Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4954 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4954 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6015/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME, presso cui ha eletto domicilio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1068/2019 depositata il 11/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio ha per oggetto due atti di compravendita con cui, il 16 dicembre 1992, NOME COGNOME aveva venduto al figlio NOME COGNOME: – degli immobili siti in Imperia Porto Maurizio, INDIRIZZO, per lire 162.000.000 (atto n. 15280 di repertorio); – la quota del 50% della nuda proprietà di un immobile sito in Imperia Porto Maurizio, INDIRIZZO, e l’intera nuda proprietà di un magazzino sito in Imperia Porto Maurizio, INDIRIZZO, per il prezzo complessivo di lire 40.600.000 (atto n. NUMERO_DOCUMENTO di repertorio).
Come emerge dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME, altro figlio di NOME COGNOME, nel 2003 ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia il fratello NOME COGNOME chiedendo: l’accertamento della natura simulata degli atti di vendita in questione, in quanto in realtà atti a titolo gratuito, con conseguente declaratoria di nullità di essi perché privi della forma richiesta dalla legge; la declaratoria di apertura della successione del padre, NOME COGNOME, e della pertinenza alla successione dei beni di cui ai predetti atti; l’accertamento che, a seguito dell’intervenuta rinunzia all’eredità operata dal fratello dell’attore e dalla madre, NOME COGNOME, dovesse farsi luogo all’accrescimento ex art. 522 c.c. in suo favore, con attribuzione allo stesso dei beni di cui agli atti sopra indicati; l’accertamento dell’inadempimento contrattuale del convenuto quanto al mancato rendimento di conto del di lui operato quale mandatario generale del defunto NOME COGNOME. In subordine, l’attore ha chiesto che si accertasse che le dette convenzioni costituivano donazioni remuneratorie ex art. 770 c.c., e che venisse dichiarata la loro nullità per difetto di forma. Infine, in via di estremo subordine, in ipotesi di pagamento dei corrispettivi e di ritenuta sussistenza, in relazione ad uno o a entrambi gli atti in questione, degli estremi del negotium mixtum cum donatione e previo, occorrendo, espletamento di consulenza tecnica d’ufficio per valutare l’effettivo valore degli immobili, che fosse disposta la
reintegrazione della quota riservata all’attore legittimario, ex art. 553 e ss. c.c.; ciò con condanna del convenuto alla rifusione delle spese processuali. NOME COGNOME si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento della domanda di controparte.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Imperia: ha dichiarato aperta la successione di NOME con l’attore unico erede; ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione; ha rigettato la domanda con cui si chiedeva di dichiarare che l’atto di compravendita nNUMERO_DOCUMENTO di repertorio costituisse un negotium mixtum cum donatione e la conseguente domanda di riduzione; ha riscontrato, per l’atto n. NUMERO_DOCUMENTO di repertorio, una vendita mista a donazione, ritenendo, in particolare, che il contratto fosse una vendita per la quota del 56% e una donazione in favore dell’acquirente NOME COGNOME per la quota del 44%; tenuto conto che la quota di legittima era di un quarto, ha disposto la riduzione della donazione in favore di NOME COGNOME, limitatamente alla quota di 11/100 di quanto venduto, per un valore di euro 12.402,00, determinato alla data di apertura della successione; ha accertato la mancata redazione del rendiconto; ha compensato fra le parti le spese processuali.
Impugnata detta sentenza da parte di NOME COGNOME, nella resistenza di NOME COGNOME, il quale aveva anche proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1068/2019 pubblicata il giorno 11.07.2019, in parziale accoglimento dell’appello principale e a parziale modifica della sentenza di primo grado, ha stabilito che l’atto di vendita n. NUMERO_DOCUMENTO di repertorio era un negozio misto di vendita e di donazione e che la donazione era per il 62,83% del valore; accertata la lesione della legittima di NOME COGNOME, ha ridotto la donazione per un importo di euro 17.710,20, determinato alla data di apertura della successione; ha respinto l’appello incidentale di NOME COGNOME; ha confermato per il resto la sentenza appellata e ha condannato NOME COGNOME a rifondere a NOME COGNOME le spese del giudizio di secondo grado.
Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: – alcune vicende finalizzate a dimostrare la sussistenza in capo al convenuto di un piano di distrazione dei beni paterni erano state dedotte tardivamente; – i pagamenti già accertati in primo grado erano documentati e gli elementi allegati in senso contrario dall’appellante non provavano l’avvenuta restituzione del denaro al venditore né il carattere simulato delle vendite; – erano infondate le critiche formulate dall’appellante in ordine al valore di mercato degli immobili, accertato in sede di C.T.U.; – tuttavia, i calcoli effettuati dal Tribunale in ordine all’accertamento della natura mista di una delle vendite dovevano essere rettificati, in quanto erronei.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato come segue: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma I n. 5 c.p.c.).
In primo luogo, a dire del ricorrente, il giudice del merito non aveva considerato le deduzioni della controparte secondo cui, in realtà, l’effettivo prezzo pattuito per gli immobili oggetto di causa era stato superiore di lire 60.000.000 a quello dichiarato in atto pubblico, maggior importo che, attesa la genericità di siffatta deduzione, andava imputato proporzionalmente ad entrambe le vendite del 16.12.1992. In secondo luogo, entrambi i giudici di merito avevano omesso di considerare che, pochi giorni prima delle vendite, era stata alienata una casa sita in Genova Pegli di proprietà della società semplice RAGIONE_SOCIALE, i cui unici soci erano NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la vendita era avvenuta per lire
220.000.000, prezzo superiore a quello dichiarato dal convenuto, e che quest’ultimo non aveva provato di aver rimesso al padre la metà di esso. Le due circostanze, ove esaminate, avrebbero condotto ad una decisione diversa in ordine alla quantificazione della percentuale del prezzo versata dal convenuto in relazione ai due atti traslativi oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024).
Inoltre, il mancato esame di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato,
onde la ” ratio decidendi ” venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, per quanto riguarda la prima circostanza, concernente l’ammissione del convenuto che l’effettivo prezzo pattuito per gli immobili oggetto di causa era stato superiore di lire 60.000.000 a quello dichiarato in atto pubblico, il ricorrente, se da un lato ha affermato che essa era controversa ed era stata oggetto di trattazione, in primo grado, nella memoria istruttoria del 27.06.2005, a pag. 3 (cfr.: ricorso, a pag. 13), non ha invece fornito particolari indicazioni circa la trattazione della stessa in grado di appello.
Deve inoltre considerarsi che il fatto in questione non risulta determinante nel condurre ad una decisione diversa da quella impugnata, attesa la compatibilità tra lo stesso e l’accertamento contenuto a pag. 21 della sentenza di appello, di una differenza di euro 35.431,85 (lire 68.605.628), dunque superiore a lire 60.000.000, tra il prezzo di vendita (euro 20.968,15) e il valore di mercato all’epoca della vendita (euro 56.400,00) dei beni siti in INDIRIZZO e INDIRIZZO, in relazione ai quali è stata riconosciuta la sussistenza del negozio misto.
Quanto alla seconda circostanza indicata innanzi, vale a dire la vicenda relativa alla vendita di una casa sita in Genova Pegli di proprietà della società semplice RAGIONE_SOCIALE, la stessa, lungi dal non essere stata esaminata dalla Corte distrettuale, è stata, invece, ritenuta oggetto di deduzioni inammissibili, in quanto tardive, nonché estranea all’oggetto del giudizio, oltre che appena accennata.
Peraltro, anche per tale fatto deve negarsi che ricorra il requisito della decisività, riguardando esso l’obbligazione di rimessione al padre delle parti di un mezzo del corrispettivo ricavato da un atto traslativo diverso e ulteriore rispetto a quelli oggetto della causa.
Per il resto, le argomentazioni formulate dal ricorrente (ivi comprese discussione in questa sede le valutazioni di merito della Corte d’appello.
quelle relative all’imputabilità del maggior valore, in proporzione, agli immobili oggetto di entrambe le vendite, per la genericità delle ammissioni del convenuto) sono inammissibili, in quanto tendenti a rimettere in In proposito, deve osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato negli assai ristretti limiti di legge, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie -prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr.: Cass n. 4766/2006; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 12445/2006; Cass. n. 19274/2006; Cass. n. 27168/2006; Cass. n. 4500/2007).
Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 183 -184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis ) in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.
In particolare, a dire del ricorrente, la Corte d’appello aveva errato nel ritenere tardive le deduzioni dell’attore in relazione alle vicende relative alla RAGIONE_SOCIALE, alla vendita degli immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e all’acquisto dell’immobile in INDIRIZZO da parte della moglie dell’appellato, tenuto conto della normativa applicabile al processo, iniziato nel 2003, e del fatto che dette deduzioni erano conseguenti alle eccezioni formulate dal convenuto.
Il motivo è infondato e, in parte, assorbito.
Per quanto riguarda la questione della vendita degli immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, le doglianze della parte sono assorbite in senso improprio dal rigetto del primo motivo, visto che è irrilevante stabilire se le relative deduzioni fossero o meno tempestive, una volta che il fatto in questione debba essere considerato non dirimente nel determinare una decisione diversa.
Quanto alle ulteriori circostanze, esse sono state ritenute dalla Corte di merito estranee all’oggetto del giudizio e, nel migliore dei casi, appena accennate; tale giudizio non è stato fatto oggetto di specifico motivo di censura in questa sede, sicché anche per tali circostanze è ininfluente stabilire se esse siano state o meno dedotte tempestivamente.
Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.
In particolare, a dire del ricorrente, premesso che egli, in qualità di legittimario pretermesso, poteva avvalersi della prova indiziaria per
dimostrare la simulazione relativa delle vendite, il giudice di primo grado non aveva considerato in maniera unitaria gli elementi presuntivi dallo stesso forniti, gravi, precisi e concordanti, e la Corte distrettuale aveva omesso di esaminare la doglianza formulata al riguardo.
Il motivo è infondato.
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma
(Cass. n. 9054/2022; in senso conforme, si vedano: Cass. n. 22544/2025; Cass. n. 25889/2025).
Nella specie, il ricorrente assume di aver offerto ai giudici di merito tredici elementi indiziari che, a suo dire, avrebbero avuto i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. ai fini della prova della simulazione relativa delle vendite.
Va tuttavia rilevato che le doglianze formulate in proposito dal ricorrente riguardano principalmente la sentenza di primo grado (si vedano, al riguardo, i plurimi richiami alla decisione del Tribunale contenuti alle pagg. 18 e 19 del ricorso); alla Corte d’appello si rimprovera di aver omesso « di esaminare la sopra esposta doglianza, pur articolata in specifico motivo del proprio gravame avverso la sentenza del Tribunale (Cfr. atto di appello 9.3.2016, pag. 56-60) ».
In concreto, dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Corte distrettuale ha compiuto un’ampia ed esaustiva disamina degli elementi acquisiti agli atti, tra cui plurim i elementi indiziari indicati dall’odierno ricorrente.
Nella decisione impugnata si rinviene, in particolare, menzione di circostanze quali la tempistica delle cessioni, la vicinanza tra il compratore e il venditore, la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto, le dichiarazioni rese dal venditore in altra causa in relazione alla destinazione dei beni, i valori di mercato dei beni venduti, l’indicazione nel contratto di pagamenti già avvenuti, la movimentazione bancaria, la vendita dell’immobile di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, le vicende relative alla RAGIONE_SOCIALE, le comunicazioni intercorse fra le parti della vendita e la sorella del de cuius , il tutto unitamente a dati ulteriori rispetto a quelli indicati dal ricorrente, come le risultanze delle prove testimoniali espletate.
Non risulta che la Corte d’appello abbia effettuato una valutazione atomistica delle circostanze in questione e, quanto al fatto che non tutti gli elementi indicati dal ricorrente siano stati espressamente menzionati nella
sentenza, ciò non significa che essi non siano stati valutati ai fini della decisione.
Infatti, è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri (in ragione del loro diverso spessore probatorio), con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'” iter ” seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.: Cass. n. 6023/2000; Cass. n. 4503/2002; Cass. n. 12424/2002; Cass. n. 17365/2004).
D’altronde, il ricorrente, nella formulazione del motivo, non si confronta in maniera specifica con l’ampia ed esaustiva motivazione adottata dalla Corte d’appello, limitandosi ad elencare gli elementi indiziari offerti nel giudizio di merito ed a lamentare, in maniera generica, l’omesso esame del motivo di appello formulato al riguardo.
Neppure sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., la quale è configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad
una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).
4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va nel suo complesso rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME