SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1381 2025 – N. R.G. 00000907 2022 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
composta dai Signori magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore dott. NOME COGNOME COGNOME Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 907NUMERO_DOCUMENTO R.G., rimessa in decisione all’udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Arsita (INDIRIZZO) al INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura ad litem rilasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all’atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t. RAGIONE_SOCIALEa , rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di riposta, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Regionale, con uffici siti in L’RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC; [.
, in persona del suo RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di
risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sito in L’RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
in persona del suo RAGIONE_SOCIALE rappresentante in carica, rappr., dif. ed elett.te dom.ta presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in L’RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, giusta procura spillata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
(già
(‘ ‘), in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, con sede RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa giusta procura del 9 febbraio 2018 allegata alla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L’RAGIONE_SOCIALE (All. A), dagli Avvocati NOME NOME COGNOME del Foro di Torino, dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME del Foro di Ancona e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro de RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALEo di quest’ultimo in INDIRIZZO;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE n. 98/2022 pubblicata il 3/03/2022 nel procedimento civile n. 1833/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
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Appellata
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Appellata ADSU
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Appellata
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Appellata
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, n. 98/2022 emessa nel proc. n. 1833/2017, pubblicata il 3.3.2022, il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE così ebbe a decidere:
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Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come puntualmente sintetizzati dal AVV_NOTAIO Giudice.
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All’esito, il Tribunale rigettava la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto l’integrale riforma) sulla base di quattro motivi. La , l’ e la (garante RAGIONE_SOCIALEa seconda), costituitesi, in via principale, hanno tutte resistito all’appello. Si è costituita anche la , solo per evidenziare la sua estraneità alle ragioni del gravame. Gli altri appellati sono rimasti contumaci. Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte, dopo aver disposto espletamento di CTU medico-RAGIONE_SOCIALE sulla persona RAGIONE_SOCIALE‘appellante, ha riservato la causa a sentenza con i termini di cui all’art. 190 cpc (nella formulazione ante legge d.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis ).
Giova premettere che il Tribunale ha deciso la controversia, in ordine ai danni non patrimoniali reclamati, attenendosi al principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, ovvero evitando di pronunciarsi sull’an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità di e e ritenendo quanto di seguito trascritto:
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Dunque, con la sopra trascritta motivazione il giudice di prime cure ha rigettato la richiesta attorea di risarcimento del danno in questione.
4.1. Ha, di seguito, con motivazione non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, opinato quanto appresso.
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5. L’appello, quindi, è rivolto contro la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda favorevole alla all’ (garantita da e ai quattro tecnici, e questi ultimi per le ragioni di cui al secondo motivo di appello. Non riguarda, quindi, la posizione, definitivamen-
te accertata, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘ , del , RAGIONE_SOCIALEa (in quanto garante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALEe assicuratrici di Immediata conseguenza del rilievo è che nei confronti di quest’ultima, costituitasi pur in assenza di domanda e quindi in maniera superflua, non può esservi soccombenza, né vittoria, per cui le spese vanno compensate.
6. Tutto ciò premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO : errata interpretazione e qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa domanda; ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prova assunta nel procedimento penale.
6.1. L’appellante lamenta l’erronea qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda con cui l’attrice non aveva voluto conferire alla sentenza penale del Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE autorità di giudicato verso i convenuti e, deducendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa affermazione per cui l’accertamento penale fosse avvenuto in assenza di contraddittorio tra le parti, censura questo passaggio motivazionale: <>
6.2. Evidenzia che tale motivazione costituisce, invero, una mera premessa, in quanto il primo giudice non ha in concreto vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE illeciti, extracontrattuali e contrattuali, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea, avendo rigettato la domanda per la ragione più liquida, che è consistita nella inconfigurabilità di nesso causale tra il crollo RAGIONE_SOCIALEa casa RAGIONE_SOCIALEo studente (a chiunque fosse imputabile civilmente) e la invalidità psichica lamentata da parte attrice.
