SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 339 2025 – N. R.G. 00000043 2025 DEPOSITO MINUTA 13 01 2026 PUBBLICAZIONE 13 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 06.02.2025 iscritta al n. 43/2025 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all’udienza collegiale del 13.11.2025
d a
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
domiciliataria giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
CONTRO GLI
in persona del
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO dell’RAGIONE_SOCIALE, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1352 del 2024 del Tribunale di Bergamo.
OGGETTO:
Prestazione: indennità-
rendita vitalizia o
equivalente – altre ipotesi
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 1352/2024, pubblicata il 19.12.2024, il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti dell’ per sentirlo condannare alla corresponsione delle provvidenze dovute in ragione dell’aggravamento dei postumi dell’infortunio sul lavoro subito il 22.5.2015. In particolare, il Tribunale ha richiamato l’esito della c.t.u. medica disposta in corso di causa , la quale aveva escluso l’affermato aggravamento dei postumi.
Con l’atto d’appello, depositato il 6.2.2025, ha chiesto la riforma della sentenza, con accoglimento dell’originario ricorso.
Con memoria del 21.2.2025 , si è costituito l’ chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza.
*
All’odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa e, all’esito della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo.
Con l’appello, ha impugnato la sentenza per avere aderito alle conclusioni della c.t.u., senza rispondere alle critiche rivolte alla stessa sia dal consulente che dal difensore di parte ricorrente e senza considerare la documentazione medica allegata al ricorso introduttivo. In particolare, la c.t.u. e la sentenza non avevano preso posizione sulle osservazioni attinenti le complicanze algodistrofiche (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS) successive all’infortunio, conseguenze documentate dai certificati dell’RAGIONE_SOCIALE di Pavia del 17.11.2020 (con diagnosi di CRPS post-traumatica piede-caviglia) e del 24.2.2022 (con diagnosi di CRPS con neuropatia del nervo peroneo superficiale destro in esiti di trauma e interventi di neurolisi tarsale) e dalle RMN del piede del 30.1.2021 e del 22.12.2023 (che hanno evidenziato, la prima, limitato focolaio di edema midollare a livello della superficie articolare distale del 1° cuneiforme, secondario a microlesione osteocondrale focale e, la seconda, lieve edema del tessuto adiposo del seno del tarso). Secondo l’appellante, la CRPS si era sviluppata dopo lo schiacciamento del piede del 22.5.2015, che verosimilmente non aveva interessato solo le ossa del 1° e 2° metatarso, ma anche le strutture cellulari micro-vascolari e nervose distrettuali. Inoltre, la EMG del 1.2.2021 documentava la sofferenza assonale del nervo peroneo superficiale che, con i suoi rami terminali, innerva il piede.
NOME ha chiesto il rigetto dell’appello, evidenziando che la relazione del c.t.u., e così la sentenza, erano ampiamente motivate con
riferimento alle osservazioni di controparte e che non vi era alcun nesso causale tra la CRPS e l’infortunio.
L’appello è infondato e deve essere rigettato.
In fatto, occorre premettere che il 22.5.2015 ha subito un infortunio sul lavoro, con schiacciamento del piede destro.
L’ gli ha riconosciuto una menomazione dell’integrità psicofisica del 6% per esiti della frattura composta del primo e secondo metatarso destro e tenosinovite dei peronei.
ha chiesto, a fronte dell’allegato peggioramento della sintomatologia dolorosa al piede sinistro, la rivalutazione del danno permanente, ma la domanda è stata rigettata dall’ che ha confermato la precedente quantificazione nel 6%.
Il c.t.u. nominato in primo grado ha escluso l’aggravamento dei postumi.
Questa Corte ha invitato il c.t.u., sotto il vincolo del giuramento già prestato, a precisare se dai certificati medici invocati nell’atto di appello, anche con riferimento alla diagnosticata CRPS, emergesse o meno un aggravamento delle condizioni di salute dell’appellante causalmente correlato all’infortunio del 22.5.2015 e se sì in quale percentuale.
A fronte di tale richiesta di chiarimenti, il c.t.u. ha confermato le sue conclusioni.
Tanto premesso, si ritiene che la decisione del Tribunale non possa che essere confermata, avendo il c.t.u. concluso, nel primo grado di giudizio, come segue: ‘Sulla base degli elementi emersi
dalla lettura della documentazione agli atti e acquisita nel corso delle operazioni peritali e dal risultato dell’esame clinico, il ricorrente nell’infortunio del 22.05.2015 riportò la frattura composta del I° e II° metatarso del piede destro. La radiografia dell’articolazione tibio -tarsica e del piede destro, richiesta in corso delle operazioni peritali, ha confermato l’ottima riparazione degli esiti fratturati non evidenziando callo osseo esuberante a carico dei segmenti ossei del I° e II° MT. Supportato dall’esito dell’esame clinico e dal referto della radiografia, si ritiene di valutare gli esiti dell’infortuni del 22.05.2015 nella misura del 6% che sommato all’11% già riconosciuto per la limitazione funzionale del rachide lombare si ottiene una menomazione dell’integrità psico -fisica conglobata del 16% così come valutato anche dall’ .’
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il c.t.u. aveva anche risposto alle osservazioni del consulente tecnico di parte, osservando quanto segue: ‘Così come ampiamente discusso durante l’incontro del 19.07.2024, con il AVV_NOTAIO la RX del piede ha evidenziato un ottimo consolidamento della frattura composta del I e II metatarso in assenza totale di callo osseo abnorme che poteva essere, eventualmente, responsabile della sintomatologia dolorosa. La RX ha evidenziato anche discreto cavismo della volta plantare e II dito a martello non espressione dei postumi dell’infortunio ma patologia cronica. Il ricorrente non presentava all’esame obiettivo, zoppie… caricava benissimo sull’arto destro! Lette le osservazioni pervenute, confermo le conclusioni comunicate in precedenza ai
In ogni caso, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte in questo grado di giudizio, il c.t.u. ha nuovamente escluso una correlazione causale tra l ‘ aggravamento lamentato da e l’infortunio del 22.5.2015.
In particolare, il c.t.u. ha precisato che ‘ La tendinopatia è una patologia dolorosa che si sviluppa all’interno e attorno al tendine (guaine e borse) sottoposto a overuse (sovraccarico funzionale) portando a limitazioni funzionali nella vita quotidiana. La tendinopatia dei peronei si sviluppa nei tendini che decorrono lungo la parte laterale e posteriore della caviglia (regione anatomica ben distante dal I e II metatarso!) e del piede sul muscolo peroneo breve e sul muscolo peroneo lungo. ‘ Il c.t.u. ha aggiunto che segni e sintomi della tendinopatia sono ‘d olore spontaneo specie da sforzo, con conseguente limitazione o sospensione delle attività; dolore alla pressione del tendine interessato; il tendine frequentemente è ispessito e con una superficie irregolare (rigonfiamento); tumefazione sottocutanea causata dall’edema del tessuto peritendineo; difficoltà nel fare un movimento rotatorio del piede con la punta rivolta verso l’interno.’ Il c.t.u. ha poi chiarito che cause e fattori di rischio della tendinopatia sono ‘s ollecitazioni eccessive ripetute nel tempo a carico della struttura tendinea dovute a: Sindrome Supinatoria -Piede Cavo; aumento della durata o dell’intensità delle attività sportive; calzature scorrette; alterazioni muscolo-legamentose (…) La correlazione tra piede cavo e
tenosinovite dei peronieri risiede nel fatto che il piede cavo, con la sua caratteristica conformazione, può predisporre a questa infiammazione dei tendini peroneali a causa della maggiore tensione a cui sono sottoposti. ‘ Ciò posto, il c.t.u. ha osservato che la radiografia eseguita su sua richiesta il 5.9.2024 aveva evidenziato, tra l’altro, un discreto cavismo della volta plantare di e che ‘i l piede cavo che affligge il ricorrente fin dalla nascita, unitamente all’uso di scarpe scorre tte (anche antinfortunistiche, sprovviste di plantare), provocano un’infiammazione continua responsabile della sintomatologia dolorosa lamentata. Infine, nella sindrome algodistrofica, normalmente il piede appare gonfio, vivamente dolente alla deambulazione, la cute è secca o iperidrosica, biancastra o cianotica. Radiograficamente vi è osteoporosi loco-regionale (interessa solo il piede) non di origine metabolica bensì neurovascolare. All’esame obiettivo peritali questi rilievi non sono stati rilevati: il ricorrente deambulava liberamente senza nessuna difficoltà o zoppia evidente. ‘
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u. appaiono condivisibili in quanto ampiamente e logicamente motivate, con specifico riferimento ai risultati della visita, dell’esame obiettivo dell’appellante , della radiografia appositamente disposta e di tutti gli altri elementi emersi, ivi compresi quelli evidenziati con l’atto di appello .
Peraltro, non risultano depositate repliche da parte del consulente di parte appellante che possano indurre a diverse conclusioni.
In definitiva, il ricorso di va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
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Le spese di lite sono irripetibili, avendo l’appellante dichiarato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.. Ne segue che anche le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste a carico dell’
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall’art. 1, co. 17, legge 228/12, che l’appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
1) rigetta l’appello avverso la sentenza n. 1352/2024 del Tribunale di Bergamo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone a carico dell’ le spese di c.t.u., separatamente liquidate.
RAGIONE_SOCIALE, 13.11.2025.
Il Consigliere COGNOME.
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Presidente
(AVV_NOTAIO COGNOME)