Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA RAGIONE_SOCIALE
sul ricorso iscritto al n. 8516/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE> I r elettivamente domiciliato RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, domiciliazione digitale come in atti
-ricorrente-
contro COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE domiciliazione digitale come in atti RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 8516,2021
Numero sezionale 984,2024
RAGIONE_SOCIALE uakdO coltHerale25825f2024 ata p ui lli ‘ caione P_IVA,2024 elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) domiciliazione digitale come in atti &
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione digitale come in atti e
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione digitale come in atti
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, elettiva mente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione digitale come in atti
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 8516f2021
Numero sezionale 984,2024
Numero di raccolta generale 25825,2024
Data pubblicazione 27,09,2024
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1125/2020 depositata il 25/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
i, poiché avvertiva dolori persistenti alla schiena, 1.- I RAGIONE_SOCIALE S.C. e dopo aver effettuato una risonanza magnetica, si è rivolto alle cure del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha diagnosticato una lombosciatalgia, priva di interessamento neurologico ed ha escluso la necessità di un intervento chirurgico.
Tuttavia, persistendo i dolori, RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE ha consultato un secondo specialista, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha diagnosticato un’ernia discale bilaterale ed ha consigliato invece l’intervento chirurgico.
Fidando in tale diagnosi, il RAGIONE_SOCIALE S.C. RAGIONE_SOCIALE si è ricoverato presso la clinica specialistica “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, accreditata con il servizi sanitario nazionale, dove è stato informato verbalmente dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME della natura dell’intervento cui stava per essere sottoposto e della possibilità, sia pure rarissima, che potesse derivare danni permanenti al sistema nervoso.
L’intervento è stato effettuato dai AVV_NOTAIOi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ma, sin dai primi giorni, il RAGIONE_SOCIALE S.C. RAGIONE_SOCIALE ha cominciato ad accusare difficoltà nella minzione e poi successivamente difficoltà nell deambulazione, fino a subire la paresi degli arti inferiori confermata da un successivo ricovero presso l’ospedale di Tricase ed in successivi altri ricoveri.
In conclusione, è derivata al ricorrente dall’intervento in questione una invalidità del 100% ed altresì una sindrome depressiva
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Numero sezionale 984,2024
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secondaria dovuta per l’appunto alla impossibilità di deamloular in ilata pii bb icazione 27,09,2024 cui si era venuto a trovare il paziente.
Inoltre, costui, che era dipendente presso una sede sindacale di Roma con l’incarico di segretario provinciale, ha dovuto rinunciare a tale lavoro e concordare uno scioglimento anticipato del rapporto.
1.2.- A causa di ciò, il signor COGNOME SRAGIONE_SOCIALE ha convenuto davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sia la struttura sanitaria presso cui è stat eseguito l’intervento, ossia la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE srin, che AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME il AVV_NOTAIO COGNOMECOGNOME COGNOME, questi ultimi dell’intervento, ed ha chiesto la loro condanna al risarcimento dei danni.
I tre convenuti si sono costituiti ed hanno contestato nel merito l fondatezza della domanda: in particolare, la struttura sanitaria ha chiamato in garanzia la propria assicurazione RAGIONE_SOCIALE, mentre, successivamente, ha spiegato intervento volontario la compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE, garante del AVV_NOTAIO COGNOME.
Il Tribunale ha proceduto a consulenza tecnica, che ha accertato la responsabilità medica dei convenuti non solo per l’erronea esecuzione dell’intervento ma altresì per avere scelto di effettuare un intervento chirurgico anziché un trattamento non invasivo.
Di conseguenza, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo la domanda dell’attore, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno, ed in particolare ha condannato il AVV_NOTAIO COGNOME per la negligente scelta di intervenire chirurgicamente, al pagamento della somma di 432.914,00 euro, mentre ha condannato il AVV_NOTAIO COGNOME per l’incompletezza delle informazioni date al paziente. Ha inoltre condannato la struttura sanitaria, ossia RAGIONE_SOCIALE, a titolo di inadempimento del contratto di spedalità.
Tutti e tre i convenuti hanno proposto appello, e, nel conseguente giudizio, si sono altresì costituite le due compagnie d assicurazione, già parti nel primo grado.
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rficrci RAGIONE_SOCIALE
1.3.- La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto lIaph1 i tata p Zlicazione 27,09,2024 proposto dal AVV_NOTAIO COGNOME, nonché gli appelli incidentali proposti dal AVV_NOTAIO COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE rigettando in tal modo la domanda originaria proposta da RAGIONE_SOCIALE> RAGIONE_SOCIALE che COGNOME a sua volta proposto appello incidentale.
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Contro tale pronuncia ricorre quest’ultimo con tre motivi di ricorso. Hanno notificato distinti controricorsi NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l quale ha altresì depositato memoria, la RAGIONE_SOCIALE, che anch’essa ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2.- La Corte di appello parte dalla ovvia premessa, a lungo illustrata e ripetuta, che l’onere di provare il nesso di causa tr danno subito e la condotta del medico grava sul paziente.
Fatta tale premessa, la Corte di merito ritiene che tale prova non sia stata raggiunta in quanto dalla consulenza tecnica espletata in primo grado è emerso che era, sì, forse opportuno consigliare al paziente di non sottoporsi all’intervento chirurgico, ma che, una volta che quest’ultimo è stato effettuato, è stato correttamente eseguito: il danno patito dal paziente non era in un certo senso prevedibile, ma semmai era da ricondursi a pregresse patologie.
Né può dirsi rilevante causalmente la decisione di far sottoporre il paziente ad un intervento chirurgico anziché consigliargli una terapia di mantenimento poiché tale ultima soluzione era soltanto opportuna ma non necessariamente indicativa.
Quanto alla violazione del consenso informato, ritengono i giudici della Corte di appello che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che, se fosse stato correttamente informato delle conseguenze a cui andava incontro, avrebbe rifiutato l’intervento, ma tale prova non è stata fornita.
3.- Il ricorrente contesta questa ratio, come si è detto, con tr motivi di ricorso.
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Con il primo motivo COGNOME ricorrente prospetta violazione de i arti °io ala p ub licazione 27,09,2024 132 del codice di procedura civile e suppone difetto rilevante di motivazione nella parte in cui la sentenza ha disatteso le conclusioni del CTU, o meglio, le ha del tutto travisate, e pi precisamente: il consulente tecnico in primo grado COGNOME chiaramente ritenuto che l’intervento non era necessario sia in ragione dell’età del paziente che in ragione della pregressa operazione effettuata nel medesimo, indicazione questa immotivatamente disattesa dai giudici di merito.
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Il CTU COGNOME altresì ritenuto che il danno era stato determinato dalle difficoltà incontrate dal chirurgo a causa della complessa situazione anatomica, motivo per il quale il chirurgo COGNOME poi lacerato il sacco durale con una manovra effettuata con l’uncino smusso,
A fronte di ciò, i giudici di appello hanno invece attribuito al CTU un giudizio diverso, che escludeva errori nell’esecuzione dell’intervento, che riteneva imprevedibili le conseguenze e che giudicava adeguata la scelta di procedere all’intervento chirurgico: tutte affermazioni che invece il CTU non COGNOME fatto.
Sostiene, dunque, il ricorrente che la Corte ha travisato del tutto l conclusioni del CTU che invece erano nel senso di una responsabilità del medico.
4.1. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
In particolare, la Corte di appello avrebbe tratto in parte la su convinzione dalla circostanza che, secondo la lettera di dimissione, i sintomi sarebbero comparsi successivamente, quindi, non al momento in cui il paziente è uscito dall’ospedale. Per contro, dal diario infermieristico, il cui contenuto è stato oggetto contraddittorio, risultava chiaramente che i sintomi della patologia neurologica erano già evidenti nella immediatezza dell’intervento.
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Oltre a non tener conto di ciò, i giudici di merito Data hanno ei RAGIONE_SOCIALE tto ala p u licazione 27,09,2024 trascurato la circostanza, anch’essa oggetto di discussione, che i precedente medico che COGNOME visitato il paziente, ossia il dotto COGNOME, COGNOME sconsigliato l’intervento chirurgico optando per una soluzione non invasiva; infine hanno omesso di tener conto delle conclusioni della CTU, che erano invece nel senso di attribuire il danno alla lesione del sacco durale occorsa durante la manovra chirurgica.
4.2.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 121 2043, 2697 del codice civile. Sostiene il ricorrente che la Corte merito ha fatto erronea applicazione del concetto di prevedibilità ed evitabilità dell’evento, nel senso che un problema di prevedibilità può porsi solo ove l’evento sia riconducibile causalmente all’azione del medico: diversamente, escluso il nesso di causalità, un problema di prevedibilità nemmeno si deve prospettare.
Invece, la Corte d’appello, pur avendo ritenuto che l’intervento è stato svolto correttamente, ha poi però stimato come imprevedibile l’evento confondendo dunque i due piani di giudizio: quello della prevedibilità e quello del nesso di causalità.
Secondo il ricorrente, una volta accertato il nesso di causalità, ch era evidente, nel senso che risultava chiaro che il danno era riconducibile all’intervento eseguito, il giudizio in ordine al prevedibilità andava fatto ex ante, come tra l’altro si ricavava dall indicazione data dal medico precedente di evitare assolutamente l’intervento chirurgico.
Ad avviso del ricorrente, allo stesso modo, è errata l’affermazione secondo cui non era da escludere a priori il possibile falliment della terapia conservativa che rendeva l’intervento chirurgico una scelta possibile e non sconsigliabile ex ante.
In questo giudizio vi sarebbe l’errore di aver ritenuto irrilevante l terapia conservativa rispetto alla guarigione mentre la valutazione avrebbe dovuto essere fatta rispetto al danno subito.
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Nume rip di raccolta i l i enerale 25825,2024 5.- Questi tre motivi, che sono logicamente connessi, poss .no Dà-ta pubb icazione 27,09,2024 dunque tenersi in considerazione insieme e sono fondati.
In particolare, è fondato il terzo motivo, che denuncia un errore nel ragionamento controfattuale di accertamento del nesso di causalità, il quale errore è altresì dipeso dal difetto di valutazi denunciato negli altri due motivi.
In sostanza, la Corte di merito ha escluso la rilevanza causale della scelta di procedere all’intervento chirurgico e lo ha fatto con u ragionamento controfattuale del tutto errato, in quanto ha ritenuto che, ove fosse stato evitato l’intervento chirurgico, e ove si fo optato per un intervento non invasivo o conservativo, quest’ultimo non avrebbe comunque sortito i suoi effetti così come era già accaduto in passato.
Intanto, questo ragionamento controfattuale è chiaramente viziato, come denunciato con il secondo motivo, da omesso esame di fatti rilevanti e decisivi, vale a dire della circostanza che, non solo e n tanto il CTU COGNOME ritenuto non necessario l’intervento chirurgico e preferibile un intervento di tipo conservativo, ma altresì dell circostanza che un medico precedentemente intervenuto, ossia l’ortopedico COGNOMECOGNOME COGNOME anchCOGNOMEegli sconsigliato l’intervento chirurgico e ritenuto invece più opportuno un intervento non invasivo.
Inoltre, il ragionamento effettuato dai giudici d’appello, secondo cui l’intervento chirurgico era maggiormente indicato in quanto quello conservativo non COGNOME prodotto in passato gli effetti sperati, anch’esso viziato da omesso esame di un fatto rilevante, omissione da cui deriva contraddittorietà di giudizio, in quanto non si è tenuto conto del fatto che anche l’intervento chirurgico, che pure in precedenza era stato effettuato, non COGNOME prodotto, al pari di quello conservativo, gli effetti sperati.
Ma soprattutto, l’errore di ragionamento controfattuale sta nel fatto che l’efficacia causale dell’antecedente, ossia la scelta del tip
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intervento da effettuare, se chirurgico o meno, non an va Data pii RAGIONE_SOCIALE icazione 27,09,2024 valutata rispetto all’evento guarigione, ma rispetto all’event concretamente verificatosi di danno permanente subito dal paziente.
In altri termini, il giudizio controfattuale andava effettuat chiedendosi se l’intervento conservativo, in luogo di quello chirurgico, avrebbe evitato o meno i danni permanenti al paziente, piuttosto che chiedersi se l’intervento conservativo avrebbe sortito effetti benefici per l’interessato guarendolo dalla patologia.
Nell’accertamento del nesso causale, infatti, la condotta alternativa lecita va messa in relazione all’evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, e non già rispetto ad un event diverso: se il danno di cui ci si lamenta è costituito dalla para permanente, l’indagine causale va effettuata ponendo in relazione questo danno con la condotta alternativa lecita, ossia chiedendosi se tale danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con una condotta alternativa. Invece, i giudici di appello, come si detto COGNOME prima, COGNOME hanno COGNOME effettuato COGNOME l’indagine RAGIONE_SOCIALE controfattuale considerando quale evento non già il danno subito, ma l’inefficacia terapeutica del trattamento, e dunque un evento diverso, di cui il ricorrente non si duole. Non v’è dubbio che non guarire dalla lombosciatalgia è evento diverso dal subire la paralisi: ed occorreva chiedersi se, evitare l’intervento, avrebbe evitato la paralis L’evento che, per il ricorrente, ha costituito danno è, per l’appunto la paralisi, non la mancata guarigione dalla lombosciatalgia, e dunque la questione causale è conseguente: stabilire se la condotta alternativa lecita avrebbe evitato quell’evento, non altro (l ma ncata guarigione dalla lom bosciatalgia). u, CO Lf) -Q M 0 C5 r-Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8 2
In altri termini, il ragionamento controfattuale, come svolto dai giudici di appello, può esprimersi nel modo seguente: “il trattamento conservativo non era necessariamente da preferire in quanto già in passato si era dimostrato inefficace”, quando invece
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Numero azionale 984/2024 l’assunto del ricorrente era: “il trattamento conservati vo era a Nume Mi raccolta generale 25825/ . 2024 preferire in quanto avrebbe evitato i danni permanerwhip p uplIDO0o n e 27709/2024 importando la sua efficacia curativa”.
Il giudizio controfattuale consiste nella verifica della fondatezza questa seconda proposizione linguistica, non della prima.
Come è evidente, l’efficacia causale della condotta alternativa lecita, ossia del trattamento conservativo, che era richiesto d accertare, non era quella di comportare la guarigione ma quella ben diversa di evitare il danno permanente.
Detto in termini semplici: il consiglio dato dagli altri medici di no fare l’intervento chirurgico, bensì trattamenti meno invasivi, non necessariamente era giustificato dalla maggiore efficienza di questi ultimi, ma ben poteva essere giustificato dalla minore rischiosità di essi, che è cosa ben diversa anche sul piano della individuazione dell’evento rispetto a cui effettuare il giudizio controfattuale.
E dunque la corte di merito avrebbe dovuto valutare se la condotta alternativa lecita (trattamento meno invasivo) era da pretendersi a prescindere dalla sua efficacia sulla patologia in corso, ma per via del fatto che garantiva, a differenza di quella di fatto tenuta, evitare Il rischio: se cioè vi sia stata colpa nella sc dell’intervento chirurgico alla luce di tale previsione.
Né può dirsi che si tratta di un giudizio di fatto, qui n censurabile, in quanto è in gioco il criterio con cui si accerta il fa ossia il criterio con cui si accerta se l’evento sia riconducibile ad antecedente colposo.
Quanto precede assorbe l’esame di ogni altra censura pure proposta.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi c in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
P.QM.
Numero re g istro g enerale 8516,2021
Numero sezionale 984,2024
Numero di raccolta generale 25825,2024
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnataD-;. riCinirdaone 27709,2024 alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, In c di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 15/03/2024.