6.3. Ciò posto, secondo l’appellante, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e non scaturiva dalla applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 651 c.p.p. (Efficacia RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale di condanna nel
giudizio civile o amministrativo di danno), essendosi ella limitata a chiedere, sul piano probatorio, di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa prova acquisita nel processo penale (perizia Prof. e RAGIONE_SOCIALEa relativa sentenza. Detti documenti, quindi, potevano e dovevano essere liberamente valutati ed apprezzati come prove atipiche.
6.4. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito RAGIONE_SOCIALEa ‘rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata’ in quanto non è spiegato il riflesso RAGIONE_SOCIALE‘asserito vizio motivazionale sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione e, quindi, in altri termini, in che modo dovessero essere apprezzate la perizia e la sentenza penale per reputare civilmente responsabili la e l’
6.5. In ogni caso, valga quanto si andrà a rilevare nell’esame del terzo motivo, la cui infondatezza, si premette, costituisce, anche in questo grado, la ragione più liquida per decidere la controversia.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO : errata interpretazione e qualificazione RAGIONE_SOCIALEa chiamata dei terzi; insussistenza RAGIONE_SOCIALEa qualificazione di ‘garanzia impropria’; violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto: estensione automatica; comunanza di causa tra convenuti e terzi: obbligo del giudice di accertare a carico di chi (tra convenuti e terzi) grava l’obbligo risarcitorio .
7.1. Il Tribunale, questa la motivazione impugnata, ebbe a ritenere quanto segue.
<>.
7.2. Secondo l’appellante, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso RAGIONE_SOCIALE‘attore, in quanto la diversità e pluralità RAGIONE_SOCIALEe condotte produttive RAGIONE_SOCIALE‘evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
7.3 . L’esame di tale censura è assorbito dalla delibazione del terzo motivo di appello su cui infra.
TERZO MOTIVO DI APPELLO : error in procedendo e error in iudicando per vizio motivazionale: per aver il giudice di primo grado preso in esame la questione afferente la sussistenza dei danni non patrimoniali (lesioni alla salute psichica con nesso di causalità) e l’abbia risolta in modo non corretto eludendo il ricorso alla CTU richiesta all’attrice.
8.1. Il Tribunale, come già sopra evidenziato, ebbe a ritenere quanto segue. <>.
8.2. Si contesta, al giudice di prime cure, di aver disatteso la richiesta di CTU ritenendo l’inidoneità RAGIONE_SOCIALEa documentazione sanitaria prodotta ad attestare l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe patologie psichiche. Inoltre, l’appellante lamenta che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra la patologia diagnosticata (relativa a disturbi di ansia e disagio psichico) e l’evento, atteso che parte attrice non era presente al momento in cui avveniva il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio. Quanto al primo profilo, l’appellante assume che il giudizio, richiedendo specifiche competenze scientifiche, doveva fondarsi essenzialmente su una C.T.U., poiché, come risultava dalla documentazione medico-sanitaria in atti, ella aveva subito una malattia di natura psichica, nello specifico il ‘disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento con umore depresso ed ansia, cronico’, ricollegabile, in termini di causalità, al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE dove dimorava, diagnosi che risultava inconfutabilmente da certificati medici specialistici; a nulla, quindi, poteva valere l’affermazione del Tribunale secondo cui ella non era presente all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura al momento del crollo, in quanto il disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estremo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri. Né poteva essere considera-
ta una semplice ‘spettatrice televisiva’ RAGIONE_SOCIALE‘evento crollo, siccome dimorava presso la RAGIONE_SOCIALE e tutte le sue esperienze di vita erano state vissute all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; anche il suo futuro era compreso all’interno di quell’edificio ed aveva lasciato la stanza, con tutti i suoi beni personali, alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse sismiche che si susseguivano così scampando dal pericolo di morte come conseguenza del crollo. ll tutto al fine di far accertare che le lesioni patite fossero in nesso causale con il crollo RAGIONE_SOCIALEa casa RAGIONE_SOCIALEo studente, come, inequivocabilmente, desumibile dalle conclusioni rassegnate anche all’ultima udienza del 9.7.2025, ove è stato chiesto di accertare e dichiarare che il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, sito in L’RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito RAGIONE_SOCIALEa scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti ( ,
), dei quali si è chiesta la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali la-
, e mentati.
8.3. In disparte quanto si dirà in seguito riguardo ai danni patrimoniali (quarto motivo di appello), valga quanto appresso sui danni di natura psichica subiti dall’appellante.
8.4. Ed invero, questa Corte, per mere ragioni di completezza istruttoria, con ordinanza del 25.1.2024, ha rimesso in trattazione la causa e disposto procedersi a CTU sui seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici d'ufficio, previo esame RAGIONE_SOCIALE atti e documenti di causa, visitata l'appellante e compiuti, altresì, tutti gli accertamenti anche strumentali ritenuti necessari ovvero opportuni, i CCTTUU, tenuto conto che la perizianda assume di avere subito un danno psichico in termini di <>, dicano:
A) se, sulla base RAGIONE_SOCIALE esami e RAGIONE_SOCIALE accertamenti documentati in atti, risulti la preesistenza di uno stato psicopatologico RAGIONE_SOCIALEa
B) se, sempre sulla base RAGIONE_SOCIALE esami e RAGIONE_SOCIALE accertamenti documentati in atti, possa affermarsi l’insorgenza RAGIONE_SOCIALEo stato psicopatologico lamentato dall’appellante successivamente al noto sisma che ha colpito la città RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il 6 aprile 2009 e, previa diagnosi e indicazione RAGIONE_SOCIALEa possibile eziologia, se tale stato psicopatologico sia conseguenza diretta del crollo RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo studente’ avvenuto in occasione del sisma (e non piuttosto RAGIONE_SOCIALE‘evento sisma in sé considerato e RAGIONE_SOCIALEe sue disastrose conseguenze per la comunità) e, quindi, causalmente riconducibile al medesimo crollo, anche considerando che l’appellante già alla data del 30 marzo 2009 era tornata nella propria abitazione in Avezzano e quindi non visse l’esperienza traumatica del sisma, non dovendo ovviamente considerarsi gli eventi negativi a lei occorsi, quale la perdita RAGIONE_SOCIALE amici;
C) se e quali postumi permanenti invalidanti di natura psichica siano dunque conseguiti all’evento oggetto del giudizio, precisando se essi abbiano eventualmente aggravato, e che in misura, lo stato di salute preesistente a tale evento o se siano con esso concorrenti;
D) in caso affermativo, specifichino in che grado percentuale detti postumi invalidanti abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psico-fisica RAGIONE_SOCIALEa perizianda (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità RAGIONE_SOCIALEe persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e, altresì, evidenziando se sussistono particolari incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive del soggetto e/o specifiche incidenze di sofferenza soggettiva >>.
8.4.1. Il Collegio ha nominato consulenti tecnici d’ufficio il Prof. (medico RAGIONE_SOCIALE) e la Dott.ssa (psichiatra), i quali, il 27.1.2025, hanno rimesso la loro relazione.
Con riferimento allo status psichico attuale, i CCTTUU hanno dato atto che(cfr p. 12 ibidem): ‘ .. la Periziata non ha mai intrapreso un percorso di psicoterapia e non assume una terapia psicofarmacologica. Presente e adeguata la progettualità futura. Rispetto alla personalità premorbosa si descrive come una persona spensierata, ‘libera’ con buone capacità di adattamento e di resilienza prima del sisma. Non ha mai presentato problematiche psichiche/psichiatriche, ha avuto sempre una vita relazionale, sia familiare che amicale, soddisfacente. Buono il rendimento scolastico dalle scuole elementari fino agli RAGIONE_SOCIALE universitari. Dopo il sisma sente di avere dei limiti e dei vincoli interni: riferisce di sentire disagio nei luoghi chiusi, in luoghi affollati ha bisogno di occupare lo spazio più esterno, controlla le vie di fuga sia in ambienti esterni che a casa. Riporta questi vissuti con una lieve quota di ansia libera. Allo stato attuale la presenta un buon funzionamento globale scevro da problematiche psico-sociali ed ambientali, problemi lavorativi, problemi relazionali ed affettivi.
8.4.2. Proseguono i CCTTUU nelle considerazioni cliniche e medico legali (pp 1520):’ Preso atto di quanto emerge dalla complessiva disamina RAGIONE_SOCIALEa documentazione sanitaria allegata, nonché di quanto espresso nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali espletate e RAGIONE_SOCIALEa visita medico-RAGIONE_SOCIALE e psichiatrica eseguita, alla luce dei quesiti posti all’atto del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico peritale, si può argomentare quanto segue.
Riassumendo il caso in esame, nel 2009 la Sig.ra all’età di 22 anni, era studente presso l’ , iscritta al corso di laurea in Scienze RAGIONE_SOCIALE ed assegnataria di posto letto nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE fornita dall’università. Nega un’anamnesi familiare e personale positiva per disturbi psichiatrici, né la documentazione allegata depone in tal senso. Riferisce, in quel periodo, una vita RAGIONE_SOCIALE e di relazione nella norma. Nei giorni precedenti rispetto alla data del sisma in argomento la SigNOME rientrava presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa propria fami-
glia ad Avezzano (AQ), in quanto nei giorni precedenti vi erano state alcune scosse di moderata entità che, avendole causato forte spavento, l’avevano indotta al rientro nella dimora familiare per tranquillizzarsi. Il 06.04.2009, la città RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE veniva colpita da un terremoto di magnitudo 5,9 sulla scala Richter. In particolare, il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE causava il decesso di almeno 7 studenti residenti al suo interno, di cui 3 conoscenti RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente. Si precisa, come è evidente dalla narrazione temporale appena descritta, che al momento del terremoto la non era presente all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, né era nella città in questione. Ha comunque avvertito le scosse del sisma in quanto si trovava in una territorio adiacente, a meno di 50 km di distanza dall’epicentro. La Sig.ra riconduce l’inizio RAGIONE_SOCIALEe difficoltà nel condurre una vita regolare al periodo successivo al 6 aprile 2009. È in questo periodo che viene prodotta la prima documentazione di pertinenza psichiatrica presente agli atti: un referto del CSM di Avezzano, risalente al 12.06.2009, in cui non veniva posta una reale diagnosi di natura psichiatrica, bensì veniva evidenziato esclusivamente lo status psicopatologico (riportato in maniera estremamente sintetica, basato sul riferito anamnestico ed in assenza di un esame psichico) che affliggeva al tempo la , apparendo manchevole di prescrizioni terapeutiche ed emessa a distanza di circa 60 giorni dal supposto fattore stressante. A distanza di poche settimane, in data 30.06.2009, veniva prodotto dallo stesso specialista, nonché dallo stesso centro, un’ulteriore certificazione riportante diagnosi di ‘Sindrome ansiosodepressiva di grado medio e di tipo reattivo’, evidenziando la necessità per la Periziata di ‘riposo, supporto psicologico, trattamento psico -farmacologico’. Motivo per cui la iniziava ad assumere Xanax (un farmaco ansiolitico), che sospendeva da lì a poco per scarsa sopportazione RAGIONE_SOCIALE effetti sedativi del farmaco, ma non intraprendeva alcun percorso psicoterapeutico né altra terapia. La Ricorrente concludeva gli RAGIONE_SOCIALE universitari l’anno successivo e iniziava l’attività lavorativa come insegnante di sostegno
nel 2011. Allo stato attuale, risiede a Celano dove vive con il compagno e il figlio, lavora regolarmente come insegnante e prosegue la propria vita sociale senza impatti di rilievo dati dal sisma in argomento, dal momento che non necessita RAGIONE_SOCIALE‘assunzione di alcuna terapia farmacologica né di supporto psicoterapeutico.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE eventi richiamati e per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione del 15.05.2017, la Sig.ra conveniva in giudizio la , in quanto proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘edificio, e l’
sitari di per non aver proceduto alle necessarie verifiche RAGIONE_SOCIALE‘edificio idoneo all’uso di residenza per studenti fuori sede, cagionando a carico RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente un danno patrimoniale e non patrimoniale. In quest’ultima categoria rientra la richiesta di danno biologico di natura psichica, che il CT di parte attrice, dott. diagnostica come ‘Disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, grave; Problemi psico-sociali e ambientali; Problemi lavorativi; Problemi relazionali e Problemi legati all’ambiente sociale’, riconoscendo dei postumi invalidanti permanenti valutati nella misura tra il 30% e il 35%. …Riassunto l’iter che ha condotto alla presente CTU, per una migliore comprensione del caso, occorre analizzare in maggior dettaglio le diagnosi attribuite alla Sig.ra con il certificato medico del CSM di Avezzano del 2009 (Sindrome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo), e le diagnosi attribuite dopo circa sei anni dal dott. nel 2015 (disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, grave), basandosi sui criteri diagnostici internazionalmente definiti dal manuale DSM-5-TR (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition, text revision) Secondo la valutazione del CSM di Avezzano risalente al 2009, la Ricorrente veniva giudicata affetta da un sindrome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo. La definizione di sindrome ansioso-depressiva reattiva non è presente sul manuale DSM aggiornato, e corrisponde a una forma del distur-
bo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento, peraltro diagnosi posta in seguito dal Dott.
… In generale, per porre una diagnosi di disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento è necessario che siano presenti sintomi emotivi o comportamentali in risposta a un evento stressante identificabile. Quando l’evento stressante è acuto, in genere, l’insorgenza del disturbo è immediata e la durata è relativamente breve (non più di qualche mese); se invece l’evento stressante o le sue conseguenze persistono, anche il disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento può continuare ad essere presente e diventare la forma persistente. Le conseguenze funzionali di tale disturbo si manifestano spesso con ridotte prestazioni lavorative o scolastiche e cambiamenti temporanei nelle relazioni sociali. Per una corretta diagnosi del disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento, occorre eseguire una diagnosi differenziale soprattutto con il disturbo depressivo maggiore, da cui si distingue per la diversa sintomatologia, e il disturbo da stress post-traumatico e/o disturbo da stress acuto, da cui si distingue per la diversa gravità RAGIONE_SOCIALE‘evento stressante, per la diversa natura temporale e per il diverso corredo sintomatologico. Nel caso in esame, il disturbo in parola viene individuato a distanza di circa 60 giorni dal supposto fattore stressante, correlata con una generica indicazione terapeutica ed in assenza di qualsiasi indicazione prognostica; ciò appare contrario alla stessa definizione medico-RAGIONE_SOCIALE di malattia (alterazione peggiorativa RAGIONE_SOCIALEo stato di salute con disturbo funzionale di una parte o RAGIONE_SOCIALE‘intero organismo, caratterizzata da evolutività e dalla necessità di un trattamento terapeutico per quanto modesto). Allo stato attuale, peraltro, tale disturbo non è diagnosticabile secondo i consolidati canoni RAGIONE_SOCIALEa nosografia psichiatrica, non essendo in particolare clinicamente significativo, poiché è evidente che la Ricorrente presenti, ad oggi, un funzionamento del tutto soddisfacente dal punto di vista personale, sociale e lavorativo. Il dott. CT di parte attrice, con perizia risalente al 2016 (quindi a distanza di circa 6 anni dal crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio e dalla precedente certificazione RAGIONE_SOCIALEa
) poneva invece diagnosi di disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, grave, i cui criteri secondo DSM-5-TR possono essere evinti da quanto descritto sopra ma -come ribadito più volte -non sono soddisfatti nel caso in esame. Part
Nella definizione del disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento cronico lo specificatore persistente si applica quando la durata del disturbo è superiore a 6 mesi in risposta ad un evento stressante cronico e ad un evento stressante che ha conseguenze durature . Nel nostro caso l’evento stressante è stato unico e puntiforme (sisma 2009) e, perdipiù, la Ricorrente non ha vissuto in prima persona l’evento traumatico ma solo in via indiretta. Da sottolineare che nel 2010 si è laureata, in corso, e ha portato avanti la relazione affettiva, iniziando una convivenza (attualmente felicemente in corso) e avendo un figlio. Quindi ha sicuramente avuto un funzionamento normale nell’anno successivo all’evento traumatico ed appare del tutto dubbio che abbia, poi, presentato RAGIONE_SOCIALEe ripercussioni psicopatologiche come certificate a distanza di ulteriori cinque anni nel 2015. Tutti i disturbi di cui si è parlato necessitano di un trattamento terapeutico, farmacologico o non, specie quando la sintomatologia associata sia florida e soprattutto persistente. Seppur vi siano vaghe indicazioni terapeutiche, risalenti al 2009, appare evidente come la per sua stessa ammissione in corso di operazioni peritali, abbia sì assunto una benzodiazepina per un arco temporale ristretto, ma che l’abbia sospesa per la comparsa RAGIONE_SOCIALE effetti collaterali, peraltro blandi, del farmaco. Gli effetti collaterali più comuni RAGIONE_SOCIALE‘alprazolam, principio attivo RAGIONE_SOCIALEo Xanax, sono: sonnolenza, vertigini, difficoltà di concentrazione, aumento RAGIONE_SOCIALE‘appetito o perdita di peso. Certamente l’effetto indesiderato lamentato (sonnolenza) potrebbe indurre ad una sua sospensione, ma tale pratica dovrebbe essere correlata ad una nuova prescrizione con farmaci differenti, volti a tamponare la sintomatologia invalidante in argomento. Pertanto, appare razionale pensare che la Ricorrente abbia preferito non usufruire del supporto farmacologico proprio perché la
presunta sintomatologia era certamente meno invalidante rispetto agli effetti collaterali determinati dal farmaco stesso, non essendosi adoperata alla richiesta di un’ulteriore prescrizione terapeutica più adatta alla sua persona . Peraltro, la sintomatologia allora rilevata non è diagnosticabile allo stato attuale.
Risulta evidente che per tempistica di produzione, per contenuti e per rilievi diagnostici le due predette certificazioni appaiono fra loro non conciliabili e non correlabili causalmente al crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio causato dal terremoto aquilano; appare, invece, più verosimile che la Periziata sia stata affetta da un generico disturbo ansioso-depressivo di grado lieve, acuto e reattivo al sisma in sé per sé, piuttosto che al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE -diagnosi posta, peraltro, sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione allegata, non potendosi valutare in altro modo a distanza di oltre 15 anni, pur non rientrando all’interno dei canoni diagnostici attuali del DSM -5-TR. Inoltre, appare utile rimarcare nuovamente l’incompatibilità tra la diagnosi formulata nel 2015 e lo status attuale RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente. Infatti, non risultano soddisfatti i criteri per la diagnosi né di disturbo RAGIONE_SOCIALE‘adattamento cronico con umore depresso e ansia, né di altri disturbi di natura psichica poiché, pur essendo presenti note d’ansia, tale quadro, in accordo con le indagini personalmente svolte, non appare causalmente correlato all’evento crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ma a quello tellurico e comunque non risulta sufficientemente supportato da test o attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapie, la cui blanda esecuzione rende inverosimile che la possa aver sviluppato disturbi significativi e persistenti; inoltre, appare lampante l’assenza di un disagio nel funzionamento familiare, sociale e lavorativo, che appaiono, al contrario, ben conservati sia attualmente sia nel periodo temporale intercorso fra le certificazioni psichiatriche rilasciate e messe agli atti.
….Nel caso specifico, il life event idoneo a causare un danno psico -lesivo è rappresentato dal terremoto che ha colpito la città nel 2009; nelle
relazioni RAGIONE_SOCIALE specialisti che hanno valutato la Ricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALE anni, si fa più volte riferimento alle multiple scosse di minore entità che avevano colpito la città e la regione nei mesi precedenti, che lei percepiva con un certo grado di preoccupazione, tanto da condurla all’allontanamento dalla città per poter rientrare in un ambiente ritenuto più sicuro, come la casa RAGIONE_SOCIALEa propria famiglia, in un comune comunque facente parte RAGIONE_SOCIALEa provincia più colpita dal sisma in questione. Va ricordato, tuttavia, che un terremoto è un fenomeno naturale, la cui attività dannosa può essere limitata dall’essere umano solo in minima parte, agendo sulle strutture e le costruzioni di origine, appunto, umana. Le parti convenute nel caso in argomento, infatti, sono state coinvolte nella costruzione e nella gestione e il controllo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in alcuni casi già sottoposte a procedimento penale ed in esso condannate.
Pertanto, occorre valutare l’idoneità psico -lesiva del crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel cagionare il danno psichico a carico RAGIONE_SOCIALEa e non l’idoneità del terremoto che ha colpito la città, un evento su larga scala che certamente presenta i caratteri necessari per il riconoscimento di patologie psichiatriche ben più gravi, per cui, fra tutte, il disturbo da stress posttraumatico rappresenta l’esempio cardine.
A tal proposito, è rilevante sottolineare ancora una volta che la Periziata non era presente all’RAGIONE_SOCIALE al momento del terremoto, avvertendo comunque il sisma (seppur in modo più contenuto) e non avendo, pertanto, nemmeno assistito al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE. Ed invero, la narrazione RAGIONE_SOCIALE‘evento da parte RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente è incentrata più sulle tematiche correlate al terremoto che al cedimento RAGIONE_SOCIALEa propria residenza RAGIONE_SOCIALE, seppur malauguratamente, a causa di tale evento, abbia dovuto dire addio ad alcuni suoi conoscenti. Ne deriva un’inidoneità qualiquantitativa e modale del crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio nel causare o anche concausare un evento di danno psichico, in un soggetto che non ha vissuto direttamente l’evento (anche ammessa [ma,
come detto, non concessa] la congruità RAGIONE_SOCIALEe allegate certificazioni psichiatriche) . Pertanto sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘osservazione diretta e dal colloquio clinico effettuati, così come puntualmente descritto nei paragrafi precedenti, nonché sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE‘idoneità psico -lesiva e del criterio di esclusione di altre cause, non è possibile individuare né una sintomatologia tale da poter porre una diagnosi di un disturbo psichiatrico maggiore né tantomeno un nesso causale tra l’antecedente (il crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE) e lo status attualmente riscontrabile a carico RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra
8.4.3. Hanno quindi così risposto ai quesiti evidenziando, quanto al quesito A): ‘ No, l’assenza di documentazione medica antecedente l’evento di aprile 2009 ed i rilievi anamnestici non consentono di individuare alcuna patologia psichiatrica o stato psicopatologico alterato a carico RAGIONE_SOCIALEa Ricorrente. B) ‘ Quanto alla diagnosi, formulata sulla base RAGIONE_SOCIALEo stato psicopatologico RAGIONE_SOCIALEa Sig.ra si trattava verosimilmente di una generica sindrome ansiosodepressiva di grado lieve, in quanto non necessitante di supporto farmacologico e psicoterapeutico, reattiva, quindi correla causalmente al generale evento sisma, vissuto direttamente dalla , e non al crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, vissuto solo in maniera del tutto indiretta. Inoltre, appare utile sottolineare come è possibile porre tale diagnosi solo in astratto, mancando ogni tipo di esame e test psicodiagnostici del caso. In ogni caso, l’insorgenza di tale patologia non è conseguenza né diretta né indiretta del crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE avvenuto in occasione del sisma, anche considerando che la Ricorrente al momento RAGIONE_SOCIALE‘evento si trovava nella città dove abitava la famiglia (Avezzano). ‘ C) ‘ Dalla nostra osservazione non è stata rilevata alcuna alterazione psicopatologica attualmente riferibile alla Sig.ra motivo per cui non si può riconoscere alcun postumo permanente invalidante di tal natura.’ 8.4.4. Si tratta di conclusioni chiare, esaustive, e coerenti con la posizione soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘appellante, che non è in alcun modo stato coinvolta nell’evento sisma e men che meno nell’evento crollo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
dente e che non presenta alcuna alterazione psicopatologica, apparendo significativo che siffatte chiare e argomentate conclusioni -che danno anche atto RAGIONE_SOCIALEa incongruenza RAGIONE_SOCIALEa scarna certificazione allegata spiegandone il motivo non siano state contrastate dai CCTTPP, avendo i CCTTUU dato atto che non sono pervenute osservazioni di sorta da alcuno di essi.
Quanto esposto, dunque, comporta l’evidente infondatezza del motivo di gravame.
9. QUARTO MOTIVO D’APPELLO : in ordine al danno patrimoniale.
Il Tribunale ha respinto la domanda anche sotto questo profilo col reputare che: ‘Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice non ha fornito alcuna prova o elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore dei beni perduti (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o moRAGIONE_SOCIALEo a quelli che si affermano perduti, dei libri di testo, computer, ecc.,) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria ‘.
Con il gravame si assume che l’attrice avesse dimora abituale in L’RAGIONE_SOCIALE, presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, lontana dalla residenza familiare ed aveva portato con sé tutti i suoi beni sicché sotto le macerie ella perdeva tutti i suoi beni personali: dai documenti, al libretto universitario, libri per lo RAGIONE_SOCIALEo, computer, vestiti, scarpe, borse e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano. Alla domanda risarcitoria ha allegato un elenco di cose distrutte e/o non recuperate con un presunto valore complessivo indicato in € 1.400,00. L’elenco comprende: -libri universitari; – abiti (piumino, pantaloni, maglie, scarpe); – computer portatile ‘Asus’; -occhiali da riposo ‘Pierre Cardin’; -occhiali da sole ‘Ray -Ban’. In via istruttoria, l’attrice chiedeva e continua a chiedere l’ammissione di prova testimoniale intesa ad acclarare la perdita dei beni sopra elencati sulla seguente circostanza (n. 4) ‘E’ vero che sotto le macerie ha perso otto amici e tutti i suoi beni personali come da lista che viene mostrata’ (il capitolo è dedotto nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc).
10.2. Orbene, questa Corte, pur rilevando che i danni di cui si chiede il ristoro sarebbero in effetti in nesso di causalità diretta ed immediata con il crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio e, quindi, ove sussistenti, di essi dovrebbero essere chiamati a rispondere i convenuti in epigrafe, non può che confermare la decisione di rigetto.
A riguardo, si osserva come risulti del tutto inverosimile che la fuggita per la paura di un possibile crollo RAGIONE_SOCIALE‘edificio dove dimorava e per un periodo non certo breve e non prefigurabile (lo sciame sismico si protraeva da molto tempo e la sua cessazione non era prevedibile come imminente), potesse avere lasciato nella propria camera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE beni di uso quotidiano, sia per lo RAGIONE_SOCIALEo che per lo svago, e di non modesto valore, tanto più che si trattava di beni non ingombranti da traslocare a breve distanza (circa 45 km per circa 45 minuti di viaggio). Inoltre, la non ha mai dedotto che avere lasciato L’RAGIONE_SOCIALE per tornare ad Avezzano di tutta fretta, ma dopo giorni nei quali era stato indecisa su cosa fare e, quindi, aveva tutto il tempo di raccogliere i pochi effetti personali facilmente trasportabili. In ogni caso, come ritenuto dal giudice di prime cure, la prova testimoniale, per la sua formulazione, era inidonea a dimostrare con precisione quali fossero i beni asseritamente presenti nella stanza (ad es. quanti e quali libri universitari) né tanto meno le loro precise caratteristiche in modo da poter acquisire un minimo di elementi per la stima del loro valore.
Per di più nessuno dei testimoni indicati ( INDIRIZZO; INDIRIZZO INDIRIZZO; INDIRIZZO; INDIRIZZO INDIRIZZO; ▪ , INDIRIZZO, ▪ INDIRIZZO) si trovava verosimilmente in L’RAGIONE_SOCIALE né al momento del terremoto, né prima e, quindi, non si vede cosa potrebbero sapere di preciso.
11. In conclusione, l’appello va respinto e tale esito comporta l’applicazione (come al dispositivo) RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui all’ art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti costituite, verso le quali ha insistito con la pretesa risarcitoria, cioè e , nonché, quale sua garante, Esse vengono liquidate, in favore di ciascuna di esse, in base al compenso medio previsto per le cause di valore indeterminato basso ricadente nel quarto scaglione. Ne deriva un totale di euro 9.991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, da corrispondere a ciascuna RAGIONE_SOCIALEe suddette parti appellate, richiamata la decisione di compensazione quanto alla .
13 . Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l’appello e conferma la gravata sentenza;
2)
condanna l’appellante, a rifondere alle parti appellate , e
le spese del presente grado del giudizio liquidate, per ognuna di esse, in € 9.991,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
compensa le spese nel rapporto tra l’appellante e l’appellata
;
pone a definitivo carico RAGIONE_SOCIALE‘appellante le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
dichiara che l’appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appello se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME