SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1726 2025 – N. R.G. 00001059 2024 DEPOSITO MINUTA 01 12 2025 PUBBLICAZIONE 01 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
TABLE
sentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , unitamente al quale sono elettivamente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO
appellanti contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P.I. ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, unitamente alle quali è elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, presso la sede del RAGIONE_SOCIALE P.
appellato avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n°1705/2024 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 20.6.2024 (Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.), sulle conclusioni rassegnate dalle
parti all’udienza del 8.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa l ‘ azione risarcitoria promossa dalla sig.ra , nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito del sinistro occorso il giorno 30.11.2012, alle ore 9.30 circa.
La sig.ra deduceva che, nella circostanza, mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali di INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE, all’altezza della RAGIONE_SOCIALE, giunta al centro della carreggiata rovinava a terra inciampando su una buca ivi situata.
Deduceva ancora l’attrice che, a seguito della caduta, aveva subito gravi lesioni personali consistenti nella ‘ frattura intertrocanterica del femore sx ‘ , cui seguivano il ricovero ospedaliero ed un intervento chirurgico.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che respingeva ogni addebito, contestava l’esistenza de l fatto generatore del danno e sosteneva, in ogni caso, che la caduta era da attribuirsi alla condotta negligente della medesima sig.ra
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale ed interrogatorio formale delle parti costituite.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata, volta ad accertare l’esistenza di postumi permanenti invalidanti.
All’esito dell’istruttoria, i l Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda, ritenendo che ‘(…) deve ritenersi non provata la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice, né, di conseguenza, il nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia ‘ (cfr. sentenza, pag. 3) .
Avverso la decisione di primo grado propongono appello i sig.ri , eredi della sig.ra deceduta nelle more del giudizio di primo grado, i quali si affidano ad un articolato gravame con il quale contestano la ricostruzione dei fatti e la declaratoria della negligenza della condotta della loro congiunta.
Si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello, ad avviso della Corte, non è fondato.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha respinto la domanda di risarcimento osservando che ‘ La infatti, nell’atto di citazione ha rappresentato di essere caduta inciampando su una buca presente sul manto stradale e individuata nel dettaglio nella documentazione fotografica della CTP. Ebbene, la circostanza che la ia caduta inciampando su una buca e che la buca in questione sia quella indicata dall’attore nella CTP non risulta essere stata confermata dall’istruttoria svolta; invero, tutti i testi escussi, se ppur abbiano confermato la circostanza della caduta, tuttavia nulla hanno saputo riferire sulla dinamica della stessa non avendovi assistito ed essendo intervenuti successivamente (in particolare, il teste ha dichiarato: ‘Non conosco i fa tti di causa perché eravamo al lavoro all’interno della RAGIONE_SOCIALE‘; il teste ha dichiarato ‘confermo di aver visto il giorno 30.11.2012 intorno alle ore 9.00/30 la signora a terra dinanzi al portone del mio studio che è contiguo alla RAGIONE_SOCIALE, già a terra sulle strisce pedonali ivi esistenti e già circondata da alcune persone che l’avevano già circondata per soccorrerla (…)’; il teste ha dichiarato ‘preciso che nel giorno e nell’ora che mi dite sono stata avvisata mentre ero dietro il banco all’interno della farmacia che una signora era caduta dinanzi alla farmacia (…) quando sono uscita era stata già sollevata da altri passanti che la portavano abbraccia (…)’). Non può, pertanto, ritenersi provata dinamica del sinistro nei termini di cui alle allegazioni attoree, né tantomeno del nesso di causalità con la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto, infatti, nell’atto di citazione ha rappresentato di essere caduta inciampando su una buca presente sul manto stradale e individuata nel dettaglio nella documentazione fotografica della CTP ‘ (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4).
Gli appellanti insorgono avverso tale statuizione sostenendo che ‘ In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la giurisprudenza ha spesso affrontato la questione della prova del nesso causale tra la caduta di un pedone e la presenza di una buca cittadina, ammettendo che tale prova non richiede necessariamente la testimonianza diretta, ma può essere fornita anche attraverso presunzioni o la compatibilità delle lesioni con una caduta su una buca ‘ (cfr. appello, pag. 11 e 12).
L’assunto de gli appellanti non è condivisibile.
Ai sensi dell’art. 272 9 c.c., le presunzioni non stabilite dalla legge devono essere gravi, precise e concordanti e scaturire da un procedimento logico, che faccia desumere da un fatto già provato l’esistenza del fatto ignoto, lasciato al prudente apprezzamento
del giudice.
Orbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, le deposizioni testimoniali non hanno fornito la prova del nesso di causalità in quanto nessuno dei testi escussi ha vito cadere la sig.ra sulle strisce pedonali.
Non l’hanno vista i testi e , che erano all’interno della loro farmacia; non l’ha vista il teste , che è giunto sui luoghi di causa dopo la caduta, ed ha visto la sig.ra in terra sul marciapiede, non sulle strisce pedonali.
I testi, dunque, hanno solo potuto riferire che la danneggiata cadde in terra, ma nulla più.
Ciò che si vuol dire è che non è, invero, in discussione il fatto che la sig.ra sia rovinata al suolo, né che abbia riportato le lesioni refertate a seguito della caduta; bensì che ella sia ruzzolata in terra sulle strisce pedonali ed a cagione della buca ivi presente.
Gli elementi acquisiti all’istruttoria non costituiscono presunzioni, secondo quanto stabilito dall’art. 2729 c.c., in quanto l’unico fatto noto è che vi fu il sinistro stradale il giorno 30.11.2012, alle ore 9.30 circa, lungo la INDIRIZZO.
Da tale fatto noto non si può affatto desumere, in maniera grave precisa e concordante, anche la causa della caduta ( ovverossia l’inciampo n ella buca ivi presente) poiché non è escluso che la sig.ra ossa essere rovinata al suolo per qualsiasi altra causa efficiente né che ciò non sia avvenuto sulle strisce pedonali.
Manca, dunque, il nesso di causalità tra la buca e la caduta, non essendo sufficienti gli elementi istruttori raccolti a fornirne la prova del nesso di causalità, neanche a mezzo presunzioni.
L’appello va , conclusivamente, rigettato e gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall’appellante nell’atto di gravame (valore indeterminato), con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, tenendo conto della semplicità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché gli appellanti, in solido tra loro, versino
all’Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l’iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
, , , , e nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l’appello;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE , che liquida in € 3.473,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto p er l’iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell’art. 1bis dell’art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente dott. NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore AVV_NOTAIO COGNOME