Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31987 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14045/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura separata in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura da intendersi in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 610/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di CATANIA, pubblicata e notificata il 28 marzo 2022; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 27 aprile 2016, NOME COGNOME convenne NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, deducendo che:
-nel 1989 il RAGIONE_SOCIALE aveva bandito un concorso per titoli ed esami per la selezione di un ‘ coadiutore sanitario internista (equipe pluridisciplinare) ‘;
ella aveva partecipato al concorso, avendo già ricopert o l’incarico di assistente medico presso la Divisione di ‘ medicina ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ Ospedale di Biancavilla e avendo già svolto mansioni superiori nel reparto di ‘ medicina ‘ del medesimo ospedale;
-all’esito del concorso, nella graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, si era collocata al terzo posto, alle spalle del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (collocato al primo posto e risultato vincitore) e del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, collocato al secondo posto;
in seguito alla rinuncia del AVV_NOTAIO. COGNOME, il posto di ‘ coadiutore sanitario internista ‘ era stato assegnato al AVV_NOTAIO. COGNOME;
questi, peraltro, aveva esibito, tra i titoli presentati al concorso, un certificato di servizio falso: infatti, sebbene negli anni precedenti avesse ricoperto il ruolo di assistente medico nel reparto di ‘ chirurgia ‘ RAGIONE_SOCIALE‘O spedale di Br onte (dunque, nell’ambito di una disciplina diversa da quella -‘medicina interna’ -a cui si riferiva il concorso), aveva presentato un certificato rilasciatogli dalla stessa USL RAGIONE_SOCIALE di Bronte,
il quale attestava che per un certo periodo aveva espletato le funzioni di aiuto-medico all ‘interno RAGIONE_SOCIALE‘area funzion ale di ‘ medicina ‘ (materia equipollente a quella oggetto del concorso);
in ragione di questa conAVV_NOTAIOa, il AVV_NOTAIO. COGNOME era stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di concorso in falsità ideologica in atto pubblico, commessa con altri professionisti;
-all’esito del giudizio penale, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 63/2004, pur emettendo nei suoi confronti pronuncia di proscioglimento ( sub specie di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dopo avere riqualificato lo stesso nella diversa fattispecie delittuale di falsità in certificazioni), aveva tuttavia definitivamente accertato la falsità RAGIONE_SOCIALE‘atto da lui esibito in sede concorsuale;
la conAVV_NOTAIOa illecita del AVV_NOTAIO. COGNOME le aveva impedito sia di collocarsi al primo posto nella graduatoria formata in seguito al concorso e di assurgere, quale vincitrice RAGIONE_SOCIALEo stesso, al posto di ‘ coadiutore sanitario internista ‘ e al relativo livello retributivo, sia di ottenere il successivo superiore inquadramento mediante l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE” incarico di struttura semplice ‘ (riconosciuto, invece, al AVV_NOTAIO. COGNOME) in luogo RAGIONE_SOCIALE‘inferiore inquadramento derivante dall’attribuzione RAGIONE_SOCIALE” incarico professionale COGNOME (effettivamente riconosciutole), sia, infine, di ottenere l’incari co di direzione del servizio di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di queste deduzioni, NOME COGNOME domandò la condanna di NOME COGNOME al risarcimento del danno provocatole mediante la descritta conAVV_NOTAIOa illecita, da rapportare, nel quantum , alle
differenze retributive e di trattamento di fine servizio perdute per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata assegnazione del posto di ‘ coadiutore sanitario internista ‘ e del mancato ottenimento dei successivi superiori incarichi professionali.
Costituitosi il convenuto ed espletata una consulenza tecnica contabile per quantificare le somme eventualmente spettanti in caso di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘azionato diritto risarcitorio, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda e compensò le spese, sul presupposto che l’attrice non avesse provato il nesso causale tra la presentazione RAGIONE_SOCIALEa certificazione falsa e il danno subìto, mancando in particolare la dimostrazione del minor punteggio che, in tesi, sarebbe stato attribuito al AVV_NOTAIO. COGNOME all’esito del concorso, in mancanza del titolo risultato falso.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE -adìta con impugnazione principale da NOME COGNOME e con impugnazione incidentale, limitata alla statuizione sulle spese, da NOME COGNOME -ha accolto quest’ultima (condannando l’ attrice a rimborsare al convenuto le spese dei due gradi del giudizio nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà, circoscrivendo la compensazione alla residua metà) e ha rigettato la prima, sui rilievi:
Iche, anzitutto, non era stato provato il nesso causale tra la presentazione del certificato falso e la formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria all’esito del concorso : infatti, per un verso, la sentenza penale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.63/2004, nel dichiarare non doversi procedere per amnistia in relazione al reato contestato al AVV_NOTAIO. COGNOME (previa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso da concorso in falso ideologico in atto pubblico a falsità ideologica in certificazione), aveva dato atto, in
motivazione, tra l’altro, che l’ aver prestato servizio in una branca affine non era di ostacolo alla partecipazione e all’ammissione al concorso, ma poteva avere rilevanza ai fini di una eventuale riduzione del punteggio; per altro verso, l’attrice non aveva pr ecisato quale sarebbe stato il suo punteggio e quello del convenuto, né se il punteggio sulla base RAGIONE_SOCIALEa certificazione oggetto di contestazione fosse stato attribuito al AVV_NOTAIO. COGNOME limitatamente al periodo successivo al 1° maggio 1989 o anche in relazione al precedente periodo di servizio presso il Pronto RAGIONE_SOCIALE, decorrente dal 1° agosto 1982, per modo che non si era potuto accertare la misura RAGIONE_SOCIALEa riduzione del punteggio che il convenuto avrebbe subìto in mancanza RAGIONE_SOCIALEa presentazione del certificato falso;
IIche, esclusa la dimostrazione che, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa presentazione del titolo falso da parte del convenuto, l’attrice sarebbe stata vincitrice del concorso, neppure era stato provato, in secondo luogo, il nesso causale tra l’esito del concorso e i successivi incarichi professionali dei due medici: risultava, infatti, che, indipendentemente da tale esito, nel 1994, in applicazione del decreto legislativo n. 517/1993, entrambi i professionisti erano stati inquadrati, senza avere precedentemente ricevuto a ltri incarichi, nella posizione di ‘ Dirigente medico di I Livello ‘ ; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non era provato il nesso causale tra l’ illecito commesso dal AVV_NOTAIO. COGNOME e l’acquisizione da parte sua RAGIONE_SOCIALE” incarico professionale A ‘ in luogo del più retribuito incarico di ‘ struttura semplice ‘, riconosciuto al convenuto, non potendo ritenersi che il superiore inquadramento come ‘ strutturato semplice ‘, rispetto a quello
di ‘ dirigente medico nella posizione professionale A ‘, fosse dipeso dalla pregressa nomina a ‘ coadiutore sanitario internista ‘;
IIIche, infine, in terzo luogo, neppure era stato dimostrato il nesso causale tra l’esito del concorso e la mancata successiva preposizione RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO.ssa COGNOME alla Direzione RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, direzione invece attribuita al AVV_NOTAIO. COGNOME: infatti, avuto riguardo alla circostanza che la predetta RAGIONE_SOCIALE era stata istituita e inserita nel piano sanitario solo a partire dal 1994, non vi era alcuna prova RAGIONE_SOCIALEa diretta connessione, anche in termini temporali, tra l’incarico di ‘ coadiutore sanitario internista ‘ e quello di ‘ responsabile di una UVG ‘, non avendo peraltro l’attrice né indicato quando il convenuto aveva assunto tale incarico, né chiarito se essa avesse avuto tutti i requisiti per espletarlo.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di cinque motivi.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo è denunciata « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omessa pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio in relazione al numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 del codice di procedura civile, in
particolare la circostanza che la produzione del documento falso avrebbe dovuto impedire la partecipazione del AVV_NOTAIO COGNOME ».
Secondo la ricorrente, nell’escludere la prova del nesso causale tra la presentazione del certificato falso e la formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria all’esito del concorso per ‘ coadiutore sanitario internista ‘ , la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che il AVV_NOTAIO COGNOME vi aveva potuto partecipare solo in seguito alla produzione del certificato falsamente attestante il servizio nell’area di ‘ medicina ‘ , posto che la pregressa prestazione di tale servizio costituiva requisito indispensabile di ammissione al concorso medesimo; se avesse valutato la circostanza che, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘esibizione del titolo falso, il convenuto non sarebbe stato ammesso al concorso, il giudice del merito avrebbe conseguentemente accolto la domanda risarcitoria.
1.2. Con il secondo motivo, formulato in posizione subordinata rispetto al primo, è denunciata « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -sotto altro profilo -per omessa pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio in relazione al numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 del codice di procedura civile, in particolare la circostanza che la produzione del documento falso avrebbe comunque dovuto comportare una riduzione del punteggio ottenuto dal AVV_NOTAIO COGNOME ».
La ricorrente , per l’ ipotesi di rigetto del primo motivo, lamenta che, in ogni caso, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo che, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa falsa certificazione del pregresso servizio nell’area di ‘ medicina ‘, il AVV_NOTAIO. COGNOME, avendo prestato servizio nella diversa area di ‘chirurgia’ , avrebbe comunque subìto una riduzione nel punteggio attribuitogli all’esito del concorso, collocandosi
in graduatoria in una posizione inferiore rispetto alla sua; precisa, in proposito, che dal verbale RAGIONE_SOCIALEa Commissione giudicatrice, allegato ai documenti depositati insieme al ricorso per cassazione, risultava, che, in conformità alle regole generali stabilite dal D.P.R. n. 761 del 1979 e dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1982, era stata prevista una riduzione del punteggio nella misura del 25% per il caso di servizi prestati in materie affini a quella di ‘medicina interna ‘ e una riduzione del 50% per il caso di servizi prestati in discipline non affini.
1.3. Con il terzo motivo è denunciata « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa libera valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘articolo 116 del codice di procedura civile, in relazione al numero 4 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 del medesimo codice ».
La ricorrente lamenta che il giudice d’ appello non abbia recepito, quale elemento di prova, la sentenza penale n. 63/2004 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; sostiene, precisamente, che la sentenza impugnata non si sarebbe « limitata a discostarsi dalle risultanze del procedimento penale e dai documenti in esso proAVV_NOTAIOi -ciò che sarebbe stato legittimo -ma addirittura sostenuto di non poter tenere conto, nemmeno quale argomento di prova, del giudicato formatosi » (pag. 16 del ricorso).
1.4. Con il quarto motivo è denunciata « omessa pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio in relazione al numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 del codice di procedura civile, in particolare per aver del tutto omesso di valutare le risultanze RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado ».
La sentenza impugnata è censurata per avere mancato di considerare, trascurandone completamente le risultanze, l’elemento istruttorio determinante costituito dalla consulenza tecnica espletata in primo grado , all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale erano state accertate (e quantificate in oltre 84.000 euro) le differenze, relative al periodo 1998-2006, tra gli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di retribuzione e di indennità di buonuscita in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nella posizione ‘ professionale A ‘ e gli importi che avrebbe percepito se fosse stata inqu adrata come ‘ strutturata semplice ‘.
1.5. Con il quinto motivo è denunciata « violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 91 cpc in relazione all’articolo 360 numero 3 del codice medesimo ».
È censurata la statuizione di condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alle spese del primo e del secondo grado, sull’assunto che la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria da lei azionata (erroneamente respinta dal giudice del merito) avrebbe dovuto implicare, all ‘ opposto, la condanna alle spese del convenuto.
La ricorrente chiede pertanto che, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei motivi sopra illustrati e RAGIONE_SOCIALEa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza resa dalla Corte territoriale, venga altresì cassato il capo concernente la sua condanna alle spese dei gradi di merito.
Vanno esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione, il primo, il secondo e il quarto motivo.
Va premesso, sul piano qualificatorio, che, con questi motivi, ad onta RAGIONE_SOCIALE‘atecnico utilizzo, in rubrica, RAGIONE_SOCIALEa locuzione ‘ nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ‘ e del sintagma ‘ omessa pronuncia ‘, non viene denunciata la violazione, per difetto, RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra chiesto e
pronunciato (art.112 cod. proc. civ.), bensì il diverso vizio di omesso esame, come risulta, formalmente, dall’evocazione del paradigma di cui al n.5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. nonché, sostanzialmente, dal riferimento, sempre in rubrica, alla (deAVV_NOTAIOa) mancata considerazione di ‘ fatti decisivi , e come è reso perspicuo dalla successiva illustrazione dei motivi medesimi.
Ciò premesso, le censure in esame sono inammissibili per diverse ragioni.
2.a. In primo luogo, esse si infrangono sulla regola (già posta dall’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis , e ora dal ‘nuovo’ art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introAVV_NOTAIOo dal d.lgs. n.149 del 2022) che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello imp ugnata rechi l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito ch e la predetta esclusione si applica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introAVV_NOTAIOi con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma risiede nella c.d. ‘doppia conforme’ in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c od. proc. civ., ha l’onere nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che
esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994 Cass. 28/02/2023, n. 5947; da ultimo, Cass. 20/10/2025, n. 27852).
In proposito è appena il caso di rilevare che tale onere non viene meno nell’ipotesi in cui come nella fattispecie -nel secondo grado di giudizio sia stata riformata, in seguito all’ accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ impugnazione incidentale del convenuto, la sola statuizione accessoria sulle spese, la quale non incide sulla reciproca conformità RAGIONE_SOCIALEe pronunce di merito rese sulla domanda proposta in giudizio né, evidentemente, implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa statuizione di primo grado e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua conferma in grado di appello; diversità che, invece, in quanto presupposto di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n.5 cod. proc. civ., è onere del ricorrente allegare e dimostrare.
2.b. In secondo luogo, i motivi in esame, lungi dal prospettare l’omesso esame di un f atto storico principale o secondario, discusso tra le parti e avente carattere decisivo, nel senso precisato da questa Corte, nel suo massimo consesso (cfr. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e succ. conf.), attingono piuttosto il giudizio di merito espresso dal giudice d’ appello in ordine al rapporto di causalità tra il deAVV_NOTAIOo contegno illecito e il danno da esso asseritamente provocato.
La Corte territoriale, infatti, ha espressamente considerato la circostanza RAGIONE_SOCIALEa presentazione da parte del AVV_NOTAIO. COGNOME RAGIONE_SOCIALEa falsa attestazione del pregresso servizio nell’area di ‘ medicina ‘ (anziché in quella di ‘ chirurgia ‘ ) per valutarne l’incidenza si a in ordine
all’ammissione al concorso per ‘ coadiutore sanitario internista ‘, sia in ordine al punteggio assegnato all’esito RAGIONE_SOCIALEo stesso.
In relazione al primo aspetto, come si è già detto, ha tratto argomenti di convincimento dalla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 63/2004, la quale, nel dichiarare l’ estinzione per amnistia del reato di falso contestato al AVV_NOTAIO. COGNOME, aveva osservato, in motivazione, che « comunque l’avere prestato servizio in una branca affine non era di ostacolo alla partecipazione e all’ ammissione al concorso ma poteva avere rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEe previste riduzioni del punteggio » (pag.8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
In relazione al secondo aspetto, la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse possibile apprezzare l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa falsa attestazione del pregresso servizio nell’ area di ‘ medicina ‘ sul punteggio attribuito al AVV_NOTAIO. COGNOME all’esito RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, in quanto l’attrice non aveva precisato quale sarebbe stato il suo punteggio e quello del convenuto, né se il punteggio sulla base RAGIONE_SOCIALEa certificazione oggetto di contestazione fosse stato attribuito al AVV_NOTAIO. COGNOME limitatamente al periodo successivo al 1° maggio 1989 o anche in relazione al pregresso periodo di servizio al Pronto RAGIONE_SOCIALE, decorrente dal 1° agosto 1982 (pag.7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); il giudice territoriale ha anche motivatamente escluso la rilevanza, a tali effetti, RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 52 del 13 febbraio 1989 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Bronte (non essendo « dato sapere come e in che termini tale provvedimento incidere sul punteggio finale »: pag. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), nonché l’ammissibilità, ai medesimi effetti, RAGIONE_SOCIALEa scheda di valutazione dei titoli del AVV_NOTAIO. COGNOME e RAGIONE_SOCIALEe copie dei decreti del RAGIONE_SOCIALE
asseritamente contenenti le norme generali per la valutazione dei titoli medesimi, la descrizione RAGIONE_SOCIALEe diverse aree funzionali di ‘medicina’ e ‘ chirurgia ‘ e i punteggi da attribuire in relazione ai periodi lavorativi in valutazione, depositate in grado d’ appello (trattandosi di documentazione nuova, non proAVV_NOTAIOa in primo grado e dunque non utilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione).
Nel ribadire, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello , che, se non avesse falsamente attestato il pregresso servizio nell’area funzionale di ‘medicina’, il AVV_NOTAIO. COGNOME non sarebbe stato ammesso al concorso e che, comunque, in difetto di tale falsa attestazione, avrebbe ricevuto una riduzione del punteggio tale da relegarlo in una posizione inferiore alla sua nella graduatoria finale, la ricorrente omette di considerare che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e l ‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023, n. 27266).
Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove è sottratto al
sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (in termini, Cass.7 /04/2017, n. 9097; Cass.22/11/2023, n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).
La circostanza che le censure veicolate con i motivi in esame, al di là RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione, con cui viene deAVV_NOTAIO o l’omesso esame di circostanze discusse e decisive, si fondino tutte su un’alternativa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale ne implica, dunque, la manifesta inammissibilità.
2.c. In terzo luogo, con specifico riguardo alla doglianza di omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa CTU, va rilevata un’ ulteriore ragione di inammissibilità, consistente nel difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura in relazione al tenore RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata.
La decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria trova infatti la sua ratio nella rilevata mancata prova del nesso causale tra l’illecito contestato e il danno lamentato e quindi nel negativo accertamento RAGIONE_SOCIALEa deAVV_NOTAIOa responsabilità del AVV_NOTAIO. COGNOME per i pregiudizi asseritamente subìti dalla AVV_NOTAIO.ssa COGNOME.
La consulenza tecnica contabile era stata invece disposta dal primo giudice in funzione RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del danno, per l’ipotesi che
l’ accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del convenuto avesse avuto esito positivo.
Poiché l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ an debeatur aveva carattere pregiudiziale rispetto alla liquidazione del quantum debeatur , doverosamente la Corte d’ appello, una volta escluso il primo, ha rigettato l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ appellante (confermando la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria), senza prendere in esame la seconda.
La censura diretta a lamentare l’omesso esame di un fatto storico processuale discusso e decisivo, per essere stata indebitamente ignorata nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito la CTU contabile espletata in corso di causa, appare, dunque, del tutto eccentrica rispetto alla ratio RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata, incorrendo, pertanto, in una ulteriore ragione di inammissibilità.
In definitiva, il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili.
Del pari inammissibile è il terzo motivo.
3.a. Anzitutto, non è affatto vero che la Corte d’ appello, oltre a discostarsi dalle risultanze del procedimento penale e dai documenti in esso proAVV_NOTAIOi -ciò che, secondo la stessa ricorrente sarebbe stato legittimo -avrebbe addirittura sostenuto di non poter tenere conto, nemmeno quale argomento di prova, RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale n. 63/2004 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Ben diversamente, la Corte di merito, citando una pronuncia di questa Corte di legittimità (Cass. n. 9358 del 2017), ha correttamente ricordato che, a differenza RAGIONE_SOCIALEe sentenze di assoluzione, le quali entro
certi limiti possono assumere efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, tale efficacia extrapenale non è riconosciuta alle sentenze di non doversi procedere (pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
3.b. Ciò posto, tuttavia, la Corte territoriale, in ossequio al principio per cui le sentenze pronunciate in un precedente processo penale, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘ illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse ( ex aliis , tra le più recenti, Cass. 16/04/2025, n. 9957), ha liberamente apprezzato, sul piano probatorio, la sentenza penale di non doversi procedere, per un verso, in positivo, supponendo accertata in base ad essa la conAVV_NOTAIOa di falsità del AVV_NOTAIO. COGNOME e concentrando l’indagine sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del nesso causale tra tale conAVV_NOTAIOa illecita e il danno asseritamente subìto dalla AVV_NOTAIO.NOME COGNOME; per altro verso, in negativo, desumendo, proprio da tale sentenza, la mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il pregresso servizio prestato dal AVV_NOTAIO. COGNOME in una branca diversa da quella a cui si riferiva il concorso costituisse preclusione all ‘ ammissione e alla partecipazione allo stesso (pag. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Da un lato, pertanto, il criterio del prudente apprezzamento è stato correttamente seguìto dal giudice del merito ; dall’a ltro lato, la censura per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod. proc. civ. si palesa, di contro, inammissibile, potendo essa configurarsi -con conseguente vizio di cui
all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. -solo quando lo stesso giudice del merito disattenda il principio di libera valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ( ex multis , Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 19/04/2021, n. 10253).
Inammissibile, infine, è anche il quinto motivo, il quale si configura, in realtà, come ‘non motivo’ (cfr., al riguardo, di recente, Cass. 25/06/2025, n. 17164 e Cass. 22/09/2025, n.25782, entrambe non massimate sul punto) , dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese dei gradi di merito, in senso favorevole alla ricorrente , avrebbe postulato l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe altre doglianze proposte con il ricorso, che devono invece essere disattese per le ragioni che si sono andate esponendo.
In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto
RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME