Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29393 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16100/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 291/2020 depositata il 04/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’ambito degli accordi di separazione, hanno stipulato, in data 21/03/2006, una scrittura privata con la quale si riconosceva che un magazzino, che formalmente apparteneva alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui entrambe le parti erano socie, doveva in realtà considerarsi di proprietà di NOME COGNOME in quanto acquistato con denari di quest’ultima.
In questa scrittura veniva previsto altresì che la società RAGIONE_SOCIALE si obbligava a trasferire la proprietà di quel bene immobile a NOME COGNOME, a semplice sua richiesta, entro tre mesi, purché a quella data fossero stati effettuati e definiti i conteggi del dare ed avere tra le parti, che erano stati affidati ad un ragioniere.
2.-NOME COGNOME ha dunque agito in giudizio per far valere gli obblighi assunti con questa scrittura privata, ed in primo luogo l’obbligo di trasferimento dell’immobile a suo favore.
3.-Il Tribunale di Pisa ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di NOME COGNOME in proprio, ritenendo cioè obbligata al trasferimento la sola società, ma ha rigettato nel merito la domanda con l’argomento che l’obbligo di trasferimento era subordinato alla condizione sospensiva della realizzazione dei conteggi, condizione che non si era affatto realizzata.
Questa decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze che ha qualificato la clausola contenuta nell’accordo come un termine all’adempimento anziché come una condizione sospensiva non realizzatasi.
4.-Avverso tale decisione ricorre NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, con tre motivi di ricorso.
Si è costituita NOME COGNOME che, con controricorso, chiede il rigetto dell’impugnazione.
Considerato che
5.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 2932 del codice civile ed erronea interpretazione del negozio fiduciario.
Secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato l’accordo in questione come ricognizione di un negozio fiduciario precedentemente stipulato e conseguente impegno di dare esecuzione al patto di fiducia in esso contenuto.
L’errore dei giudici di merito sarebbe dovuto al fatto che non c’è traccia di un precedente negozio fiduciario tra le parti: non risulta in alcun modo una sua precedente stipulazione.
Inoltre, secondo il ricorrente, ove si trattasse effettivamente di una ricognizione di negozio fiduciario, tale atto non potrebbe che costituire soltanto un’inversione dell’onere della prova piuttosto che la fonte di autonoma obbligazione, e ciò come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 6459 del 2020.
6.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 1184 e 1358 del codice civile.
La censura riguarda l’interpretazione della clausola contenuta nella scrittura di cui si discute e con la quale il trasferimento del bene è stato correlato alla esecuzione e definizione dei conteggi dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Ritiene il ricorrente che erroneamente il giudice di merito ha inteso quella clausola non già come condizione sospensiva dell’obbligo di trasferimento, bensì come fissazione, per relazione, di un termine iniziale a partire dal quale l’obbligazione sarebbe stata efficace.
Osserva il ricorrente come la definizione dei conteggi era prevista nella clausola come evento futuro ed incerto rimesso in parte alla volontà delle parti, in parte al terzo, ossia al ragioniere cui era stato dato l’incarico.
7.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1183 e 2932 del codice civile.
Sempre in relazione alla interpretazione della suddetta clausola, si contesta al giudice di aver male interpretato il termine <> ivi contenuto.
Secondo i giudici di merito il termine doveva essere inteso come redazione definitiva da parte del ragioniere dei conteggi e non già come approvazione degli stessi da parte dei due contendenti né tantomeno come esecuzione, sempre ad opera di questi ultimi, delle risultanze dei conteggi medesimi.
Invece, secondo il ricorrente, condizione necessaria perché i conteggi potessero ritenersi definiti, e dunque potesse ritenersi efficace l’obbligo di trasferimento era la circostanza che quei conteggi fossero accettati dalle parti e ad essi fosse stata data esecuzione.
Questi tre motivi hanno tra loro una connessione logica che giustifica un esame congiunto.
E sono infondati.
Intanto, va ribadita la correttezza della qualificazione effettuata dai giudici di merito della scrittura privata in questione.
Sebbene sinteticamente, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che, con quella scrittura privata, la società RAGIONE_SOCIALE <> (p.4).
Inoltre, trattandosi di attività di qualificazione della volontà delle parti e non già di interpretazione di essa, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, la violazione di legge relativa è censurabile in Cassazione.
Tuttavia, la correttezza della tesi dei giudici di merito è nel fatto che un negozio fiduciario può ben essere oggetto di un atto ricognitivo, il quale serve a ribadire l’esistenza del negozio, ove del medesimo non vi sia documentazione.
E’ ben vero che l’atto ricognitivo ha efficacia meramente pro batoria, ossia serve solo a provare l’esistenza del negozio precedente, oggetto di ricognizione, ma questa limitata portata presuppone che le parti si limitino per l’appunto alla ricognizione del precedente negozio, o di un precedente diritto (v. ad esempio art. 969 c.c.).
In questo caso invece la dichiarazione delle parti non è meramente ricognitiva di una situazione giuridica (la proprietà fiduciaria), ma contiene altresì l’assunzione di un obbligo di trasferimento. E dunque l’atto in questione è compless o: non solo ricognitivo ma altresì con effetti obbligatori. Ovviamente è atto, questo, che rientra nell’autonomia delle parti, le quali possono riconoscere che tra esse v’è un determinato rapporto e contestualmente impegnarsi a regolarlo in un certo modo.
Tanto basta ovviamente a smentire la tesi che si debba applicare a tale caso il principio di diritto di Cass. sez. Un. 6459 2020, che è relativo alle sole dichiarazioni che hanno esclusiva funzione ricognitiva, e non a quelle che, come nel caso presente, hanno funzione altresì obbligatoria. Inoltre, il principio di diritto affermato in quella decisione è relativo alle dichiarazioni unilaterali, rispetto alle quali è ragionevole che, avendo funzione ricognitiva, non sono fonte di obbligazioni di dare, ma solamente hanno un effetto probatorio. Qui invece la scrittura è bilaterale, la dichiarazione è di entrambi, e non può dunque avere un effetto meramente probatorio, ossia di inversione dell’onere della prova da una parte a favore dell’altra, che è invece eff etto tipico delle dichiarazioni unilaterali.
Ciò premesso, è altresì corretta la qualificazione della clausola come contenente un termine, piuttosto che una condizione: ciò semplicemente, a tacer d’altro, per la ragione che la redazione dei conteggi non è data dalle parti come incerta, come un evento esterno alla loro programmazione, dipendente da fattori del tutto
estranei alla loro volontà, e del tutto incerto nel futuro: è data piuttosto come certa, posto che era stato incaricato un ragioniere per la redazione dei conteggi.
E senza tacere del fatto che all’attività del terzo non viene subordinata l’efficacia del contratto, ma semmai la sua esecuzione.
Quanto infine alla questione posta dal terzo motivo, secondo cui, comunque sia, l’obbligo di trasferiment o presupponeva che i conteggi venissero accettati dalle parti e non solo redatti e < dal tecnico incaricato, a prescindere dalla circostanza che qui si tratta effettivamente di interpretazione della volontà delle parti e non già di qualificazione della stessa, e che dunque il sindacato di legittimità è precluso, trattandosi di un accertamento in fatto (Cass. 15603/ 2021, l’accertamento del giudice di merito è motivato adeguatamente, e fa leva sulla circostanza che l’operazione era interamente rim essa al ragioniere, che ha provveduto a compierla. Dunque, nell’accordo non c’è traccia di una subordinazione del trasferimento alla accettazione dei conteggi, che peraltro potrebbe non essere voluta strumentalmente dallo stesso obbligato.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento della somma di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.