SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1379 2025 – N. R.G. 00000962 2022 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore dott. NOME COGNOME COGNOME Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 962/2022 R.G., rimessa in decisione all’udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in
Arsita (Te) al INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all’atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t. RAGIONE_SOCIALEa , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di riposta, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Regionale, con uffici siti in L’RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC; [.
, in persona del suo RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e
dallAVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO, sito in L’RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
in persona del suo RAGIONE_SOCIALE rappresentante in carica, rappr., dif. ed elett.te dom.ta presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in L’RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, giusta procura spillata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
ALTRI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE n. 134/2022 emessa nel proc. n. 1837/2017, pubblicata il 18.3.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
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Appellata
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Appellata ADSU
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Appellata
<>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata n. 134/2022 emessa nel proc. n. 1837/2017, pubblicata il 18.3.2022, il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE così ebbe a decidere:
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Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come puntualmente sintetizzati dal AVV_NOTAIO Giudice.
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All’esito, il Tribunale rigettava la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto l’integrale riforma) sulla base di quattro motivi. La , l’ e la (garante RAGIONE_SOCIALEa seconda), costituitesi, in INDIRIZZO principale, hanno tutte resistito all’appello. Gli altri appellati sono rimasti contumaci. Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte, dopo aver disposto espletamento di CTU medicoRAGIONE_SOCIALE sulla persona RAGIONE_SOCIALE‘appellante, ha riservato la causa a sentenza con i termini di cui all’art. 190 cpc (nella formulazione ante legge d.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis ).
Giova premettere che il Tribunale ha deciso la controversia, in ordine ai danni non patrimoniali reclamati, attenendosi al principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più li-
quida, ovvero evitando di pronunciarsi sull’an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di e e ritenendo quanto di seguito trascritto:
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Dunque, con la sopra trascritta motivazione il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta attorea di risarcimento del danno in questione.
4.1. Ha, di seguito, con motivazione non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, opinato quanto appresso.
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5. L’appello, quindi, è rivolto contro la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda favorevole alla all’ (garantita da e ai quattro tecnici, e questi ultimi per le ragioni di cui al secondo motivo di appello. Non riguarda, quindi, la posizione, definitivamen-
6. Tutto ciò premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO : errata interpretazione e qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa domanda; ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova assunta nel procedimento penale.
6.1. L’appellante lamenta l’erronea qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda con cui l’attrice non aveva voluto conferire alla sentenza penale del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE autorità di giudicato verso i convenuti e, deducendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa affermazione per cui l’accertamento penale fosse avvenuto in assenza di contraddittorio tra le parti, censura questo passaggio motivazionale: <>
6.2. Evidenzia che tale motivazione costituisce, invero, una mera premessa, in quanto il primo giudice non ha in concreto vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi degli illeciti, extracontrattuali e contrattuali, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea, avendo rigettato la domanda per la ragione più liquida, che è consistita nella inconfigurabilità di nesso causale tra il crollo RAGIONE_SOCIALEa casa RAGIONE_SOCIALEo studente (a chiunque fosse imputabile civilmente) e la invalidità psichica lamentata dall’attrice.
6.3. Ciò posto, secondo l’appellante, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e non scaturiva dalla applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 651 c.p.p. (Efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno), essendosi ella limitata a chiedere, sul piano probatorio, di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa prova acquisita nel processo penale (perizia Prof. e RAGIONE_SOCIALEa relativa sentenza. Detti documenti, quindi, potevano e dovevano essere liberamente valutati ed apprezzati come prove atipiche.
6.4. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito RAGIONE_SOCIALEa ‘rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata’ in quanto non è spiegato il riflesso RAGIONE_SOCIALE‘asserito vizio motivazionale sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione e, quindi, in altri termini, in che modo dovessero essere apprezzate la perizia e la sentenza penale per reputare civilmente responsabili la e l’
6.5. In ogni caso, valga quanto si andrà a rilevare nell’esame del terzo motivo, la cui infondatezza, si premette, costituisce, anche in questo grado, la ragione più liquida per decidere la controversia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO : errata interpretazione e qualificazione RAGIONE_SOCIALEa chiamata dei terzi; insussistenza RAGIONE_SOCIALEa qualificazione di ‘garanzia impropria’; violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto: estensione automatica; comunanza di causa tra convenuti e terzi: obbligo del giudice di accertare a carico di chi (tra convenuti e terzi) grava l’obbligo risarcitorio .
7.1. Il Tribunale, questa la motivazione impugnata, ebbe a ritenere quanto segue.
<>.
7.2. Secondo l’appellante, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso RAGIONE_SOCIALE‘attore, in quanto la diversità e pluralità RAGIONE_SOCIALEe condotte produttive RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
7.3 . L’esame di tale censura è assorbito dalla delibazione del terzo motivo di appello su cui infra.
TERZO MOTIVO DI APPELLO : a ) Travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione: in riferimento alla presenza RAGIONE_SOCIALE‘attrice durante l’evento sismico; b) error in procedendo e error in iudicando per vizio motivazionale: per aver il giudice di primo grado preso in esame la questione afferente alla sussistenza dei danni non patrimoniali (lesioni alla salute psichica con nesso di causalità) e l’abbia risolta in modo non corretto eludendo il ricorso alla CTU richiesta all’attrice.
Il Tribunale, come già sopra evidenziato, ebbe a ritenere quanto segue. <>.
8.1. In proposito, l’appellante ha censurato tale passo motivazionale per vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, che risulterebbe evidente laddove il primo Giudice ritiene non credibile la propria versione, secondo cui ella sarebbe uscita dall’edificio alcune ore prima RAGIONE_SOCIALEe 3:32, portandosi in strada, avendo dichiarato, nell’atto di costituzione di parte civile in sede penale, di essere stata assente dall’edificio la sera del disastro e avendo affermato, nella querela a sua firma, che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici. Sostiene, per contro, che il tenore RAGIONE_SOCIALEe proprie dichiarazioni era stato ben diverso, visto che, nell’atto di costituzione di parte civile, aveva affermato che ella: ‘…era casualmente assente dall’edificio…’ e nella denuncia -querela: ‘…Io quella sera mi salvai in quanto ero presso amici…’. In buona sostanza, ella aveva sempre dichiarato con tutta franchezza e sincerità di non trovarsi all’interno RAGIONE_SOCIALE‘edificio RAGIONE_SOCIALE durante la scossa RAGIONE_SOCIALEe h.3,32 essendo uscita in precedenza. Ma non aveva mai dichiarato di trovarsi a casa di amici come erroneamente ritenuto in sentenza. In realtà aveva raggiunto alcuni amici trascorrendo con loro la notte in strada, sicché aveva vissuto il sisma RAGIONE_SOCIALEe h. 3,32 del 6 aprile 2009 assistendo, dall’esterno, al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e degli altri edifici limitrofi.
8.2. Si contesta, poi, al giudice di prime cure, di aver disatteso la richiesta di CTU ritenendo l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione sanitaria prodotta ad attestare l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe patologie psichiche. Inoltre, l’appellante lamenta che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra la patologia diagnosticata (relativa a disturbi di ansia e disagio psichico) e l’evento, atteso che parte
attrice non era presente al momento in cui avveniva il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio. Quanto al primo profilo, l’appellante assume che il giudizio, richiedendo specifiche competenze scientifiche, doveva fondarsi essenzialmente su una C.T.U., poiché, come risultava dalla documentazione medico-sanitaria in atti, ella aveva subito una malattia di natura psichica, nello specifico il ‘disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento con umore depresso ed ansia, cronico’, ricollegabile, in termini di causalità, al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE dove dimorava, diagnosi che risultava inconfutabilmente da diversi certificati medici specialistici; a nulla, quindi, poteva valere l’affermazione del Tribunale secondo cui ella non era presente all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura al momento del crollo, in quanto il disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri. Né poteva essere considerata una semplice ‘spettatrice televisiva’ RAGIONE_SOCIALE‘evento crollo, siccome dimorava presso la RAGIONE_SOCIALE e tutte le sue esperienze di vita erano state vissute all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; anche il suo futuro era compreso all’interno di quell’edificio ed ‘ aveva lasciato la stanza, con tutti i suoi beni personali, alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguivano così scampando dal pericolo di morte come conseguenza del crollo .’ ll tutto al fine di far accertare che le lesioni patite fossero in nesso causale con il crollo RAGIONE_SOCIALEa casa RAGIONE_SOCIALEo studente, come, inequivocabilmente, desumibile dalle conclusioni rassegnate anche all’ultima udienza del 9.7.2025, ove è stato chiesto di accertare e dichiarare che il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sito in L’RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito RAGIONE_SOCIALEa scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti (
, , e ),
dei quali si è chiesta la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e
patrimoniali lamentati. In disparte quanto si dirà in seguito riguardo ai danni patrimoniali (quarto motivo di appello), valga quanto appresso sui danni di natura psichica subiti dall’appellante.
8.3. Con riferimento al primo punto (travisamento dei fatti), questa Corte lo ritiene infondato e in ogni caso privo di rilievo per quanto andrà a dirsi nel prosieguo.
Ed invero, un dato accertato è che l’appellante, al momento del sisma del 6 aprile 2009 e del conseguente crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, non si trovava, per sua fortuna, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘edificio. Questo dato è l’unico che può ritenersi pacificamente accertato, posto che, a causa RAGIONE_SOCIALEe contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa non può dirsi altrettanto pacificamente accertato che ella si trovasse in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘edificio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al momento del crollo RAGIONE_SOCIALEo stesso, anche se trattasi di particolare che, come si vedrà, sostanzialmente non incide sulla decisione sull’an debeatur.
Ed invero, sin dall’atto di citazione in primo grado (cfr p. 4), la aveva dichiarato che, la sera/notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, due lievi scosse sismiche erano state avvertite dalla popolazione alle ore 22:45 e 00:40 circa, e che in tale ultima occasione ella ‘aveva deciso di uscire dalla propria stanza e di portarsi in strada come tanti altri studenti’, così evitando di essere coinvolta nel crollo. Già da questa semplice realtà fattuale, sarebbe possibile affermare che ella avrebbe assistito agli effetti del sisma dalla strada, quindi né più e né meno di un qualunque altro soggetto che si fosse trovato a L’RAGIONE_SOCIALE quella notte e che avesse deciso di uscire dalla propria abitazione in occasione RAGIONE_SOCIALEe lievi scosse antecedenti quella distruttiva RAGIONE_SOCIALEe ore 3:32. Già questo, in altre parole, farebbe di lei un soggetto rimasto eziologicamente estraneo al crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio.
Vi è però il dubbio che ella neppure si trovasse in prossimità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quando vi fu la scossa RAGIONE_SOCIALEe 3:32 e quindi il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio, co-
me ha bene messo in luce la sentenza impugnata evidenziando numerose contraddizioni presenti nella posizione assunta dall’odierna appellante nel corso degli anni: ‘ Al riguardo, si rileva in primo luogo come non sia credibile la versione RAGIONE_SOCIALE‘attrice esposta in citazione e nella Memoria ex art.183 VI co. c.p.c. n.1, secondo cui la stessa sarebbe uscita dall’edificio alcune ore prima RAGIONE_SOCIALEe 3:32, portandosi in strada: nell’atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata assente dall’edificio la sera del disastro e nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava a casa di amici (vd. fascicolo di parte attrice, anche in allegato alla memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.2) .’ Il travisamento denunciato sarebbe consistito nell’interpretare la dichiarazione resa in sede di proposizione RAGIONE_SOCIALEa querela come se ivi ella intendesse che quella sera fosse ‘a casa di amici’, avendo ivi dichiarato che era ‘presso amici’.
Orbene, nella denuncia querela proposta presso la Questura di Pesaro-Urbino in data 23 aprile 2009, allegata al fascicolo di parte attrice, questa effettivamente dichiara: ‘IO QUELLA SERA MI SALVAI IN QUANTO ERO PRESSO AMICI’ e trattasi di espressione dal significato non equivoco che fa intendere che ella si trovasse ‘presso’ amici, quindi a casa di amici, altrimenti avrebbe utilizzato una diversa espressione, sicché quanto dichiarato ufficialmente alla Questura il 23 aprile 2009 (‘ero presso amici’) – con atto, si badi, olografo sicché neppure si può allegare un frainteso da parte di chi riceve la denuncia – non solo è incompatibile, ma è in aperta e palese contraddizione con quanto riferito in citazione e con quanto poi dichiarerà ai CCTTUU nel 2024 (ricordi di ‘amici intrappolati sui balconi RAGIONE_SOCIALE‘edificio che gridavano, i rumori forti RAGIONE_SOCIALEe tubature rotte’) come se la periziata avesse direttamente assistito in situ al crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio). Si tratta di due versioni ben diverse, ma gioca un ruolo decisivo in proposito la prossimità RAGIONE_SOCIALEe stesse all’evento, sol che si consideri che la querela fu presentata subito dopo i fatti di causa, a distanza di una ventina di giorni dal sisma, il che rende la dichiarazione
senz’altro più attendibile di quella di cui all’atto di citazione, risalente a molti anni dopo il sisma (2017) e di quella rilasciata ai CCTTUU quindici anni dopo, all’interno di un giudizio civile dalla stessa promosso per ottenere la quantificazione di un eventuale risarcimento.
Tanto senza considerare che nell’atto di citazione in appello (p. 108) afferma che ella aveva lasciato la stanza con tutti i suoi beni personali alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguivano, così scampando al pericolo di morte come conseguenza del crollo.
Deve darsi atto, in ogni caso, che la ha chiesto, con la seconda memoria di cui all’art. 183 cpc, di sentire dei testi sulla circostanza in questione, ossia sulla sua presenza in strada in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘edificio, che non è stata ammessa in prime cure alla luce RAGIONE_SOCIALEe predette contraddizioni ma anche perché il giudicante ha ritenuto in ogni caso non configurabile un nesso di causalità giuridica tra il danno allegato ed il crollo stesso, per la evidente ragione che, anche a volere ammettere che ella -come ha sostenuto NOME COGNOME -si fosse trovata in piazzetta all’atto del crollo, ‘ resterebbe il dato per il cui il crollo in sé non attinse in alcun modo la sua persona né minacciò la sua incolumità, essendosi la stessa posta in salvo già ore prima; l’attrice non ha pertanto personalmente e direttamente vissuto l’evento traumatico cui pure imputa l’insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza, l’attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche), potendo al più avervi assistito. L’origine RAGIONE_SOCIALEe allegate patologie, quand’anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l’attrice pacificamente non ha mai vissuto. Conclusivamente le lamentate lesioni psichiche non integrano un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.)..
.
..
>>.
Tali conclusioni sono condivise dal Collegio anche all’esito RAGIONE_SOCIALEa CTU di cui va a dirsi, andandosi così a delibare la seconda parte del terzo motivo d’appello.
8.4. Ed invero, questa Corte, per mere ragioni di completezza istruttoria, con ordinanza del 25.1.2024, ha rimesso in trattazione la causa e disposto procedersi a CTU sui seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici d'ufficio, previo esame degli atti e documenti di causa, visitata l'appellante e compiuti, altresì, tutti gli accertamenti anche strumentali ritenuti necessari ovvero opportuni, i CCTTUU, tenuto conto che la perizianda assume di avere subito un danno psichico in termini di <>, dicano: A) se, sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, risulti la preesistenza di uno stato psicopatologico RAGIONE_SOCIALEa
B) se, sempre sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, possa affermarsi l’insorgenza RAGIONE_SOCIALEo stato psicopatologico lamentato dall’appellante successivamente al noto sisma che ha colpito la città RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il 6 aprile 2009 e, previa diagnosi e indicazione RAGIONE_SOCIALEa possibile eziologia, se tale stato psicopatologico sia conseguenza diretta del crollo RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo studente’ avvenuto in occasione del sisma (e non piuttosto RAGIONE_SOCIALE‘evento sisma in sé considerato e RAGIONE_SOCIALEe sue disastrose conseguenze per la comunità) e, quindi, causalmente riconducibile al medesimo crollo, anche considerando che l’appellante era uscita diverse ore prima RAGIONE_SOCIALEa scossa RAGIONE_SOCIALEe h 3.32 dovendosi dare atto RAGIONE_SOCIALEa contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEe sue dichiarazioni in proposito rilevate nella sentenza (nell’atto di costituzione di parte civile in sede penale la dichiara di essere stata casualmente assente dall’edificio la sera del disastro e nella querela a sua firma afferma che la sera del 6 aprile si trovava ‘presso amici’) e quindi non visse l’esperienza traumatica del sisma, quantomeno all’interno RAGIONE_SOCIALE‘edificio poi crollato, circo-
stanza che deve ritenersi pacifica, non dovendo ovviamente considerarsi gli eventi negativi a lei occorsi, quale la perdita degli amici;
C) se e quali postumi permanenti invalidanti di natura psichica siano dunque conseguiti all’evento oggetto del giudizio, precisando se essi abbiano eventualmente aggravato, e che in misura, lo stato di salute preesistente a tale evento o se siano con esso concorrenti;
D) in caso affermativo, specifichino in che grado percentuale detti postumi invalidanti abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica RAGIONE_SOCIALEa perizianda (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità RAGIONE_SOCIALEe persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e, altresì, evidenziando se sussistono particolari incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del soggetto e/o specifiche incidenze di sofferenza soggettiva >>.
8.4.1. Il Collegio ha nominato consulenti tecnici d’ufficio il Prof. (medico RAGIONE_SOCIALE) e la Dott.ssa (psichiatra), i quali, il 27.1.2025, hanno rimesso la loro relazione.
Innanzitutto, deve darsi il necessario rilievo alla premessa dei CCTTUU, che hanno evidenziato (pp. 1718) che ‘ la valutazione è resa senz’altro difficoltosa dalla carenza e non linearità documentale: i referti medici sono molto dilazionati nel tempo (nel periodo di acuzie è presente un solo documento, e quello successivo dista cronologicamente ben 6 anni), piuttosto sintetici e talvolta privi di un completo esame psichico. La testistica presentata riguarda solo il test MMPI, svolto nel 2018, che comunque consente di comprendere meglio la personalità RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente, pur essendo riportata solo l’interpretazione, peraltro parziale, e non le risposte complete RAGIONE_SOCIALEa sig.ra Riguardo i test, si precisa che sottoporre nuovamente la Ricorrente a una batteria di test, a distanza di 15 anni, non consente di evidenziare un inquadramento di quali potessero essere le condizioni psicopatologiche nel
corso dei 15 anni successivi all’evento lesivo; peraltro, l’assenza di una testistica pregressa non consente di fare un confronto per evidenziare eventuali variazioni RAGIONE_SOCIALEa personalità a seguito del trauma. Per tale motivo, in assenza di alternative, nella valutazione sono state prese in considerazione l’anamnesi ed il riferito RAGIONE_SOCIALEa sig.ra soprattutto per ricostruire quanto avvenuto in passato. Quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEo status psicopatologico attuale, questa è invece basata su quanto personalmente rilevato durante il colloquio e l’esame obiettivo psichico .’
Deve dunque sottolinearsi come l’attrice non abbia adeguatamente documentato il suo stato psichico, che l’unico test effettuato (MMPI) a distanza di ben 9 anni dal fatto non è stato riportato correttamente, nel senso che non sono riportate le risposte complete RAGIONE_SOCIALEa paziente e che ne è riportata solo un’interpretazione parziale, mentre non sono stati effettuati ulteriori test in sede di esame peritale, a distanza di 15 anni dall’evento lesivo, visto che non avrebbero consentito di inquadrare le condizioni psicopatologiche RAGIONE_SOCIALEa paziente, stante proprio l’assenza di una testistica pregressa e l’impossibilità di fare confronti. I CCTTUU hanno pertanto dovuto basarsi sul riferito RAGIONE_SOCIALEa appellante e sull’anamnesi e questo necessariamente indebolisce, forse fino al punto di inficiarlo, l’accertamento demandato ai predetti Esperti .
La CTU prosegue: ‘ Il periodo appena successivo al terremoto del 06.04.2009 corrisponde al periodo di massima acuzie RAGIONE_SOCIALEo status psicopatologico RAGIONE_SOCIALEa sig.ra La sintomatologia riferita al dott. durante la visita del 20.05.2009 comprende: ‘uno stato ansioso, con insonnia, irritabilità, crisi a tipo panico’, e all’esame psichico si rilevava ‘una timia flessa, con ansia libera e somatizzata… aspetti inquadrabili in senso fobico’. La sintomatologia presentata dal momento del sisma alla prima visita era di gravità massima, tale da richiedere la prescrizione di terapia farmacologica. La Ricorrente riferisce poi di aver assunto la terapia per circa 1 anno, e di averla sospesa a causa RAGIONE_SOCIALEa comparsa degli effetti collaterali e perché, in accordo con gli
specialisti, riteneva fosse più appropriato continuare con un percorso psicoterapeutico in vece di una terapia farmacologica. Di ciò non è presente alcuna documentazione a supporto, perciò nella valutazione di quanto avvenuto dal 2009 al 2015 (secondo documento medico presentato agli atti, secondo l’ordine cronologico) è condotta esclusivamente sul riferito anamnestico RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente, con tutti i limiti che questo comporta .’
8.4.2 . Si tratta di aspetti problematici con riferimento alla genuinità ed effettività RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, ben evidenziati, oltre che dai CCTTUU, anche dai CCTTPP e, in particolare, da quello RAGIONE_SOCIALEa Regione osservazioni dott.ssa ‘ Nel documento è consigliato un trattamento farmacologico con: alprazolam (1 mg/die), escitalopram (10 mg/die) e trazodone (75 mg/die). Tuttavia, non sono disponibili informazioni o documentazione che attestino se tale terapia sia stata effettivamente intrapresa, seguita o successivamente rimodulata nel tempo. Ulteriori chiarimenti o conferme sarebbero stati necessari per una valutazione completa ed accurata RAGIONE_SOCIALEa situazione clinica RAGIONE_SOCIALEa paziente. Non ci si può basare unicamente sul ‘consiglio’ farmacologico fornito, ma è doveroso tener conto di dati certi riguardanti l’aderenza e l’efficacia del trattamento nel tempo. Pertanto, senza una comprensione approfondita di questi fattori, a parere RAGIONE_SOCIALEa scrivente, risulta difficile trarre conclusioni affidabili e ben fondate sulla natura e l’origine dei sintomi riporta ‘).
Nel primo certificato (del 20.5.2009) del dott. che è stato allegato dalla alla costituzione di parte civile, la terapia è ‘consigliata’, non vi è prova che la parte l’abbia assunta, e tale prova ben poteva e doveva essere fornita dall’appellante, che sostiene ella sola, con i limiti che questo comporta -di averla effettuata per un anno circa. Riscontra la Corte nel caso in esame, un grave vulnus con riferimento all’onere di allegazione e prova da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante, che ben avrebbe potuto comprovare documentalmente la terapia farmacologica e le sedute psichiatriche, anche solo di controllo, di cui ha riferito ai CCTTUU, il percorso psicoterapico effettuato per due anni pres-
so un consultorio e quello che tuttora ha riferito di effettuare, mentre questi neppure hanno potuto riscontrare gli esiti cicatriziali del dedotto comportamento autolesionistico (cutting) messo in atto in passato e mai denunciato a chi l’avrebbe seguita.
8.4.3. L’assenza di prove in tal senso ha portato i CCTTUU a fare mere supposizioni in merito alla terapia farmacologica (dopo aver dato atto che l’indagine è condotta esclusivamente sul riferito anamnestico RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente , con tutti i limiti che questo comporta: ‘ Si può tuttavia ragionevolmente asserire che, nel periodo in cui assumeva la terapia farmacologica, i primi mesi fossero quelli di maggior acuzie, trattandosi di farmaci che impiegano diverse settimane dall’inizio del trattamento a determinare i loro effetti (ciò è vero soprattutto per l’escitalopram, un SSRI o inibitore selettivo RAGIONE_SOCIALEa ricaptazione RAGIONE_SOCIALEa serotonina; meno, invece, per il trazodone, un SARI o antagonista e inibitore RAGIONE_SOCIALEa ricaptazione RAGIONE_SOCIALEa serotonina, il cui effetto si manifesta dopo circa una settimana, e l’alprazolam, un ansiolitico, che ha un’azione pressoché immediata). Successivamente, circa nella seconda metà del percorso terapeutico farmacologico, è verosimile che si sia proceduto con un graduale décalage del dosaggio fino a completa sospensione, avvenuta appunto circa 1 anno dopo la sua prescrizione e quindi, all’incirca, il 20.05.2010 .’ ibidem p. 18).
Con riferimento allo status psichico attuale, i CCTTUU hanno dato atto che la perizianda (cfr p. 12 ibidem). ‘ Piange, durante il colloquio, quando ricorda gli eventi legati al sisma ed emergono sentimenti di colpa. Si rimprovera, infatti, di aver agito poco e male dopo i controlli dei tecnici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo studente per paura di ritorsioni e, soprattutto, non si perdona di non aver obbligato ad uscire, insieme a lei, dalla casa RAGIONE_SOCIALEo studente due suoi amici, che poi sono morti. ‘
Circostanza, ripresa nelle p. 15 considerazioni cliniche medico-legali, laddove (p.15) gli Esperti riportano che: ‘ a seguito RAGIONE_SOCIALEa seconda scossa, la sig.ra
si recava al di fuori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e rimaneva in strada, insieme ad altri studenti, assistendo al crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio durante la scossa di magnitudo 5,9 sulla scala Richter, avvenuta alle ore 3.30 circa. Il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE causava il decesso di 8 studenti residenti al suo interno, di cui due amici stretti RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente.
8.4.4. Proseguono i CCTTUU nelle considerazioni cliniche e medico legali (pp21/22):’ Al di là del quadro patologico attualmente presentato dalla sig.ra è importante specificare alcune considerazioni sul danno biologico di natura psichica e il nesso causale esistente tra l’evento stressante (il terremoto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) e la diagnosi formulata. L’insorgenza di un danno a carico RAGIONE_SOCIALEe funzioni psichiche e relazionali in medicina RAGIONE_SOCIALE è spesso correlata ad eventi psico-stressanti, o life events che comportano una forte carica emotiva. Nella valutazione di un danno psichico, è opportuno che un supposto evento lesivo risponda al criterio di idoneità psicolesiva, ossia l’attitudine RAGIONE_SOCIALE‘azione lesiva a cagionare l’effetto dannoso. 2 Deve, inoltre, essere valutato il criterio RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di cause psico-patogene diverse dal life event in discussione, ovvero cause eventualmente riconducibili, in toto o comunque in parte significativa, a disturbi o anomalie comportamentali di altra derivazione eziologica, o strettamente connesse a tratti di personalità abnormi.3 Quest’ultimo punto costituisce un elemento di criticità nella valutazione del danno psichico, poiché la diagnosi non può prescindere da eventuali preesistenze (spesso non diagnosticate) e dall’importanza dei tratti di personalità, che influiscono pesantemente su come il singolo individuo percepisce un evento stressante. Pertanto, un evento può andare ad incidere su una personalità a priori propensa a sviluppare disfunzionalità psicopatologiche consonanti al suo tratto, pur in assenza di una franca patologia preesistente. D’altronde, l’attuale orientamento giurisprudenziale ritiene di considerare, oltre agli stati patologici pregressi del danneggiato, anche le ‘altre sue personalissime condizioni’, e sottolinea
l’importanza RAGIONE_SOCIALEa ‘mera predisposizione, ovvero stato di vulnerabilità, cioè stati preesistenti non necessariamente patologici, o invalidanti: ciò che risulta ancor più frequente nel delicato universo del danno psichico’.5 È evidente che ciò rende ulteriormente complessa la valutazione del nesso causale tra un danno psichico e un supposto evento lesivo.
Nel caso specifico, il life event idoneo a causare un danno psico-lesivo è rappresentato innanzitutto dal terremoto che ha colpito la città RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel 2009, un evento su larga scala e che determinava la morte di 309 persone, di cui almeno 8 conosciute personalmente e 2 amiche strette. La sua rilevanza è tanto maggiore se si considera che il terremoto era in realtà costituito da una serie di eventi sismici durati diversi anni e che si acuivano nei mesi precedenti la scossa principale, avvenuta alle ore 3.32 RAGIONE_SOCIALEa notte tra il 5 e il 6 aprile 2009; di conseguenza, la popolazione era da diverso tempo in uno stato di apprensione e preoccupazione. Ciò è ancor più vero se si considera che nei mesi precedenti gli studenti che risiedevano all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, preoccupati per la comparsa di crepe e l’instabilità strutturale RAGIONE_SOCIALE‘edificio, chiedevano insistentemente l’effettuarsi di sopralluoghi per valutare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘edificio alla residenza, sopralluoghi che si concludevano senza alcuna modifica strutturale . Il terremoto in sé costituisce senz’altro un evento di gravità tale da essere idoneo a determinare lesioni di carattere psichico, tuttavia, nel caso in esame, occorre valutare nello specifico l’idoneità del crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE a determinare l’effetto lesivo. È opportuno, per questo, considerare i pensieri e i ricordi ricorrenti che la sig.ra ricorda quando riporta il suo trauma: per esempio, un ricordo che riferisce essere particolarmente vivido è la comparsa RAGIONE_SOCIALEa crepa sul muro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poco prima del suo crollo, o gli amici intrappolati sui balconi RAGIONE_SOCIALE‘edificio che gridavano, i rumori forti RAGIONE_SOCIALEe tubature rotte, e i conoscenti che si preoccupavano che lei fosse morta sotto le macerie RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto
riferito, è oggi responsabile RAGIONE_SOCIALE‘intensa reazione di paura a osservare la modifica dei paesaggi urbani nel corso del tempo, che lei stessa definisce ‘il cambiamento del paesaggio’. Appare evidente che tali pensieri e ricordi traumatici sono direttamente legati al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, e non soltanto all’evento sismico generale, poiché riguardano nello specifico l’aver assistito alla distruzione di quell’edificio. Pertanto, basandosi sul criterio RAGIONE_SOCIALE‘idoneità psico -lesiva e del criterio di esclusione di altre cause, è possibile individuare in via probabilisticamente adeguata un nesso causale tra l’antecedente (il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) e gli esiti attualmente riscontrabili a carico RAGIONE_SOCIALEa sig.ra ‘
8.4.5. Hanno quindi così risposto ai quesiti evidenziando, quanto al quesito A), che: ‘ No, l’assenza di documentazione medica antecedente l’evento di aprile 2009 ed i rilievi anamnestici non consentono di individuare alcuna patologia psichiatrica o stato psicopatologico alterato a carico RAGIONE_SOCIALEa sig.ra e, quanto ai quesiti B), C) e D), che: ‘ In seguito al sisma del 6 aprile 2009, si è verificata una lesione all’integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento acuto, con ansia e umore depresso, di grado grave, con successiva stabilizzazione in un disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento cronico, con ansia e umore depresso, di grado lieve. L’insorgenza di tale patologia è causalmente correlabile, in via probabilisticamente adeguata, con il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE avvenuto in occasione del sisma. In seguito al sisma, si è verificata una lesione all’integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento acuto, con ansia e umore depresso, di grado grave con una valutazione percentualistica pari al 50% per giorni 44 e poi del 25% per giorni 138; tale periodo corrisponde a una fase di maggior compromissione dal punto di vista funzionale con necessità anche di terapia farmacologica. Successivamente la lesione si stabilizzava in un disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento cronico, con ansia e umore depresso, di grado lieve, quanti-
ficabile in una percentuale del 10% in ragione RAGIONE_SOCIALEa minor compromissione funzionale. Non vi sono particolari incidenze dinamico-relazionali personali .’
8.4.6. Osserva la Corte, a questo punto, come non possa non evidenziarsi nuovamente quanto condivisibilmente osservato dai CCTTPP di parte e, in particolare, dalla dott.ssa (Consulente RAGIONE_SOCIALEa , secondo cui (vedi osservazioni 22.12.2024: ‘ L’elaborato RAGIONE_SOCIALEa bozza di CTU appare fondato prevalentemente sulle dichiarazioni soggettive RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente senza il supporto di elementi clinici oggettivi che descrivano in modo esaustivo la presenza e l’impatto del presunto trauma sulla sua persona. Come già evidenziato nella relazione precedente RAGIONE_SOCIALEa scrivente, per condurre un’analisi accurata degli effetti di un trauma sull’individuo è imprescindibile l’identificazione clinica dei sintomi attraverso metodi standardizzati e scientificamente validati, evitando di basarsi esclusivamente su narrazioni personali ‘ quali ‘ Colloqui clinici documentati, approfonditi ed integrati ad una valutazione strutturata dei sintomi, test psicologici standardizzati… volti ad esaminare lo stato emotivo affettivo, la struttura e le difese RAGIONE_SOCIALE‘Io; l’intensità dei riferiti sintomi depressivi ansiosi; analisi psicodiagnostiche dettagliate per comprendere la dinamica tra il soggetto e il contesto sociale, relazionale e individuale nei periodi antecedenti, concomitanti e successivi all’evento traumatico. L’assenza di tali esami e valutazioni oggettive limita fortemente la capacità di definire il nesso causale tra l’evento traumatico e disturbi riportati, così come di determinare l’eventuale danno biologico di natura psichica. ‘
Queste le altrettanto condivisibili osservazioni del dott. (Consulente di :
‘Ha riferito che, successivamente al terremoto, ha sofferto di episodi di attacchi di panico: trattandosi di eventi acuti, che sono accompagnati da sintomi somatici e cognitivi come palpitazioni, sudorazione improvvisa, tremore, sensazione di soffocamento, dolore al petto, nausea, vertigini, paura di morire …, appare insolito non trovare un riscontro documentale finalizzato alla
stabilizzazione del quadro acuto come accessi in Pronto soccorso (riferiti più episodi di cui l’ultimo avvenuto nel mese di aprile 2024 quando ha chiamato il servizio di urgenza ed emergenza medica per cui non è stata necessaria la somministrazione di terapia farmacologica in estemporanea né l’accesso in pronto soccorso); stesso discorso può essere applicato ai riferiti episodi di ‘cutting’, tra l’altro mai citati dai tre specialisti con cui è stata in cura la perizianda. Si procede a questo punto ad analizzare la sussistenza di un nesso causale tra la patologia riconosciuta e l’evento stressante. A giudizio dei C.T.U., ‘il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto riferito (dalla perizianda ndr), è oggi responsabile RAGIONE_SOCIALE‘intensa reazione di paura a osservare la modifica dei paesaggi urbani nel corso del tempo, che lei stessa definisce ‘il cambiamento del paesaggio’. Appare evidente che tali pensieri e ricordi traumatici sono direttamente legati al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, e non soltanto all’evento sismico generale, poiché riguardano nello specifico l’aver assistito alla distruzione di quell’edificio’. Rispetto a tale affermazione appare opportuno fare le seguenti considerazioni: il caso in esame è, appunto, caratterizzato da due ‘life event’ idonei a provocare un disturbo psichico, ovvero il sisma ed il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; a parere RAGIONE_SOCIALEo scrivente, la presenza di incongruenze su quanto riferito dalla perizianda nelle varie fasi del processo in merito alla sera del sisma e l’assenza di una chiara descrizione su dove e in compagnia di chi fosse quella sera rende il processo di valutazione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze direttamente correlate all’evento oggetto di giudizio molto difficoltoso. In tal senso, è ammissibile che tali pensieri e ricordi traumatici siano riconducibili unicamente all’evento sismico.’
8.4.7. Ma vi è di più: ha il suo peso anche il vissuto di dolore, il senso di colpa per la perdita degli amici, che la riferisce ai CCTTUU, che tanto riportano nell’anamnesi psichiatrica: ‘ Anamnesi psichiatrica: Nega precedenti disagi psicologici o patologie psichiatriche, nega di aver mai percepito una sensazione di vuoto durante l’adolescenza o episodi di autolesionismo, o di
aver mai assunto o ricevuto prescrizione di farmaci psichiatrici prima RAGIONE_SOCIALE‘evento sismico. Nei mesi antecedenti il terremoto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE riferisce una preoccupazione crescente per l’instabilità strutturale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ove risiedeva. A gennaio 2009 aveva organizzato una festa all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura, ed era stata rimproverata dai responsabili RAGIONE_SOCIALEa struttura a causa RAGIONE_SOCIALEe troppe persone presenti; ricorda che, sul momento, si era spaventata, ma oggi rimpiange di non aver insistito, conoscendo i problemi strutturali RAGIONE_SOCIALE‘edificio, per far uscire i propri amici in strada alla comparsa RAGIONE_SOCIALEe prime scosse sismiche. La notte del 06.04.2009, si recava in strada alla comparsa di una scossa forte, intorno alle 00.40, ed assisteva al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ricordando vividamente la comparsa RAGIONE_SOCIALEe crepe sull’edificio che si spezzava, gli amici che gridavano sui balconi, i rumori RAGIONE_SOCIALEe tubature rotte e i vicini che si preoccupavano fosse morta sotto le macerie. A causa del sisma ha perso i propri beni personali, contenuti all’interno RAGIONE_SOCIALEa sua stanza, e due amici stretti, mentre altri amici sono rimasti feriti.
Con riferimento allo status psichico attuale, rilevano i CCCTTUU che ella …. riferisce pensieri intrusivi e persistenti rispetto al senso RAGIONE_SOCIALEa vita, alla caducità RAGIONE_SOCIALE‘essere umano, al valore RAGIONE_SOCIALEa vita e RAGIONE_SOCIALEe immagini e suoni intrusivi e disturbanti come edifici crollati e urla….
Piange, durante il colloquio, quando ricorda gli eventi legati al sisma ed emergono sentimenti di colpa. Si rimprovera, infatti, di aver agito poco e male dopo i controlli dei tecnici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo studente per paura di ritorsioni e, soprattutto, non si perdona di non aver obbligato ad uscire, insieme a lei, dalla casa RAGIONE_SOCIALEo studente due suoi amici, che poi sono morti.’
8.4.8. Dovendo trarre le conclusioni sul punto, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa ‘debolezza’ RAGIONE_SOCIALE‘accertamento peritale, basato sostanzialmente sul ‘riferito’ RAGIONE_SOCIALEa perizianda, che, come si è visto, neppure è affidabile in merito alla sua collocazione al momento del sisma in ragione RAGIONE_SOCIALEe diverse versioni propugnate negli
atti a sua firma, emerge un dato di fatto certo e decisivo: pur avendo soggiornato presso la RAGIONE_SOCIALE, l’appellante non si trovava all’interno RAGIONE_SOCIALE‘edificio al momento del crollo del 6 aprile 2009 sicché difetta del tutto un’esperienza traumatica diretta: l’appellante si era allontanata dal luogo del disastro prima che esso si verificasse, e non subì dunque minaccia immediata alla propria incolumità. Ciò indebolisce radicalmente, già sul piano logico, qualsiasi ipotesi di nesso causale diretto fra l’evento e le reazioni psichiche poi lamentate, riconducendo semmai il vissuto RAGIONE_SOCIALE‘appellante alla percezione indiretta di un pericolo scampato o alla condivisione empatica del dolore altrui -reazioni emotive comprensibili ma che non integrano di per sé una patologia psichiatrica risarcibile per difetto di nesso causale inteso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1223 cc.
Anche volendo riconoscere un certo valore clinico alla diagnosi formulata dai CCTTUU, la Corte prende necessariamente le distanze dalle conclusioni, determinate dal riferito RAGIONE_SOCIALEa perizianda per stessa affermazione dei CCTTUU, che su queste si sono dovuti basare in assenza di valida documentazione clinica, che questa non ha prodotto.
Si consideri che questo Collegio ha delibato (con esito di rigetto) n. 5 procedimenti promossi da studenti che la notte del sisma erano altrove (quattro di loro, ossia i fratelli e addirittura, pacificamente in altre sedi, avendo lasciato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo studente giorni prima proprio per paura del sisma) e tutti hanno presentato la medesima perizia (RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), redatta più o meno nello stesso periodo (anni 2015-2016), a distanza dunque di molti anni dal sisma, che conclude accertando per tutti un’inabilità permanente addirittura del 30%.
8.4.9. Con riferimento alla CTU disposta in questo giudizio, questa Corte deve necessariamente sottolineare come si imponga una diversa conclusione con riferimento al riscontro del nesso di causalità giuridica tra l’evento di
danno (crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) e il pregiudizio subito a livello biologico dalla odierna appellante, che non può giuridicamente ricondursi a quello, non avendo ella subito un’esposizione personale al rischio, pena lo snaturamento RAGIONE_SOCIALEa funzione selettiva RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile (Cass. SSUU n. 33569/2022), il che, in termini di equità sostanziale, costituirebbe un grave vulnus all’attenzione che l’ordinamento deve riservare ai veri danneggiati diretti: coloro che hanno perso familiari, riportato lesioni personali, ovvero abbiano sperimentato il trauma del crollo in prima persona, diversamente realizzandosi un inammissibile effetto ‘espansivo’ del risarcimento.
In buona sostanza, a fronte di tale dato fattuale, che fa RAGIONE_SOCIALEa periziata un soggetto privo di una posizione diretta, qualificata e differenziata rispetto al crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio, essendo rimasta appunto del tutto estranea al fatto, non si può condividere la conclusione dei CCTTUU che il danno biologico che essi hanno accertato -si è visto come e con quali limiti – nella misura di un’invalidità del 10%, peraltro a distanza di oltre quindici anni dal fatto, sia riconducibile non al sisma in sé bensì specificamente proprio al crollo di quel particolare edificio (la casa RAGIONE_SOCIALEo studente), evento rispetto al quale il soggetto periziato è rimasto estraneo per sua stessa ammissione, dovendo semmai essere considerato conseguenza del sisma in sé e dei suoi effetti generali.
9. In proposito, giova svolgere alcune considerazioni giuridiche generali. Specificamente, la citata Cass., Sez Un., 15/11/2022, n. 33659 ha avuto occasione di precisare che causalità materiale e causalità giuridica non sono le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logicoanalitica RAGIONE_SOCIALE‘unitario fenomeno del danno, il quale non è identificabile ‘ se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l’uno informato al criterio RAGIONE_SOCIALEa regolarità causale, l’altro a quello RAGIONE_SOCIALEa conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l’evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e
conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica ‘, sicché il danno assume rilievo non in quanto cagionato da un evento lesivo né l’evento lesivo è rilevante di per sé, cioè là dove non produce una conseguenza dannosa. Nella citata sentenza, così si sono espresse le Sezioni Unite: ‘ La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è un’acquisizione risalente RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte. Sul punto vanno richiamati gli arresti RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite. Sia Cass. Sez. U. 11 gennaio 2008, n. 576, che Cass. Sez. U. 11 novembre 2008, n. 26972, entrambe muovendo dall’ipotesi del danno non patrimoniale, hanno differenziato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imputazione del danno evento (dommage o damnum) ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica, di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056, la quale, in funzione di selezione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra il danno evento ed il c.d. danno conseguenza (préjudice o praeiudicium), costituente l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione risarcitoria. Già prima RAGIONE_SOCIALEe richiamate pronunce RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite vi erano state Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, le sentenze gemelle Cass. n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003, Cass. 24 ottobre 2003, n. 16004, tutte quante rese sempre in materia di danno non patrimoniale, e ancora prima Cass. 15 ottobre 1999, n. 11629. Anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la linea evolutiva che va da Corte cost. 14 luglio 1986 n. 184 a Corte cost. 27 ottobre 1994 n. 372, è emersa la distinzione fra danno evento e danno conseguenza. La distinzione fra causalità materiale e causalità giuridica è stata da ultimo ripresa da Corte cost. 15 settembre 2022, n. 205. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un dannoconseguenza, non vi è l’obbligazione risarcitoria» (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008), così temperando l’originario rigorismo RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_SOCIALEa causalità giuridica presente nella dottrina che la introdusse. Secondo questa dottrina la fat-
tispecie RAGIONE_SOCIALEa responsabilità risarcitoria si perfeziona con la verificazione del fatto, comprensivo RAGIONE_SOCIALE‘azione e RAGIONE_SOCIALE‘evento, mentre la causalità giuridica interviene solo in funzione selettiva del danno risarcibile all’esito di una responsabilità già accertata. Una simile visione resta nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa prospettiva panpenalistica RAGIONE_SOCIALE‘atto antigiuridico (non iure, nel senso di comportamento non giustificato dal diritto), mentre il punto di vista RAGIONE_SOCIALEa moderna responsabilità civile, improntata al principio di solidarietà (art. 2 Cost.), è quello RAGIONE_SOCIALE‘allocazione del danno contra ius (‘ingiusto’, secondo la qualifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043). Al rigorismo RAGIONE_SOCIALE‘originaria tesi dottrinale va obiettato che in assenza RAGIONE_SOCIALEe conseguenze previste dall’art. 1223 cod. civ. non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest’ultimo, secondo la lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 2056. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c’è danno conseguenza non c’è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logicoanalitica RAGIONE_SOCIALE‘unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» RAGIONE_SOCIALE‘unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l’uno informato al criterio RAGIONE_SOCIALEa regolarità causale, l’altro a quello RAGIONE_SOCIALEa conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l’evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica. Il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, ma solo in
quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene RAGIONE_SOCIALEa vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l’evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene RAGIONE_SOCIALEa vita . La nozione di danno ingiusto di cui all’art. 2043 cod. civ. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori. ‘.
9.1. Peraltro, i consulenti hanno verificato, a loro parere, la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la riscontrata patologia psichica e il crollo RAGIONE_SOCIALEa casa, ma nel narrato RAGIONE_SOCIALEa vi è il dolore per la perdita degli amici e il senso di colpa per non averli spinti ad uscire, eventi che possono costituire ‘stressor’ idonei a generare una reazione psichica di rilevanza clinica.
9.2. Crollo e decessi, però, sono due eventi diversi. Quanto al primo, a ben vedere, trattavasi di evento che la aveva, per sua fortuna, previsto e paventato, tanto da avere assunto che, fino al 30 marzo, una scossa di terremoto, di entità leggermente inferiore a quella RAGIONE_SOCIALEa notta del 6 aprile 2009, era stata avvertita dalla popolazione aquilana, che quel giorno chiese all’amministrazione una verifica, arrivò l’architetto RAGIONE_SOCIALEo stabile, un sopralluogo durato poco, e se ne andò dicendo che era tutto a posto, nessun pericolo; tanto da lasciare la casa RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE la notte del 6 aprile, volendo dar credito all’ultima versione, dopo la scossa RAGIONE_SOCIALEe h.00,40. Orbene, questo Collegio non può che ritenere che un evento previsto e come tale evitato non possa avere avuto alcuna efficacia causale, né materiale, né giuridica, sulla accertata insorgenza del disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento con ansia e cronico, perché la stessa indica che già la vista RAGIONE_SOCIALEe crepe nell’edificio verificatesi prima del sisma le aveva provocato agitazione, tant’è che ella opportunamente aveva evitato di subire le conseguenze del crollo che aveva paventato lasciando per tempo l’edificio stesso (per recarsi presso amici o per raggiungere la piazzetta prossima all’edificio non cambia granché.)
Pertanto, oltre che a confermare la chiara impostazione difensiva RAGIONE_SOCIALEa correlazione tra l’evento crollo e le conseguenze dannose patite dalla appaiono prive di costrutto tutte le decine di pagine di gravame spese solo per assumere che nel crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sussisteva il nesso di causalità o il nesso di imputazione, in termini di vera e propria certezza, non solo di ‘elevata probabilità’ tra i difetti di costruzione RAGIONE_SOCIALE‘edificio, le successive condotte commissive ed omissive dei soggetti agenti ed il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘evento, del crollo. (artt. 40, 41 c.p.), col rilevare come tutte le consulenze tecniche esperite sull’edificio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE da quelle espletate su incarico del Pubblico Ministero RAGIONE_SOCIALEa Procura aquilana a quella del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE in sede penale evidenziano il punctum dolens , consistente in una serie di azioni ed omissioni casualmente rilevanti nella produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento. Quanto esposto, dunque, comporta l’infondatezza del motivo di gravame.
9.3. Se, ad ogni modo, si volesse reputare la domanda risarcitoria come volta al ristoro del 10% di IP causata sia dal crollo che da quello che questo ha comportato, ossia il decesso di altri studenti, alcuni dei quali amici RAGIONE_SOCIALEa che ha riportato ai CCTTUU il senso di colpa che tuttora la avvince per non aver insistito perché come lei quella sera lasciassero l’edificio, questa Corte non può che rilevare, inoltre, l’assenza di causalità giuridica tra l’evento crollo, di certo astrattamente imputabile agli appellati e il danno accertato, siccome dovuto ad altri fattori concausali e, quindi, mediato: le patologie psichiche riscontrate alla non sono danni risarcibili ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., in quanto non conseguenza diretta e immediata RAGIONE_SOCIALE‘evento, ossia il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio, che non l’ha proprio attinta, ma conseguenza di conseguenze lesive che il crollo ha cagionato a terzi. In altri termini, si tratta una conseguenza legata all’elaborazione psicologica di conseguenze subite da altri soggetti, cioè di una ripercussione individuale di un evento dannoso che -va sottolineato -è stato un evento epocale, un dramma collettivo -che, com’è
noto, ha colpito in modo traumatico l’intera comunità studentesca e cittadina -al quale il soggetto non è stato (per sua fortuna) direttamente esposto. Sul tema così si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 258 /2025):’ Come questa Corte ha avuto modo di affermare, possono essere ricondotti al novero dei danni risarcibili le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, tali essendo (come si esprimeva già Cass. Corte di cassazione – copia non ufficiale 6 di 9 17/12/1963, n. 3184, sia pure ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 1223 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale) quelle conseguenze normali od ordinarie originate (ovvero causate) dall’evento dannoso secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta regolarità causale, sicché devono ritenersi esclusi quei danni che siano un riflesso lontano dall’inadempimento e non possano a questo essere riallacciati dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause e circostanze estrinseche, senza le quali il danno ulteriore stesso non si sarebbe verificato, sicché, a mano a mano che la sequenza causale progredisce e si allontana dall’evento che ad essa ha dato origine, l’intervento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad escludere la riferibilità – appunto diretta ed immediata – a quello primigenio (Cass., Sez. 3, 22/12/2017, n. 30921). ‘
9.4. Sul piano fattuale, inoltre, i Consulenti hanno dato ampio e fin troppo credito al generico narrato RAGIONE_SOCIALEa che non ha mai precisato chi fossero gli amici deceduti (né negli scritti difensivi di questo giudizio né, per il vero, durante l’anamnesi) se e perché fossero suoi amici e non semplicemente dei colleghi di studio, quali rapporti in concreto avesse avuto con loro e in che cosa si manifestasse la relazione d’amicizia. Ed invero, pur non volendosi di certo escludere in linea di principio la riconoscibilità di una tutela risarcitoria aquiliana anche di relazioni affettive di tipo amicale, occorreva però di sicuro una prova certa RAGIONE_SOCIALEa estrema rilevanza di dette relazioni per gli equilibri di vita di quella che assume essere una vittima secondaria, sia pure sul piano del
danno biologico. In altri termini, pur nella consapevolezza del fatto che l’appellante non ha domandato il risarcimento di un danno simil -parentale bensì di un danno biologico (disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento in conseguenza di un fattore traumatico), avrebbe dovuto specificamente allegare e concretamente dimostrate l’esistenza di rapporti particolarmente stretti e intensi con le persone decedute, tali che la loro scomparsa potesse essa sola causare un trauma psichico.
9.5. Resta, in ogni caso, il fatto che, come ritenuto in primo grado, ‘ quandanche l’attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto , si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stregua dei citati articoli 1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata RAGIONE_SOCIALE‘evento, ossia il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio, derivando piuttosto RAGIONE_SOCIALEe conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi; si tratterebbe dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al novero di quelli risarcibili. ‘: detta motivazione regge anche in esito alle risultanze peritali. Infatti, essa deve essere condivisa in quanto, anche a voler riconoscere la causalità materiale tra i decessi e il danno opinato in CTU, danno che rileva solo come evento lesivo, si ha che l’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., dispone che il risarcimento debba comprendere le perdite ‘che siano conseguenza immediata e diretta’ del fatto lesivo. Deve, quindi, ricorrere anche la causalità giuridica, che consente di risarcire le sole conseguenze immediate e dirette del fatto assurto a criterio di imputazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, tali essendo le sole conseguenze normali od ordinarie originate (ovvero causate) dall’evento: tra simili conseguenze non possono essere ricompresi danni che l’appellante ha patito per una sua personale e del tutto peculiare sensibilità, come tale non eziologicamente collegata sul piano giuridico né al crollo RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘, né ai concomitanti decessi. Non può esservi, in conclusione, causalità giuridica tra l’accertato disturbo, cagionato da elaborazioni luttuose e sen-
si di colpa, pur ammessi, ma riferiti alla sorte di terzi, e la cattiva progettazione RAGIONE_SOCIALEa casa RAGIONE_SOCIALEo studente, che di certo ne ha cagionato il crollo, come pure ha cagionato la morte RAGIONE_SOCIALEe otto persone di cui si fa cenno in primo grado e in appello, ma non può aver cagionato, sul piano giuridico, quelli che, con ogni evidenza, erano e restano danni mediati e indiretti, come tali non risarcibili. Dunque, il motivo va rigettato.
10. QUARTO MOTIVO DI APPELLO : In ordine al danno patrimoniale .
Il Tribunale ha respinto la domanda anche sotto questo profilo col reputare che: <>
10.1. Con il gravame si assume che la aveva dimora abituale a L’RAGIONE_SOCIALE, presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lontana dalla residenza familiare e aveva portato con sé tutti i suoi beni sicché sotto le macerie ella perdeva tutti i beni personali: i documenti, il libretto universitario, i libri per lo studio, computer, vestiti, scarpe, borse e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano. A conforto RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria, l’appellante chiedeva e continua a chiedere l’ammissione di prova testimoniale, intesa ad acclarare la perdita dei beni sopra elencati, sulla seguente circostanza (n. 7): ‘E’ vero che sotto le macerie, ha perso tutti i suoi beni personali come da elenco depositato che viene mostrato’ (il capitolo risulta dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
10.2. Orbene, questa Corte, pur rilevando che i danni di cui si chiede il ristoro sarebbero in effetti in nesso di causalità diretta ed immediata con il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio e, quindi, ove sussistenti, di essi dovrebbero essere chiamati a ri-
spondere i convenuti in epigrafe, non può che confermare la decisione di rigetto. A riguardo, si osserva come i predetti beni personali dovrebbero risultare da un ‘elenco depositato’ che non è stato rinvenuto in atti: non è stato allegato all’atto di citazione di primo grado, né alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 e n. 2: quest’ultima, in particolare, reca l’elenco di n. 10 documenti depositati tra i quali non c’è il predetto elenco, né altrove risulta una descrizione specifica dei predetti beni e l’indicazione, quantomeno approssimativa, del loro valore, il che rende impossibile la quantificazione del danno, neppure in via equitativa.
In conclusione, l’appello va respinto e tale esito comporta l’applicazione (come al dispositivo) RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui all’ art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti costituite, verso le quali ha insistito con la pretesa risarcitoria, cioè e , nonché, quale sua garante, Esse vengono liquidate, in favore di ciascuna di esse, in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quarto scaglione, avendo l’appellante in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni ridotto l’originaria pretesa a 46.576,53 euro (all’esito RAGIONE_SOCIALEa CTU) per danni biologici, con aggiunta di quantificazione del danno patrimoniale in misura equitativa. Ne deriva un totale di euro 9.991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, da corrispondere a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe suddette parti appellate.
13. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l’appello e conferma la gravata sentenza;
condanna l’appellante, a rifondere alle parti appellate , e le spese del presente grado del giudizio, liquidate, per ognuna di esse, in € 9.991,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
pone le spese di CTU a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante;
dichiara che l’appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appello se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME