Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26899 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 14513/2021 R.G. proposto da:
COGNOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria dela Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE BOLOGNA, in persona del vice Sindaco Metropolitano pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale ;
avvEMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3033/2020 del la Corte d’appello di Bologna, depositata
in data 24.11.2020;
N. 14513/21 R.G.
udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del l’8 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione dell’08.02.2011, NOME COGNOME convenne in giudizio l’allora Provincia di Bologna, chiedendo l’accertamento dell’esclusiva sua responsabilità per tutti i danni subiti dal proprio immobile sito in Castel del Rio, INDIRIZZO quale proprietaria e custode della INDIRIZZO Montanara, giacché percorsa da traffico veicolare pesante e non adeguato alla condizione dei luoghi, e ciò sia ai sensi dell’ art. 2051 c.c., nonché in subordine dell’ art. 2043 c.c., per il colposo mancato intervento regolatorio, di controllo e/o inibitorio del traffico stesso; chiese dunque l’accertamento dell’ ammontare dei danni e la condanna al relativo risarcimento in proprio favore, oltre accessori. Costituitasi la Provincia e istruita la causa anche a mezzo CTU, il Tribunale di Bologna accolse la domanda attorea con sentenza n. 3454/2014, condannando la Provincia al risarcime nto del danno ex art. 2051 c.c., in misura pari ad € 17.600,00, oltre accessori. La Corte d’appello di Bologna, pe rò, con sentenza del 24.11.2020, accolse il terzo motivo di gravame dell’ente (frattanto divenuto Città Metropolitana di Bologna), giacché non era possibile univocamente ricondurre le fessurazioni subite dal fabbricato del Canè al traffico veicolare pesante, su detta strada.
Avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resiste con controricorso la Città Metropolitana di Bologna, che ha pure depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello, discostandosi dalle conclusioni del CTU, avrebbe omesso di esaminare adeguatamente la circostanza per cui il quadro fessurativo rilevato nello stabile danneggiato non aveva subito alcuna evoluzione dal 2006 al 2013, con conseguente individuazione della causa dei danni in cedimenti strutturali differenziati, nonché mancato riconoscimento del nesso causale più probabile tra tali fenomeni e le vibrazioni provocate dal traffico veicolare pesante nel periodo 2002-2005; da tale omesso esame deriverebbe, in tesi, la mancata conferma sul punto della sentenza di primo grado e la mancata condanna della Città metropolitana di Bologna al risarcimento del danno.
1.2 -Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 40 e 41 c.p., in quanto la sentenza impugnata, rilevando che il CTU ‘ si esprime in termini di sola possibilità circa la sussistenza del nesso causale ‘ , ha affermato che la consulenza tecnica d’ufficio ‘ non consente, secondo il ‘ principio del più probabile che non ‘ , di ritenere provata la sussistenza del nesso causale tra il traffico veicolare pesante e le fessurazioni del fabbricato ‘ ; in tal modo, si è però omesso di considerare che tutte le ulteriori diverse ipotesi causali proposte dalla difesa della Provincia di Bologna sono state analiticamente analizzate dal CTU e fermamente escluse come possibili cause del quadro fessurativo rilevato
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e che il traffico veicolare era stato indicato come unica possibile causa del fatto dannoso.
2.1 -Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
Con detto mezzo, infatti, si lamenta l’omesso /erroneo esame di un fatto (mancata progressione delle fessurazioni nel periodo di tempo compreso tra il 2006 e il 2013) che è stato invece apprezzato e valutato dalla Corte felsinea, sia pure in senso diametralmente opposto rispetto a quanto anelato dal ricorrente. Come può agevolmente evincersi dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, il giudice d’appello , sul punto in discussione, ha ampiamente richiamato e fatto proprie le conclusioni del CTP della Città Metropolitana di Bologna, da un lato negando che l’evoluzione delle lesioni dovesse necessariamente tradursi nella comparsa di nuove fessurazioni (bensì in ‘ un movimento relativo dei lembi di quelle che si sono verificate in prima battuta e che caratterizzano la nuova configurazione di equilibrio ‘) , e dall’altro poi confutando le conclusioni del CTU circa la ‘sufficiente’ efficacia rappresentativa delle foto da lui scattate nel 2013 rispetto a quelle del 2006, così negando che da tale confronto fosse possibile giungere alle suddette conclusioni, sia perché alcune fessure risultavano chiuse da schiuma poliuretanica (e dunque non erano apprezzabili), sia perché le stesse immagini ritraevano punti dell’edificio tra loro diversi, dunque non confrontabili.
Risulta quindi evidente non solo che il dato fenomenico che si denuncia essere stato omesso è stato in realtà valutato dal giudice d’appello, ma che ciò di cui il ricorrente si duole è non tanto l’omesso suo esame tout court , bensì – in realtà -l’inadeguata valutazione del fatto medesimo, come è fatto palese dalla stessa
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lettura del mezzo in parola: in esso, infatti, può leggersi, passim , che ci si lamenta di ‘omesso/erroneo esame di un fatto storico’, di mancato esame ‘personale’ e ‘attento’ delle foto in atti , di mancata considerazione delle risultanze dell’esame delle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, ecc.
Il mezzo, in altre parole, censura -inammissibilmente -non già l’omesso esame di un fatto storico, fenomenicamente apprezzabile (rientrante, cioè, nell’ambito di quei soli fatti il cui omesso esame può costituire oggetto di censura avanzata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. v. ex multis , di recente, Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 8584/2022), ma di una questione (relativa alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice del merito), denunciabile semmai per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , nei ristretti limiti in cui tanto è possibile fare in questa sede di legittimità (v. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), ovvero per violazione del ‘minimo costituzionale’ della motivazione , ex art. 111, comma 6, Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (si vedano per tutte, oltre all’arresto test é citato, anche Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). La censura, così come svolta dal COGNOME, non si presta però ad una riqualificazione nel senso prima descritto, difettandone non solo i requisiti di forma, ma anche di sostanza, donde l’inammissibilità del motivo in esame.
3.1 -Anche il secondo motivo è inammissibile.
Sotto il velo di una pretesa violazione di norme di diritto, il ricorrente censura in realtà la decisione d’appello mirando ad una diversa ricostruzione della fattispecie, così anelando una valutazione opposta (rispetto a quanto opinato
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dalla Corte d’appello) circa l’apprezzamento del materiale istruttorio concernente l’individuazione dell’eziologia dei fenomeni fessurativi lamentati dal Canè.
Sul punto, basti considerare che la Corte felsinea -invero, con motivazione dialetticamente robusta – ha ritenuto di far proprio il percorso tecnico offerto dal CTP dell’ente , al contempo ampiamente confutando le diverse conclusioni raggiunte dal CTU circa l’eziologia dei danni . La motivazione così adottata attiene, dunque, ad elementi tipicamente fattuali, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (per tutte, Cass. n. 9985/2019), sicché la censura in esame -specie laddove si contesta la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello, del fatto che tutte le ulteriori diverse ipotesi causali proposte dall’ente erano state fermamente escluse dal CTU quali possibili cause dei fenomeni fessurativi -investe profili non denunciabili in questa sede di legittimità quali pretesi errores iuris .
Né, del resto -analogamente a quanto osservato nella disamina del primo mezzo -il ricorso offre spunti per la riqualificazione del motivo in esame nell’egida dei soli profili rispetto ai quali il modus procedendi del giudice di merito, quanto al l’accertamento di fatto a lui riservato, può comunque essere sindacato in questa sede di legittimità (si veda la giurisprudenza citata nel par. precedente). 4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
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dicembre 2012, n. 228), sempre per il caso in cui l’iniziale versamento del contributo fosse dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 3.100,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno