Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28364/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, domiciliata digitalmente come per legge
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente come per legge
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE CERTIFICATO N. 1912162, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOMECODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 6055/2022 depositata il 21/04/2022.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Ritenuto che:
NOME COGNOME cadde, in data 17/03/2017, in Roma, mentre percorreva la INDIRIZZO all’altezza del civico INDIRIZZO, a causa di un buco nel marciapiede e subì lesioni;
la COGNOME convenne in giudizio il Comune di Roma, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni;
il Comune chiamò in giudizio la propria assicurazione, i Lloyd’s di Londra, e la società RAGIONE_SOCIALE che si era occupata della manutenzione della detta INDIRIZZO;
la causa venne istruita con escussione di un teste e produzione di consulenza medico legale di parte e, all’esito dell’istruttoria , la domanda venne accolta in primo grado dal Giudice di pace che condannò il Comune di Roma Capitale, in solido con le altre parti, al pagamento della somma di oltre quattromila e ottocento euro;
il Comune di Roma Capitale propose appello e il Tribunale di Roma, nel ricostituito contradditorio con la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 6055 del 21/04/2022, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato la domanda proposta in primo grado, compensando le spese;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; rispondono con separati controricorsi la RAGIONE_SOCIALE, il Comune e i RAGIONE_SOCIALE ;
i l ricorso è stato chiamato per l’adunanza camerale del 10/06/2025, per la quale il solo Comune di Roma Capitale ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
i motivi di ricorso sono i seguenti:
I. a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c. nonché per violazione dell’art.
R.g. n. 28364 del 2022
Ad. 10/06/2025; estensore: NOME. Valle
2043 e 2051 c.c., la ricorrente contesta la decisione d’appello laddove è stata ritenuta carente di prova la dinamica del sinistro come era stata accertata dal Giudice di pace nei confronti del Comune di Roma, per non avere adeguatamente segnalato il buco nel marciapiede e comunque per mancata adeguata segnalazione dell’insidia;
violazione e nullità della sentenza per omessa motivazione sulla richiesta della consulenza tecnica d’ufficio : la ricorrente censura la sentenza d’appello per avere questa ritenuto carente la prova del danno e non avere disposto, ai fini dell’accertamento delle lesioni, una consulenza medico legale di ufficio;
il primo motivo, che occupa la massima parte del ricorso, censura la sentenza d’appello con ampi richiami della giurisprudenza di questa Corte e diffusa argomentazione critica rispetto alla motivazione della sentenza d’appello in ordine alla mancata prova della esatta dinamica della caduta occorsa alla COGNOME, ma muove censure esclusivamente in punto di fatto che non incrinano adeguatamente il ragionamento della decisione del Tribunale che con ampia motivazione ha sostanzialmente escluso che i fatti, ossia la caduta, si fosse svolta nel modo allegato in ricorso e comunque che vi fosse prova adeguata della dinamica ritenuta dal Giudice di pace, anche in considerazione di alcune discrepanze contenute in atti difensivi di parte ricorrente e delle dichiarazioni testimoniali, pur non escludendo che effettivamente sul marciapiede della INDIRIZZO vi fosse un buco causato dall’asportazione di un palo, ragione per cui ha disposto la compensazione delle spese;
il primo motivo non muove, in conclusione, critiche adeguate in punto di diritto ai sensi dell’art. 115 c.p.c. , posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 – 01) la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato
espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella detta norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, salvo che abbia del tutto omesso la valutazione di prove delle quali la parte abbia dedotto la decisività (Cass. n. 20382 del 11/10/2016 Rv. 642907 -01; Cass. n. 7635 del 16/05/2003 Rv. 563167 – 01), mentre, nella specie, le censure si incentrano sulla valutazione del materiale istruttorio e sulla ritenuta non attendibilità di uno dei testi, ossia del figlio della persona lesa;
il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato;
il secondo motivo deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo, in quanto la sentenza d’appello resiste alle critiche in ordine alla mancata prova della dinamica del sinistro nel senso prospettato dalla COGNOME e non può, quindi, comunque, la sentenza d’appello ritenersi viziata in ordine alla ritenuta mancata prova adeguata delle lesioni subite dalla COGNOME, per non avere proceduto all’accertamento delle stesse mediante consulenza medico legale d’ufficio , posto che l’ammissione di questa presuppone che vi sia quantomeno un profilo di fondatezza della domanda risarcitoria in ordine all’effettivo verificarsi dell’illecito (così si veda, tra molte, Cass. n. 17399 del 01/09/2015 Rv. 636775 – 01);
il ricorso, considerata l’infondatezza d elle censure, deve, pertanto, essere rigettato;
in considerazione dell’esito alterno delle fasi di merito e dell’avvenuto accertamento che il manto del marciapiede presentava effettivamente un foro, verosimilmente di ridotte dimensioni, in quanto causato dall’asportazione di un palo di segnaletica stradale , ritiene la Corte che sussistano eccezionali ragioni, anche alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018, per
disporre l’integrale compensazione delle spese di lite di questa fase di legittimità;
la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di