli ordini’ o per ‘scelte inadeguate’ o per ‘inadempimenti informativi’, non essendoci alcun ‘tradimento del risparmio’, ma solo per avere operato nonostante la scadenza del profilo della cliente (citazione in appello, pagine 7-8). Inoltre, l’appellante ha riferito di avere aperto il conto corrente proprio perché vi operasse il figlio in strumenti derivati (cfr. citazione p. 2: ‘al solo fine di operare per il tramite del figlio, appositamente delegato, sul mercato dei derivati standardizzati)’. L’apertura del conto ‘al solo fine’ di fare operare appositamente il figlio ‘sul mercato dei derivati’, l’assoluta e totale gestione da parte del figlio, la sua assidua operatività per milioni di euro (cfr. doc. 48), la decisione di continuare ad investire anche dopo lo ‘stand by’ deciso dalla banca (cfr. registrazione del 13 marzo 2020), fanno ritenere che, in caso di aggiornamento, la profilatura non sarebbe variata quanto agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio della cliente. In altre parole, ipotizzando realizzato l’aggiornamento della profilatura, la delega in bianco al figlio, la finalità dell’apertura del conto, volta esclusivamente a consentire al figlio di operare in derivati, in uno con le condizioni concrete di operatività, depongono per un suo contenuto analogo. In base ad una valutazione di prognosi postuma basata sull’ id quod plerumque accidit , considerati i rapporti tra delegante e delegato, tenuto conto che la signora NOME COGNOME aveva ‘avviato il rapporto al solo fine di operare tramite il figlio a ciò delegato sul mercato dei cd derivati standardizzati’ e non ha mai allegato l’inadeguatezza delle operazioni al
suo profilo finanziario, può presumersi che il profilo della cliente sarebbe rimasto invariato anche in caso di aggiornamento del questionario, tale da essere compatibile con l’operatività in strumenti finanziari derivati. 16. L’appello va, pertanto, rigettato in quanto le censure, pur parzialmente fondate in relazione ad alcuni passaggi argomentativi della motivazione (quale quello della sufficienza del giudizio di appropriazione per la prestazione dei servizi di investimenti in strumenti derivati), non sono decisive per l’accoglimento della domanda proposta dall’attrice, carente quanto all’allegazione e alla prova del nesso causale tra violazione ed evento dannoso ».
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso contente ricorso incidentale condizionato.
– È stata formulata proposta di definizione anticipata e la ricorrente ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Il ricorso contiene i due seguenti motivi.
Primo mezzo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c in relazione al disposto dell’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché degli artt. 40 e 41, Regolamento Consob 15 febbraio 2018 n. 20307, artt. 54 e 55 del Regolamento (UE) 2017/565 in relazione al disposto dell’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al disposto dell’art. 360, comma I, n. 5 c.p.c.
Secondo mezzo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione al disposto dell’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto secondario ma decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al disposto dell’art. 360, comma I, n. 5 c.p.c.
– La formulata proposta di definizione accelerata è del seguente tenore.
– Il ricorso è manifestamente inammissibile.
5.1. -Innanzitutto, esso prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando ), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e
2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011). Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze della parte ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, finisce con il sovvertire i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria. È sicuramente vero, peraltro, che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non rinviene nel motivo di ricorso in esame, il quale, per come concretamente argomentato, non consente di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
5.2. – Il primo mezzo è indipendentemente da ciò palesemente inammissibile.
La ricorrente, difatti, dilungandosi sull’inadempimento posto in essere dall’intermediario, mostra di non aver realmente compreso la motivazione posta dal giudice di merito a fondamento della decisione adottata: la corte distrettuale, difatti, non ha posto l’accento sul carattere non inadempiente della condotta dell’intermediario, ma ha ritenuto la « domanda proposta dall’attrice, carente quanto all’allegazione e alla prova del nesso causale tra violazione ed evento dannoso ». E nel motivo in esame non vi è alcun argomento, non vi è assolutamente nulla, volto a rimettere in discussione, in iure , ovviamente, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, non solo con riguardo al profilo della prova, ma neppure a quello dell’allegazione.
In particolare, l’affermazione della ricorrente secondo cui « se gli ordini non fossero stati trasmessi nessun danno dovrebbe ora lamentare la NOME COGNOME » è del tutto inconcludente: non vi è dubbio che se gli ordini non fossero stati trasmessi, i.e. se la NOME COGNOME non li avesse dati, non avrebbe subito il danno, ma la proposizione che fonda la decisione impugnata è ben altra, e cioè che la NOME COGNOME non aveva dimostrato che, ove pure la sua profilatura, inizialmente effettuata, fosse stata aggiornata, « la medesima avrebbe modificato la propensione al rischio e i suoi obiettivi di investimento », sì da rendere gli investimenti effettuati inadeguati/inappropriati.
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17
luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).
5.3. – Il secondo mezzo, oltre che per la sua formulazione inestricabilmente combinata, costituisce esempio paradigmatico di censura totalmente versata in fatto, è perciò estranea all’ambito del ricorso per cassazione.
È cosa nota che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).
Nel caso di specie non vi è nella censura formulata alcunché che abbia a che vedere con siffatto ribaltamento dell’onere probatorio, non essendo revocabile in dubbio che la prova del nesso di causalità, anche in campo di intermediazione mobiliare, ricada in linea di principio sull’investitore: « Nelle azioni di responsabilità per danni
subiti dall’investitore, nelle quali occorre accertare se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell’onere della prova si atteggia nel senso che l’investitore ha l’onere di allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento » (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335). Ciò con la precisazione che l’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso rappresenta un’indagine di fatto devoluta al giudice del merito ed è soggetto ad un sindacato limitato da parte del giudice di legittimità, il quale può controllare la sola motivazione (Cass. 4809/2013), ovviamente nei soli limiti in cui il sindacato motivazionale è oggi consentito. Com’è noto, d’altronde, la giurisprudenza della S.C. è nel senso che, in caso di violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, sorge a carico del medesimo una presunzione legale che l’investitore, ove correttamente informato, non avrebbe effettuato l’investimento (Cass. 12 maggio 2023, n. 12990); ma nel nostro caso la sentenza impugnata ha osservato che: « L’inadempimento allegato dall’attrice consiste nel mancato aggiornamento del questionario di profilatura, ossia in una violazione formale, mentre non sono in discussione il contenuto e l’adeguatezza degli ordini. Non opera, pertanto, alcuna presunzione di sussistenza del nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso »: insomma, qui il tema della violazione degli obblighi informativi non c’entra nulla.
Dopodiché non resta che aggiungere che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico
sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219): e cioè, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234).
6. – È inutile dire che la formulazione da parte dell’intermediario di ricorso incidentale condizionato, che entrerà in gioco solo in caso di opposizione, non è ostativo alla formulazione della PDA.
Il collegio condivide integralmente e fa proprie le considerazioni che seguono, neppure assoggettate, dopo la formulazione della proposta, a specifiche obiezioni.
– Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione dei commi terzo e quarto dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi € 25.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 25.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma il 1 ottobre 2025.
Il presidente NOME COGNOME