Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10161 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00777/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e dife si dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
nonché di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME
Urbani (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
e di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata-
per la cassazione della sentenza n. 1432/2020 del la CORTE d’APPELLO d ell’ AQUILA, pubblicata il giorno 27 ottobre 2020, notificata il 3 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2010, NOME COGNOME, usufruttuario di un immobile sito a Monticchio, avente dei muri in comune con quello di proprietà di NOME COGNOME -premesso che quest’ultimo, nel 2007, aveva commissionato l’esecuzione di lavori sul proprio immobile a NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta individuale ; che questi lavori erano stati eseguiti sotto la direzione dell’AVV_NOTAIO e che, in seguito ad essi lavori, il proprio edificio aveva subìto dei danni strutturali -convenne in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME e
NOME COGNOME , dinanzi al Tribunale dell’Aquila, chiedendone la condanna solidale al risarcimento.
Dopo che il professionista aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, RAGIONE_SOCIALE, e dopo che era stato integrato il contraddittorio nei confronti del nudo proprietario del bene asseritamente danneggiato, NOME COGNOME COGNOME, il Tribunale, espletata CTU, rigettò la domanda, per mancata prova del danno lamentato, osservando: i) che non era conosciuto lo stato dell’immobile prima dei lavori del 2007, sicché non poteva tenersi conto della relazione prodotta dall’attore (con le allegate fotografie dirette a documentare le lesioni e le fessurazioni presenti sull’immobile) effettuata in occasione del procedimento penale per abuso edilizio svoltosi nel 2008 nei confronti di NOME COGNOME e conclusosi con sentenza di patteggiamento; ii) che, comunque, nel corso del procedimento penale, il consulente officiato dal pubblico ministero a veva verificato che l’intervento edilizio svolto nel 2007 sulla porzione di fabbricato di NOME COGNOME, benché tacciato di abusività, era stato eseguito, dal punto di vista tecnico, in modo corretto; iii) che, in seguito al sisma del 2009, l’edificio era stato gravemente danneggiato , sicché era attualmente impossibile accertare l’eventuale sussistenza di danni precedenti, ascrivibili ai lavori eseguiti sull’immobile adiacente , nonché distinguerli da quelli causati dal terremoto.
L a Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME NOME NOME COGNOME COGNOME, condividendo e ribadendo le ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice ed integrandole con i seguenti rilievi:
a) diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, la sentenza di primo grado non era censurabile nella parte in cui non aveva ritenuto provata per omessa contestazione la dedotta circostanza che l’immobile , prima dei lavori, « era normalmente utilizzato » dal proprietario e dall’usufruttuario e sarebbe stato, quindi, privo di crepe e fessurazioni che ne minassero la normale fruibilità; né era censurabile nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valutato la produzione fotografica, avente data certa ed effettuata durante il procedimento penale, che, appunto, avrebbe reso evidenti i danni presenti a quell’epoca sull’immobile e che , invece, non sarebbero stati presenti in epoca precedente, posto che altrimenti esso non sarebbe stato utilizzato; infatti, la circostanza che l’immobile fosse o meno utilizzato prima dei lavori, nulla diceva sullo stato dello stesso al tempo della sua utilizzazione, in quanto la sussistenza di crepe e fessurazioni « se leggere », non sarebbe stata incompatibi le con l’uso abitativo; inoltre gli attori-appellanti si erano limitati ad allegare il proprio titolo (proprietà/usufrutto) ma nulla avevano « allegato circa le modalità di esercizio del diritto con particolare riferimento all’uso che facevano del fabbricato », sicché, in mancanza di allegazione, non sussisteva, ex adverso , l’onere di contestazione; in ogni caso, nella specie, difettava la prova del nesso causale tra i danni e i lavori (pp.10 e 11 sentenza impugnata);
b) la sentenza di primo grado non era censurabile neppure nella parte in cui -recependo le osservazioni del CTU, infondatamente accusato di non adeguata professionalità -aveva evidenziato l’impossibilità di accertare se i lavori eseguiti da l sig. COGNOME
avessero arrecato danni all’immobile dei sigg. ri COGNOME COGNOME, atteso che lo stato dei luoghi visibile era stato alterato in maniera determinante dall’evento sismico del 2009;
c) tenuto conto di tale valutazione tecnica, non era quindi possibile accertare se l’edificio avesse già delle lesioni strutturali prima del terremoto, dovendosi al riguardo tenere conto, tra l’altro, da un lato, delle conclusioni del consulente tecnico officiato dal pubblico ministero nel procedimento penale (condivise dal CTU nominato nel giudizio civile), il quale aveva potuto verificare lo stato dei luoghi nel periodo tra i lavori del 2007 e il terremoto del 2009, esprimendo la valutazione che l’interve nto edilizio svolto sulla porzione del fabbricato di NOME COGNOME era « conforme alla normativa antisismica » ed era stato « effettuato con buona tecnica »; dall’altro lato, della circostanza che, in seguito al terremoto, l’edificio aveva subìto gravissimi danni, con classificazione in categoria ‘E’, per i quali l’attore, in data 31 ottobre 2014, aveva presentato al Comune dell’Aquila domanda di indennizzo in conformità alla normativa speciale sulla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, senza fare alcun riferimento ad eventuali danni pregressi imputabili a cause diverse dall’evento sismico;
d) non fondato, infine, era lo specifico motivo di appello con cui era stata formulata la doglianza relativa alla condanna nelle spese processuali dell”attore’, da reputarsi pienamente soccombente, dovendo evidenziarsi, tra l’altro, c he l’azione era stata esperita dopo l’evento sismico del 2009, il quale, da un lato, aveva alterato significativamente lo stato dei luoghi, dall’altro aveva conferito all a
stessa parte attrice l’ aspettativa del contributo per la riparazione dell’immobile.
Hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Hanno risposto con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Non ha svolto difese in sede di legittimità l’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ..
Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
I ricorrenti e i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per « travisamento della prova », « falsa percezione di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti », « erronea applicazione del principio di non contestazione ».
La sentenza impugnata viene censurata nella parte (pp.10 e 11) in cui -asseritamente travisando sia le prove documentali dedotte (ovverosia le fotografie effettuate da parte attrice in occasione del procedimento penale, dirette a documentare i danni esistenti prima del terremoto ma dopo i lavori eseguiti sull’immobile adiacente) , sia i fatti non contestati (ovverosia, la circostanza che, prima dei lavori, i ricorrenti avevano normalmente utilizzato l’immobile, dovendo
interrompere tale uso solo al manifestarsi dei danni concomitanti ai lavori) -ha implicitamente ritenuto esistente la circostanza che l’edificio di NOME e NOME COGNOME COGNOME non fosse in buono stato già prima dell’ intervento edilizio effettuato da NOME COGNOME.
Con il secondo motivo viene denunciata, ex art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza, ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., per « motivazione illogica e/o irragionevole, perplessa o apparente ».
I ricorrenti deducono che la Corte di merito e, prima di essa, il Tribunale avrebbero violato il principio che impone il prudente apprezzamento della prova con una valutazione illogica e irragionevole che avrebbe determinato la nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte territoriale, infatti, avrebbe escluso la causalità tra i danni da loro subìti e le condotte del convenuto, ma avrebbe omesso « di considerare che tali condotte, consistite nell’esecuzione di lavori edili (ma di quali non vi è traccia né in primo né in secondo grado), non sono state analizzate »; esse condotte, infatti, sarebbero state « verificate », così « arrivando incredibilmente ed irrazionalmente ad escludere il nesso causale tra esse e i danni subìti ».
Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. la nullità della sentenza per « motivazione apparente », « avendo recepito le conclusioni immotivate apodittiche perplesse della CTU ».
La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui, sulla scorta della consulenza tecnica espletata, avrebbe ritenuto impossibile ricondurre la causazione dei danni ai lavori eseguiti da NOME
NOME, per essere ‘ assorbiti ‘ da quelli provocati dal sisma del 2009.
I ricorrenti sostengono che le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, recepite nella sentenza impugnata, sarebbero confuse, omissive, oscure e contraddittorie, avuto riguardo, in particolare, ai dati fotografici allegati e agli accertamenti svolti, i quali avrebbero invece dimostrato l’esistenza dei danni già nel 2008.
3.1. I primi tre motivi -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -sono infondati quanto al dedotto vizio motivazionale e inammissibili quanto alle altre prospettate censure.
3.1.a. In primo luogo, va rilevato che queste doglianze, a prescindere dalla loro formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d ‘ appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ( ex multis , Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
La Corte territoriale, come si è sopra osservato, condividendo ed integrando le argomentazioni già effettuate dal Tribunale, con giudizio incensurabile in questa sede, ha posto a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria proposta da NOME e NOME COGNOME COGNOME tre
distinte rationes decidendi , fondate su altrettanti rilevi fattuali, a loro volta formulati in base al libero apprezzamento delle risultanze istruttorie: quella tratta dal rilievo circa la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e della situazione dell’immobile prima dei lavori; quella tratta dal rilievo che in seguito al sopralluogo sull’immobile adiacente , dopo i lavori e prima del sisma, era emerso che l’intervento effettuato da NOME COGNOME era stato compiuto con correttezza tecnica e in conformità alle norme antisismiche; infine, quella tratta dai rilievi in ordine all ‘impossibilità di accertare se vi fossero danni conseguiti ai lavori, nonché -ove vi fossero stati -in ordine all ‘ulteriore impossibilità di distinguerli da quelli derivanti dal sisma.
I motivi di ricorso in esame, censurando i motivati accertamenti in fatto posti a fondamento delle dette rationes decidendi , sono inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze storiche diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabili in questa sede di legittimità.
3.1.b. In secondo luogo, le doglianze in esame si palesano eccentriche rispetto al tenore della statuizione impugnata, poiché ne aggrediscono solo la prima e -non del tutto correttamente -la terza ratio decidendi , mentre omettono completamente di cogliere la seconda, ovverosia quella basata sulla rilevata conformità alle regole tecniche e alla normativa antisismica dei lavori effettuati da NOME COGNOME, da cui il giudice del merito ha tratto l’implicazione negativa della mancata prova del nesso di causalità, nonché quella reciproca positiva dell’ascrivibilità del le crepe e delle fessurazioni
dell’immobile dei ricorrenti -ove pure fossero state presenti prima del sisma e non presenti prima dei lavori -ad altro e diverso fattore causale.
3.1.c. In terzo luogo, anche l ‘ultima ratio decidendi , come si è avvertito, viene censurata non correttamente, poiché, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata, per il tramite della CTU, non ha accertato l”assorbimento’ dei danni provocati dai lavori in quelli provocati dal sisma, ma ha ritenuto impossibile accertare la sussistenza di danni provocati dai lavori e distinguerli da quelli provocati dal sisma.
3.1.d. In quarto luogo, a prescindere dai limiti e dalle modalità con cui è censurabile per cassazione il c.d. ‘travisamento’ (al riguardo, v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792), alla sentenza impugnata non può essere imputato né quello delle prove (con riguardo alle prove precostituite fotografiche), né quello dei fatti (con riguardo alle circostanze asseritamente non contestate).
La doglianza diretta a formulare la censura di travisamento della prova con riguardo alle prove documentali fotografiche non tiene conto che la Corte di merito (e prima di essa il Tribunale), lungi dal cadere in un errore percettivo-ricognitivo del contenuto delle fotografie, dopo avere esattamente preso atto che esse erano state fatte in occasione del procedimento penale del 2008, proprio per questa ragione, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, le ha reputate irrilevanti, in quanto davano conto della situazione dei luoghi nel periodo successivo all’esecuzione dei lavori da parte di NOME COGNOME, senza fare luce su quella relativa al periodo precedente.
In modo analogo, la doglianza inammissibilmente diretta a censurare il presunto ‘travisamento’ del fatto non contestato del normale utilizzo dell’immobile prima dei lavori , omette di considerare che, tutt’al contrario, la Corte d’appello ha motivatamente ritenuto che la predetta circostanza non era incompatibile con la presenza di crepe e fessurazioni sull’immobile, le quali, se ‘leggere’, ben sarebbero state compatibili con l’uso abitativo.
Del resto, è agevole rilevare che nell’ampi o e generico concetto di ‘ normale utilizzo’ di un immobile si presta ad essere ricompresa sia la condotta di dimorarvi continuativamente sia quella di accedervi saltuariamente, la quale certamente non sarebbe stata impedita dalla presenza di danni; questo rilievo non è sfuggito alla corte territoriale, la quale ha correttamente evidenziato che l a genericità dell’allegazione degli attori escludeva la necessità di specifica contestazione da parte dei convenuti.
3.1.e. In quinto luogo, del tutto generica e fattuale è la critica alla parte di sentenza diretta al recepimento delle osservazioni del CTU, che si rivolge all’apprezzamento di merito circa l’impossibilità di accertare che i danni fossero conseguenza immediata e diretta dei lavori e comunque d i distinguerli da quelli causati dall’evento sopravvenuto che aveva completamente mutato lo s tato dei luoghi e proiettato l’edificio in una situazione di gravissimo pregiudizio strutturale; apprezzamento che trova il suo fondamento probatorio non solo nelle valutazioni peritali ma anche nelle vicende successive al terremoto del 2009, esitate nella classificazione dell’immobile nella c.d. categoria ‘E’ e nella
richiesta di indennizzo proposta al Comune dell’Aquila , sul presupposto che tutti i danni fossero ascrivibili al sisma.
3.1.f. In sesto luogo, con specifico riguardo alla denuncia del vizio di motivazione, va richiamato il principio per cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c od. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), siffatta denuncia è ammissibile nella misura in cui tenda a suscitare il sindacato di legittimità sull ‘esistenza in sé della motivazione e sulla sua coerenza, richiedendo la verifica del rispetto del « minimo costituzionale » di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione -deducibile per cassazione quale nullità processuale, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).
Ciò posto, è del tutto evidente che tali gravi lacune motivazionali non si rinvengono in alcun modo nella motivazione della sentenza impugnata, la quale -come si è veduto -presenta, al contrario, un chiaro, argomentato e coerente corredo argomentativo.
A fronte della inammissibilità delle altre, la specifica censura in esame si palesa, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
con il quarto motivo viene denunciato nuovamente vizio di motivazione, « in relazione agli art. 981 c.c., e 102, 91 e 92 c.p.c. ».
La sentenza d’appello v iene censurata per avere disatteso immotivatamente il motivo di gravame con cui era stata lamentata la condanna alle spese di primo grado del nudo proprietario NOME COGNOME, nei cui confronti sarebbe stato erroneamente integrato il contraddittorio, stante l’autonoma legittimazione dell’usufruttuario NOME COGNOME in ordine alla domanda risarcitoria.
4.1. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha precisato che la decisione di primo grado conteneva la condanna alle spese dell’ originario « attore », di cui, pur in assenza di condanna ai sensi dell’art. 96 c od. proc. civ., ha anche evidenziato la pervicacia dell’agire, verosimilmente indotta anche dalle sue competenze tecniche di ingegnere; pertanto, la condanna alle spese del nudo proprietario, unitamente a quella dell’usufruttuario, è configurabile solo in relazione al grado d’appello, ed è giustifica ta dall’estensione al nudo proprietario medesimo della situazione di soccombenza, avendo egli proposto infondatamente l’impugnazione della sentenza di primo grado insieme all’originario attore.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti e in relazione all’attività difensiva espletata .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in Euro 8.000,00 ciascuno per compensi e, in favore di NOME COGNOME, in Euro 6.200,00 per compensi, oltre, per ciascun controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione