Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36604 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
sul ricorso 15951/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 286/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME agì nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, da cui aveva acquistato il proprio appartamento sito al primo piano di un immobile condominiale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni che aveva riportato scivolando sulla scala di accesso priva di corrimano; dedusse la responsabilità contrattuale o, comunque, extracontrattuale della convenuta rilevando che sia la specifica normativa di cui al D.M. 14.6.1989 che la concessione edilizia imponevano che la scala fosse dotata di corrimano;
il Tribunale di Vicenza accolse la domanda, condannando la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati in circa 20.000,00 euro;
provvedendo sul gravame della RAGIONE_SOCIALE, la Corte di Appello di Vicenza ha riformato integralmente la decisione di primo grado, rigettando la pretesa della COGNOME e condannandola a restituire alla controparte le somme riscosse in esecuzione della sentenza del Tribunale e a pagare le spese del doppio grado di giudizio;
la Corte ha affermato, in relazione alle prescrizioni del D.M. n. 236/1989, che «risulta indubbio che la scala luogo del sinistro afferisca all’interno del l ‘abitazione e non presenti lati esposti al vuoto », di talché deve ritenersi «l’insussistenza dell’obbligo specifico della dotazione del corrimano», qualificabile nel caso, come «accessorio costituente una mera finitura»; ha quindi escluso la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, sia per l’assenza di detto obbligo, sia a fronte dell a non chiara dinamica del sinistro e, segnatamente, per il fatto che la caduta era avvenuta «nello scalino del giro scala», e cioè in «una porzione della scala che non pare nemmeno successivamente sia stata dotata di corrimano»; dal che AVV_NOTAIOeguiva che difettava «il nesso causale tra la caduta e l’assenza del corrimano»; ha escluso altresì che potesse operare una responsabilità contrattuale per essere inesorabilmente trascorso (e
non validamente interrotto) il termine prescrizionale di un anno dalla compravendita; ha aggiunto che, «in ogni caso, l’indiscussa circostanza (teste COGNOME) che l’attrice concordò con il falegname intervenuto per eseguire i vari lavori il rinvio dell’esecuzione del manufatto in questione per preferire altra installazione risulta sicuramente atta ancora una volta ad intervenire sul nesso di causa tra la presunta omissione ed il fatto della caduta»;
ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, affidandosi a sette motivi; ad esso ha resistito la società intimata con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale, ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
con i primi due motivi, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art . 4.1.10 e dell’art. 8.1.10 del D.M. 236/1989 e censura la sentenza per aver ritenuto che l’obbligo di dotazione del corrimano concerna solo le scale esterne di accesso agli edifici, rilevando che le prescrizioni non distinguono fra scale interne ed esterne ed evidenziando che la scala in questione non collegava due piani dello stesso appartamento, ma costituiva la scala di accesso all’unità immobiliare della COGNOME, posta al primo piano dell’immobile condominiale;
col terzo e col quarto motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che individua -rispettivamentenell’«obbligo di dotazione di corrimano imposto dalla concessione edilizia» e nella «qualificazione della scala come scala di accesso»; lamenta, per un verso, che non era stata esaminata la concessione edilizia, che prescriveva di «dotare tutte le scale, almeno su un lato, di adeguato corrimano» e, per altro verso, che la Corte non aveva spiegato perché la scala in cui si era verificato il sinistro dovesse essere AVV_NOTAIOiderata ‘interna’, dato era «senza dubbio una scala di
accesso -l’unica -all’unità immobiliare della COGNOME» e non collegava due locali della stessa abitazione;
col quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che difetta il nesso causale fra la caduta e l’assenza del corrimano; rileva che l’attrice aveva fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compr eso il nesso causale, e contesta alla Corte di avere «posto a carico del ricorrente l’onere di provare non solo il verificarsi dell’evento in occasione dell’utilizzo del bene, ma anche il rapporto di causalità ipotetica fra l’omissione della NOME e l’evento, accertamento quest’ultimo che spettava esclusivamente alla corte di merito»; sostiene che, «una volta assolto l’onere della prova circa la caduta della ricorrente sulla scala costruita da NOME risulta certamente provato anche il nesso di causalità»; ribadisce che «qualora la RAGIONE_SOCIALE avesse adempiuto all’obbligo di dotazione di corrimano alla stessa imposto dalla normativa in materia edilizia e dalla concessione edilizia , la caduta della ricorrente non si sarebbe verificata»; contesta altresì, in quanto illogica ed apodittica, la motivazione della Corte laddove ha ritenuto che dalla testimonianza acquisita non emergesse la dinamica del sinistro;
col sesto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1492 c.c. , censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione per i vizi della compravendita e sostenendo che alla proposta azione di risarcimento danni si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
col settimo motivo, la COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, 1° e 2° co. c.c., censurando la parte della sentenza in cui la Corte ha affermato l’interruzione del nesso causale tra l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e la caduta della ricorrente sull’assunto che la realizzazione del corrimano era stata differita per
un accordo fra la COGNOME e il falegname incaricato di eseguirlo; evidenzia che la situazione di pericolo della scala era imputabile esclusivamente alla RAGIONE_SOCIALE NOME e «nessun obbligo gravava sulla ricorrente di rimuovere tempestivamente tale pericolo» atteso che l’ordinaria diligenza richiamata dall’art. 1227 c.c. non comporta «l’obbligo del creditore di assumere su di sé l’esecuzione dell’intera prestazione che grava sul debitore».
Ritenuto che:
il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui, con i motivi quinto e settimo, censura la sentenza laddove ha affermato che non risulta provato il nesso di causa fra la mancanza del corrimano e la caduta o, comunque, che vi è stata interruzione del nesso di causa determinata dalla condotta della RAGIONE_SOCIALE per avere differito (d’accordo col falegname incaricato) la realizzazione del corrimano di cui la RAGIONE_SOCIALE si era dichiarata disponibile a farsi carico;
invero, nessuno dei due motivi censura in modo adeguato le affermazioni della Corte, che esprimono un duplice apprezzamento di merito: il primo concernente il difetto di prova del nesso fra la mancanza del corrimano e la caduta, per il fatto che quest’ultima si era verificata in punto della scala (scalino del giro scala) che neppure successivamente sarebbe stata dotato di corrimano; il secondo circa il fatto che era stata la COGNOME che, concordando col falegname incaricato il differimento dell’installazione del corrimano, aveva interrotto il nesso di causa fra il denunciato inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e la caduta della medesima COGNOME;
rispetto a questi accertamenti di merito, che compendiano la valutazione delle prove compiuta dalla Corte, la ricorrente deduce censure che, benché formalmente articolate in termini di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di nullità della sentenza o del procedimento, mirano nella sostanza ad un diverso apprezzamento del materiale istruttorio e, con esso, all’affermazione del nesso
causale fra la mancanza del corrimano e la caduta e all’esclusione dell’interruzione di detto nesso per effetto della condotta della COGNOME;
più specificamente:
la ricorrente sostiene di aver provato il nesso di causa per il fatto di avere dato prova della sua caduta nella scala mancante di corrimano e afferma che la Corte l’avrebbe indebitamente onerata della prova del rapporto di causalità ipotetica fra l’omissione della RAGIONE_SOCIALE e la caduta; con ciò, tuttavia, non individua un erroneo riparto dell’onere della prova sul nesso di causa ( onere che grava interamente sulla parte danneggiata che agisce in via risarcitoria), ma sollecita una nuova valutazione -di segno opposto rispetto a quella del giudice di appello- circa la sufficienza degli elementi forniti a comprovare il nesso di causa;
né, peraltro, sussiste sul punto la denunciata carenza motivazionale, dato che la Corte ha spiegato le ragioni della sua valutazione;
neppure il profilo dell’interruzione del nesso , che la sentenza ha ascritto alla condotta della ricorrente, risulta censurato in modo pertinente, poiché la COGNOME ha insistito sul fatto che non possa pretendersi dal creditore una condotta sostitutiva rispetto a quella cui è tenuto il debitore, senza tuttavia confrontarsi con la ratio della decisione, che è basata sul diverso rilievo che era stata la COGNOME a differire l’installazione del corrimano (che, dunque, avrebbe potuto essere presente al momento della caduta), ponendo in essere una condotta che aveva reso causalmente ininfluente l’originaria omissione della RAGIONE_SOCIALE; rilievo che, in quanto AVV_NOTAIOeguente ad un accertamento di merito, non risulta censurabile sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
atteso che l’inammissibilità delle censure concernenti il difetto del nesso di causa comporta il AVV_NOTAIOolidamento del rigetto della pretesa risarcitoria, tutti gli altri motivi restano assorbiti per sopravvenuto difetto di interesse;
l’esito alterno dei giudizi giustifica la compensazione delle spese, ex art. 92, 2° co. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (causa introdotta nel 2008);
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, 30.11.2023